Articolo 1 della Legge 16 giugno 1960, n. 614
Versione
20 luglio 1960
Art. 1. Articolo unico.

Nell' art. 5 della legge 21 marzo 1958, n. 335 , e' aggiunto il seguente ultimo comma:
"La riscossione del contributo di cui al n. 4) del presente articolo e' effettuata, mediante ritenuta diretta sui singoli pagamenti mensili, dagli Istituti assicuratori indicati ai precedenti numeri 1) e 2). Le somme ritenute sono versate, entro il mese successivo a quello in cui si fa luogo alla ritenuta, accreditandone l'importo in apposito conto corrente postale, intestato all'Associazione.
Spetta al Comitato centrale dell'Associazione medesima di ripartirne il rispettivo importo fra i dipendenti uffici di assistenza, in rispondenza, di regola all'importo delle somme ritenute nelle rispettive circoscrizioni".

Entrata in vigore il 20 luglio 1960