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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/07/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1365/2024 R.G. promossa da
[...]
(rappr. e dif. dall' avv. Fabio Fanara) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., Controparte_1
dalla Dott.ssa e dal Dott. D. Giunta), avente ad oggetto: carta del CP_2 CP_3
docente; osserva
Parte ricorrente, premesso di essere docente assunta a tempo determinato presso l'I.C. “L. Sciascia” di TI (RG), deduce di avere svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, afferma di non avere ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del
13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Afferma che tale disciplina deve ritenersi discriminatoria per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Chiede infine che il giudice adito voglia condannare il convenuto a CP_1
costituire in suo favore la Carta elettronica in parola per gli anni scolastici di cui sopra.
Il chiede disattendersi il ricorso, sottolineando che la Controparte_1
denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) si fonda su una ragionevole motivazione, tenuta in considerazione dal legislatore.
***
La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata già affrontata dalla
Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 29961 del 27.10.2023), che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha affermato i seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.
n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.
n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Giova, a questo punto, rievocare il testo dall'art. 4 della Legge n. 124/1999: comma 1: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. comma 2. “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”. comma 3. “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994, che così recita: comma 1 “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
Ciò posto e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha documentato di avere, per gli anni scolastici indicati in ricorso, ricevuto “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno” (cfr. contratto in atti) e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4 comma 2, della L. n.
124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso.
Segnatamente:
- nell'a.s. 2022/2023, dal 07.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2023/2024, dal 01.09.2023 al 30.06.2024. Parte ricorrente, del resto, ha provato di essere ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato per l'A.S.
2024/2025, dal 09.09.2024 al 30.06.2025 presso l'I.C. “L. Sciascia” di TI (RG)
(cfr. note del 21.06.2025).
Per quanto sopra, va indubbiamente dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della “Carta del docente”, per il servizio prestato nelle annualità scolastiche
2022/2023 e 2023/2024, mediante adempimento in forma specifica.
Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli Controparte_1
adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per l'anno accertato alla concreta attribuzione.
A tale conclusione non osta, per l'a.s. 2023/2024, l'entrata in vigore del d.l.
69/2023, il cui art. 15 ha esteso il beneficio ai soli “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” ossia a quelli destinatari di supplenza ex art. 4 co. 1 l. 124/1999. Infatti, la Corte di Cassazione, con la citata pronuncia, ha ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”: allo stesso modo la disposizione sopravvenuta va dunque disapplicata, per contrasto col diritto dell'Unione, nella parte in cui non attribuisce il beneficio agli insegnanti con supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore CP_4
della controversia, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così statuisce:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della Carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso e di percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015
(valore nominale annuo € 500,00);
- condanna il ad accreditare l'importo di € 1.000,00, Controparte_1
oltre accessori, sulla Carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi difensivi, oltre iva c.p.a. rimborso spese forfettario del 15%, distratte in favore dell'Avv.
F. Fanara.
Ragusa, 3 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano
TRIBUNALE DI RAGUSA Giudice del Lavoro
SENTENZA
La dott.ssa Claudia M. A. Catalano, in funzione di Giudice monocratico del Lavoro, esaminati gli atti inerenti alla causa n. 1365/2024 R.G. promossa da
[...]
(rappr. e dif. dall' avv. Fabio Fanara) contro Parte_1 [...]
(rappr. e dif., ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., Controparte_1
dalla Dott.ssa e dal Dott. D. Giunta), avente ad oggetto: carta del CP_2 CP_3
docente; osserva
Parte ricorrente, premesso di essere docente assunta a tempo determinato presso l'I.C. “L. Sciascia” di TI (RG), deduce di avere svolto attività di docenza a tempo determinato negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, afferma di non avere ottenuto la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche, ossia la c.d. “Carta del docente”, di importo pari ad €
500,00 annui, finalizzata all'acquisto di beni e servizi formativi per lo sviluppo delle competenze professionali e riservata, in base alla disciplina vigente (legge n. 107 del
13.07.2015 cd. “Buona Scuola” – D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015), ai soli docenti di ruolo, a tempo pieno o part-time, con esclusione, quindi, dei docenti cd. precari.
Afferma che tale disciplina deve ritenersi discriminatoria per contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro del 18.03.99 sul lavoro a tempo determinato, recepito dalla direttiva 1999/70/CE, nonché per violazione degli articoli 63 e 64 del CCNL di categoria che prevedono la centralità della formazione del docente.
Chiede infine che il giudice adito voglia condannare il convenuto a CP_1
costituire in suo favore la Carta elettronica in parola per gli anni scolastici di cui sopra.
Il chiede disattendersi il ricorso, sottolineando che la Controparte_1
denunziata diversità di disciplina (rispettivamente riguardante i docenti di ruolo e quelli c.d. precari) si fonda su una ragionevole motivazione, tenuta in considerazione dal legislatore.
***
La questione di diritto sottesa alla presente controversia è stata già affrontata dalla
Suprema Corte di Cassazione (sent. n. 29961 del 27.10.2023), che, decidendo su rinvio pregiudiziale ai sensi dell'art. 363 bis c.p.c., in funzione dichiaratamente nomofilattica, ha affermato i seguenti principi di diritto, sulla base di articolate argomentazioni che si intendono qui richiamate ex art. 118 disp. att. c.p.c.:
“1. La Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno, ai sensi dell'art. 4, comma 2, della
l. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
2. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.
n. 107 del 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica, per
l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3. Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, l.
n. 107 de 2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia giudiziale, siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, spetta il risarcimento, per i danni che siano da essi allegati, rispetto ai quali, oltre alla prova presuntiva, può ammettersi la liquidazione equitativa, da parte del giudice del merito, nella misura più adeguata al caso di specie, tenuto conto delle circostanze del caso concreto (tra cui ad es. la durata della permanenza nel sistema scolastico, cui l'attribuzione è funzionale, o quant'altro rilevi), ed entro il massimo costituito dal valore della Carta, salvo allegazione e prova specifica di un maggior pregiudizio.
4. L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta
Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, l. n. 124 del 1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Giova, a questo punto, rievocare il testo dall'art. 4 della Legge n. 124/1999: comma 1: “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreché ai posti medesimi non sia stato già assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo”. comma 2. “Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario”. comma 3. “Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2 si provvede con supplenze temporanee”.
Il termine dell'anno scolastico ed il termine delle attività didattiche sono individuati, rispettivamente, dai commi 1 e 2 dell'art. 74 d.lgs. 297/1994, che così recita: comma 1 “Nella scuola materna, elementare, media e negli istituti di istruzione secondaria superiore, l'anno scolastico ha inizio il 1 settembre e termina il 31 agosto. comma 2 “Le attività didattiche, comprensive anche degli scrutini e degli esami, e quelle di aggiornamento, si svolgono nel periodo compreso tra il 1 settembre ed il 30 giugno con eventuale conclusione nel mese di luglio degli esami di maturità”.
Ciò posto e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha documentato di avere, per gli anni scolastici indicati in ricorso, ricevuto “incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30 giugno” (cfr. contratto in atti) e, dunque, di rientrare nella categoria di supplenti di cui all'art. 4 comma 2, della L. n.
124/1999, ai quali la Cassazione ha espressamente esteso il beneficio in discorso.
Segnatamente:
- nell'a.s. 2022/2023, dal 07.09.2022 al 30.06.2023;
- nell'a.s. 2023/2024, dal 01.09.2023 al 30.06.2024. Parte ricorrente, del resto, ha provato di essere ancora inserita nel sistema delle docenze scolastiche, in quanto titolare di contratto a tempo determinato per l'A.S.
2024/2025, dal 09.09.2024 al 30.06.2025 presso l'I.C. “L. Sciascia” di TI (RG)
(cfr. note del 21.06.2025).
Per quanto sopra, va indubbiamente dichiarato il diritto della parte ricorrente a fruire della “Carta del docente”, per il servizio prestato nelle annualità scolastiche
2022/2023 e 2023/2024, mediante adempimento in forma specifica.
Il va per l'effetto condannato a porre in essere gli Controparte_1
adempimenti necessari a consentire l'effettiva fruizione di detta Carta elettronica, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della l. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito per l'anno accertato alla concreta attribuzione.
A tale conclusione non osta, per l'a.s. 2023/2024, l'entrata in vigore del d.l.
69/2023, il cui art. 15 ha esteso il beneficio ai soli “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile” ossia a quelli destinatari di supplenza ex art. 4 co. 1 l. 124/1999. Infatti, la Corte di Cassazione, con la citata pronuncia, ha ritenuto che “l'art. 1, co. 121 della L. 107/2015 deve essere disapplicato, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (art. 4, co. 1, L. 124/1999) o fino al termine delle attività didattiche (art. 1, co. 2, L. 124/1999)”: allo stesso modo la disposizione sopravvenuta va dunque disapplicata, per contrasto col diritto dell'Unione, nella parte in cui non attribuisce il beneficio agli insegnanti con supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno conseguentemente poste a carico dell resistente, nella misura liquidata in dispositivo avuto riguardo al valore CP_4
della controversia, all'attività difensiva svolta e alla serialità del contenzioso, e con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore antistatario della parte ricorrente, che ne ha fatto istanza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa o eccezione, così statuisce:
- dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire della Carta docente per gli anni scolastici indicati in ricorso e di percepire, per dette annualità, l'importo per aggiornamento e formazione previsto dall'art. 1, comma 121, L. 107/2015
(valore nominale annuo € 500,00);
- condanna il ad accreditare l'importo di € 1.000,00, Controparte_1
oltre accessori, sulla Carta elettronica da assegnare alla parte ricorrente;
- condanna il al pagamento, in favore della ricorrente, Controparte_1
delle spese di lite, che liquida in complessivi € 400,00 per compensi difensivi, oltre iva c.p.a. rimborso spese forfettario del 15%, distratte in favore dell'Avv.
F. Fanara.
Ragusa, 3 luglio 2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Claudia M. A. Catalano