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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE MINORENNI E FAMIGLIA
Riunita nella Camera di Consiglio del giorno 21/03/2025 nelle persone dei magistrati: dott. Carmela Mascarello Presidente dott. Roberta Collidà Consigliere dott. Fabio Alberici Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
Oggetto:
ORDINANZA Stato della persona e
Diritti della personalità
nel procedimento civile iscritto al n. 1187 /2024 promosso da:
– di (C.F. , in persona Parte_1 Pt_2 Pt_3 P.IVA_1 del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di , domiciliata in , al civico 21 di Via Arsenale Pt_3 Pt_3
PARTE APPELLANTE Contro
nato in [...] il [...] Controparte_1 elettivamente domiciliato in Bruino (TO), Via Roma 32 presso lo studio dell'Avv. Giacomo Vanesia che lo rappresenta e difende. Ammesso al gratuito patrocinio ex artt. 18, D. Lgs. 150/2011 e 142, T.U.S.G.
APPELLATO
avverso la sentenza n. 2086/2024 del Tribunale di Torino, emessa in data 4 aprile 2024
pagina1 di 3 MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. l'odierno appellato ha adito il Tribunale di Torino chiedendo l'annullamento del decreto di espulsione prot. N. 29/2024 adottato e notificato dal Prefetto della Provincia di in data 11.01.2024. Pt_3
Il Tribunale ha accolto il ricorso e per l'effetto dichiarato l'illegittimità del decreto di espulsione suddetto.
Avverso detta sentenza, il ha proposto appello chiedendone la integrale Parte_1 riforma e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In accoglimento del presente appello, riformare integralmente la Sentenza del Tribunale di Torino N 2086/2024 del 4 aprile 2024 (RG n. 1928/2024) e, per l'effetto, rigettare il ricorso proposto da in primo grado in Controparte_1 quanto infondato in fatto ed in diritto, così confermando la legittimità del decreto di espulsione n 29/2024 del Prefetto di . Pt_3
Spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi.”
Con comparsa depositata in data 12 febbraio 2025 si è costituito l'appellato chiedendo il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle seguenti conclusioni: In via preliminare: Dichiarare inammissibile l'appello del Parte_1 poiché proposto avverso una sentenza non appellabile, ex art. 18, c. 9, D. Lgs. 150/2011 In via principale e nel merito Rigettare l'appello avversario in quanto infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza n. 2086/2024 emessa dal Tribunale di Torino, Dott. Alessandria, il 4 aprile e pubblicata il 5 aprile 2024. Con vittoria di spese, diritti ed onorari
Alla udienza del 21 marzo 2025, il procuratore del appellante, Parte_1 munito dei relativi poteri, ha dichiarato di rinunciare alla impugnazione ed agli atti del giudizio. La rinuncia alla impugnazione è stata accettata dalla parte appellata, anch'essa munita del relativo potere, che, quanto alla liquidazione delle spese di lite, si è rimessa alla decisione della Corte. La Corte si è riservata la decisione.
La rinuncia e l'accettazione sono regolari e pertanto può essere dichiarata la estinzione del giudizio. Stante la divergenza sulla liquidazione delle spese occorre provvedere sulle spese del presente grado di giudizio.
pagina2 di 3 Questa Corte ritiene sussistano giusti motivi per la compensazione delle spese processuali, tenuto conto che la parte appellata si è avvalsa del patrocinio a spese dello Stato e la eventuale condanna alle spese dell'Amministrazione dello Stato, , sarebbe come da regole generali, posta a favore di Parte_1 altra o Stato, Erario (ai sensi dell'Art. 133 del DPR 115/2002) il che renderebbe la pronuncia insuscettibile di esecuzione (Cass.N.18583/2012; Cass. N. 22882/2018; Cass. N. 30876/2018; Cass. N. 19299/2021). Il compenso per l'attività di patrocinio, dovrà essere liquidato su istanza del suo Difensore con separato decreto.
P.Q.M.
-visto l'articolo 306 c.p.c.,
dichiara l'estinzione del processo;
dichiara compensate le spese del giudizio.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Torino, nella Camera di Consiglio della Sezione Famiglia della Corte di Appello di Torino del giorno 21/03/2025
Il Presidente
(Dott.ssa Carmela Mascarello)
Il Consigliere Ausiliario Est.
(Dott. Fabio Alberici)
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