Rigetto
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 02/01/2026, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00048/2026REG.PROV.COLL.
N. 04781/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4781 del 2023, proposto da AN RI e LU RI, rappresentate e difese dall'Avvocato Mario Reffo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli Avvocati Antonio Andreottola e Bruno Crimaldi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Luca Leone in Roma, via Appennini 46;
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Quarta) n. 07058/2022, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Cons. CA PI;
Preso atto dell’istanza di entrambe le parti di passaggio in decisione della causa senza discussione;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.AN RI e LU RI hanno impugnato, unitamente a tutti gli atti preordinati, connessi e conseguenziali, il provvedimento n. 10056-004 del 12 aprile 2019, con cui il Comune di Napoli ha rigettato le istanze di condono edilizie n. 8812/1995, 8375/2004, 8335/2005, 8336/2005, aventi ad oggetto le opere realizzate sul terreno di loro proprietà sito in Napoli, Strada Comunale Maranda n. 7 (foglio 115, p. lla 54), zona non sottoposta a vincolo (la prima riguardante un locale deposito; le successive riguardanti la realizzazione di un manufatto residenziale, di pianta uguale al precedente deposito, ma con aumento volumetrico, consistente nella realizzazione di piani ulteriori) e conseguente ordinato la relativa demolizione.
Nella motivazione del provvedimento impugnato si è precisato che le opere abusive oggetto dell’istanza di condono n. 8812/95 consistevano in un manufatto realizzato in muratura di tufo e ferro con copertura inclinata, costituita da tubolari in ferro e lamiere, che è stato demolito e sostituito da organismo edilizio sostanzialmente diverso, sicché non può essere condonato ai sensi della legge n. 724 del 1994, mentre, relativamente alle pratiche 8375/2004, 8335/2005 e 8336/2005, le opere da condonare, alla data del 31 marzo 2003, non erano volumetricamente definite, non essendo il primo piano completamente tompagnato ed essendo al vento il secondo piano
2.Il T.a.r. ha rigettato il ricorso, in quanto ha ritenuto non provata la data di ultimazione delle opere oggetto delle istanze de quibus. Nella sentenza si legge: “le ricorrenti non hanno prodotto in giudizio alcun concreto elemento a sostegno delle proprie affermazioni circa il completamento funzionale dell’opus (che avrebbe dovuto, perciò, già essere utilizzabile per la destinazione assegnata alla data del 31/03/2003, elemento questo decisivo per confutare gli esiti dei sopralluoghi del 2004-2005 effettuati dal Comune di Napoli). Analogamente è a dirsi per ciò che concerne l’ordine di demolizione, pure contenuto nel provvedimento impugnato e che, pur riguardando abusi ulteriori rispetto a quelli oggetto delle istanze di condono, non viene interessato da autonomi e specifici motivi di censura”.
3.Avverso tale sentenza le originarie ricorrenti hanno proposto appello, deducendo: 1) la violazione degli artt. 32 del d.l. n. 269 del 2003, conv. in legge n. 326 del 2003, 43 della legge n. 47 del 1985, 3, lett. b, della legge regionale della Campania n. 10 del 2004, 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, unitamente al travisamento dei fatti, al difetto di istruttoria e di motivazione, atteso che il mancato completamento delle opere alla data del 31 marzo 2003 è stato desunto unicamente dai verbali di sopralluogo del 26 novembre 2004, 2 dicembre 2004 e 3 novembre 2006, da cui risulta solo la mancata delimitazione, tramite mura di tompagno perimetrali, del manufatto e, cioè, l’assenza di opere di completamento, che è irrilevante ai fini della condonabilità, ammissibile laddove, come avvenuto nel caso in esame, prima del 30 marzo 2003 sia stato realizzato l’immobile rustico, completo di tutte le strutture essenziali e tale da definire la volumetria da sanare; 2) la violazione della circolare del Ministero dei lavori pubblici n. 2241 del 1995, oltre che la violazione di legge (in particolare, unitamente alle disposizioni già richiamate nella precedente censura, art. 3, lett.b, comma 2, della legge regionale della Campania n. 10 del 2004, che conferma l’irrilevanza, successivamente al termine di scadenza del condono, delle opere di mero completamento delle parti strutturali dell’opera già realizzata).
4. All’udienza del 3 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
5.L’appello non può essere accolto, in quanto le censure proposte, che vertono entrambe sull’asserita ultimazione delle opere da condonare prima del 20 marzo 2003, sono infondate.
Occorre preliminarmente ribadire che l'onere probatorio relativo all'epoca di realizzazione di un'opera in data antecedente a quella fissata dalla singola legge come termine ultimo per ottenere il condono grava sul privato che lo richiede (Cons. Stato, Sez. VII, 30 gennaio 2024, n.909). Pure va ricordato che ai fini del rilascio del condono edilizio, l'art. 31, comma 2, legge n. 47 del 1985 prevede per la verifica del requisito dell'ultimazione dei lavori due criteri alternativi: un criterio strutturale, che vale nei casi di nuova costruzione e un criterio funzionale, che opera nei casi di opere interne di edifici già esistenti, oppure di manufatti con destinazione diversa da quella residenziale (Cons. Stato, Sez. VI, 23 febbraio 2023, n.1826). Nel caso di specie, secondo la prospettazione delle appellanti, “il manufatto …è una nuova costruzione e non un cambio di destinazione” (v., p. 12 dell’appello), per cui, al fine di verificare la ultimazione delle opere, occorre applicare il criterio strutturale, che esige l’esecuzione a rustico dell’opera, completa della muratura esterna e della copertura e, cioè, di tutti gli elementi necessari per definire con esattezza la volumetria (v., tra le altre Cons. Stato, Sez. II, 10 giugno 2019, n. 3869, secondo cui la nozione di ultimazione delle opere, cui occorre far riferimento ai fini dell'applicabilità della disciplina sul condono edilizio, coincide con l'esecuzione del rustico, da intendersi come muratura priva di rifinitura e da non confondere con lo scheletro, le pareti esterne non potendo considerarsi mere rifiniture; Cons. Stato, Sez. II, 24 aprile 2020, n. 2615, secondo cui, ai fini dell'applicabilità della disciplina sul condono edilizio, l'ultimazione delle opere coincide con l'esecuzione del c.d. rustico, da intendersi come muratura priva di rifinitura ossia al grezzo che comprenda tutte le tamponature ed il completamento della copertura del manufatto).
La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di tali principi, mentre le appellanti si sono limitate a richiamare gli orientamenti giurisprudenziali in materia, invocando, peraltro, anche alcuni precedenti risalenti e sostenendo la sufficienza, ai fini dell’ultimazione dell’opera, della realizzazione dello scheletro, comprensivo di copertura, e la possibilità di realizzare le chiusure laterali successivamente, con qualsiasi materiale. Tuttavia, la tesi delle appellanti non può essere condivisa, neppure alla luce della circolare 17.6.1995 del Ministero dei Lavori Pubblici, dalle stesse invocata (in particolare il punto 2.2 del capitolo 2, che così recita: “Occorre precisare, ad integrazione di quanto esplicitato in altre circolari precedenti, che il manufatto realizzato deve essere tale da definire la volumetria da sanare. L’edificio deve essere completato nelle parti strutturali, ivi inclusa la copertura, e può essere soggetto ad interventi di completamento funzionale a prescindere dalla tecnologia utilizzata”). Invero, il criterio che si desume dal punto 2.2 citato è proprio quello della necessità di tutte le opere necessarie a definire con esattezza la volumetria da sanare e, quindi, anche della tompagnatura/tamponatura, a prescindere dalla rilevanza, ai fini della decisione, della circolare, che non ha valore normativo.
Neppure assume rilievo l’art.43, comma 5, della l. n.47 del 1985, in base al quale possono ottenere la sanatoria tutte le opere non ultimate per effetto di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali, limitatamente alle strutture realizzate ed ai lavori che siano strettamente necessari alla loro funzionalità, posto che si riferisce appunto a quelle opere il cui completamento sia stato interrotto da un provvedimento amministrativo o giurisdizionale. Parimenti l’art. 3, comma 2, lett.b, della legge regionale della Campania n. 10 del 2004, nello stabilire che si considerano ultimate le opere edilizie completate al rustico comprensive di mura perimetrali e di copertura e concretamente utilizzabili per l’uso a cui sono destinate, conferma la necessità, ai fini della ultimazione dell’opera, della tompagnatura/tamponatura e, cioè, della realizzazione del muro perimetrale strumentale alla separazione dell’interno dall’esterno – senza la quale, peraltro,
6.In definitiva, l’appello deve essere rigettato. Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna le appellanti alla refusione, a favore dell’appellato, delle spese di lite, liquidate in euro 4.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco PA, Presidente
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
CA PI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA PI | Marco PA |
IL SEGRETARIO