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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 27/03/2025, n. 274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 274 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2978/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENZA FRANCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
RIGHI PAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2 presso il difensore avv. FIORENZA FRANCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. SAMA ROBERTA elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI N. 8 C/O C.F._3
48121 RAVENNA presso il difensore avv. SAMA ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REMY Controparte_3 P.IVA_3
MARIA RITA elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SPADARI 3 44100 FERRARA presso il difensore avv. REMY MARIA RITA
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma primo cpc la società CP_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' e per sentir Controparte_4 CP_5 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Rimini In via cautelare disporre la sospensione della cartella esattoriale opposta in questa sede anche inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione della domanda cautelare. - Nel merito accertare che il credito indicato nella cartella esattoriale opposta è infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e per l'effetto accertare che nulla è dovuto alle amministrazioni convenute. - Accertare il credito vantato dalla società attrice per i servizi svolti di euro 12.060,58 e per l'effetto condannare
l' al pagamento dell'importo anzidetto con interessi Controparte_6 legali e moratori dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. …”.
pagina 1 di 7 A sostegno della opposizione deduceva che la società esponente è proprietaria e gestisce una casa di riposo denominata Casa Amica in Viserba di Rimini e di una struttura alberghiera sempre in Viserba denominata Buena Vista. Nell'ambito dei rapporti di servizio con il Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna nel corso dell'anno 2017 ed inseguito venivano affidati alla alcuni servizi CP_1
di assistenza socio-sanitaria assistenziale, a favore di persone in carico al Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche di Rimini, nelle more della conclusione della procedura aperta per la stipulazione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi socio sanitari. Più in particolare a partire dall'anno 2017 veniva affidato il servizio a favore del signor a partire dal 2 marzo Parte_2
2018 veniva affidato il servizio in favore della signora mentre dal 3 aprile 2018 Persona_1
veniva affidato il servizio in favore del signor CP_7
Per l'anno 2019 venivano poi affidati gli stessi servizi in favore delle stesse persone e della signora
. Parte_3
Il dato comune a questi contratti di servizio era dato dal fatto che i contratti prevedevano l'inserimento degli assistiti presso la struttura denominata Casa Amica ma, allo scopo di migliorare la prestazione qualitativa resa in favore delle parti ed al fine di collocarle in un contesto più confortevole e personale,
l'ospitalità veniva invece prestata presso la struttura alberghiera denominata Buena Vista.
Precisava altresì che la collocazione dei beneficiari del servizio presso la struttura alberghiera Buena
Vista era ben nota al personale del servizio sanitario tant'è che i pazienti ricevevano la visita periodica degli assistenti sociali, degli infermieri del servizio CSM di Rimini e dei medici che li avevano in carico.
Nell'ambito della struttura ospitante venivano prestate ai beneficiari tutte le assistenze previste dal progetto personalizzato e dal piano di trattamento individuale precisando altresì che il Dipartimento di salute Mentale e Dipendenze Patologiche aveva proceduto senza soluzione di continuità con i controlli ed il monitoraggio dell'attuazione del programma personalizzato per i quali la società metteva CP_1
a disposizione i locali della propria struttura e la relativa organizzazione.
Rilevava inoltre che i contratti avevano avuto esecuzione e conclusione per gli anni 2017 e 2018 senza alcuna contestazione né era mai stato sollevato alcun rilievo sulla qualità e sulle modalità del servizio prestato.
In data 19 settembre 2019 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS – di Bologna eseguiva un controllo presso la struttura alberghiera denominata residence “Buena Vista” rilevando nel locale ufficio numerosi farmaci nonché un contenitore riportante la scritta ed una serie di Pt_4 cartelle riportanti il nominativo dell'ospite riportante documentazione sanitaria varia.
pagina 2 di 7 La dipendente della società addetta ai servizi di segreteria spiegava agli accertatori che la documentazione medica ed i medicinali si riferivano agli ospiti della struttura affidati dal servizio sanitario per l'assistenza e che i farmaci venivano gestiti dagli infermieri e dagli operatori socio sanitari della casa di riposo Casa Amica che prestavano turni di lavoro nella struttura in relazione alle esigenze degli assistiti.
La preparazione dei pasti avveniva in autonomia, in quanto ogni singolo appartamento era dotato di angolo cottura, con l'assistenza del personale che svolgeva attività di aiuto e supervisione.
All'esito di tale controllo il riteneva che l'organizzazione del servizio prestato in Controparte_8
favore dei quattro ospiti, in virtù dei contratti in corso con il servizio sanitario, costituisse una attività non autorizzata e pertanto ordinava il divieto di prosecuzione dell'attività socio-assistenziale.
La società esponente chiedeva pertanto al servizio sanitario committente come procedere nella ricollocazione degli assistiti che rispondeva esponendo di aver “provveduto ad illustrare alla nostra direzione aziendale la necessità e la difficoltà di spostare delle persone che hanno fatto del vostro residence la loro condizione stabile di vita. Abbiamo anche rimarcato che nel corso degli anni lo scrivente servizio ha sempre ricevuto sia dagli utenti sia dai familiari che dagli amministratori di sostegno espressioni di gradimento per questa forma di convivenza. Siamo quindi ad auspicare tempi più lunghi per poter individuare alternative abitative valide per gli stessi utenti.”
Contestava la nota di diffida di restituzione di somme non dovute inviata dal Servizio Sanitario
Regionale Emilia Romagna in data 18 ottobre 2019 ove si esponeva che, in riferimento ai contratti sottoscritti per progetti personalizzati a carattere residenziale, nei quali veniva dato atto che sussisteva l'autorizzazione al funzionamento del Comune di Rimini per il servizio di residenza per anziani “si apprende solo ora dal verbale dei NAS di Bologna che alcuni di questi alloggiavano presso una struttura in possesso di per lo svolgimento dell'attività di struttura ricettiva alberghiera del tipo CP_9
RTA. In considerazione del grave inadempimento posto in essere da codesta società per l'insussistenza di un requisito legittimante la validità dell'inserimento si diffida al pagamento delle somme indebitamente percepite per gli interventi erogati fino al 31 agosto 2019 e si comunica che non si procederà al pagamento degli interventi erogati successivamente e di tutti gli interventi in favore di
inserita in data 30 luglio 2019”. Parte_3
Seguiva uno scambio di corrispondenza fino a quando in data 3 luglio 2020 perveniva una nuova diffida di pagamento che veniva poi contestata in data 29 luglio 2020.
In data 20 luglio 2022 perveniva infine dall' la cartella esattoriale opposta Controparte_3
ove si esponeva che il credito oggetto di procedura esecutiva corrispondeva al “mancato pagamento
pagina 3 di 7 prestazioni Doc. 01/IST-Soc-2019-97 del 13/11/2019 e da sollecito raccomandata A/R e data notifica verificabile presso ente”.
L'istante, dopo aver premesso la sussistenza nell'odierna controversia della giurisdizione del giudice ordinario, eccepiva l'inammissibilità della procedura esecutiva posta in essere dall'amministrazione convenuta posto che l'iscrizione al ruolo esattoriale e la conseguente azione esecutiva, basata sulla cartella di pagamento emessa dall'esattore, poteva configurare una legittimazione attiva soltanto in presenza di tributi inevasi laddove, viceversa, non era ammissibile per la riscossione di crediti derivanti da rapporti patrimoniali per i quali l'esecuzione doveva trovare il suo fondamento in uno dei titoli esecutivi previsti dall'art. 474 c.p.c.
Nel merito deduceva altresì che la pretesa dell'amministrazione convenuta risultava viziata ed infondata anche nel merito, stante l'esecuzione avvenuta dei contratti stipulati tra le parti e l'accettazione posta in essere dall'amministrazione appaltante.
Ribadiva che l'amministrazione committente era perfettamente consapevole delle modalità di esecuzione del contratto e ne condivideva la procedura visto che i beneficiari venivano periodicamente visitati presso il residence Buena Vista dagli assistenti sociali e dai medici e infermieri del CSM di
Rimini che li avevano in carico.
Sotto questo profilo dovevano pertanto trovare applicazione, nel caso di specie, i principi generali racchiusi negli artt. 1362 e 1366 del codice civile nella parte in cui è stabilito che i contratti si interpretano secondo la comune intenzione delle parti valutando il comportamento posteriore alla conclusione del contratto e secondo buona fede.
Rilevava poi che tutti i contratti avevano avuto esecuzione per il periodo considerato e si erano conclusi per poi essere rinnovati senza essere state sollevate riserve sulla ospitalità dei beneficiari e sul servizio fornito.
In via di estremo subordine e residuale, dichiarava di esercitare l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 e seg.ti cod. civ., posto che l'amministrazione convenuta aveva comunque beneficiato e goduto dei servizi resi dalla società esponente.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando, nel merito, la fondatezza Controparte_4 dell'opposizione sia in fatto che in diritto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ecc.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa: In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in merito all'annullamento della cartella esattoriale atteso l'intervenuto sgravio della stessa;
In via principale nel merito: - respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da - In via riconvenzionale, accertare e Controparte_1
pagina 4 di 7 dichiarare la nullità dei contratti sottoscritti tra le parti;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare in capo all' la sussistenza del credito di euro 109.513,26, oltre Controparte_4
interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento e, per l'effetto, condannare a titolo di Controparte_1
ripetizione di indebito oggettivo, alla restituzione in favore di della predetta Controparte_4
somma, oltre interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento;
In via subordinata nel merito: - accertare
e dichiarare la risoluzione contrattuale per inadempimento e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste da e condannare alla restituzione della somma di euro 109.513,26 CP_1 CP_1
indebitamente percepita, oltre interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento;
- In via ulteriormente subordinata, condannare al risarcimento del danno per la somma di euro 109.513,26 o quella CP_1
maggiore o minore riconosciuta in corso di causa e ritenuta di giustizia. In ogni caso, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
In particolare evidenziava che l' ritenuto che nella procedura di iscrizione a Controparte_4
ruolo fossero presenti vizi di natura prettamente formale, re melius perpensa, in via di autotutela, in data 06/12/2022 aveva provveduto a richiedere il discarico della cartella opposta che veniva eseguito in pari data dal Funzionario dell' Finanziari dell' Dott. Controparte_10 Controparte_4
Nell'immediatezza del discarico, mediante i provvedimenti di revoca emessi da Persona_2
in data 12/12/2022, venivano conseguentemente revocate le procedure Controparte_11
di pignoramento in atto. A seguito del discarico della cartella e della revoca delle procedure esecutive avviate da parte di , provvedeva anche a Controparte_12 Controparte_4
disporre il pagamento delle somme bloccate in sede di procedura esecutiva e con i mandati n. 263183 del 13/12/2022 e n. 265240 del 22/12/2022 disponeva in favore di i bonifici CP_1
rispettivamente della somma di euro 18.777,47 e della somma di euro 11.215,23.
L' nel ribadire che il discarico della cartella opposta era legato esclusivamente ad Controparte_4
aspetti meramente formali e non sostanziali, confermava la legittimazione alla pretesa creditoria verso l'odierna attrice ribadendo che alcuna rinuncia era intervenuta in merito alla pretesa creditoria della stessa Controparte_4
Nel merito rilevava che la materia del contendere riguarda lo svolgimento di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie da parte di Strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, in favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e precisamente, nella presente controversia, in carico al C.S.M. dell'ambito di Rimini.
Tali Strutture dovevano essere munite di specifica autorizzazione rilasciata dal costituendo la CP_8
stessa requisito indispensabile al funzionamento.
pagina 5 di 7 Dalla ricostruzione dei fatti, supportata dal verbale dei NAS, si evinceva che il Residence Buena Vista non era una struttura autorizzata ad erogare servizi ai sensi del citato art. 35 della L.R. 2/2003 e, pertanto, era indubbio che l'attività oggetto del contratto si connotasse per palese illiceità e per violazione di legge.
L'illiceità dell'attività svolta da determinava la nullità del contratto stesso con conseguente CP_1
legittimità della pretesa restitutoria da parte dell' la quale in questa sede in Parte_5
via riconvenzionale agiva per la restituzione di quanto indebitamente pagato non avendo preso parte all'avverso illecito e non essendone a conoscenza.
Parte opposta contestava nel merito anche tutte le affermazioni di secondo cui l' CP_1 CP_4
fosse perfettamente a conoscenza del fatto che gli utenti in questione fossero alloggiati presso
[...]
il Buena Vista e non presso la Residenza Casa Amica.
Precisava che nel caso in esame non si configurava in capo all' in qualità di appaltatrice alcun CP_2
dovere di controllo, né tantomeno era autorizzata, in assenza di detto controllo, a violare le CP_1
disposizioni contrattuali regolarmente sottoscritte dalle parti come se operasse una sorta di principio di silenzio-assenso.
Gli Uffici amministrativi preposti alla liquidazione delle fatture, e quindi all'adempimento delle obbligazioni contrattuali in capo all' non avevano né alcuna conoscenza della collocazione di CP_2
alcuni ospiti presso una struttura diversa da quella indicata nel contratto né tantomeno che la diversa collocazione fosse priva della necessaria autorizzazione.
Se l' fosse stata correttamente informata, secondo buona fede, avrebbe provveduto attraverso CP_2
altre Strutture in possesso di valida autorizzazione.
L' conseguentemente proponeva domanda riconvenzionale al fine di esercitare Controparte_4
l'azione di nullità dei contratti sottoscritti con e veder conseguentemente condannata la società CP_1
attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di retta.
Contestava la domanda di arricchimento senza causa proposta da parte opponente e la pretesa di pagamento della somma di euro 12.060,58.
In via subordinata, sempre riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata accertata la nullità dei contratti sottoscritti tra le parti, richiedeva di accertare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento da parte di . CP_1
Si costituiva in giudizio anche eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva posto che CP_5
in atto di citazione nulla veniva eccepito e rilevato in relazione a vizi propri della cartella o della sua notifica e nulla si obiettava in ordine alla regolarità o validità degli atti della procedura di riscossione.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito dichiarare il difetto di
pagina 6 di 7 legittimazione passiva dell' . In caso di accoglimento delle domande Controparte_12
di parte attrice, ritenere e dichiarare in ogni caso la totale mancanza di responsabilità dell'ente di riscossione, con vittoria delle spese di lite a favore dell' da distrarre Controparte_12 al sottoscritto avvocato antistatario”.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante espletamento di prove orali.
L'intervenuto discarico delle somme poste alla base della pretesa esecutiva impone di dichiarare l'insussistenza del diritto di di procedere alla riscossione del credito vantato nei Controparte_4
confronti di parte attrice in base alla la cartella di pagamento opposta.
L'accoglimento delle preliminari eccezioni esclude l'esame di ogni ulteriore questione di merito.
Con riferimento poi alla domanda riconvenzionale proposta dall'opposta, si precisa che la stessa va ritenuta inammissibile, perché “nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti”, benché l'opponente sia formalmente attore e l'opposto convenuto, la posizione sostanziale delle due parti è invertita.
Solo l'opponente, infatti, “nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o il precetto”, come si evince dal richiamo effettuato nella sentenza in esame alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr.
Cass. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975, 15814/2008). In tal senso, la stessa giurisprudenza di legittimità fa salvo il “diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto” (Cfr. Cass.
11415/2004).
La natura della controversia impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione alle somme indicate nella cartella di pagamento opposta;
2) rigetta le ulteriori domande
3) Compensa le spese di lite
Così deciso in Rimini, il 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 7 di 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2978/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FIORENZA FRANCO e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
RIGHI PAOLO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_1
( ) Indirizzo Telematico;
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico C.F._2 presso il difensore avv. FIORENZA FRANCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 dell'avv. SAMA ROBERTA elettivamente domiciliato in VIA DE GASPERI N. 8 C/O C.F._3
48121 RAVENNA presso il difensore avv. SAMA ROBERTA
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. REMY Controparte_3 P.IVA_3
MARIA RITA elettivamente domiciliato in VIA DEGLI SPADARI 3 44100 FERRARA presso il difensore avv. REMY MARIA RITA
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a precetto ex art. 615 comma primo cpc la società CP_1 conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale l' e per sentir Controparte_4 CP_5 accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale di Rimini In via cautelare disporre la sospensione della cartella esattoriale opposta in questa sede anche inaudita altera parte ovvero previa fissazione dell'udienza di discussione della domanda cautelare. - Nel merito accertare che il credito indicato nella cartella esattoriale opposta è infondato in fatto ed in diritto per le ragioni esposte e per l'effetto accertare che nulla è dovuto alle amministrazioni convenute. - Accertare il credito vantato dalla società attrice per i servizi svolti di euro 12.060,58 e per l'effetto condannare
l' al pagamento dell'importo anzidetto con interessi Controparte_6 legali e moratori dal dì del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, diritti ed onorari. …”.
pagina 1 di 7 A sostegno della opposizione deduceva che la società esponente è proprietaria e gestisce una casa di riposo denominata Casa Amica in Viserba di Rimini e di una struttura alberghiera sempre in Viserba denominata Buena Vista. Nell'ambito dei rapporti di servizio con il Servizio Sanitario Regionale dell'Emilia Romagna nel corso dell'anno 2017 ed inseguito venivano affidati alla alcuni servizi CP_1
di assistenza socio-sanitaria assistenziale, a favore di persone in carico al Dipartimento Salute Mentale
e Dipendenze Patologiche di Rimini, nelle more della conclusione della procedura aperta per la stipulazione di un accordo quadro per l'affidamento dei servizi socio sanitari. Più in particolare a partire dall'anno 2017 veniva affidato il servizio a favore del signor a partire dal 2 marzo Parte_2
2018 veniva affidato il servizio in favore della signora mentre dal 3 aprile 2018 Persona_1
veniva affidato il servizio in favore del signor CP_7
Per l'anno 2019 venivano poi affidati gli stessi servizi in favore delle stesse persone e della signora
. Parte_3
Il dato comune a questi contratti di servizio era dato dal fatto che i contratti prevedevano l'inserimento degli assistiti presso la struttura denominata Casa Amica ma, allo scopo di migliorare la prestazione qualitativa resa in favore delle parti ed al fine di collocarle in un contesto più confortevole e personale,
l'ospitalità veniva invece prestata presso la struttura alberghiera denominata Buena Vista.
Precisava altresì che la collocazione dei beneficiari del servizio presso la struttura alberghiera Buena
Vista era ben nota al personale del servizio sanitario tant'è che i pazienti ricevevano la visita periodica degli assistenti sociali, degli infermieri del servizio CSM di Rimini e dei medici che li avevano in carico.
Nell'ambito della struttura ospitante venivano prestate ai beneficiari tutte le assistenze previste dal progetto personalizzato e dal piano di trattamento individuale precisando altresì che il Dipartimento di salute Mentale e Dipendenze Patologiche aveva proceduto senza soluzione di continuità con i controlli ed il monitoraggio dell'attuazione del programma personalizzato per i quali la società metteva CP_1
a disposizione i locali della propria struttura e la relativa organizzazione.
Rilevava inoltre che i contratti avevano avuto esecuzione e conclusione per gli anni 2017 e 2018 senza alcuna contestazione né era mai stato sollevato alcun rilievo sulla qualità e sulle modalità del servizio prestato.
In data 19 settembre 2019 il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – NAS – di Bologna eseguiva un controllo presso la struttura alberghiera denominata residence “Buena Vista” rilevando nel locale ufficio numerosi farmaci nonché un contenitore riportante la scritta ed una serie di Pt_4 cartelle riportanti il nominativo dell'ospite riportante documentazione sanitaria varia.
pagina 2 di 7 La dipendente della società addetta ai servizi di segreteria spiegava agli accertatori che la documentazione medica ed i medicinali si riferivano agli ospiti della struttura affidati dal servizio sanitario per l'assistenza e che i farmaci venivano gestiti dagli infermieri e dagli operatori socio sanitari della casa di riposo Casa Amica che prestavano turni di lavoro nella struttura in relazione alle esigenze degli assistiti.
La preparazione dei pasti avveniva in autonomia, in quanto ogni singolo appartamento era dotato di angolo cottura, con l'assistenza del personale che svolgeva attività di aiuto e supervisione.
All'esito di tale controllo il riteneva che l'organizzazione del servizio prestato in Controparte_8
favore dei quattro ospiti, in virtù dei contratti in corso con il servizio sanitario, costituisse una attività non autorizzata e pertanto ordinava il divieto di prosecuzione dell'attività socio-assistenziale.
La società esponente chiedeva pertanto al servizio sanitario committente come procedere nella ricollocazione degli assistiti che rispondeva esponendo di aver “provveduto ad illustrare alla nostra direzione aziendale la necessità e la difficoltà di spostare delle persone che hanno fatto del vostro residence la loro condizione stabile di vita. Abbiamo anche rimarcato che nel corso degli anni lo scrivente servizio ha sempre ricevuto sia dagli utenti sia dai familiari che dagli amministratori di sostegno espressioni di gradimento per questa forma di convivenza. Siamo quindi ad auspicare tempi più lunghi per poter individuare alternative abitative valide per gli stessi utenti.”
Contestava la nota di diffida di restituzione di somme non dovute inviata dal Servizio Sanitario
Regionale Emilia Romagna in data 18 ottobre 2019 ove si esponeva che, in riferimento ai contratti sottoscritti per progetti personalizzati a carattere residenziale, nei quali veniva dato atto che sussisteva l'autorizzazione al funzionamento del Comune di Rimini per il servizio di residenza per anziani “si apprende solo ora dal verbale dei NAS di Bologna che alcuni di questi alloggiavano presso una struttura in possesso di per lo svolgimento dell'attività di struttura ricettiva alberghiera del tipo CP_9
RTA. In considerazione del grave inadempimento posto in essere da codesta società per l'insussistenza di un requisito legittimante la validità dell'inserimento si diffida al pagamento delle somme indebitamente percepite per gli interventi erogati fino al 31 agosto 2019 e si comunica che non si procederà al pagamento degli interventi erogati successivamente e di tutti gli interventi in favore di
inserita in data 30 luglio 2019”. Parte_3
Seguiva uno scambio di corrispondenza fino a quando in data 3 luglio 2020 perveniva una nuova diffida di pagamento che veniva poi contestata in data 29 luglio 2020.
In data 20 luglio 2022 perveniva infine dall' la cartella esattoriale opposta Controparte_3
ove si esponeva che il credito oggetto di procedura esecutiva corrispondeva al “mancato pagamento
pagina 3 di 7 prestazioni Doc. 01/IST-Soc-2019-97 del 13/11/2019 e da sollecito raccomandata A/R e data notifica verificabile presso ente”.
L'istante, dopo aver premesso la sussistenza nell'odierna controversia della giurisdizione del giudice ordinario, eccepiva l'inammissibilità della procedura esecutiva posta in essere dall'amministrazione convenuta posto che l'iscrizione al ruolo esattoriale e la conseguente azione esecutiva, basata sulla cartella di pagamento emessa dall'esattore, poteva configurare una legittimazione attiva soltanto in presenza di tributi inevasi laddove, viceversa, non era ammissibile per la riscossione di crediti derivanti da rapporti patrimoniali per i quali l'esecuzione doveva trovare il suo fondamento in uno dei titoli esecutivi previsti dall'art. 474 c.p.c.
Nel merito deduceva altresì che la pretesa dell'amministrazione convenuta risultava viziata ed infondata anche nel merito, stante l'esecuzione avvenuta dei contratti stipulati tra le parti e l'accettazione posta in essere dall'amministrazione appaltante.
Ribadiva che l'amministrazione committente era perfettamente consapevole delle modalità di esecuzione del contratto e ne condivideva la procedura visto che i beneficiari venivano periodicamente visitati presso il residence Buena Vista dagli assistenti sociali e dai medici e infermieri del CSM di
Rimini che li avevano in carico.
Sotto questo profilo dovevano pertanto trovare applicazione, nel caso di specie, i principi generali racchiusi negli artt. 1362 e 1366 del codice civile nella parte in cui è stabilito che i contratti si interpretano secondo la comune intenzione delle parti valutando il comportamento posteriore alla conclusione del contratto e secondo buona fede.
Rilevava poi che tutti i contratti avevano avuto esecuzione per il periodo considerato e si erano conclusi per poi essere rinnovati senza essere state sollevate riserve sulla ospitalità dei beneficiari e sul servizio fornito.
In via di estremo subordine e residuale, dichiarava di esercitare l'azione di arricchimento senza causa ex art. 2041 e seg.ti cod. civ., posto che l'amministrazione convenuta aveva comunque beneficiato e goduto dei servizi resi dalla società esponente.
Si costituiva in giudizio l'opposta contestando, nel merito, la fondatezza Controparte_4 dell'opposizione sia in fatto che in diritto. Rassegnava le seguenti conclusioni: “… Voglia l'Ecc.mo
Giudice adito, contrariis reiectis, per tutte le ragioni in fatto e in diritto esposte in narrativa: In via pregiudiziale: - accertare e dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere in merito all'annullamento della cartella esattoriale atteso l'intervenuto sgravio della stessa;
In via principale nel merito: - respingere tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e accertare e dichiarare l'inesistenza del credito vantato da - In via riconvenzionale, accertare e Controparte_1
pagina 4 di 7 dichiarare la nullità dei contratti sottoscritti tra le parti;
- In via riconvenzionale, accertare e dichiarare in capo all' la sussistenza del credito di euro 109.513,26, oltre Controparte_4
interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento e, per l'effetto, condannare a titolo di Controparte_1
ripetizione di indebito oggettivo, alla restituzione in favore di della predetta Controparte_4
somma, oltre interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento;
In via subordinata nel merito: - accertare
e dichiarare la risoluzione contrattuale per inadempimento e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste da e condannare alla restituzione della somma di euro 109.513,26 CP_1 CP_1
indebitamente percepita, oltre interessi dal giorno dell'avvenuto pagamento;
- In via ulteriormente subordinata, condannare al risarcimento del danno per la somma di euro 109.513,26 o quella CP_1
maggiore o minore riconosciuta in corso di causa e ritenuta di giustizia. In ogni caso, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari.”.
In particolare evidenziava che l' ritenuto che nella procedura di iscrizione a Controparte_4
ruolo fossero presenti vizi di natura prettamente formale, re melius perpensa, in via di autotutela, in data 06/12/2022 aveva provveduto a richiedere il discarico della cartella opposta che veniva eseguito in pari data dal Funzionario dell' Finanziari dell' Dott. Controparte_10 Controparte_4
Nell'immediatezza del discarico, mediante i provvedimenti di revoca emessi da Persona_2
in data 12/12/2022, venivano conseguentemente revocate le procedure Controparte_11
di pignoramento in atto. A seguito del discarico della cartella e della revoca delle procedure esecutive avviate da parte di , provvedeva anche a Controparte_12 Controparte_4
disporre il pagamento delle somme bloccate in sede di procedura esecutiva e con i mandati n. 263183 del 13/12/2022 e n. 265240 del 22/12/2022 disponeva in favore di i bonifici CP_1
rispettivamente della somma di euro 18.777,47 e della somma di euro 11.215,23.
L' nel ribadire che il discarico della cartella opposta era legato esclusivamente ad Controparte_4
aspetti meramente formali e non sostanziali, confermava la legittimazione alla pretesa creditoria verso l'odierna attrice ribadendo che alcuna rinuncia era intervenuta in merito alla pretesa creditoria della stessa Controparte_4
Nel merito rilevava che la materia del contendere riguarda lo svolgimento di attività socio-assistenziali e socio-sanitarie da parte di Strutture residenziali e semiresidenziali, pubbliche e private, in favore di utenti del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche e precisamente, nella presente controversia, in carico al C.S.M. dell'ambito di Rimini.
Tali Strutture dovevano essere munite di specifica autorizzazione rilasciata dal costituendo la CP_8
stessa requisito indispensabile al funzionamento.
pagina 5 di 7 Dalla ricostruzione dei fatti, supportata dal verbale dei NAS, si evinceva che il Residence Buena Vista non era una struttura autorizzata ad erogare servizi ai sensi del citato art. 35 della L.R. 2/2003 e, pertanto, era indubbio che l'attività oggetto del contratto si connotasse per palese illiceità e per violazione di legge.
L'illiceità dell'attività svolta da determinava la nullità del contratto stesso con conseguente CP_1
legittimità della pretesa restitutoria da parte dell' la quale in questa sede in Parte_5
via riconvenzionale agiva per la restituzione di quanto indebitamente pagato non avendo preso parte all'avverso illecito e non essendone a conoscenza.
Parte opposta contestava nel merito anche tutte le affermazioni di secondo cui l' CP_1 CP_4
fosse perfettamente a conoscenza del fatto che gli utenti in questione fossero alloggiati presso
[...]
il Buena Vista e non presso la Residenza Casa Amica.
Precisava che nel caso in esame non si configurava in capo all' in qualità di appaltatrice alcun CP_2
dovere di controllo, né tantomeno era autorizzata, in assenza di detto controllo, a violare le CP_1
disposizioni contrattuali regolarmente sottoscritte dalle parti come se operasse una sorta di principio di silenzio-assenso.
Gli Uffici amministrativi preposti alla liquidazione delle fatture, e quindi all'adempimento delle obbligazioni contrattuali in capo all' non avevano né alcuna conoscenza della collocazione di CP_2
alcuni ospiti presso una struttura diversa da quella indicata nel contratto né tantomeno che la diversa collocazione fosse priva della necessaria autorizzazione.
Se l' fosse stata correttamente informata, secondo buona fede, avrebbe provveduto attraverso CP_2
altre Strutture in possesso di valida autorizzazione.
L' conseguentemente proponeva domanda riconvenzionale al fine di esercitare Controparte_4
l'azione di nullità dei contratti sottoscritti con e veder conseguentemente condannata la società CP_1
attrice alla restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di retta.
Contestava la domanda di arricchimento senza causa proposta da parte opponente e la pretesa di pagamento della somma di euro 12.060,58.
In via subordinata, sempre riconvenzionale, nella denegata ipotesi in cui non fosse stata accertata la nullità dei contratti sottoscritti tra le parti, richiedeva di accertare la risoluzione contrattuale per grave inadempimento da parte di . CP_1
Si costituiva in giudizio anche eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva posto che CP_5
in atto di citazione nulla veniva eccepito e rilevato in relazione a vizi propri della cartella o della sua notifica e nulla si obiettava in ordine alla regolarità o validità degli atti della procedura di riscossione.
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia il Giudice adito dichiarare il difetto di
pagina 6 di 7 legittimazione passiva dell' . In caso di accoglimento delle domande Controparte_12
di parte attrice, ritenere e dichiarare in ogni caso la totale mancanza di responsabilità dell'ente di riscossione, con vittoria delle spese di lite a favore dell' da distrarre Controparte_12 al sottoscritto avvocato antistatario”.
La causa veniva istruita documentalmente nonché mediante espletamento di prove orali.
L'intervenuto discarico delle somme poste alla base della pretesa esecutiva impone di dichiarare l'insussistenza del diritto di di procedere alla riscossione del credito vantato nei Controparte_4
confronti di parte attrice in base alla la cartella di pagamento opposta.
L'accoglimento delle preliminari eccezioni esclude l'esame di ogni ulteriore questione di merito.
Con riferimento poi alla domanda riconvenzionale proposta dall'opposta, si precisa che la stessa va ritenuta inammissibile, perché “nel giudizio ordinario di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione ad un atto ingiuntivo o ad un atto di precetto, atti che si formano senza contraddittorio tra le parti”, benché l'opponente sia formalmente attore e l'opposto convenuto, la posizione sostanziale delle due parti è invertita.
Solo l'opponente, infatti, “nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione o il precetto”, come si evince dal richiamo effettuato nella sentenza in esame alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cfr.
Cass. 12922/1991, 4795/1988, 3119/1975, 15814/2008). In tal senso, la stessa giurisprudenza di legittimità fa salvo il “diritto per il creditore opposto ad agire in reconventio reconventionis, ove la nuova pretesa tragga ragione dalla riconvenzionale proposta dall'ingiunto opponente, rispetto alla quale l'originario intimante venga a trovarsi, a sua volta, in posizione di convenuto” (Cfr. Cass.
11415/2004).
La natura della controversia impone la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) dichiara l'inesistenza del diritto a procedere ad esecuzione forzata in relazione alle somme indicate nella cartella di pagamento opposta;
2) rigetta le ulteriori domande
3) Compensa le spese di lite
Così deciso in Rimini, il 25 marzo 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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