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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 12/12/2025, n. 1183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1183 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5175/2024 R.G. V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. TREVISAN FRANCESCO, Parte_1 presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. PERALE MADDALENA, presso la Parte_2 stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 25.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) autorizzare i coniugi e a vivere separati, con Parte_3 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) Il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente Persona_1 autosufficiente, manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione familiare di proprietà del signor , ivi coabitando con quest'ultimo; Parte_1
3) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio
[...]
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, durante il tempo in cui Per_1 lo stesso dimorerà presso ciascun genitore;
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio come previste dal Protocollo in Per_1 materia di famiglia siglato dal Tribunale di Venezia il 29.09.2019, saranno a carico di entrambi i genitori in uguale misura e, pertanto, le predette spese che dovessero essere anticipate da uno di loro nell'interesse del figlio, dovranno essere rimborsate dall'altro nella suddetta misura del 50% entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
5) La signora ha già prelevato dall'abitazione familiare tutti i suoi beni personali, Pt_3 consegnerà le chiavi dell'abitazione familiare e presenterà la richiesta di trasferimento della residenza entro la data del 31 gennaio 2025;
6) il signor con il presente atto trasferisce alla signora Parte_1 Parte_3 la proprietà dell'autovettura Honda Jazz, targata CL948RH, data immatricolazione
21.01.2004, N°A003265VR04, a titolo gratuito, con l'intesa che tutte le pratiche e le spese collegate al trasferimento della proprietà - che avverrà entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione - vengono assunte a carico esclusivo della signora Pt_3
(doc. 07).
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà dell'autovettura citata innanzi rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale tra gli stessi e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi, pertanto, le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L.
74/1987 la cui applicazione è stata estesa ai procedimenti di separazione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999;
7) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della Legge
898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Si dà atto che i punti 5) e 6) che precedono hanno già avuto esecuzione da parte dei coniugi.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.12.2024 i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data
13.07.2003 contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia - Mestre, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 56, Parte II, Serie A, anno 2003, del medesimo Comune, da tale unione nasceva il figlio in data Persona_2 27.09.2004, oggi maggiorenne e non autosufficiente;
che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia - Mestre, Via Po 36.
Tanto premesso, i ricorrenti, rappresentato il venire meno dell'affectio coniugalis, proponevano domanda diretta alla dichiarazione separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Celebrata udienza di comparizione in modalità cartolare il 01.04.2025, con sentenza n.
501/2025, pubblicata il 19.05.2025, il Tribunale di Venezia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate e con ordinanza, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, rinviava la causa all'udienza del 25.11.2025, disponendo che si tenesse nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate dalle parti in data 20.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, di cessazione degli effetti civili va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione con sentenza n. 501/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 13.07.2003 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_3 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 56, dell'anno 2003) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) autorizza i coniugi e a vivere separati, con l'obbligo del Parte_3 Parte_1 reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) Il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente Persona_1 autosufficiente, manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione familiare di proprietà del signor , ivi coabitando con quest'ultimo; Parte_1
3) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio , Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, durante il tempo in cui lo stesso dimorerà presso ciascun genitore;
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio come previste dal Protocollo in Per_1 materia di famiglia siglato dal Tribunale di Venezia il 29.09.2019, saranno a carico di entrambi i genitori in uguale misura e, pertanto, le predette spese che dovessero essere anticipate da uno di loro nell'interesse del figlio, dovranno essere rimborsate dall'altro nella suddetta misura del 50% entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
5) La signora ha già prelevato dall'abitazione familiare tutti i suoi beni personali, Pt_3 consegnerà le chiavi dell'abitazione familiare e presenterà la richiesta di trasferimento della residenza entro la data del 31 gennaio 2025;
6) il signor con il presente atto trasferisce alla signora la Parte_1 Parte_3 proprietà dell'autovettura Honda Jazz, targata CL948RH, data immatricolazione
21.01.2004, N°A003265VR04, a titolo gratuito, con l'intesa che tutte le pratiche e le spese collegate al trasferimento della proprietà - che avverrà entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione - vengono assunte a carico esclusivo della signora (doc. 07). Pt_3
Si dà che il trasferimento della piena proprietà dell'autovettura citata innanzi rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale tra gli stessi e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi, pertanto, le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L.
74/1987 la cui applicazione è stata estesa ai procedimenti di separazione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 04.12.2025 Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione II Civile, composto dai signori Magistrati:
Dott. Alessandro Cabianca Presidente
Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice
Dott.ssa Maria Vittoria Valentino Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'Avv. TREVISAN FRANCESCO, Parte_1 presso lo stesso elettivamente domiciliato, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
e
, rappresentata e difesa dall'Avv. PERALE MADDALENA, presso la Parte_2 stessa elettivamente domiciliata, per mandato in calce al ricorso introduttivo,
Ricorrenti con l'intervento in giudizio del Pubblico Ministero. in punto: Cessazione degli effetti civili del matrimonio
All'udienza del 25.11.2025 il procedimento è stato rimesso in decisione sulla base delle seguenti conclusioni.
Per i ricorrenti congiuntamente
“1) autorizzare i coniugi e a vivere separati, con Parte_3 Parte_1
l'obbligo del reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) Il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente Persona_1 autosufficiente, manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione familiare di proprietà del signor , ivi coabitando con quest'ultimo; Parte_1
3) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio
[...]
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, durante il tempo in cui Per_1 lo stesso dimorerà presso ciascun genitore;
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio come previste dal Protocollo in Per_1 materia di famiglia siglato dal Tribunale di Venezia il 29.09.2019, saranno a carico di entrambi i genitori in uguale misura e, pertanto, le predette spese che dovessero essere anticipate da uno di loro nell'interesse del figlio, dovranno essere rimborsate dall'altro nella suddetta misura del 50% entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
5) La signora ha già prelevato dall'abitazione familiare tutti i suoi beni personali, Pt_3 consegnerà le chiavi dell'abitazione familiare e presenterà la richiesta di trasferimento della residenza entro la data del 31 gennaio 2025;
6) il signor con il presente atto trasferisce alla signora Parte_1 Parte_3 la proprietà dell'autovettura Honda Jazz, targata CL948RH, data immatricolazione
21.01.2004, N°A003265VR04, a titolo gratuito, con l'intesa che tutte le pratiche e le spese collegate al trasferimento della proprietà - che avverrà entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione - vengono assunte a carico esclusivo della signora Pt_3
(doc. 07).
Darsi atto che il trasferimento della piena proprietà dell'autovettura citata innanzi rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale tra gli stessi e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi, pertanto, le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L.
74/1987 la cui applicazione è stata estesa ai procedimenti di separazione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999;
7) pronunciare, una volta decorso il periodo di tempo previsto dall'art. 3 della Legge
898/1970 e previo passaggio in giudicato della sentenza che pronuncia la separazione personale, la cessazione degli effetti civili del suddetto matrimonio alle medesime condizioni richieste per la separazione personale, ordinando all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere all'annotazione della sentenza.
Si dà atto che i punti 5) e 6) che precedono hanno già avuto esecuzione da parte dei coniugi.”
Per il P.M. intervenuto
“voglia il Tribunale dichiarare la separazione dei coniugi alle condizioni indicate dalle parti, e, una volta che sarà decorso il termine di mesi, 6, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate dalle parti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 30.12.2024 i ricorrenti esponevano che, dopo aver in data
13.07.2003 contratto matrimonio con rito concordatario a Venezia - Mestre, regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio al n. 56, Parte II, Serie A, anno 2003, del medesimo Comune, da tale unione nasceva il figlio in data Persona_2 27.09.2004, oggi maggiorenne e non autosufficiente;
che gli stessi ponevano la residenza familiare presso l'immobile sito in Venezia - Mestre, Via Po 36.
Tanto premesso, i ricorrenti, rappresentato il venire meno dell'affectio coniugalis, proponevano domanda diretta alla dichiarazione separazione consensuale e, decorsi i termini di legge, quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio, indicando le condizioni inerenti alla pronuncia.
Celebrata udienza di comparizione in modalità cartolare il 01.04.2025, con sentenza n.
501/2025, pubblicata il 19.05.2025, il Tribunale di Venezia omologava la separazione personale dei coniugi alle condizioni dagli stessi rassegnate e con ordinanza, nell'attesa del decorso del termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, rinviava la causa all'udienza del 25.11.2025, disponendo che si tenesse nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Lette le note depositate dalle parti in data 20.11.2025 in cui le stesse insistevano per l'accoglimento della domanda come formulata nel ricorso, il Giudice tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
Il Pubblico Ministero, intervenuto nel processo, ha concluso come in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda, congiuntamente proposta dai ricorrenti, di cessazione degli effetti civili va accolta.
Sussistono infatti nel caso di specie tutti i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2, lett. b), l. 1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni, essendo anche incontestato che la separazione perdura ininterrottamente da oltre sei mesi dall'omologa delle condizioni di separazione con sentenza n. 501/2025 del Tribunale di Venezia.
Ciò comprova, all'evidenza, il definitivo dissolvimento della comunione spirituale e materiale tra i coniugi e l'impossibilità di ricostituire la loro unione.
Le condizioni concordate dai coniugi sono prive di profili d'illegittimità e coerenti con la situazione personale ed economica rappresentata. In particolare, la regolamentazione degli interessi del figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente ex art. 337 septies c.c. non presenta profili di illegittimità. Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti.
Poiché la domanda indica compiutamente le condizioni inerenti al regolamento dei reciproci interessi, non potrà che andare accolta con le conseguenti annotazioni di legge.
Attesa la natura non contenziosa del procedimento e la concorde istanza delle parti in punto, sussistono giustificati motivi la compensazione delle spese tra i coniugi.
P.Q.M.
- Dichiara la cessazione effetti civili del matrimonio contratto in data 13.07.2003 con rito concordatario da e , trascritto nel registro atti Parte_1 Parte_3 di matrimonio (alla parte II, serie A, n. 56, dell'anno 2003) del Comune di Venezia.
- Ordina all'ufficiale dello Stato civile del predetto Comune di annotare la presente pronuncia a margine del predetto atto.
- Ratifica le conclusioni tutte esposte dai ricorrenti nella loro domanda e di seguito riportate:
1) autorizza i coniugi e a vivere separati, con l'obbligo del Parte_3 Parte_1 reciproco rispetto e con facoltà per ciascuno di fissare la residenza ove lo riterrà più opportuno;
2) Il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente Persona_1 autosufficiente, manterrà la propria residenza anagrafica presso l'abitazione familiare di proprietà del signor , ivi coabitando con quest'ultimo; Parte_1
3) Entrambi i genitori provvederanno al mantenimento diretto del figlio , Persona_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, durante il tempo in cui lo stesso dimorerà presso ciascun genitore;
4) Le spese straordinarie nell'interesse del figlio come previste dal Protocollo in Per_1 materia di famiglia siglato dal Tribunale di Venezia il 29.09.2019, saranno a carico di entrambi i genitori in uguale misura e, pertanto, le predette spese che dovessero essere anticipate da uno di loro nell'interesse del figlio, dovranno essere rimborsate dall'altro nella suddetta misura del 50% entro 10 giorni dall'esibizione delle pezze giustificative;
5) La signora ha già prelevato dall'abitazione familiare tutti i suoi beni personali, Pt_3 consegnerà le chiavi dell'abitazione familiare e presenterà la richiesta di trasferimento della residenza entro la data del 31 gennaio 2025;
6) il signor con il presente atto trasferisce alla signora la Parte_1 Parte_3 proprietà dell'autovettura Honda Jazz, targata CL948RH, data immatricolazione
21.01.2004, N°A003265VR04, a titolo gratuito, con l'intesa che tutte le pratiche e le spese collegate al trasferimento della proprietà - che avverrà entro 60 giorni dalla pronuncia della sentenza di separazione - vengono assunte a carico esclusivo della signora (doc. 07). Pt_3
Si dà che il trasferimento della piena proprietà dell'autovettura citata innanzi rientra nell'ambito della regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi all'atto della separazione personale tra gli stessi e che tale trasferimento è funzionale alla risoluzione della crisi coniugale e alla definizione dei rapporti economici tra gli stessi, pertanto, le parti chiedono che il trasferimento sia sottoposto al regime fiscale di cui all'art. 19 della L.
74/1987 la cui applicazione è stata estesa ai procedimenti di separazione con la sentenza della Corte Costituzionale n. 154 del 10.05.1999.
- Spese di lite compensate.
Così deciso in Venezia il 04.12.2025 Il Presidente est.
Dott. Alessandro Cabianca