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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/12/2025, n. 7581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7581 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Terza Sezione Civile
Così composta: Dr. GEREMIA CASABURI Presidente rel. Dr.ssa ANTONELLA MIRYAM STERLICCHIO Consigliere Dr. BIAGIO ROBERTO CIMINI Consigliere
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A
nella causa civile di II° grado iscritta al N. 6512/19 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, riservata in decisione all'esito della udienza ex art. 127 ter c.p.c. del 16 settembre 2025, con ad oggetto: appello avverso sentenza Trib. Roma n. 8502\19 pubblicata il 17 aprile 2019
e vertente tra
– avv. Papasso – appellante Parte_1 E E
– avv. Dell'Isola -appellato Controparte_1
IN FATTO E IN DIRITTO Rilevato che:
-il Tribunale di Roma, con la sentenza di cui in epigrafe, ha rigettato la domanda di (d'ora in avanti: Parte_1 D.F.) nei confronti di (d'ora in avanti: W3) di risoluzione contrattuale e di condanna al risarcimento di Controparte_1 danni patrimoniali per € 55.000,00, danni all'immagine commerciale e danni non patrimoniali , derivanti- a dire dell'attrice
- dall'inadempimento della convenuta agli obblighi derivanti dal contratto “Wind Impresa Fast”. Tale contratto, riferisce aveva ad oggetto la fornitura di un servizio di accesso ad Internet in modalità SHDSL con relativo noleggio di “Router Pt_1 Impresa” (servizio essenziale alla attività della attrice, che consiste prevalentemente nel fornire servizi di call center);
-il Tribunale, in primo luogo, ha escluso che il contratto inter partes sia stato attivato con ritardo ingiustificato;
ha inoltre ritenuto che parte attrice non aveva adeguatamente provato (sia nelle deduzioni che nella documentazione) le lamentate sospensioni del servizio: “ per cui è oggettivamente impossibile valutarne la gravità e la potenziale incidenza sull'attività del call center. Inoltre, la gravità dei disservizi del gestore e della loro incidenza sull'intera attività aziendale è contraddetta CP_ dal comportamento di a quale, nonostante i molteplici reclami inviati a ha portato avanti il rapporto contrattuale Pt_1 fino all'8/2/2016, per oltre due anni e mezzo”; il Tribunale, infine, ha ritenuto non provato il nesso causale tra i disservizi i parola e i danni lamentati;
-D.F. ha proposto appello, articolando i seguenti motivi:
-1) erronea ricostruzione dei fatti di causa quanto al perfezionamento del contratto e ai danni richiesti dalla stessa parte (p. 3 ss atto di appello);
-2) erronea valutazione in ordine alla carenza di prova dei danni patiti (p. 5 ss atto di appello);
-l'appellante reiterava altresì le proprie istanze istruttorie (Ctu, ordine di esibizione di documenti, prova per testi); Con
, costituitasi, ha chiesto il rigetto dell'appello; -il giudizio è stato assegnato a decisione all'esito di udienza di conclusioni (svolta ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.; Ritenuto che:
-l'appello non è articolato in motivi specifici, attesi il contenuto almeno composito di quelli sopra richiamati, risultando così in più punti opaco e ai limiti della inammissibilità, ex art. 342 c.p.c., come pure dedotto da parte appellata;
-l'appellante, sostanzialmente reitera, le domande di primo grado ma, ad onta della ampiezza delle scritture difensive, anche conclusionali, non si confronta effettivamente con la chiara e univoca motivazione di primo grado;
-in primo luogo va confermato che il contratto inter partes sia stato attivato in ritardo;
così , condivisibilmente, la sentenza di primo grado: “Per quanto riguarda il dedotto ritardo nell'attivazione iniziale del servizio, si osserva che, come riferisce e prova la stessa attrice, il termine previsto dalle condizioni generali di contratto era di sessanta giorni e decorreva dalla data di ricevimento della proposta contrattuale sottoscritta dal cliente. Pertanto, come fondatamente eccepito dalla convenuta, detto termine non ha iniziato a decorrere dal 27/3/2013, data di CP_ sottoscrizione della proposta contrattuale, ma dal 18/4/2013, data in cui la proposta stessa è pervenuta a CP_ Che la proposta contrattuale datata 27/3/2013 sia pervenuta a solamente il 18/4/2013 si evince dalla stessa lettera di reclamo prodotta da parte attrice (doc.3, lettera inviata a mezzo fax il 5/6/2013) in cui D.F. affermava che “la pratica è stata aperta il 18 aprile” e lamentava che “ad oggi mercoledì 5 giugno il servizio non è ancora attivo”. CP_ La data di perfezionamento del contratto del 18/4/2013 risulta inoltre dal sistema informatico come documentato dalla foto dello schermo prodotta dalla convenuta come doc.n.
2. Pertanto il termine per l'attivazione del servizio sarebbe scaduto il 17/6/2013. L'attivazione effettiva del servizio si è avuta, CP_ secondo le risultanze del sistema informatico documentate come sopra, in data 11/6/2013, quindi entro il termine. L'attrice afferma, invece, che il servizio è stato attivato il 22/6/2013, dunque con cinque giorni di ritardo e non ventisette calcolando correttamente la decorrenza del termine di sessanta giorni, ma di ciò non ha fornito alcuna prova, dato che le lettere di reclamo che ha prodotto riguardano la mancata attivazione del servizio in data 5/6/2013 e, prima ancora, la mancata consegna del router in data 9/5/2013. Né tale prova può desumersi dai documenti ulteriori prodotti in allegato alla seconda memoria, che dimostrano solamente che in data 14/6/2013 venne fatta da una richiesta di modifica di Pt_1 configurazione, il che non vuol dire che il servizio non fosse attivo”; Con
-la Corte ribadisce che – in forza delle chiare e univoche condizioni generali di contratto di v. in particolare gli artt. Con
2.2. e 3.1.) da un lato il contratto si perfeziona nel momento in cui omunica per iscritto la propria accettazione (alla
“proposta” del cliente, predisposto su modulo dello stesso fornitore), ovvero consegna l'apparecchiatura, dall'altro che il termine per l'attivazione della fornitura non può che decorrere dalla ricezione della proposta da parte del fornitore medesimo (come pure chiarito nelle condizioni in parola); correttamente, poi, l'appellato deduce che lo stesso appellante ha riconosciuto l'attivazione “della pratica” W3 dal 18 aprile 2013, quindi tempestivamente (circostanza incontrovertibilmente accertata dalla sentenza appellata); per il resto l'appellante svolge mere illazioni, prive di qualsivoglia Con riscontro, in fatto e in diritto (es. quanto alla consegna del modulo ad un imprecisato agente di ma anche ad una ancora più “tardiva” attivazione del contratto);
-quanto alle sospensioni del servizio di cui si lamenta l'appellante, va richiamata la condivisibile motivazione di prime cure, che qui si intende riportata;
in ogni caso l'onere della prova incombeva e incombe sull'attore, ora appellante, che non l'ha affatto assolto, ad onta della ampiezza della documentazione esibita (e rivendicata anche in sede di gravame); di contro, Con è semmai documentato (oltre che incontestato) che a preso in carico le molteplici segnalazioni\reclami di (il che Pt_1 costituisce conferma della condotta secondo buona fede e correttezza professionale di quest'ultima); e certamente l'onere della prova non può ritenersi assolto con la generica prova per testi richiesta in primo grado, ovvero con la richiesta di documentazione (peraltro ampiamente nella disponibilità della stessa appellante); e sicuramente esplorativa è la istanza di Ctu, volta inammissibilmente a colmare le lacune allegative\probatorie della stessa parte appellante;
- quanto sopra dedotto, in ordine al rigetto dell'appello nella parte in cui pretende la riforma della sentenza di prime cure Con in punto di pronuncia di risoluzione per inadempimento di è assorbente con riferimento anche alla domanda risarcitoria (come detto ribadita con il gravame); per completezza va ribadito, con il Tribunale, che l'appellante in ogni caso non ha provato, neppure a livello indiziario, di aver subito danni : è anzi documentato, e il primo giudice lo ha segnalato, che la risoluzione del rapporto contrattuale con fu dovuto agli “insignificanti risultati” del procacciamento di affari, e CP_3Con non certo ai pretesi disservizi riferiti a in conclusione la domanda risarcitoria (oltretutto per un importo di sicuro rilievo) costituisce una mera illazione di parte appellante, anche con riferimento a un pregiudizio “all'immagine” (e fermo che neppure in astratto è prospettabile il danno non patrimoniale ex art. 2059 c.c.):
-le spese seguono la soccombenza dell'appellante, ricorrendo altresì i presupposti per il raddoppio del c.u.;
P.Q.M
Rigetta l'appello e condanna l'appellante alle spese, che liquida in euro 5500,00. Sussistono i presupposti per il raddoppio del c.u.
Roma, data del deposito Il presidente est. (dr. G. Casaburi)