TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 17/09/2025, n. 391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 391 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1004/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica
Oggi 17 settembre 2025 il giudice dà atto dell'avvenuto deposito delle note di trattazione scritta ad opera delle parti costituite. Previa camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SERAFINI Parte_1 C.F._1
YARA elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore
( Email_1
Parte ricorrente contro
PUBBLICA L'AVVENIRE - ODV (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DANERI MAURIZIO e dell'avv. PARENTI
GIANMARCO, presso il cui studio a Prato, viale della Repubblica 241 è elettivamente domiciliata
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la Pubblica Assistenza “ di Prato, Parte_1 CP_2
eccependo l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 4 ottobre 2024, con effetto dal giorno successivo alla cessazione dello stato di malattia, e chiedendone la declaratoria di nullità (in quanto discriminatorio o sorretto da motivo illecito determinante), ovvero, in subordine, la declaratoria di illegittimità per insussistenza dei fatti contestati o per sproporzione della sanzione espulsiva.
1 Questi i fatti narrati.
Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della resistente il 1° agosto 2008, con contratto a termine poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, e di aver progressivamente assunto ruoli di crescente responsabilità, sino a ricoprire la funzione di responsabile dell'area tecnica sede e sezioni, con inquadramento nel livello E3 e corresponsione di indennità di funzione.
A partire dal 2020, a seguito del mutamento del Presidente, il ricorrente sarebbe stato oggetto di un progressivo svuotamento di mansioni e di un trasferimento presso la sezione decentrata di
Santa Lucia, con perdita dell'indennità di funzione e assegnazione a compiti inferiori rispetto a quelli precedentemente svolti. Tali condotte, secondo la prospettazione attorea, sarebbero state finalizzate all'estromissione del lavoratore, culminando in una proposta di esodo incentivato, rifiutata dal medesimo.
In data 4 maggio 2024, il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro durante un intervento di rimozione salma, riportando una lesione al ginocchio sinistro. L'infortunio è stato inizialmente diagnosticato come distorsione, ma successivamente, a seguito di risonanza magnetica, esame suggerito già dal pronto soccorso, è stata accertata una lesione meniscale, per la quale il ricorrente
è stato sottoposto a intervento chirurgico il 1° luglio 2024, con successivo percorso fisioterapico.
L' ha riconosciuto la copertura indennitaria sino al 17 settembre 2024. CP_3
Alla cessazione dell'indennizzo , il ricorrente ha ottenuto certificazione di malattia da parte CP_3
del medico curante, con prognosi sino al 10 ottobre 2024. In tale contesto, la resistente ha avviato procedimento disciplinare, contestando al lavoratore la simulazione dell'infortunio e della malattia, il mancato aggiornamento circa lo stato clinico e l'utilizzo dell'assenza per infortunio in luogo delle ferie estive.
Con provvedimento del 4 ottobre 2024, la resistente ha irrogato il licenziamento per giusta causa, ritenendo irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario.
La resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente le avverse pretese, deducendo la legittimità del licenziamento e la sussistenza dei fatti contestati, nonché l'insussistenza di qualsivoglia intento ritorsivo o discriminatorio.
2 In via preliminare, ha evidenziato la natura e la finalità dell'ente, qualificato come associazione di volontariato priva di scopo di lucro, operante in ambito sociosanitario e assistenziale, con una struttura organizzativa fondata su principi solidaristici e mutualistici.
Ha poi ricostruito il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, precisando che, fino al 2020,
non si erano registrate criticità e che le modifiche organizzative intervenute a partire da tale data, compresa la revoca dell'incarico di coordinatore dell'area tecnica, erano motivate da esigenze di contenimento dei costi e riorganizzazione interna, in risposta a una situazione economica deficitaria documentata dai bilanci.
Ha contestato la ricostruzione avversaria circa il presunto demansionamento, sostenendo che il ricorrente ha continuato a svolgere mansioni compatibili con il proprio livello di inquadramento, mantenendo il livello E3 e ricevendo regolare retribuzione. Ha negato di aver mai formulato una proposta di esodo incentivato, e ha qualificato come strumentali le contestazioni mosse dal lavoratore a seguito della cessazione dell'indennità di funzione.
Quanto all'infortunio del 4 maggio 2024, ha negato il nesso causale tra la distorsione inizialmente diagnosticata e la successiva lesione meniscale, ritenendo che quest'ultima dovesse essere qualificata come malattia comune e non come conseguenza dell'infortunio. Ha inoltre dedotto che il ricorrente avrebbe dovuto chiudere la pratica e aprire una nuova certificazione INPS, CP_3
consentendo così l'attivazione dei controlli fiscali.
A sostegno delle proprie difese, la resistente ha prodotto una relazione investigativa, dalla quale emergerebbero condotte incompatibili con lo stato di inabilità dichiarato, e ha contestato la sovrapposizione tra certificato e certificato INPS per il giorno 17 settembre 2024, ritenendo CP_3
tale circostanza sintomatica di una gestione contraria a buona fede dell'assenza.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti (non sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti, né la CTU richiesta dalla resistente per le ragioni di cui all'ordinanza del 26 febbraio
2025) e da ultimo (dopo aver acquisito la documentazione richiesta a INPS con la medesima ordinanza) calendarizzata per la discussione del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
***
3 Il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la ritorsività del licenziamento per le ragioni di seguito illustrate.
Per comprendere le ragioni del decidere occorre ricordare che l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni che, nel caso di licenziamento intimato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, possono essere integrate anche dalla sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa (in questo senso si veda, tra le più recenti, Cass. Sez. L, Ordinanza n.
17266 del 24/06/2024, Rv. 671589 - 01).
Quanto precede impone dunque di verificare la sussistenza della condotta disciplinarmente rilevante, idonea a giustificare il licenziamento, e solo in caso di esito negativo l'esistenza del motivo ritorsivo (esclusivo) addotto dal lavoratore.
Partendo dalla prima attività, la complessità degli addebiti impone di richiamare le ragioni poste a sostegno del provvedimento espulsivo, così compendiate nella comunicazione a/r del 4 ottobre
2024: “Abbiamo attentamente esaminato le sue giustificazioni presentate in data 13/9/2024. Teniamo a precisarle che non possiamo in alcun modo condividere il contenuto delle giustificazioni da lei addotte, in quanto le stesse:
i) in parte riconoscono la fondatezza degli addebiti formulati a suo carico, sebbene a contrariis (… La diagnosi contenuta nel certificato del 5 maggio 2024 e variata successivamente ad indagine CP_3
diagnostica… Omissis) il che è falso atteso che nelle certificazioni sia sempre letto: distorsione ginocchio
sinistro;
ii) in parte vi sono affermazioni che non dimostrate in parte errate, atteso che il dipendente è tenuto a fornire, in caso di infortunio sul lavoro, tutte le informazioni atte a consentire al datore di lavoro
l'organizzazione dell'attività e l'assunzione di relative decisioni;
iii) in parte riferiscono fatti non corrispondenti al vero, laddove contestano le risultanze dell'istruttoria da noi eseguita;
4 iv) per il resto sono discorsive prive di qualsiasi argomento che possa in qualche modo inficiare la fondatezza degli addebiti da noi formulati nei suoi confronti o attenuarne la gravità.
Ma c'è di più, nelle more della procedura disciplinare, corredata dalla disposta sospensione cautelativa, la quale, giova ricordarlo, trattasi di istituto e non di sanzione, riceviamo certificazione attestante la chiusura
dell'infortunio con la data del 17/9/2024, disposta guarigione dal medico e rientro in servizio per il CP_3
18/9/2024, rientro peraltro da lei stesso invocato per il tramite del suo legale. Contemporaneamente sempre in data 17/9/2024 riceviamo attestato di malattia telematico redatto dal Dottor nel quale si Persona_1
legge “il dipendente dichiara di essersi ammalato dal 17/9/2024” e dunque stessa data dell'ultimo giorno di
infortunio, con una prognosi sino al 29/9/2024. Si legge ulteriormente che trattasi di continuazione dell'evento malattia senza che vi sia un inizio della medesima. Alle urgenti spiegazioni richieste con nostre raccomandata a/r anticipata mail del 3.9.2024, allegato numero 3, ci giunge in pari data un'e-mail da parte
del suo legale, allegato numero 4, con l'espresso intento di fare chiarezza sulla cronologia dei certificati.
Infatti in detta replica si legge: “nel pomeriggio di tale giorno (legga 17/9/2024) il sig. Parte_1
avvertendo ancora dolore e difficoltà motorie si è recato dal medico curante… omissis “. Dunque la diagnosi, che non deve comparire nell'attestato di malattia, è, per espressa dichiarazione, la stessa
dell'infortunio e ciò motiva la dicitura continuazione, soltanto che il certificato in tal caso doveva essere, casomai, la riapertura dell'infortunio redatto dal medico , lo stesso che il medesimo giorno aveva CP_3
appena chiuso l'infortunio con riammissione al lavoro.
Giova precisare che l'inizio della malattia e/o la sua continuazione non sono affatto meramente formali ma,
ex adverso, assai sostanziali anche sotto l'aspetto retributivo e gestiti in diversa maniera. Inoltre non è affatto vero che il dipendente non abbia voce in capitolo riguardo la redazione del certificato medico, in realtà egli rilascia dichiarazione sia per l'inizio che per l'eventuale continuazione sia per la compilazione
obbligatoria di altri campi del medesimo certificato, pertanto il dipendente/paziente non è soggetto passivo, come si vorrebbe far credere. Pertanto le comunichiamo che le sue condotte, singolarmente e vi è più globalmente considerate, hanno leso in maniera grave e inemendabili l'elemento fiduciario costituente condizione indefettibile per il mantenimento del suo rapporto di lavoro con il nostro ente, in guisa da non
consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto stesso. Alla luce di tutto quanto sopra esposto
5 e conclusivamente le comunichiamo ad ogni conseguente effetto di legge e di contratto che il rapporto di lavoro tra noi intercorrente cessa e viene definitivamente meno per giusta causa, con effetto immediato.
Atteso che allo stato è presente un ulteriore certificato medico con prognosi fino al 10 ottobre prossimo venturo, l'efficacia del licenziamento resta sospesa limitatamente alla durata indicata nella certificazione
medica e produrrà effetto immediato senza necessità di ulteriore avviso dal giorno successivo salvo e pregiudicato il nostro diritto dovere ovvero dell'Inps di ogni ed ulteriore verifica tramite visite fiscali
(…)”.” (doc 28 ricorso).
In sostanza, parte datoriale contesta un comportamento non conforme a buona fede del lavoratore, vale a dire:
a) la variazione della diagnosi, dal momento che la documentazione prodotta mai menziona la lesione del menisco, ma soltanto la distorsione del ginocchio sinistro: pertanto, l'intervento al quale il ricorrente si è sottoposto dovrebbe qualificarsi come malattia, anziché infortunio;
b) il non aver fornito al datore di lavoro tutte le informazioni per una efficiente organizzazione dell'attività lavorativa;
c) l'aver offerto informazioni contrastanti con l'istruttoria svolta (rappresentata dalla relazione di un investigatore privato);
d) l'aver prodotto lo stesso giorno della chiusura dell'infortunio da parte di (il 17 CP_3
settembre 2024) certificato di “prosecuzione malattia” redatto dal medico curante, senza che risultasse il suo inizio.
La lettera di licenziamento richiama la contestazione disciplinare del 6 settembre 2024 (doc. 23 ricorso), con la quale è stata disposta la sospensione cautelativa dal servizio, in ragione delle seguenti condotte: “1) abnorme protrazione di assenza segnatamente per infortunio sul lavoro con
diagnosi certificata di distorsione del ginocchio sinistro, dal 4 maggio 2024 a tutt'oggi, senza soluzione di continuità.
2) Non aver inviato i relativi certificati medici in ipotesi di intervento chirurgico al menisco, esclusivamente indennizzabile quale evento di malattia, dall'Inps.
3) Avere utilizzato l'assenza per infortunio sul lavoro per coprire il periodo 1° luglio - 15 luglio 2024, altrimenti di congedo feriale. Nello specifico, quanto al fatto n. 1:
6 il giorno 5 maggio 2024 ci è pervenuto, da parte sua, il primo certificato medico di infortunio, asseritamente sul lavoro, avvenuto il 4 maggio 2024 alle ore 18:29, come da lei dichiarato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato. La diagnosi che si legge in detto certificato è di distorsione al ginocchio sinistro e la prognosi di 10 giorni. Da allora i certificati medici attestanti la continuazione dell'infortunio si sono succeduti di volta in
volta ad intervalli regolari di circa 15 giorni, sino a tutt'oggi (ultimo dal 29/8/2024 al 16/9/2024). In data
18 giugno 2024, durante la validità del quarto certificato rilasciato il 10 giugno 2024 con prognosi per inabilità al lavoro fino al 25 giugno 2024, e con la diagnosi, vale la pena ricordarlo, di distorsione al ginocchio sinistro, lei riferisce ad un suo collega tramite il social WhatsApp di avere un problema al
menisco e che probabilmente dovrà essere operato. In data 29 giugno 2024, durante la validità del quinto certificato rilasciato il 25 giugno 2024 con prognosi di inabilità al lavoro sino all'8 luglio 2024 e medesima diagnosi, entriamo in possesso di elementi probanti che indicano con estrema chiarezza che la distorsione al
ginocchio sarebbe guarita e che palesemente non ha subito alcun intervento chirurgico al menisco. Giova sottolineare che le presunte problematiche al menisco, sempre che ciò sia vero, non sono di competenza dell' ma dell'Inps pertanto in questo caso si deve aprire una malattia con ricovero ospedaliero ed CP_3
ovviamente prima si deve chiudere la pratica di infortunio. Peraltro in tutta questa oscura vicenda,
lamentiamo di essere stati tenuti da lei completamente all'oscuro, né lei ha ritenuto di aggiornarci, nonostante la lunga assenza, e nonostante sia un suo preciso dovere contrattuale. Si deve a questo punto precisare che l'infortunio sul lavoro ha una sua specifica normativa, ben diversa dalla malattia, con ricaduta sul calcolo del premio assicurativo il quale cresce proporzionalmente con la durata dell'infortunio e quindi
dell'entità dell'indennità di inabilità corrisposta dall' all'assicurato. Inoltre l'infortunio sul lavoro, non CP_3
è soggetto a controlli da parte del datore di lavoro come viceversa viene con la malattia tramite le visite fiscali, e non sono previste fasce orarie di reperibilità da osservare appena della perdita della indennità. È
comprensibile dunque che la correttezza e la buona fede del dipendente sono indispensabili nei casi di assenza dal lavoro per infortunio, non disponendo il datore di lavoro di mezzi di controllo. Peraltro verso la mancanza di controlli, che, come sopraddetto, non sono direttamente specificamente disciplinati dalla norma, aumenta la tentazione di abusi con grave pregiudizio per il datore di lavoro che nel nostro caso
riteniamo concretamente sussistente rispetto al fatto addebitato e per il quale ci riserviamo di quantificare il
e richiederne il risarcimento.
7 Quanto al fatto numero due: qualora lei, come scritto sul social WhatsApp al collega, avesse realmente subito un intervento chirurgico al menisco (non è dato sapere a quale ginocchio), cosa assai diversa dall'infortunio sul lavoro dichiarato patologia non ha alcuna relazione né apparentemente con la distorsione al ginocchio sinistro, ne può essere conseguenziale, avrebbe dovuto: i) informare tempestivamente il datore
di lavoro, ii) chiudere immediatamente l'infortunio, iii) aprire una pratica di malattia ed inviare il certificato di ricovero ospedaliero e successivamente certificato di malattia per decorso post operatorio. Il corretto quanto doveroso iter avrebbe permesso al datore di lavoro di esercitare i propri diritti e in particolare il controllo dell'assenza attraverso le visite fiscali, nelle fasce di reperibilità alle quali il
dipendente soggiace appena di perdita della indennità di malattia, da parte dell'Inps, indennità che non comporta aumento dei contributi per il datore di lavoro, diversamente dall'indennità di infortunio che fa crescere il premio assicurativo. Senza contare che una prolungata assenza, addebitata ad infortunio sul
lavoro, senza possibilità di controllo da parte del datore di lavoro, costituisce oggetto oggettivo impedimento per effettuare una puntuale organizzazione del lavoro, la quale giova sempre rammentarlo è rivolta a soddisfare i bisogni dei cittadini e certamente non a realizzare lucro. In conclusione, atteso che tra la distorsione del ginocchio sinistro e la lesione del menisco - chiarisca di quale ginocchio - come sopra detto,
non vi è correlazione ed in ogni caso non è il prodotto dell'infortunio sul lavoro dichiarato, né la distorsione
è causa della patologia al menisco, ovvero quest'ultima nella conseguenza, le contestiamo di aver scorrettamente attribuito ad un evento di malattia, il proseguimento di un infortunio, già risolto, quantomeno alla data del 29 giugno 2024 e che comunque non poteva certamente avere un decorso di oltre
quattro mesi!!! Dal momento che la presunta operazione al menisco è sorretta unicamente da un messaggio sul social il quale non assolve il dipendente dai suoi doveri di informazione, ci riserviamo ogni qualsiasi accertamento, compatibile con i diritti del datore di lavoro e la tutela dell'ente. Quanto al fatto numero 3: a
fronte dell'ennesimo certificato medico di continuazione di infortunio, attestante la inabilità totale dal lavoro, con prognosi sino al 16 settembre 2024, disponiamo di elementi probatori che indicano, ancora una volta, che la distorsione al ginocchio è guarita (già risultava tale il 29 giugno 2024), ciò non di meno lei ha prodotto l'ennesimo certificato avvalendosi del proseguimento degli infortunio con relativa indennità
…Ebbene, le ferie che per legge si devono usufruire e non possono essere sostituite dalla relativa indennità, qualora, come in questo caso, si impedisca al datore di lavoro di disporre, si crea certamente un pregiudizio
8 anche di tipo economico e organizzativo, atteso che dovranno essere recuperate. Sul fronte delle indennità economiche da parte degli istituti e di Inps qualora risultassero non spettanti, si configurerebbe, oltre CP_3
che un abuso anche una appropriazione indebita già che Inps e sono enti pubblici e che le indennità CP_3
economiche che erogano sono a carico della fiscalità generale. Sul punto ci riserviamo di quantificare il
risarcimento del danno, consistente nell'importo delle ferie che avrebbe goduto nel periodo 1 - 15 luglio
2024, eventualmente detenendo l'integrazione infortunio dal momento nel quale detto infortunio risulterà o fosse risultato effettivamente cessato.
In conclusione da tutto quanto sopra scritto, oltre a quanto potrà risultare da ulteriori verifiche in cui
riserviamo ogni diritto, si manifesta con sconcertante limpidezza un comportamento contrario ai doveri non solo contrattuali di fedeltà e buona fede ma di etica e moralità. Per quanto occorrer possa, ci riserviamo le dovute segnalazioni agli enti interessati. Tenuto conto che le mancanze a lei addebitate rivestono carattere
di estrema gravità, incidendo e in misura profonda sul suo dovere di correttezza e fedeltà e ledendo irrimediabilmente il contenuto fiduciario del rapporto di lavoro, disponiamo la sua immediata sospensione cautelativa, nelle more della procedura disciplinare. Prima di applicare la sanzione disciplinare, che difficilmente potrà essere di natura conservativa, la invitiamo a voler presentare al suo riguardo le
giustificazioni entro cinque giorni da ricevimento della presente”.
Preliminarmente, dal raffronto deve rilevarsi come l'ulteriore condotta elencata nel riepilogo delle ragioni sottese al licenziamento sub d), non è stata oggetto di preventiva contestazione disciplinare: di modo che di essa non si potrà tenere conto ai fini della valutazione della giusta causa di recesso.
Per il resto, le contestazioni mosse sono da ritenersi del tutto infondate e pretestuose.
Invero, circa la ritenuta non veridicità della documentazione medica prodotta dal ricorrente, la valutazione datoriale si fonda sul fatto che essa sarebbe smentita, per un verso, dalla diagnosi di distorsione del ginocchio risultante anche dal certificato e, per altro verso, dall'istruttoria CP_3
svolta per il tramite dell'investigatore privato.
Tuttavia, sotto il primo profilo deve osservarsi che non è affatto vero quanto affermato nella lettera di recesso (ossia, che “nelle certificazioni sia sempre letto: distorsione ginocchio sinistro”), dal
9 momento che siffatta diagnosi è quella del pronto soccorso nel giorno successivo all'infortunio e quella che si legge nell'apertura del sinistro di del 5 maggio. CP_3
Il pronto soccorso non escluse affatto la lesione meniscale, ma accertò la distorsione del ginocchio con espressa indicazione, sia da parte del radiologo che dello specialista ortopedico, di sottoporsi a ulteriori accertamenti diagnostici nel caso di persistenza del dolore (cfr. doc. 18 ricorso).
, dal canto suo, nel certificato del 5 maggio 2024 ha confermato quella diagnosi, CP_3
richiamando gli esiti della rx (unico esame condotto nel frangente, caratterizzato dall' urgenza), nonché le indicazioni terapeutiche (vale a dire, l'approfondimento diagnostico), salvo poi
aggiornare la diagnosi una volta compiuti i necessari approfondimenti (costituiti, in particolare dalla risonanza magnetica che ha fatto emergere la lesione meniscale e la necessità di trattamento chirurgico). Si sottolinea, a tale proposito, come la pretestuosità dell'addebito – indicativa, del ravvisato intento ritorsivo – emerge con ogni evidenza dal fatto che il datore di lavoro sostiene addirittura che è lo stesso ricorrente a confermare la correttezza della contestazione datoriale, laddove afferma che la diagnosi è “variata”, insinuando una condotta fraudolenta del lavoratore che tuttavia non viene mai esattamente individuata.
Non appare superfluo evidenziare, infatti, che la datrice di lavoro non ipotizza mai la falsità del certificato, ma lascia intendere un comportamento non meglio individuato del lavoratore volto ad ingannare il medico e gli istituti previdenziali.
Quanto all'attività dell'investigatore privato, non si vede come la mera attività di osservazione possa sconfessare le risultanze della documentazione medica in atti, tanto più che le riprese dell'investigatore - che ritraggono mentre cammina - non sono di per sé incompatibili Parte_1
con lo stato di salute del ricorrente, debitamente certificato, e certamente non sono utilizzabili per supportare una diagnosi diversa da quella effettuata dai medici che hanno avuto in carico del ricorrente, rispetto alla quale – giova ripetere - nessuna specifica censura è stata mossa in questa sede e la quale, anzi, ha trovato conferma nelle visite mediche disposte dal datore di lavoro una volta terminato il periodo di astensione per infortunio e iniziato quello di malattia (si veda doc. 30
ricorso, dal quale risultano ben quattro viste fiscali tra il 7 e il 10 ottobre 2024).
10 A tale proposito, deve ricordarsi che i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali in relazione ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, fanno fede, fino a querela di falso, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8536 del 24/03/2023, Rv. 667123 - 01)
Nel caso di specie, il tenore – generico – delle contestazioni mosse al lavoratore rispetto a quelle risultanze e l'assenza di evidenze (mediche) di segno contrario non consentono di dubitare della correttezza della diagnosi e, per tale ragione, si è ritenuto di non ammettere la richiesta CTU, anche in un'ottica di contenimento dei tempi di definizione del procedimento.
Non hanno determinato un diverso convincimento neppure le riprese dell'investigatore, non solo perché contrarie agli accertamenti compiuti dagli istituti pubblici, ma anche perché comunque effettuate per la quasi totalità in date ben successive all'intervento chirurgico del 1° luglio 2024; solo in un'occasione la ripresa è precedente all'intervento, ma, anche in questo caso, si vede il ricorrente camminare mentre porta una piccola pianta, attività del tutto neutra rispetto alla diagnosi e alla prognosi (non risulta, infatti, prescrizione di immobilità assoluta), tanto più laddove si consideri che è svolta quasi due mesi dopo l'infortunio.
Generica, infine, la contestazione secondo cui nelle giustificazioni successive alla contestazione disciplinare sarebbero “in parte (…) non dimostrate in parte errate, atteso che il dipendente è tenuto a fornire, in caso di infortunio sul lavoro, tutte le informazioni atte a consentire al datore di lavoro
l'organizzazione dell'attività e l'assunzione di relative decisioni”, dal momento che non si vede come l'omessa comunicazione della lesione del menisco (condotta oggetto della contestazione disciplinare) avrebbe impedito una adeguata organizzazione dell'attività lavorativa. Sul lavoratore grava, infatti, l'obbligo di giustificare l'assenza (in questo caso, per malattia), non anche le sue ragioni, né di preoccuparsi dell'eventuale gestione del lavoro in sua assenza.
Alla luce di quanto precede deve quindi concludersi per l'insussistenza del fatto contestato.
11 Ciò non esime, come anticipato, dal verificare se il lavoratore ha offerto prova del motivo ritorsivo determinante il licenziamento, prova che nel caso di specie deve ritenersi raggiunta.
È infatti la stessa resistente che nell'atto di costituzione in giudizio conferma la prospettazione attorea.
Invero, nel negare che il lavoratore ha subito un demansionamento, ha confermato la revoca dell'incarico di coordinatore dell'Area Tecnica con perdita della indennità mensile di funzione
(pari a 1.800 euro), giustificandola con la difficile situazione economica e di bilancio, che ha reso necessario un riassetto organizzativo.
Rispetto al trasferimento presso Santa Lucia, ha spiegato che si trattava di sezione dove era attivo l'importante servizio del 118; non ha contestato la successiva adibizione al servizio di trasporto funebre e preparazione salme, né ne ha chiarito le ragioni.
A prescindere dalla legittimità delle scelte aziendali (non oggetto di questo giudizio), non vi è dubbio che le iniziative intraprese dal lavoratore, consistite in una lettera e due diffide inviate a mezzo del legale, indipendentemente dalla loro fondatezza, costituiscono una reazione senz'altro legittima, tenuto conto anche della sensibile e repentina riduzione delle somme sulle quali poteva contare mensilmente.
Tuttavia, nell'atto di costituzione in giudizio, la reazione del lavoratore è così descritta: “con la diffida del 5.02.2021 (cfr. doc 12 allegato ricorso), venuta meno l'indennità di funzione, ha dato inizio a tutta una serie di contestazioni strumentali nei confronti dell' arrivando addirittura a CP_4
lamentare – peraltro per la prima volta – un presunto ed errato inquadramento lavorativo a far data dal
16.01.2016 (neppure nella propria ricostruzione dei fatti avvenuti tra gennaio 2016 e febbraio 2021, è stata mai fatta menzione di una rivendicazione per un presunto e non corretto inquadramento) facendo
pressioni sull' annunciando ricorsi e azioni in tutte le sedi possibili e immaginabili, civili e CP_4
penali” (il grassetto è aggiunto).
In altre parole, il contegno (lecito) del lavoratore, viene interpretato come eccessivo e strumentale, quasi persecutorio nei confronti dell'associazione, senza che la prospettazione datoriale trovi conferma nelle iniziative in concreto intraprese.
12 Potrebbe sconfessare la qui ritenuta ritorsività del provvedimento espulsivo il fatto che esso segue di circa tre anni le modifiche organizzative che hanno inciso sull'attività lavorativa del ricorrente, ma così non è.
Intanto, come si legge nella stessa memoria, il 2021 segna soltanto il momento iniziale delle tensioni tra le parti;
ma in ogni caso, è la stessa resistente che dà atto che per tutto il periodo fino all'infortunio il ricorrente ha continuato a svolgere proficuamente l'attività lavorativa, tant'è che l'Associazione non ha mai adottato provvedimenti disciplinari nei suoi confronti e “ha continuato
a pagare la retribuzione dovuta sulla base dell'inquadramento E3 assegnatogli nel 2019”.
Tale affermazione, se letta unitamente alla lettera di licenziamento e alle considerazioni sopra svolte in merito alla sua genericità e inconsistenza, rivela che la resistente ha atteso la prima occasione utile per allontanare il lavoratore, ormai da tempo non più gradito, strumentalizzando una presunta difformità diagnostica.
Conferma ulteriormente quanto precede la memoria di costituzione in giudizio laddove afferma:
“Dunque, il rapporto di lavoro che è intercorso con il Ricorrente fino al licenziamento (peraltro trattasi di provvedimento più unico che raro, in quanto negli ultimi 25 anni l'Associazione si è vista costretta a
provvedere in tal senso soltanto in due occasioni, una delle quali nei confronti dell'odierno Ricorrente), si è svolto in un “contesto” diverso, ben più complesso, specifico e del tutto particolare rispetto a quello aziendale “datore di lavoro/dipendente” sommariamente descritto e indicato dalla difesa del Ricorrente”
(grassetto aggiunto).
In realtà, ciò che caratterizza la resistente è la veste di associazione di volontariato, non anche i rapporti lavorativi instaurati con i suoi dipendenti, garantiti dalle stesse regole applicabili nell'ambito delle attività imprenditoriali connotate da fini di lucro: ciò significa che il dipendente ha tutto il diritto di tutelarsi dalle scelte aziendali che ritiene illegittime, senza che il suo comportamento possa essere valutato in maniera diversa per il solo fatto che le mansioni svolte sono connotate da finalità volontaristiche di tutela della salute in favore della collettività.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di ritorsività del licenziamento: invero, tutti gli elementi analizzati costituiscono indizi gravi, univoci e convergenti del fatto che il licenziamento altro non
13 è stato che una forma di rappresaglia a un comportamento legittimo del lavoratore, peraltro non scalfiti da altri di segno contrario.
Pertanto, la datrice di lavoro deve essere condannata, ex art. 18, co. 1-3, L. 300/1970 alla reintegra del ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri aggiornati di cui l D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (lo scaglione di riferimento viene individuato, ex art. 6 co. 5, D.M. 55 cit. in quello da 26.001 a 52.000 euro) e del fatto che non è stata svolta l'istruttoria orale (che giustifica l'esclusione della relativa fase).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del licenziamento e condanna la resistente alla reintegra del CP_5
ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in 7.377 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Prato, 17 settembre 2025
Il Giudice
Mariella Galano
14
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO Sezione Unica
Oggi 17 settembre 2025 il giudice dà atto dell'avvenuto deposito delle note di trattazione scritta ad opera delle parti costituite. Previa camera di consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Mariella Galano
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. Mariella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1004/2024 promossa da:
(C.F. con il patrocinio dell'avv. SERAFINI Parte_1 C.F._1
YARA elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale del difensore
( Email_1
Parte ricorrente contro
PUBBLICA L'AVVENIRE - ODV (C.F. ), in persona del legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. DANERI MAURIZIO e dell'avv. PARENTI
GIANMARCO, presso il cui studio a Prato, viale della Repubblica 241 è elettivamente domiciliata
Parte resistente
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio la Pubblica Assistenza “ di Prato, Parte_1 CP_2
eccependo l'illegittimità del licenziamento per giusta causa intimatogli il 4 ottobre 2024, con effetto dal giorno successivo alla cessazione dello stato di malattia, e chiedendone la declaratoria di nullità (in quanto discriminatorio o sorretto da motivo illecito determinante), ovvero, in subordine, la declaratoria di illegittimità per insussistenza dei fatti contestati o per sproporzione della sanzione espulsiva.
1 Questi i fatti narrati.
Il ricorrente è stato assunto alle dipendenze della resistente il 1° agosto 2008, con contratto a termine poi trasformato in contratto a tempo indeterminato, e di aver progressivamente assunto ruoli di crescente responsabilità, sino a ricoprire la funzione di responsabile dell'area tecnica sede e sezioni, con inquadramento nel livello E3 e corresponsione di indennità di funzione.
A partire dal 2020, a seguito del mutamento del Presidente, il ricorrente sarebbe stato oggetto di un progressivo svuotamento di mansioni e di un trasferimento presso la sezione decentrata di
Santa Lucia, con perdita dell'indennità di funzione e assegnazione a compiti inferiori rispetto a quelli precedentemente svolti. Tali condotte, secondo la prospettazione attorea, sarebbero state finalizzate all'estromissione del lavoratore, culminando in una proposta di esodo incentivato, rifiutata dal medesimo.
In data 4 maggio 2024, il ricorrente ha subito un infortunio sul lavoro durante un intervento di rimozione salma, riportando una lesione al ginocchio sinistro. L'infortunio è stato inizialmente diagnosticato come distorsione, ma successivamente, a seguito di risonanza magnetica, esame suggerito già dal pronto soccorso, è stata accertata una lesione meniscale, per la quale il ricorrente
è stato sottoposto a intervento chirurgico il 1° luglio 2024, con successivo percorso fisioterapico.
L' ha riconosciuto la copertura indennitaria sino al 17 settembre 2024. CP_3
Alla cessazione dell'indennizzo , il ricorrente ha ottenuto certificazione di malattia da parte CP_3
del medico curante, con prognosi sino al 10 ottobre 2024. In tale contesto, la resistente ha avviato procedimento disciplinare, contestando al lavoratore la simulazione dell'infortunio e della malattia, il mancato aggiornamento circa lo stato clinico e l'utilizzo dell'assenza per infortunio in luogo delle ferie estive.
Con provvedimento del 4 ottobre 2024, la resistente ha irrogato il licenziamento per giusta causa, ritenendo irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario.
La resistente si è costituita in giudizio contestando integralmente le avverse pretese, deducendo la legittimità del licenziamento e la sussistenza dei fatti contestati, nonché l'insussistenza di qualsivoglia intento ritorsivo o discriminatorio.
2 In via preliminare, ha evidenziato la natura e la finalità dell'ente, qualificato come associazione di volontariato priva di scopo di lucro, operante in ambito sociosanitario e assistenziale, con una struttura organizzativa fondata su principi solidaristici e mutualistici.
Ha poi ricostruito il rapporto di lavoro intercorso con il ricorrente, precisando che, fino al 2020,
non si erano registrate criticità e che le modifiche organizzative intervenute a partire da tale data, compresa la revoca dell'incarico di coordinatore dell'area tecnica, erano motivate da esigenze di contenimento dei costi e riorganizzazione interna, in risposta a una situazione economica deficitaria documentata dai bilanci.
Ha contestato la ricostruzione avversaria circa il presunto demansionamento, sostenendo che il ricorrente ha continuato a svolgere mansioni compatibili con il proprio livello di inquadramento, mantenendo il livello E3 e ricevendo regolare retribuzione. Ha negato di aver mai formulato una proposta di esodo incentivato, e ha qualificato come strumentali le contestazioni mosse dal lavoratore a seguito della cessazione dell'indennità di funzione.
Quanto all'infortunio del 4 maggio 2024, ha negato il nesso causale tra la distorsione inizialmente diagnosticata e la successiva lesione meniscale, ritenendo che quest'ultima dovesse essere qualificata come malattia comune e non come conseguenza dell'infortunio. Ha inoltre dedotto che il ricorrente avrebbe dovuto chiudere la pratica e aprire una nuova certificazione INPS, CP_3
consentendo così l'attivazione dei controlli fiscali.
A sostegno delle proprie difese, la resistente ha prodotto una relazione investigativa, dalla quale emergerebbero condotte incompatibili con lo stato di inabilità dichiarato, e ha contestato la sovrapposizione tra certificato e certificato INPS per il giorno 17 settembre 2024, ritenendo CP_3
tale circostanza sintomatica di una gestione contraria a buona fede dell'assenza.
La causa è stata istruita con i documenti prodotti (non sono state ammesse le prove orali articolate dalle parti, né la CTU richiesta dalla resistente per le ragioni di cui all'ordinanza del 26 febbraio
2025) e da ultimo (dopo aver acquisito la documentazione richiesta a INPS con la medesima ordinanza) calendarizzata per la discussione del 16 settembre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., depositate dalle parti costituite.
***
3 Il ricorso è fondato nella parte in cui lamenta la ritorsività del licenziamento per le ragioni di seguito illustrate.
Per comprendere le ragioni del decidere occorre ricordare che l'onere di provare l'efficacia determinativa esclusiva del motivo ritorsivo grava sul lavoratore, il quale può assolverlo anche a mezzo di presunzioni che, nel caso di licenziamento intimato per condotta disciplinarmente rilevante in astratto, possono essere integrate anche dalla sproporzione della sanzione espulsiva rispetto alla gravità dell'addebito, tenuto conto anche della scala valoriale espressa dalla contrattazione collettiva, della ricorrenza del motivo ritorsivo, quale fattore unico e determinante del recesso, se la ragione addotta a suo fondamento risulta meramente formale, apparente o, comunque, pretestuosa (in questo senso si veda, tra le più recenti, Cass. Sez. L, Ordinanza n.
17266 del 24/06/2024, Rv. 671589 - 01).
Quanto precede impone dunque di verificare la sussistenza della condotta disciplinarmente rilevante, idonea a giustificare il licenziamento, e solo in caso di esito negativo l'esistenza del motivo ritorsivo (esclusivo) addotto dal lavoratore.
Partendo dalla prima attività, la complessità degli addebiti impone di richiamare le ragioni poste a sostegno del provvedimento espulsivo, così compendiate nella comunicazione a/r del 4 ottobre
2024: “Abbiamo attentamente esaminato le sue giustificazioni presentate in data 13/9/2024. Teniamo a precisarle che non possiamo in alcun modo condividere il contenuto delle giustificazioni da lei addotte, in quanto le stesse:
i) in parte riconoscono la fondatezza degli addebiti formulati a suo carico, sebbene a contrariis (… La diagnosi contenuta nel certificato del 5 maggio 2024 e variata successivamente ad indagine CP_3
diagnostica… Omissis) il che è falso atteso che nelle certificazioni sia sempre letto: distorsione ginocchio
sinistro;
ii) in parte vi sono affermazioni che non dimostrate in parte errate, atteso che il dipendente è tenuto a fornire, in caso di infortunio sul lavoro, tutte le informazioni atte a consentire al datore di lavoro
l'organizzazione dell'attività e l'assunzione di relative decisioni;
iii) in parte riferiscono fatti non corrispondenti al vero, laddove contestano le risultanze dell'istruttoria da noi eseguita;
4 iv) per il resto sono discorsive prive di qualsiasi argomento che possa in qualche modo inficiare la fondatezza degli addebiti da noi formulati nei suoi confronti o attenuarne la gravità.
Ma c'è di più, nelle more della procedura disciplinare, corredata dalla disposta sospensione cautelativa, la quale, giova ricordarlo, trattasi di istituto e non di sanzione, riceviamo certificazione attestante la chiusura
dell'infortunio con la data del 17/9/2024, disposta guarigione dal medico e rientro in servizio per il CP_3
18/9/2024, rientro peraltro da lei stesso invocato per il tramite del suo legale. Contemporaneamente sempre in data 17/9/2024 riceviamo attestato di malattia telematico redatto dal Dottor nel quale si Persona_1
legge “il dipendente dichiara di essersi ammalato dal 17/9/2024” e dunque stessa data dell'ultimo giorno di
infortunio, con una prognosi sino al 29/9/2024. Si legge ulteriormente che trattasi di continuazione dell'evento malattia senza che vi sia un inizio della medesima. Alle urgenti spiegazioni richieste con nostre raccomandata a/r anticipata mail del 3.9.2024, allegato numero 3, ci giunge in pari data un'e-mail da parte
del suo legale, allegato numero 4, con l'espresso intento di fare chiarezza sulla cronologia dei certificati.
Infatti in detta replica si legge: “nel pomeriggio di tale giorno (legga 17/9/2024) il sig. Parte_1
avvertendo ancora dolore e difficoltà motorie si è recato dal medico curante… omissis “. Dunque la diagnosi, che non deve comparire nell'attestato di malattia, è, per espressa dichiarazione, la stessa
dell'infortunio e ciò motiva la dicitura continuazione, soltanto che il certificato in tal caso doveva essere, casomai, la riapertura dell'infortunio redatto dal medico , lo stesso che il medesimo giorno aveva CP_3
appena chiuso l'infortunio con riammissione al lavoro.
Giova precisare che l'inizio della malattia e/o la sua continuazione non sono affatto meramente formali ma,
ex adverso, assai sostanziali anche sotto l'aspetto retributivo e gestiti in diversa maniera. Inoltre non è affatto vero che il dipendente non abbia voce in capitolo riguardo la redazione del certificato medico, in realtà egli rilascia dichiarazione sia per l'inizio che per l'eventuale continuazione sia per la compilazione
obbligatoria di altri campi del medesimo certificato, pertanto il dipendente/paziente non è soggetto passivo, come si vorrebbe far credere. Pertanto le comunichiamo che le sue condotte, singolarmente e vi è più globalmente considerate, hanno leso in maniera grave e inemendabili l'elemento fiduciario costituente condizione indefettibile per il mantenimento del suo rapporto di lavoro con il nostro ente, in guisa da non
consentire la prosecuzione, neppure provvisoria del rapporto stesso. Alla luce di tutto quanto sopra esposto
5 e conclusivamente le comunichiamo ad ogni conseguente effetto di legge e di contratto che il rapporto di lavoro tra noi intercorrente cessa e viene definitivamente meno per giusta causa, con effetto immediato.
Atteso che allo stato è presente un ulteriore certificato medico con prognosi fino al 10 ottobre prossimo venturo, l'efficacia del licenziamento resta sospesa limitatamente alla durata indicata nella certificazione
medica e produrrà effetto immediato senza necessità di ulteriore avviso dal giorno successivo salvo e pregiudicato il nostro diritto dovere ovvero dell'Inps di ogni ed ulteriore verifica tramite visite fiscali
(…)”.” (doc 28 ricorso).
In sostanza, parte datoriale contesta un comportamento non conforme a buona fede del lavoratore, vale a dire:
a) la variazione della diagnosi, dal momento che la documentazione prodotta mai menziona la lesione del menisco, ma soltanto la distorsione del ginocchio sinistro: pertanto, l'intervento al quale il ricorrente si è sottoposto dovrebbe qualificarsi come malattia, anziché infortunio;
b) il non aver fornito al datore di lavoro tutte le informazioni per una efficiente organizzazione dell'attività lavorativa;
c) l'aver offerto informazioni contrastanti con l'istruttoria svolta (rappresentata dalla relazione di un investigatore privato);
d) l'aver prodotto lo stesso giorno della chiusura dell'infortunio da parte di (il 17 CP_3
settembre 2024) certificato di “prosecuzione malattia” redatto dal medico curante, senza che risultasse il suo inizio.
La lettera di licenziamento richiama la contestazione disciplinare del 6 settembre 2024 (doc. 23 ricorso), con la quale è stata disposta la sospensione cautelativa dal servizio, in ragione delle seguenti condotte: “1) abnorme protrazione di assenza segnatamente per infortunio sul lavoro con
diagnosi certificata di distorsione del ginocchio sinistro, dal 4 maggio 2024 a tutt'oggi, senza soluzione di continuità.
2) Non aver inviato i relativi certificati medici in ipotesi di intervento chirurgico al menisco, esclusivamente indennizzabile quale evento di malattia, dall'Inps.
3) Avere utilizzato l'assenza per infortunio sul lavoro per coprire il periodo 1° luglio - 15 luglio 2024, altrimenti di congedo feriale. Nello specifico, quanto al fatto n. 1:
6 il giorno 5 maggio 2024 ci è pervenuto, da parte sua, il primo certificato medico di infortunio, asseritamente sul lavoro, avvenuto il 4 maggio 2024 alle ore 18:29, come da lei dichiarato al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Prato. La diagnosi che si legge in detto certificato è di distorsione al ginocchio sinistro e la prognosi di 10 giorni. Da allora i certificati medici attestanti la continuazione dell'infortunio si sono succeduti di volta in
volta ad intervalli regolari di circa 15 giorni, sino a tutt'oggi (ultimo dal 29/8/2024 al 16/9/2024). In data
18 giugno 2024, durante la validità del quarto certificato rilasciato il 10 giugno 2024 con prognosi per inabilità al lavoro fino al 25 giugno 2024, e con la diagnosi, vale la pena ricordarlo, di distorsione al ginocchio sinistro, lei riferisce ad un suo collega tramite il social WhatsApp di avere un problema al
menisco e che probabilmente dovrà essere operato. In data 29 giugno 2024, durante la validità del quinto certificato rilasciato il 25 giugno 2024 con prognosi di inabilità al lavoro sino all'8 luglio 2024 e medesima diagnosi, entriamo in possesso di elementi probanti che indicano con estrema chiarezza che la distorsione al
ginocchio sarebbe guarita e che palesemente non ha subito alcun intervento chirurgico al menisco. Giova sottolineare che le presunte problematiche al menisco, sempre che ciò sia vero, non sono di competenza dell' ma dell'Inps pertanto in questo caso si deve aprire una malattia con ricovero ospedaliero ed CP_3
ovviamente prima si deve chiudere la pratica di infortunio. Peraltro in tutta questa oscura vicenda,
lamentiamo di essere stati tenuti da lei completamente all'oscuro, né lei ha ritenuto di aggiornarci, nonostante la lunga assenza, e nonostante sia un suo preciso dovere contrattuale. Si deve a questo punto precisare che l'infortunio sul lavoro ha una sua specifica normativa, ben diversa dalla malattia, con ricaduta sul calcolo del premio assicurativo il quale cresce proporzionalmente con la durata dell'infortunio e quindi
dell'entità dell'indennità di inabilità corrisposta dall' all'assicurato. Inoltre l'infortunio sul lavoro, non CP_3
è soggetto a controlli da parte del datore di lavoro come viceversa viene con la malattia tramite le visite fiscali, e non sono previste fasce orarie di reperibilità da osservare appena della perdita della indennità. È
comprensibile dunque che la correttezza e la buona fede del dipendente sono indispensabili nei casi di assenza dal lavoro per infortunio, non disponendo il datore di lavoro di mezzi di controllo. Peraltro verso la mancanza di controlli, che, come sopraddetto, non sono direttamente specificamente disciplinati dalla norma, aumenta la tentazione di abusi con grave pregiudizio per il datore di lavoro che nel nostro caso
riteniamo concretamente sussistente rispetto al fatto addebitato e per il quale ci riserviamo di quantificare il
e richiederne il risarcimento.
7 Quanto al fatto numero due: qualora lei, come scritto sul social WhatsApp al collega, avesse realmente subito un intervento chirurgico al menisco (non è dato sapere a quale ginocchio), cosa assai diversa dall'infortunio sul lavoro dichiarato patologia non ha alcuna relazione né apparentemente con la distorsione al ginocchio sinistro, ne può essere conseguenziale, avrebbe dovuto: i) informare tempestivamente il datore
di lavoro, ii) chiudere immediatamente l'infortunio, iii) aprire una pratica di malattia ed inviare il certificato di ricovero ospedaliero e successivamente certificato di malattia per decorso post operatorio. Il corretto quanto doveroso iter avrebbe permesso al datore di lavoro di esercitare i propri diritti e in particolare il controllo dell'assenza attraverso le visite fiscali, nelle fasce di reperibilità alle quali il
dipendente soggiace appena di perdita della indennità di malattia, da parte dell'Inps, indennità che non comporta aumento dei contributi per il datore di lavoro, diversamente dall'indennità di infortunio che fa crescere il premio assicurativo. Senza contare che una prolungata assenza, addebitata ad infortunio sul
lavoro, senza possibilità di controllo da parte del datore di lavoro, costituisce oggetto oggettivo impedimento per effettuare una puntuale organizzazione del lavoro, la quale giova sempre rammentarlo è rivolta a soddisfare i bisogni dei cittadini e certamente non a realizzare lucro. In conclusione, atteso che tra la distorsione del ginocchio sinistro e la lesione del menisco - chiarisca di quale ginocchio - come sopra detto,
non vi è correlazione ed in ogni caso non è il prodotto dell'infortunio sul lavoro dichiarato, né la distorsione
è causa della patologia al menisco, ovvero quest'ultima nella conseguenza, le contestiamo di aver scorrettamente attribuito ad un evento di malattia, il proseguimento di un infortunio, già risolto, quantomeno alla data del 29 giugno 2024 e che comunque non poteva certamente avere un decorso di oltre
quattro mesi!!! Dal momento che la presunta operazione al menisco è sorretta unicamente da un messaggio sul social il quale non assolve il dipendente dai suoi doveri di informazione, ci riserviamo ogni qualsiasi accertamento, compatibile con i diritti del datore di lavoro e la tutela dell'ente. Quanto al fatto numero 3: a
fronte dell'ennesimo certificato medico di continuazione di infortunio, attestante la inabilità totale dal lavoro, con prognosi sino al 16 settembre 2024, disponiamo di elementi probatori che indicano, ancora una volta, che la distorsione al ginocchio è guarita (già risultava tale il 29 giugno 2024), ciò non di meno lei ha prodotto l'ennesimo certificato avvalendosi del proseguimento degli infortunio con relativa indennità
…Ebbene, le ferie che per legge si devono usufruire e non possono essere sostituite dalla relativa indennità, qualora, come in questo caso, si impedisca al datore di lavoro di disporre, si crea certamente un pregiudizio
8 anche di tipo economico e organizzativo, atteso che dovranno essere recuperate. Sul fronte delle indennità economiche da parte degli istituti e di Inps qualora risultassero non spettanti, si configurerebbe, oltre CP_3
che un abuso anche una appropriazione indebita già che Inps e sono enti pubblici e che le indennità CP_3
economiche che erogano sono a carico della fiscalità generale. Sul punto ci riserviamo di quantificare il
risarcimento del danno, consistente nell'importo delle ferie che avrebbe goduto nel periodo 1 - 15 luglio
2024, eventualmente detenendo l'integrazione infortunio dal momento nel quale detto infortunio risulterà o fosse risultato effettivamente cessato.
In conclusione da tutto quanto sopra scritto, oltre a quanto potrà risultare da ulteriori verifiche in cui
riserviamo ogni diritto, si manifesta con sconcertante limpidezza un comportamento contrario ai doveri non solo contrattuali di fedeltà e buona fede ma di etica e moralità. Per quanto occorrer possa, ci riserviamo le dovute segnalazioni agli enti interessati. Tenuto conto che le mancanze a lei addebitate rivestono carattere
di estrema gravità, incidendo e in misura profonda sul suo dovere di correttezza e fedeltà e ledendo irrimediabilmente il contenuto fiduciario del rapporto di lavoro, disponiamo la sua immediata sospensione cautelativa, nelle more della procedura disciplinare. Prima di applicare la sanzione disciplinare, che difficilmente potrà essere di natura conservativa, la invitiamo a voler presentare al suo riguardo le
giustificazioni entro cinque giorni da ricevimento della presente”.
Preliminarmente, dal raffronto deve rilevarsi come l'ulteriore condotta elencata nel riepilogo delle ragioni sottese al licenziamento sub d), non è stata oggetto di preventiva contestazione disciplinare: di modo che di essa non si potrà tenere conto ai fini della valutazione della giusta causa di recesso.
Per il resto, le contestazioni mosse sono da ritenersi del tutto infondate e pretestuose.
Invero, circa la ritenuta non veridicità della documentazione medica prodotta dal ricorrente, la valutazione datoriale si fonda sul fatto che essa sarebbe smentita, per un verso, dalla diagnosi di distorsione del ginocchio risultante anche dal certificato e, per altro verso, dall'istruttoria CP_3
svolta per il tramite dell'investigatore privato.
Tuttavia, sotto il primo profilo deve osservarsi che non è affatto vero quanto affermato nella lettera di recesso (ossia, che “nelle certificazioni sia sempre letto: distorsione ginocchio sinistro”), dal
9 momento che siffatta diagnosi è quella del pronto soccorso nel giorno successivo all'infortunio e quella che si legge nell'apertura del sinistro di del 5 maggio. CP_3
Il pronto soccorso non escluse affatto la lesione meniscale, ma accertò la distorsione del ginocchio con espressa indicazione, sia da parte del radiologo che dello specialista ortopedico, di sottoporsi a ulteriori accertamenti diagnostici nel caso di persistenza del dolore (cfr. doc. 18 ricorso).
, dal canto suo, nel certificato del 5 maggio 2024 ha confermato quella diagnosi, CP_3
richiamando gli esiti della rx (unico esame condotto nel frangente, caratterizzato dall' urgenza), nonché le indicazioni terapeutiche (vale a dire, l'approfondimento diagnostico), salvo poi
aggiornare la diagnosi una volta compiuti i necessari approfondimenti (costituiti, in particolare dalla risonanza magnetica che ha fatto emergere la lesione meniscale e la necessità di trattamento chirurgico). Si sottolinea, a tale proposito, come la pretestuosità dell'addebito – indicativa, del ravvisato intento ritorsivo – emerge con ogni evidenza dal fatto che il datore di lavoro sostiene addirittura che è lo stesso ricorrente a confermare la correttezza della contestazione datoriale, laddove afferma che la diagnosi è “variata”, insinuando una condotta fraudolenta del lavoratore che tuttavia non viene mai esattamente individuata.
Non appare superfluo evidenziare, infatti, che la datrice di lavoro non ipotizza mai la falsità del certificato, ma lascia intendere un comportamento non meglio individuato del lavoratore volto ad ingannare il medico e gli istituti previdenziali.
Quanto all'attività dell'investigatore privato, non si vede come la mera attività di osservazione possa sconfessare le risultanze della documentazione medica in atti, tanto più che le riprese dell'investigatore - che ritraggono mentre cammina - non sono di per sé incompatibili Parte_1
con lo stato di salute del ricorrente, debitamente certificato, e certamente non sono utilizzabili per supportare una diagnosi diversa da quella effettuata dai medici che hanno avuto in carico del ricorrente, rispetto alla quale – giova ripetere - nessuna specifica censura è stata mossa in questa sede e la quale, anzi, ha trovato conferma nelle visite mediche disposte dal datore di lavoro una volta terminato il periodo di astensione per infortunio e iniziato quello di malattia (si veda doc. 30
ricorso, dal quale risultano ben quattro viste fiscali tra il 7 e il 10 ottobre 2024).
10 A tale proposito, deve ricordarsi che i certificati medici rilasciati da pubblici ufficiali in relazione ai fatti che il sanitario rogante attesta essere avvenuti alla sua presenza o essere stati da lui compiuti, fanno fede, fino a querela di falso, mentre, per quanto riguarda la diagnosi, essi costituiscono elementi di convincimento liberamente apprezzabili dal giudice del merito il quale può accogliere o rigettare un'istanza di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio sulle valutazioni mediche, senza che il relativo provvedimento possa essere censurato in sede di legittimità (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 8536 del 24/03/2023, Rv. 667123 - 01)
Nel caso di specie, il tenore – generico – delle contestazioni mosse al lavoratore rispetto a quelle risultanze e l'assenza di evidenze (mediche) di segno contrario non consentono di dubitare della correttezza della diagnosi e, per tale ragione, si è ritenuto di non ammettere la richiesta CTU, anche in un'ottica di contenimento dei tempi di definizione del procedimento.
Non hanno determinato un diverso convincimento neppure le riprese dell'investigatore, non solo perché contrarie agli accertamenti compiuti dagli istituti pubblici, ma anche perché comunque effettuate per la quasi totalità in date ben successive all'intervento chirurgico del 1° luglio 2024; solo in un'occasione la ripresa è precedente all'intervento, ma, anche in questo caso, si vede il ricorrente camminare mentre porta una piccola pianta, attività del tutto neutra rispetto alla diagnosi e alla prognosi (non risulta, infatti, prescrizione di immobilità assoluta), tanto più laddove si consideri che è svolta quasi due mesi dopo l'infortunio.
Generica, infine, la contestazione secondo cui nelle giustificazioni successive alla contestazione disciplinare sarebbero “in parte (…) non dimostrate in parte errate, atteso che il dipendente è tenuto a fornire, in caso di infortunio sul lavoro, tutte le informazioni atte a consentire al datore di lavoro
l'organizzazione dell'attività e l'assunzione di relative decisioni”, dal momento che non si vede come l'omessa comunicazione della lesione del menisco (condotta oggetto della contestazione disciplinare) avrebbe impedito una adeguata organizzazione dell'attività lavorativa. Sul lavoratore grava, infatti, l'obbligo di giustificare l'assenza (in questo caso, per malattia), non anche le sue ragioni, né di preoccuparsi dell'eventuale gestione del lavoro in sua assenza.
Alla luce di quanto precede deve quindi concludersi per l'insussistenza del fatto contestato.
11 Ciò non esime, come anticipato, dal verificare se il lavoratore ha offerto prova del motivo ritorsivo determinante il licenziamento, prova che nel caso di specie deve ritenersi raggiunta.
È infatti la stessa resistente che nell'atto di costituzione in giudizio conferma la prospettazione attorea.
Invero, nel negare che il lavoratore ha subito un demansionamento, ha confermato la revoca dell'incarico di coordinatore dell'Area Tecnica con perdita della indennità mensile di funzione
(pari a 1.800 euro), giustificandola con la difficile situazione economica e di bilancio, che ha reso necessario un riassetto organizzativo.
Rispetto al trasferimento presso Santa Lucia, ha spiegato che si trattava di sezione dove era attivo l'importante servizio del 118; non ha contestato la successiva adibizione al servizio di trasporto funebre e preparazione salme, né ne ha chiarito le ragioni.
A prescindere dalla legittimità delle scelte aziendali (non oggetto di questo giudizio), non vi è dubbio che le iniziative intraprese dal lavoratore, consistite in una lettera e due diffide inviate a mezzo del legale, indipendentemente dalla loro fondatezza, costituiscono una reazione senz'altro legittima, tenuto conto anche della sensibile e repentina riduzione delle somme sulle quali poteva contare mensilmente.
Tuttavia, nell'atto di costituzione in giudizio, la reazione del lavoratore è così descritta: “con la diffida del 5.02.2021 (cfr. doc 12 allegato ricorso), venuta meno l'indennità di funzione, ha dato inizio a tutta una serie di contestazioni strumentali nei confronti dell' arrivando addirittura a CP_4
lamentare – peraltro per la prima volta – un presunto ed errato inquadramento lavorativo a far data dal
16.01.2016 (neppure nella propria ricostruzione dei fatti avvenuti tra gennaio 2016 e febbraio 2021, è stata mai fatta menzione di una rivendicazione per un presunto e non corretto inquadramento) facendo
pressioni sull' annunciando ricorsi e azioni in tutte le sedi possibili e immaginabili, civili e CP_4
penali” (il grassetto è aggiunto).
In altre parole, il contegno (lecito) del lavoratore, viene interpretato come eccessivo e strumentale, quasi persecutorio nei confronti dell'associazione, senza che la prospettazione datoriale trovi conferma nelle iniziative in concreto intraprese.
12 Potrebbe sconfessare la qui ritenuta ritorsività del provvedimento espulsivo il fatto che esso segue di circa tre anni le modifiche organizzative che hanno inciso sull'attività lavorativa del ricorrente, ma così non è.
Intanto, come si legge nella stessa memoria, il 2021 segna soltanto il momento iniziale delle tensioni tra le parti;
ma in ogni caso, è la stessa resistente che dà atto che per tutto il periodo fino all'infortunio il ricorrente ha continuato a svolgere proficuamente l'attività lavorativa, tant'è che l'Associazione non ha mai adottato provvedimenti disciplinari nei suoi confronti e “ha continuato
a pagare la retribuzione dovuta sulla base dell'inquadramento E3 assegnatogli nel 2019”.
Tale affermazione, se letta unitamente alla lettera di licenziamento e alle considerazioni sopra svolte in merito alla sua genericità e inconsistenza, rivela che la resistente ha atteso la prima occasione utile per allontanare il lavoratore, ormai da tempo non più gradito, strumentalizzando una presunta difformità diagnostica.
Conferma ulteriormente quanto precede la memoria di costituzione in giudizio laddove afferma:
“Dunque, il rapporto di lavoro che è intercorso con il Ricorrente fino al licenziamento (peraltro trattasi di provvedimento più unico che raro, in quanto negli ultimi 25 anni l'Associazione si è vista costretta a
provvedere in tal senso soltanto in due occasioni, una delle quali nei confronti dell'odierno Ricorrente), si è svolto in un “contesto” diverso, ben più complesso, specifico e del tutto particolare rispetto a quello aziendale “datore di lavoro/dipendente” sommariamente descritto e indicato dalla difesa del Ricorrente”
(grassetto aggiunto).
In realtà, ciò che caratterizza la resistente è la veste di associazione di volontariato, non anche i rapporti lavorativi instaurati con i suoi dipendenti, garantiti dalle stesse regole applicabili nell'ambito delle attività imprenditoriali connotate da fini di lucro: ciò significa che il dipendente ha tutto il diritto di tutelarsi dalle scelte aziendali che ritiene illegittime, senza che il suo comportamento possa essere valutato in maniera diversa per il solo fatto che le mansioni svolte sono connotate da finalità volontaristiche di tutela della salute in favore della collettività.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di ritorsività del licenziamento: invero, tutti gli elementi analizzati costituiscono indizi gravi, univoci e convergenti del fatto che il licenziamento altro non
13 è stato che una forma di rappresaglia a un comportamento legittimo del lavoratore, peraltro non scalfiti da altri di segno contrario.
Pertanto, la datrice di lavoro deve essere condannata, ex art. 18, co. 1-3, L. 300/1970 alla reintegra del ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri aggiornati di cui l D.M. 55/2014, tenuto conto del valore indeterminabile della causa (lo scaglione di riferimento viene individuato, ex art. 6 co. 5, D.M. 55 cit. in quello da 26.001 a 52.000 euro) e del fatto che non è stata svolta l'istruttoria orale (che giustifica l'esclusione della relativa fase).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Dichiara la nullità del licenziamento e condanna la resistente alla reintegra del CP_5
ricorrente, nonché al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, oltre interessi e rivalutazione come per legge, nonché al versamento, per il medesimo periodo, dei contributi previdenziali e assistenziali;
2) condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in 7.377 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Prato, 17 settembre 2025
Il Giudice
Mariella Galano
14