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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Napoli
11 SEZIONE CIVILE
N. 13068/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 13068/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 13.1.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 13068 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dagli avv.ti Federico Liccardo e Emanuela Pignataro, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I Controparte_1
, in persona dei custodi e amministratori giudiziari e del P.IVA_2
legale rappresentante di nomina giudiziaria, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Chiara Casillo, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 13068/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato l'1.6.2023
[...]
ha proposto opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 3229/2023, emesso in data 21.4.2023, pubblicato in pari data e regolarmente notificato il 26.4.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, ad la Controparte_1 somma di €38.587,46, oltre agli interessi di cui al tasso ed alle decorrenze di cui al D. Lgs 231/02, nonché alle spese per Euro 286,00 ed ai compensi per Euro 1.370,00 oltre accessori di legge.
In particolare, l'opponente contestava il quantum della pretesa creditoria, non essendo corrispondente a quanto pattuito ed eccepiva una parziale compensazione dei crediti.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza (13.11.2023), sostituita dal deposito di note scritte, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.1.2025, con relativo rigetto delle istanze istruttorie.
n. 13068/2023 r.g.a.c. Pag. 3 5. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e, su istanza delle parti, vanno compensate le spese di lite del giudizio.
Invero le parti hanno depositato il 29.11.2024 un'istanza volta a far dichiarare l'estinzione del procedimento e la cancellazione della causa dal ruolo con compensazione integrale delle spese di lite per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta tra le parti una transazione in sede di mediazione.
Dal verbale di conciliazione del 19.1.2024, infatti, emerge che le parti hanno deciso di transigere, definendo l'importo e le modalità del pagamento di comune accordo, dichiarando vicendevolmente di non avere più nulla a pretendere e rinunciando alle rispettive domande nonché ad ogni altra pretesa connessa, con compensazione integrale delle spese di lite.
Conseguentemente il d.i. va revocato e le spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 3229/2023;
2) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Rosalia Caprio, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 13068/2023 r.g.a.c. Pag. 4
11 SEZIONE CIVILE
N. 13068/2023 R.G.A.C.
Il Giudice, preliminarmente, dichiara che l'udienza precedentemente fissata è stata sostituita dal deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c..
Sempre in via preliminare dà atto che, entro il termine assegnato dallo scrivente, tutte le parti hanno depositato note scritte, illustrando le ragioni poste a fondamento delle rassegnate conclusioni.
A questo punto la controversia viene decisa tramite sentenza, resa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., incorporata al presente provvedimento.
n. 13068/2023 r.g.a.c. Pag. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
- UNDICESIMA SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Fabio Perrella pronunzia, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 13.1.2025 la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 13068 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
P.I. , Parte_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante p.t., difesa e rappresentata dagli avv.ti Federico Liccardo e Emanuela Pignataro, giusta procura in atti
OPPONENTE
E
P.I Controparte_1
, in persona dei custodi e amministratori giudiziari e del P.IVA_2
legale rappresentante di nomina giudiziaria, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Chiara Casillo, giusta procura in atti
OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132
c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare n. 13068/2023 r.g.a.c. Pag. 2 la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del
P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono.
(Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002).
2. Con atto di citazione ritualmente notificato l'1.6.2023
[...]
ha proposto opposizione avverso il Parte_1
Decreto Ingiuntivo n. 3229/2023, emesso in data 21.4.2023, pubblicato in pari data e regolarmente notificato il 26.4.2023, con il quale le veniva ingiunto di pagare, ad la Controparte_1 somma di €38.587,46, oltre agli interessi di cui al tasso ed alle decorrenze di cui al D. Lgs 231/02, nonché alle spese per Euro 286,00 ed ai compensi per Euro 1.370,00 oltre accessori di legge.
In particolare, l'opponente contestava il quantum della pretesa creditoria, non essendo corrispondente a quanto pattuito ed eccepiva una parziale compensazione dei crediti.
3. Si costituiva l'opposta contestando gli avversi assunti e concludendo per il rigetto dell'opposizione.
4. In prima udienza (13.11.2023), sostituita dal deposito di note scritte, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del d.i. e, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. all'udienza del 13.1.2025, con relativo rigetto delle istanze istruttorie.
n. 13068/2023 r.g.a.c. Pag. 3 5. All'udienza odierna, sostituita dal deposito di note scritte, ex art. 127- ter c.p.c., il giudizio viene deciso ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
5. Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere e, su istanza delle parti, vanno compensate le spese di lite del giudizio.
Invero le parti hanno depositato il 29.11.2024 un'istanza volta a far dichiarare l'estinzione del procedimento e la cancellazione della causa dal ruolo con compensazione integrale delle spese di lite per intervenuta cessazione della materia del contendere, essendo intervenuta tra le parti una transazione in sede di mediazione.
Dal verbale di conciliazione del 19.1.2024, infatti, emerge che le parti hanno deciso di transigere, definendo l'importo e le modalità del pagamento di comune accordo, dichiarando vicendevolmente di non avere più nulla a pretendere e rinunciando alle rispettive domande nonché ad ogni altra pretesa connessa, con compensazione integrale delle spese di lite.
Conseguentemente il d.i. va revocato e le spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, undicesima sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) dichiara cessata la materia del contendere e, per l'effetto, revoca il d.i. n. 3229/2023;
2) compensa integralmente le spese di lite, ivi comprese quelle della fase monitoria.
Il Giudice
dott. Fabio Perrella
La presente sentenza è sottoscritta con firma digitale ed è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Rosalia Caprio, magistrato ordinario in tirocinio generico nominato con D.M. 22.10.2024.
n. 13068/2023 r.g.a.c. Pag. 4