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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 09/04/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 1428 del 2024, e vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. CATALANO Parte_1
STEFANO, giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. ILARDO
GIANTONY, giusta procura depositata telematicamente
-resistente -
Oggetto: Indennità di accompagnamento
Conclusioni: come in atti.
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 7.5.2024 parte ricorrente adiva il Tribunale di
Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio in sede di accertamento tecnico preventivo previsto dall'art. 445 bis c.p.c..
Premetteva di aver presentato ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare i requisiti sanitari per il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, nel termine di legge incardinato il ricorso di merito chiedendo il riconoscimento e la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazione oggetto della sua pretesa fin dalla presentazione della domanda amministrativa, con il favore delle spese.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, con condanna CP_2 alle spese. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito di discussione orale all'udienza del 9.4.2025.
1 Motivi della decisione
Va innanzitutto rilevata la tempestività del ricorso, proposto nel termine decadenziale - decorrente dal deposito della dichiarazione di dissenso alla CTU- di cui al comma 6 dell'art. 445 bis cpc.
Va altresì premesso che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto il vaglio del requisito sanitario e così, deve ritenersi, anche la fase di opposizione.
Ciò detto, la presente fase di cognizione ordinaria trae origine dal dissenso manifestato dai ricorrenti nei confronti delle conclusioni del CTU e culmina in una sentenza espressamente definita come inappellabile (art. 445-bis, ult. co., c.p.c.).
Nella presente fase il ricorso del giudice ad una nuova consulenza tecnica d'ufficio non può ritenersi obbligatorio, salvo il caso di documentati aggravamenti del quadro patologico o di censure che inficino la plausibilità della prima consulenza (cfr. Cass. n. 7013/ 2004).
Ebbene, nel caso di specie, la parte ricorrente ha indicato - ancorché succintamente- i motivi del dissenso;
tuttavia si rileva tuttavia come, nel fare ciò, la stessa si sia limitata ad una diversa valutazione delle patologie riscontrate e risultanti dalle certificazioni presenti agli atti e già tutte oggetto di analisi da parte del consulente tecnico e nel loro contenuto e nella loro portata, lamentando, in buona sostanza, che il perito non avrebbe valutato la patologia per l'effettivo grado di danno da essa determinata .
E infatti le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano carenze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass.
n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004).
Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano carenze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte (per tutte, cfr. Cass. lav., n.
2151/2004).
Invero il quadro clinico che la parte ricorrente presenta è caratterizzato complessivamente da patologie che sul piano medico-legale determinano condizioni sicuramente invalidanti ma non determinano il riconoscimento del beneficio richiesto.
Dalla documentazione sanitaria prodotta è emerso che parte ricorrente è affetta da “carcinoma duttale infiltrante della mammella destra medio grado di differenziazione con aspetti mucinosi sottoposta a trattamento chemioterapico neoadiuvante, intervento chirurgico di mastectomia e linfoadenectomia e
2 posizionamento di protesi, in attuale trattamento chemioterapico”. (v. perizia della fase ATP).
Tale quadro clinico, già esistente al momento della presentazione della domanda amministrativa, è stato scrupolosamente esaminato dal CTU di prima fase, il quale ha ben spiegato che: “Le patologie diagnosticate durante le operazioni peritali non impediscono alla Perizianda di deambulare, di eseguire i passaggi posturali e gli atti quotidiani della vita autonomamente. Si ritiene che la
Perizianda possa essere nelle condizioni di eseguire i passaggi posturali e deambulare autonomamente senza la presenza di terzi e senza ausili. Inoltre non vi è, in atto, una concreta possibilità di caduta della Perizianda durante la deambulazione”. Pertanto, dall'esame della documentazione prodotta e a seguito delle operazioni peritali, l'Ausiliario del Giudice non ha ritenuto sussistenti i requisiti per la concessione della prestazione richiesta da parte ricorrente, rilevando in tal senso la visita psico-neurologica e il “risultato del test indice di Barthelper per la misurazione della disabilità e della dipendenza nelle attività della vita quotidiana” eseguiti durante la visita peritale, dai quali non si evince una compromissione dell'autonomia della ricorrente nel compimento degli atti quotidiani della vita.
Il medico, inoltre, ha ampiamente risposto alle critiche mosse alla bozza dell'elaborato peritale dal difensore di parte ricorrente secondo cui gli effetti collaterali delle cure farmacologiche a cui la stessa viene sottoposta ne comprometterebbero la capacità di deambulare e compiere gli atti quotidiani della vita autonomamente.
In realtà il CTU ha ben spiegato le fonti del proprio convincimento (da pag 13 e ss. della relazione, cui si rimanda) evidenziando che: “I referti delle visite oncologiche allegate al fascicolo di parte confermano che la Perizianda è stata sottoposta a cicli di chemioterapia ma non descrivono la presenza di effetti avversi gravi ai chemioterapici tali da necessitare un'assistenza costante e continuativa di un accompagnatore per l'espletamento degli atti quotidiani della vita”
Sulla base di tale quadro diagnostico, l'ausiliario del Giudice ha risposto motivando le sue determinazioni ed ha argomentato in ordine alle patologie riscontrate ritenendo che “In relazione al quadro clinico-obiettivo evidenziato si ritiene che la SI.ra NON abbia i requisiti sanitari per il Parte_1 riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento (L.18/80 e L.508/88).”
Anche la certificazione prodotta in sede di opposizione (all. 2, certificato dott.
) attesta astenia e nausea concomitanti alla somministrazione di cicli Per_1 chemioterapici, comunque compensati con antistaminici e cortisonici.
3 Tale documentazione non riporta un aggravio delle condizioni già esaminate in prima fase, né comprova l'impossibilità a deambulare o a compiere i gesti della vita quotidiana da parte della ricorrente anche nel periodo di assunzione delle cure chemioterapiche.
In definitiva, non emergendo, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
Le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
Alla luce di quanto fin qui esposto il ricorso non può trovare accoglimento.
Dichiara irripetibili le spese del giudizio stante la dichiarazione ex art 152 disp.att.c.p.c. versata in atti;
pone definitivamente a carico dell le spese di CP_2
CTU di fase ATP.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento definitivamente pronunciando rigetta il ricorso;
dichiara irripetibili le spese del giudizio;
pone definitivamente a carico dell le spese di consulenza tecnica della CP_2 precedente fase di accertamento tecnico preventivo, che si liquidano separatamente.
Così deciso in Agrigento, 09/04/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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