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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Larino, sentenza 08/07/2025, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Larino |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
RG 113/2024
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 8 luglio 2025 PROC. N. 113/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 8 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dagli Avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Campobasso alla Trav. Via Zurlo n. 8. opponente contro
– C.F. Controparte_1
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del
22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar di Roma, con il quale è elettivamente Persona_1 domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11. opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 001593857 Parte_1 con la quale, sulla base dell'accertamento prot. n. 1900.31/12/2018.0141838 del 31/12/2018 riferito all'anno 2017, era ingiunto il pagamento della sanzione di € 7.782,00, oltre € 10,33 per spese di notifica, per la violazione, riferita al periodo dicembre 2016/novembre 2017, dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Articolava l'opposizione su un unico punto, denunciando l'importo eccessivo della sanzione, pari a tre volte l'importo omesso, e chiedendone quindi il ricalcolo con nuova determinazione. CP_ Si costituiva in giudizio l contestando la pretesa avversaria e, ritenuta la correttezza del proprio operato, chiedeva la conferma dell'ordinanza impugnata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, si procedeva alla discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'opposizione non merita accoglimento.
L'art. 23 del DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 recita “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Dunque, la forbice entro cui l'ente previdenziale può determinare la sanzione va da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso e tale determinazione dipende ex multis anche dalla circostanza se la violazione contestata sia la prima oppure se ad essa ne siano precedute altre.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, dalla documentazione versata in atti e dall'ammissione della stessa parte opponente risulta che quella di cui si discute sia la terza reiterazione della medesima omessa contribuzione (riferita ad annualità differenti).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che non vi siano ragioni “premiali” per rideterminare al ribasso la sanzione de qua, stante peraltro la non applicabilità del calcolo di riduzione proposto dalla parte ricorrente, atteso che ogni provvedimento sanzionatorio prende in esame le annualità precedenti interessate dalla violazione.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per le fasi espletate (esclusa istruttoria) come da D.M. n. 147/2022 secondo i livelli minimi, in assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e tenuto conto del valore della domanda.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione. CP_
2. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 8 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella
TRIBUNALE DI LARINO SEZIONE LAVORO
UDIENZA DEL 8 luglio 2025 PROC. N. 113/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro d.ssa Silvia Cucchiella, all'udienza del 8 luglio 2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA
TRA
, cod. fisc. , rappresentato e difeso, giusta Parte_1 CodiceFiscale_1 procura in atti, dagli Avv.ti Angelo Cima e Pietro Colucci ed elettivamente domiciliato presso lo studio di questi ultimi in Campobasso alla Trav. Via Zurlo n. 8. opponente contro
– C.F. Controparte_1
, P. IVA , in persona del legale rappresentante pro-tempore, P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa, giusta procura generale alle liti del
22/03/2024, rep. 37875/7313, per notar di Roma, con il quale è elettivamente Persona_1 domiciliato in Campobasso, alla Via Zurlo, n°11. opposta
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 001593857 Parte_1 con la quale, sulla base dell'accertamento prot. n. 1900.31/12/2018.0141838 del 31/12/2018 riferito all'anno 2017, era ingiunto il pagamento della sanzione di € 7.782,00, oltre € 10,33 per spese di notifica, per la violazione, riferita al periodo dicembre 2016/novembre 2017, dell'art. 2, comma 1-bis, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazione dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali).
Articolava l'opposizione su un unico punto, denunciando l'importo eccessivo della sanzione, pari a tre volte l'importo omesso, e chiedendone quindi il ricalcolo con nuova determinazione. CP_ Si costituiva in giudizio l contestando la pretesa avversaria e, ritenuta la correttezza del proprio operato, chiedeva la conferma dell'ordinanza impugnata.
Ritenuta la causa matura per la decisione, si procedeva alla discussione mediante trattazione scritta, all'esito della quale la causa è stata decisa come da dispositivo e per i motivi che seguono.
L'opposizione non merita accoglimento.
L'art. 23 del DECRETO-LEGGE 4 maggio 2023, n. 48 recita “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
1. All'articolo 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, le parole: «da euro 10.000 a euro
50.000» sono sostituite dalle parole: «da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso».
2. ((Per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023)), gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Dunque, la forbice entro cui l'ente previdenziale può determinare la sanzione va da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso e tale determinazione dipende ex multis anche dalla circostanza se la violazione contestata sia la prima oppure se ad essa ne siano precedute altre.
Ebbene, con riferimento al caso di specie, dalla documentazione versata in atti e dall'ammissione della stessa parte opponente risulta che quella di cui si discute sia la terza reiterazione della medesima omessa contribuzione (riferita ad annualità differenti).
Ritiene, pertanto, il Tribunale che non vi siano ragioni “premiali” per rideterminare al ribasso la sanzione de qua, stante peraltro la non applicabilità del calcolo di riduzione proposto dalla parte ricorrente, atteso che ogni provvedimento sanzionatorio prende in esame le annualità precedenti interessate dalla violazione.
Ne deriva il rigetto dell'opposizione e la conferma dell'ordinanza-ingiunzione. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate per le fasi espletate (esclusa istruttoria) come da D.M. n. 147/2022 secondo i livelli minimi, in assenza di questioni giuridiche di particolare complessità e tenuto conto del valore della domanda.
PQM
Il Tribunale di Larino, definitivamente pronunciando tra le parti indicate in epigrafe, ogni diversa domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza-ingiunzione. CP_
2. Condanna a pagare in favore dell' in persona del legale Parte_1 rappresentante p.t., le spese di giudizio, liquidate in complessivi euro 1.865,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Larino, 8 luglio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Silvia Cucchiella