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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 606 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°487 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
in persona del suo legale Pt_1 Parte_2 rappresentante pro-tempore, domiciliato legalmente in Roma ed elettivamente in
Palermo, Via Laurana n.59 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Pt_1 rappresentato e difeso dagli Avv. ti Viviana Carlisi e Delia Cernigliaro.
Appellante
CONTRO
rappresentato e difeso dall'avv. Davide Arturo CALI', ed Controparte_1 elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Agrigento, nella via Dante
Alighieri n.24.
Appellato
Oggetto: altre controversie in materia previdenziali.
All'udienza di discussione del 15 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso riportandosi ai propri atti difensivi.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 445/2023 pronunciata in data 11 maggio 2023 il Tribunale
G.L. di Agrigento, accogliendo il ricorso, depositato il 31 agosto 2022, ha condannato l' a restituire a l'importo di € 2.671,74, oltre interessi legali e Pt_1 Controparte_1 rivalutazione monetaria come per legge, indebitamente trattenuto a titolo di Irpef sugli arretrati di € 11.616,48 corrisposti al ricorrente in unica soluzione per il periodo dal 1/04/2018 al 31/12/2019 a titolo di pensione di vecchiaia categoria VO
n.10053156.
1 Aveva dedotto il ricorrente, a sostegno della richiesta di rimborso dell'imposta, l'illegittimità della trattenuta operata dall' in sede di liquidazione degli Pt_2 arretrati della pensione, in quanto, trattandosi di importi inferiori a 8.174,00 euro, laddove erogati nel periodo di competenza, sarebbero rientrati nella “no tax area” e, pertanto, non sarebbero stati soggetti a tassazione separata.
Si era costituito in giudizio l' , deducendo variamente l'infondatezza del Pt_1 ricorso, del quale chiedeva il rigetto.
Richiamando la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n.946/2022) e i principi espressi dalla Cassazione, con tale pronuncia applicati, il Tribunale ha ritenuto che nel caso di specie, la ritardata erogazione degli arretrati - avvenuta a seguito della presentazione da parte del ricorrente, in data 2.12.2019, della domanda volta alla percezione della pensione di vecchiaia con decorrenza dal 1.03.2018 - non
è “dipesa da un intervento legislativo, da previsioni della contrattazione collettiva o dai tempi necessari all'adozione di un provvedimento giurisdizionale” (cfr. Corte d'Appello di Palermo, 29 settembre 2022, n. 946) e, pertanto, non può essere soggetta alla trattenuta IRPEF per cui vi è causa;
ha, quindi, valutato illegittimo il recupero da parte dell' delle somme a titolo di trattenuta IRPEF, non Pt_1 rientrando la fattispecie in esame tra le ipotesi tipizzate per le quali è prevista la tassazione separata degli arretrati pensionistici (art. 17, comma 1, lett. b), del
TUIR).
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello l' , con ricorso Pt_1 depositato in Cancelleria il 25 maggio 2023, il quale invoca l'autorevolezza del più recente indirizzo intrapreso dalla giurisprudenza della S.C. (n. 10887/2019) secondo il quale, in relazione alle somme percepite a titolo di arretrati sulla pensione di invalidità, prevarrebbe il principio di cassa con il corollario che correttamente le somme in contestazione erano state assoggettate al regime di tassazione secondo i criteri vigenti nel periodo di imposta nel quale si era verificato il pagamento.
Deduce che la somma di €. 2.671,74 reclamata dal ricorrente e trattenuta dall' con la rata di aprile 2020 è stata effettuata in modo del tutto legittimo in Pt_2 quanto l quale sostituto di imposta, è obbligato ad effettuare tali trattenute a Pt_1 titolo di IRPEF in relazione agli arretrati percepiti e soggetti a tassazione separata…. ai sensi dell'art.17 Dpr 917/1986 secondo l'aliquota di riferimento e sottolinea di avere operato altresì, le detrazioni di imposta relative agli anni precedenti, secondo quanto previsto dall'art.21 dpr 917/86.
Evidenzia che la domanda di pensione è stata presentata in data 2.12.2019 e si
è chiesta una decorrenza anteriore di oltre un anno ( marzo 2018) dunque è evidente che la liquidazione avvenuta nel 2020 non è affatto imputabile all' che nel Pt_1 liquidare la pensione negli ordinari termini di definizione di una domanda ( centoventi giorni) ha operato le trattenute fiscali secondo la normativa vigente;
che
2 la presentazione della domanda amministrativa del 2.12.2019 con decorrenza marzo
2018, considerata irrilevante dal Giudice, invece è assolutamente rilevante e determinante in quanto l' Controparte_2 non avrebbe mai potuto liquidare la pensione;
che tale domanda ha necessariamente comportato la liquidazione di arretrati soggetti alla tassazione applicata dall'Istituto, per effetto di un atto amministrativo sopravvenuto rispetto alla data della decorrenza della prestazione e che il ricorrente potrà richiedere la restituzione delle somme trattenute all'Erario come rimborso a conguaglio, nella misura in cui rientri tra i soggetti no tax area ...
Ha resistito , con memoria del 2 maggio 2025, per il rigetto Controparte_1 del gravame ribadendo gli argomenti difensivi formulati in ricorso.
All'udienza del 18 maggio 2025, all'esito di discussione e sulle conclusioni di cui in epigrafe, la causa è stata decisa come da dispositivo steso in calce.
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L'appello è fondato. Il sistema della tassazione separata, oggi contemplato dall'art. 17 del TUIR - T.U. delle Imposte sui redditi DPR n.817/1986 - definisce un meccanismo di tassazione agevolata che comporta l'applicazione di una aliquota media ai redditi percepiti in un determinato anno, i quali siano stati prodotti nel corso di uno o più periodi di imposta precedenti.
In particolare, la lett. b) della citata disposizione recita che: (L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi):
(…) b) emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti, compresi i compensi e le indennità di cui al comma 1 dell'articolo 47 e al comma 2 dell'articolo 46.
L'art. 49, comma 2, del Tuir stabilisce che “sono redditi di lavoro dipendente (… ) a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati” . A seguire l'art. 21Tuir prevede che: “Se in uno dei due anni anteriori non vi e' stato reddito imponibile si applica l'aliquota corrispondente alla meta' del reddito complessivo netto dell'altro anno;
se non vi e' stato reddito imponibile in alcuno dei due anni si applica l'aliquota stabilita all'articolo 11 per il primo scaglione di reddito (comma 3°); “Per gli emolumenti arretrati di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 16 l'imposta determinata ai sensi dei precedenti commi è ridotta di un importo pari a quello delle detrazioni previste nell'articolo 12 e nei commi 1 e 2 dell'articolo 13 se e nella misura in cui non siano state fruite per ciascuno degli anni cui gli arretrati si riferiscono. Gli aventi diritto agli arretrati devono dichiarare al 3 soggetto che li corrisponde l'ammontare delle detrazioni fruite per ciascuno degli anni cui si riferiscono (comma 4°).
Come già esposto da questa Corte con la sentenza n. 946/2022, richiamata in prime cure, si delinea in questo modo un sistema che, senza tradire la consegna della giurisprudenza di legittimità e costituzionale sopra enunciata (Cass n.12796/2005 e
Corte Cost n.104/1985 – n.d.r.), riconduce alla sopravvenienza di redditi da lavoro dipendente o assimilati – tra i quali l'art. 49 comma 2° del TUIR include le pensioni di qualsiasi genere – non dipendenti dalla volontà delle parti, l'applicazione del regime della tassazione separata. Difatti, nei casi in argomento, non ogni reddito corrisposto in ritardo genera l'applicazione dell'aliquota fiscale ma soltanto quello in cui la ritardata erogazione sia dipesa da un intervento legislativo, da previsioni della contrattazione collettiva o dai tempi necessari all'adozione di un provvedimento giurisdizionale, nonché, si aggiunge, da atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
Questo è il senso della sentenza della Corte di Cassazione invocata dall' – Pt_1 sentenza n. 10887/2019 – laddove la Corte ha condivisibilmente chiarito che la ratio della tassazione separata nell'ipotesi di emolumenti percepiti con ritardo rispetto alla loro maturazione, avvenuta in periodi d'imposta precedenti a quello in corso, è da ravvisarsi nella volontà di "attenuare gli effetti negativi che deriverebbero dalla rigida applicazione del criterio di cassa", in ragione del quale i redditi vanno assoggettati ad imposizione nello stesso anno in cui sono pagati. L'obiettivo della disposizione è pertanto quello di evitare che, proprio la percezione dei redditi che comunque gli competono a giusta ragione, ma sono corrisposti in un momento successivo alla maturazione del credito, arrechi un pregiudizio al contribuente il quale, dato il sistema della progressività delle aliquote, si troverebbe costretto a sopportare ingiustamente l'applicazione di un'aliquota (se del caso più) elevata, con conseguente lesione del principio di capacità contributiva.
Si è già detto, inoltre, (v. sent. n.946/22 cit.) che tale sistema non appare in contrasto con il principio affermato dalla sentenza della Corte di Cassazione n.
12796/2005 a proposito del rapporto tra criterio di cassa e criterio di competenza.
In quel caso, infatti, la logica seguita dal giudice di legittimità nell'affermare la prevalenza del criterio di competenza era quella di scongiurare il rischio che importi corrisposti per arretrati su prestazioni assistenziali potessero determinare il superamento della soglia reddituale prevista nell'anno in corso alla data del pagamento e determinare effetti pregiudizievoli sul mantenimento della prestazione.
Parimenti non appare rilevante nella fattispecie in esame il dictum del giudice delle leggi (n. 104/1985) il quale occupandosi della disciplina previgente in materia di tassazione separata ne ha stigmatizzato l'ingiustificata disparità di trattamento con la platea degli altri contribuenti.
4 Differente è, infatti, la situazione in oggetto rispetto alla quale l'applicazione della tassazione separata e la possibile disparità di trattamento che ne deriva è ricondotta alla sussistenza di presupposti oggettivi, tassativi e specifici.
Nel caso già esaminato da questa Corte la ragione del ritardo nella erogazione della prestazione era dipesa dalla necessità di un accertamento giurisdizionale
(decreto di omologa di a.t.p.) e si è ritenuto che nel sistema dato il parametro legale individua nel fatto oggettivo della sentenza o di altro provvedimento a quella equipollente la ragione della ritardata erogazione indipendentemente dalla condotta della parte che vi ha dato causa.
Analogamente la fattispecie in esame rientra nelle previsioni tipizzate da citato art.21 c.3, atteso che gli emolumenti arretrati sono stati percepiti per effetto di un atto amministrativo sopravvenuto (il provvedimento dell' di attribuzione della Pt_1 pensione con effetti retroattivi rispetto alla domanda amministrativa, ancorati al maturare dei requisiti per il godimento della pensione di vecchiaia in capo allo
) e, in ogni caso “per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti” CP_1 avendo l' erogato gli arretrati – per gli anni 2018 e 2019 - già nel 2020 (ossia Pt_1 entro gli ordinari temini di 120 giorni per la definizione della domanda del
2.12.2019).
Deve per l'effetto essere pronunciata la riforma della sentenza di primo grado Ravvisata la sussistenza della clausola di esonero di cui all'art. 152 disp att. c.p.c., la parte soccombente va dichiarata esente dall'onere delle spese processuali in entrambi i gradi del giudizio
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, in riforma della sentenza n.445/2023 emessa l'11 maggio 2023 dal Tribunale GL di Agrigento, rigetta la domanda proposta da con il ricorso di primo Controparte_1 grado.
Dichiara irripetibili le spese di lite.
Così deciso in Palermo, il 15 maggio 2025
Il Consigliere estensore
Cinzia Alcamo
Il Presidente
Maria G. Di Marco
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