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Sentenza 20 febbraio 2025
Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 20/02/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 367/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da con il quale si chiede l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
C.F.
( .i. ) con sede in VIA PIPPO SPANO 3 FIRENZE;
[...] P.IVA_1
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione,
nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese e dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale (i ricavi pagina 1 di 3 dell'esercizio 2021, di cui all'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese ammontano a €
412.362), mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII (oltre al debito verso il ricorrente vi sono cartelle/avvisi per € 86.484,63 come da elenco dell ); Controparte_2
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da sentenza del Tribunale di Firenze Sez.
Lavoro n. 377/2023;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dal ricorrente;
-dal mancato deposito dei bilanci al registro delle imprese a fare data dal 2022;
-dall'esposizione debitoria verso l per € 86.484,63; Controparte_2
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_3
nei confronti della (c.f./p.i. Controparte_1
) con sede in VIA PIPPO SPANO 3 FIRENZE P.IVA_1
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
pagina 2 di 3 Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 5.06.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 12/02/2025 La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
V SEZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Maria Novella Legnaioli Presidente rel.
dott. Rosa Selvarolo Giudice
dott. Cristian Soscia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Letto il ricorso proposto da con il quale si chiede l'apertura della Parte_1
liquidazione giudiziale nei confronti della Controparte_1
C.F.
( .i. ) con sede in VIA PIPPO SPANO 3 FIRENZE;
[...] P.IVA_1
Esaminata l'allegata documentazione;
Udita la relazione del giudice relatore;
Preso atto che il debitore non si è costituito né è comparso all'udienza fissata per la sua audizione,
nonostante la regolarità della notificazione eseguita ai sensi dell'art. 40 CCII all'indirizzo Pec risultante dal registro delle imprese e dall'indice nazionale degli indirizzi posta elettronica certificata (INI-PEC);
Rilevato che il debitore è imprenditore commerciale e dagli atti non emerge che abbia il possesso congiunto dei requisiti previsti dalla legge per la non assoggettabilità a liquidazione giudiziale (i ricavi pagina 1 di 3 dell'esercizio 2021, di cui all'ultimo bilancio depositato al registro delle imprese ammontano a €
412.362), mentre risulta che ha debiti scaduti e non pagati per importo superiore al limite di cui all'art. 49 u.c. CCII (oltre al debito verso il ricorrente vi sono cartelle/avvisi per € 86.484,63 come da elenco dell ); Controparte_2
Accertato altresì il reale stato di insolvenza della debitrice, inteso come situazione di incapacità,
stabile e non transitoria, che non consente all'impresa di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni verso terzi, in conseguenza di crisi di liquidità e di impossibilità di ottenere credito per l'esercizio dell'attività commerciale;
Ritenuto, infatti, che tale stato emerga con evidenza dai seguenti elementi sintomatici:
-dal mancato pagamento del credito del ricorrente risultante da sentenza del Tribunale di Firenze Sez.
Lavoro n. 377/2023;
-dall'esito negativo delle azioni esecutive intraprese dal ricorrente;
-dal mancato deposito dei bilanci al registro delle imprese a fare data dal 2022;
-dall'esposizione debitoria verso l per € 86.484,63; Controparte_2
Ritenuto che ricorrano pertanto tutti i presupposti per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
P.Q.M.
Visto l'art. 49 CCII,
DICHIARA
l'apertura della Controparte_3
nei confronti della (c.f./p.i. Controparte_1
) con sede in VIA PIPPO SPANO 3 FIRENZE P.IVA_1
Nomina Giudice Delegato la Dott.ssa Maria Novella Legnaioli;
e Curatore il dott. tenuto conto dei criteri di cui all'art. 358 c. 3 CCII;
Persona_1
pagina 2 di 3 Ordina al debitore il deposito entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215-bis c.c., dei libri sociali,
delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti nonché l'elenco dei creditori corredato dell'indicazione del loro domicilio digitale, se non sia stato già effettuato ai sensi dell'art. 39
CCII;
Stabilisce il giorno 5.06.2025 ad ore 10 per l'adunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo davanti al predetto Giudice Delegato.
Assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di giorni trenta prima della predetta adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione a norma dell'art. 201 CCII mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore comunicato nell'avviso di cui all'art. 200 CCII.
Autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies d.a.c.p.c.:
1)ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2)ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3)ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127;
4)ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice anche se estinti;
5)ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
La presente sentenza sarà comunicata agli aventi diritto e pubblicata a cura della cancelleria a norma dell'art. 49 c. 4 CCII.
Autorizza la prenotazione a debito delle spese e diritti della presente sentenza e degli adempimenti consequenziali.
Così deciso in Firenze, 12/02/2025 La Presidente est.
Dott. Maria Novella Legnaioli pagina 3 di 3