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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 06/02/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione civile
Il Giudice, Dott.ssa Giulia Polizzi, in composizione monocratica nella causa iscritta al n° 338 R.G. del
2019, sull'appello proposto
D A
nato a [...] il [...] ed ivi residente via Gagliani 93, C.F.: Parte_1
, elettivamente domiciliato in EM via Samperi n. 309, presso lo studio dell'avv. C.F._1
Stefania Serena Ragusa (C.F. ), che lo rappresenta e difende, C.F._2
- appellante-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del Prefetto pro- tempore (contumace);
[...]
- appellato contumace-
Conclusioni delle parti: in seguito l'udienza di discussione del 15/01/2025, sostituita dallo scambio di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., esaminate le conclusioni rassegnate dalla parte appellante costituita, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 2 e 7 D. Lgs. n. 150/2011
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 5.02.2018, iscritto al n. 122/2018 R.G.C., conveniva in giudizio Parte_1
l' , in persona del Prefetto pro tempore, dinanzi al Giudice di Pace di Gela Controparte_1 proponendo opposizione avverso l'ordinanza di ingiunzione “Webarch 0010372017 Area III del 02.05.2017”, con la quale il Prefetto della provincia di aveva rigettato il ricorso proposto avverso il verbale di CP_1 contravvenzione n. Z22590 del 27.10.2016.
La causa veniva decisa con sentenza n. 514/2018, depositata in data 14.09.2018, con la quale il Giudice di
Pace del Tribunale di Gela, in totale accoglimento del ricorso, annullava l'ordinanza opposta, disponendo, tuttavia, l'integrale compensazione delle spese di lite sul rilievo che la parte convenuta fosse rimasta contumace.
Avverso tale sentenza proponeva appello all'intestato Tribunale, con ricorso depositato in data 15.03.2019.
Malgrado la rituale notifica dell'atto introduttivo con pedissequo decreto, la Controparte_1 rimaneva contumace anche in tale grado del processo, sicché ne va in limine litis dichiarata la contumacia.
L'odierno appellante si doleva dell'errore in cui era incorso il giudice di prime cure nel disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, malgrado l'integrale accoglimento del ricorso proposto.
Chiedeva dunque che il Tribunale, in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiarata la soccombenza della nel giudizio di primo grado, la condannasse alla refusione in Controparte_1 proprio favore delle spese e competenze in quella sede sostenute (quantificate in euro € 373,00, di cui € 330,00 per compensi professionali ed € 43,00 per spese vive, oltre IVA, CPA e accessori di legge), con vittoria di spese del presente grado di giudizio.
Il ricorso è fondato e merita pertanto accoglimento.
Appare infatti viziato l'iter logico-giuridico seguito dal giudice di prime cure, il quale ha disposto l'integrale compensazione delle spese di lite, malgrado l'integrale accoglimento del ricorso, sull'unico, inconsistente, presupposto che la controparte fosse rimasta contumace.
In punto di diritto, va evidenziato che la decisione del giudice di merito di compensare in tutto o in parte le spese di lite è espressione di un potere discrezionale conferitogli dalla legge, incensurabile, a meno che non sia sorretta da ragioni palesemente illogiche, ossia tali da inficiare per la loro inconsistenza, lo stesso processo formativo della volontà decisionale espressa sul punto. In particolare, la compensazione delle spese di lite non presuppone necessariamente la reciprocità della soccombenza, potendo essere disposta anche nei confronti della parte totalmente vittoriosa (vedi fra le tante, Cass. n.16162 del 18 agosto 2004). Peraltro, la L.
28.12.2005, n. 263 ha rafforzato l'obbligo motivazionale cui il giudice soggiace sul punto, introducendo l'obbligo dell'esplicita indicazione dei motivi giustificanti la compensazione, cioè di una distinta e specifica considerazione delle gravi ed eccezionali ragioni in forza delle quali viene derogato il principio della soccombenza. Per effetto di tale intervento normativo è pertanto da ritenersi definitivamente superato il precedente l'orientamento - espresso in maniera consolidata dalla precedente giurisprudenza di legittimità - secondo cui, attesa la natura discrezionale del potere conferito al giudice dall'art. 92, la decisione sulla compensazione delle spese non richiedeva alcuna motivazione, in quanto basata sulla presunzione legale di conformità a diritto dell'apprezzamento, pur non esplicitato nel suo perché, compiuto dal giudice).
Poste tali doverose premesse, nel caso di specie, risulta per tabulas: che l'odierna appellante era risultata interamente vittoriosa nel procedimento di prime cure, avendo il giudice annullato l'ordinanza di ingiunzione in ragione della riscontrata violazione del termine di cui all'art. 204, c. 2, del C.d.S, entro cui l'ordinanza- ingiunzione di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria deve essere notificata, donde l'insussistenza di una soccombenza parziale o di una reciproca soccombenza (quest'ultima peraltro esclusa in nuce dalla mancata costituzione della parte convenuta); che difetta nel corpo della motivazione qualunque riferimento ad una presunta eccessività o superfluità delle spese sostenute dalla ricorrente;
che, infine, non emergeva alcuna assoluta novità della questione trattata né mutamenti giurisprudenziali rispetto alle questioni dirimenti.
Non ricorre, dunque, alcuna delle ipotesi cui l'art. 92 c.p.c. espressamente riconnette la facoltà per il giudice di merito di disporre la compensazione totale o parziale delle spese.
Né del resto, è apprezzabile la sussistenza di altre “gravi ed eccezionali ragioni” codificate dalla sentenza della Corte Costituzionale del 19 aprile 2018, n. 77 (in presenza delle quali il giudice può disporre la compensazione in deroga al criterio generale della soccombenza), di cui non risulta traccia nel corpo della motivazione. La Corte di Cassazione ha avuto modo di esprimersi recentemente indicando che “la locuzione
"gravi ed eccezionali ragioni" è stata ricondotta nell'alveo delle c.d. "norme elastiche", quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storicosociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili a priori, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche.
Ne consegue la necessità di una giustificazione che, per essere ricondotta al parametro normativo, deve essere fondata su di una motivazione specifica ed eziologicamente ricollegabile in modo effettivo e non astratto alla controversia in oggetto. In altri termini, le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze
o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 28/12/2021, n.41742).
La statuizione tacciata di illegittimità appare inoltre palesemente illogica se correlata all'assunto, che pare costituirne la ragione giustificativa, della contumacia della controparte.
Invero, per granitica giurisprudenza, “non rientra nelle ipotesi delle "gravi ed eccezionali ragioni" la mancata opposizione alla domanda da parte del convenuto o la contumacia dello stesso, in quanto la sostanziale soccombenza della controparte deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese;
tali ragioni non possono essere tratte dalla natura della controversia o della pronuncia o dalla struttura del tipo di procedimento contenzioso applicato o dalle disposizioni processuali che lo regolano o dalla "natura dell'impugnazione, ma devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa che il Giudice è tenuto ad indicare esplicitamente e specificamente nella motivazione della sentenza (Cassazione civile sez. III, 19/10/2015, n. 21083; Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013, n. 23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763); in particolare, è stato affermato che la mancata opposizione dell'Amministrazione alla domanda di equa di riparazione rivolta nei suoi confronti - principio che si applica evidentemente a tutti i giudizi in cui è parte la P.A.- non giustifica, di per sè, la compensazione delle corrispondenti spese processuali, allorchè comunque l'istante sia stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del diritto (Cassazione civile sez. VI, 17/10/2013,
n. 23632; Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2013 n. 22763) il giudice di merito non si è adeguato ai principi di diritto affermati da questa Corte, compensando le spese di lite per mancata costituzione del CP_2 convenuto, in assenza dei presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., comma 2” (Cass. civ., Sez. VI - 2, Ord.,
23/10/2020, n. 23186). Per le suesposte trancianti considerazioni si impone quindi l'accoglimento dell'appello, con parziale riforma della sentenza impugnata, nel senso prospettato dalla parte appellante.
La parte appellata va pertanto condannata a rimborsare all'appellante le spese per entrambi i gradi del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 tenuto conto del valore della domanda, ex art. 5 D.M.55/2014, e dell'attività in concreto svolta [causa di valore ricompreso nello scaglione fino a
1.100,00, parametri medi per attività di studio, introduttiva e decisionale, ma esclusa la fase istruttoria per il presente grado], in ossequio alla regola della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in persona del Giudice dott.ssa Giulia Polizzi:
- accoglie l'appello proposto da e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 514/2018 Parte_1 del Giudice di Pace di Gela, depositata in cancelleria in data 14.09.2018, condanna la convenuta CP_1
a rifondere in suo favore le spese del giudizio di primo grado che liquida in euro 346,00, oltre
[...]
IVA, CPA e accessori di legge;
- condanna la parte appellata al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore di , Parte_1 spese che liquida in euro 462,00, oltre IVA, CPA e accessori di legge.
Gela, cosi deciso in data 06.02.2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Polizzi