Articolo 18 della Legge 13 giugno 1942, n. 794
Articolo 17Articolo 19
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21 aprile 1942
Art. 18. Misura degli onorari per il procuratore-avvocato.

Quando il procuratore esercita nella causa anche le funzioni di avvocato gli sono dovuti, oltre gli onorari di avvocato, gli onorari ed i diritti di cui alla tabella B tranne quelli di cui ai numeri 1, 9, 15 e 19.


Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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