TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 20/03/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3413/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv.to Antonietta Di Cola del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Appia Nuova n. 519, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di PEC Email_1
OPPONENTE
CONTRO
sito in San Felice Circeo, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. CP_2 CP_3
Alessandra Di Paola C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Terracina Via Mario amati 14, giusta procura in atti, la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni via pec all'indirizzo Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/03/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta,
pagina1 di 4 ha deciso la causa ex art. 281 sexies, mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 10/07/2023 Parte_1
con cui il le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
21.837,05, quale credito dovuto in forza del titolo esecutivo costituito dal d.i. n. 512/2013 e dalla sentenza n. 400/2023 emessa dal Tribunale di Latina nel giudizio di opposizione;
a fondamento dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, la non definitività della sentenza azionata, l'errato calcolo di interessi e spese di cui all'atto di precetto.
Si è costituito il condominio opposto insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Accolta l'istanza di sospensione solo limitatamente all'importo di euro 760,71, richiesto a titolo di spese per la registrazione del decreto ingiuntivo, la causa, di natura documentale, veniva discussa all'udienza odierna, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Occorre premettere che in sede di note scritte parte opponente ha rilevato che, nelle more del giudizio, ha effettuato il pagamento di quanto richiesto nell'atto di precetto, con esclusione dell'importo di euro 760,71, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e disporsi la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal creditore in forza dell'art. 655 c.p.c.: va tuttavia osservato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che tra le parti sia venuto meno ogni motivo di contrasto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, atteso che è tuttora controversa la debenza dell'importo di euro 760,71, richiesto nell'atto di precetto e non corrisposto dall'opponente; ad ogni buon conto, la fondatezza delle ragioni dell'opponente va esaminata ai fini della regolamentazione delle spese, in quanto in assenza di accordo tra le parti dovrebbe comunque trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.
In punto di qualificazione, i motivi di opposizione vanno ricondotti nell'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c., in quanto viene contestata l'esistenza del diritto a procedere in executivis per effetto dell'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione nonché per inidoneità del titolo esecutivo azionato;
sempre alla cornice dell'opposizione all'esecuzione devono ricondursi altresì le censure relative alla quantificazione dell'importo dovuto, atteso che le stesse si risolvono comunque in una contestazione sia pure parziale del diritto del creditore di esigere la somma richiesta.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opponente ha dedotto che, risalendo il decreto ingiuntivo al 2012, il diritto in esso consacrato si sarebbe prescritto nonostante la pendenza del giudizio di opposizione, non essendo mai stato azionato dal creditore nonostante il titolo fosse munito di pagina2 di 4 efficacia esecutiva: tale prospettazione risulta manifestamente infondata, atteso che “con la notifica del decreto ingiuntivo, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 cod. civ. e tale interruzione ha effetti permanenti, e non meramente istantanei, ex art. 2945 cod. civ., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna”
(cfr. Cass. n. 4676/2023), con la conseguenza che alcun termine di prescrizione può essere maturato durante la pendenza del giudizio di opposizione e ciò indipendentemente dal fatto che il decreto ingiuntivo fosse o meno provvisoriamente esecutivo (cfr. Cass. n. 20176/2013).
Del pari infondata risulta l'ulteriore contestazione circa l'inidoneità del titolo azionato (la sentenza emessa a definizione del giudizio di opposizione anziché direttamente il decreto ingiuntivo) considerato che nell'atto di precetto risultano correttamente azionati entrambi i titoli ottenuti nei confronti dell'opponente, ovvero il d.i. 512/2013 quanto alla sorte ingiunta e ai relativi interessi e spese e la sentenza 400/2023 quanto alle spese ulteriori riconosciute con riferimento al giudizio di opposizione, in conformità con l'indirizzo di legittimità secondo cui “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove questa venga integralmente rigettata, il titolo esecutivo, in forza del disposto di cui all'art. 653 cod. proc. civ., è comunque costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, se non limitatamente alle spese del giudizio di opposizione con essa liquidate” (Cass., sez. U, 22/02/2010, n. 4071; Cass., sez. 1, ord.26/08/2021, n. 23500).
Del tutto irrilevante risulta poi la circostanza che la sentenza azionata non sia passata in giudicato, sia in quanto la non definitività del titolo non ne esclude l'esecutività (cfr. art. 282 c.p.c.) sia in quanto non risultano comunque deducibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale le questioni inerenti alla formazione del titolo stesso, di esclusiva competenza del giudice della cognizione.
Venendo pertanto all'esame delle contestazioni relative all'importo precettato, le deduzioni in ordine all'erroneità del calcolo degli interessi dovuti risultano del tutto generiche e peraltro non tengono conto di quanto espressamente previsto nel titolo esecutivo azionato (“oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo”) che impone di sviluppare il calcolo con riferimento a ciascuna delle singole somme ingiunte a decorrere dalla relativa scadenza, come correttamente si rileva dall'allegato depositato dall'opposto (cfr. doc. n. 7); sul punto parte opponente nel corso del giudizio non ha eccepito alcunchè con la conseguenza che deve ritenersi la correttezza del calcolo predisposto dal creditore.
Ugualmente dovute devono ritenersi le somme richieste a titolo di interessi legali sulle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, trattandosi di somme liquide ed esigibili, che quindi producono pagina3 di 4 interessi di pieno diritto in forza dell'art. 1282 c.c., indipendentemente da un'espressa statuizione in tal senso (cfr. Cass. 14703/2000).
Risulta, viceversa, fondato il rilievo circa la non debenza delle somme richieste a titolo di registrazione del decreto ingiuntivo, atteso che, sebbene le stesse derivino direttamente dalla legge e dal titolo e non necessitino, per essere accertate, di una ulteriore pronunzia giudiziale, è tuttavia necessaria la dimostrazione che tali somme siano state effettivamente già versate dal creditore, non potendo essere intimato il pagamento di una spesa non ancora sostenuta;
in difetto, pertanto, di prova da parte del creditore opposto di aver effettivamente sborsato detta somma (non risultando dagli atti allegati alcun documento giustificativo del suddetto pagamento) il relativo importo non può essere oggetto di richiesta in danno della debitrice.
In conclusione, l'opposizione merita parziale accoglimento limitatamente all'importo di euro
760,71.
Nelle note conclusive parte debitrice, in considerazione del pagamento effettuato in corso di causa, ha chiesto ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta dal creditore sulla base del decreto ingiuntivo: tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto oltre ad essere tardiva esorbita completamente dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza da valutarsi a carico dell'opponente (vista l'esiguità dell'importo relativamente al quale l'opposizione è risultata fondata) e sono liquidate ex DM
55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui all'atto di precetto con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente con riferimento all'importo di euro 760,71;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in Latina, 20.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
Il Tribunale, in funzione di Giudice Unico, nella persona della dott.ssa Elena Saviano, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 3413 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 promossa
DA
(C.F. ), nata a [...] il [...] rappresentata e difesa, Parte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'Avv.to Antonietta Di Cola del Foro di Roma ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, via Appia Nuova n. 519, la quale dichiara di voler ricevere avvisi e comunicazioni al seguente indirizzo di PEC Email_1
OPPONENTE
CONTRO
sito in San Felice Circeo, C.F. in persona Controparte_1 P.IVA_1
dell'amministratore , rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. CP_2 CP_3
Alessandra Di Paola C.F. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in C.F._2
Terracina Via Mario amati 14, giusta procura in atti, la quale dichiara di voler ricevere comunicazioni via pec all'indirizzo Email_2
OPPOSTO
OGGETTO: Opposizione ex art. 615 comma 1 c.p.c.
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/03/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito telematico di note scritte per la precisazione delle conclusioni, il Giudice, preso atto della regolare comunicazione del decreto di fissazione dell'udienza e del deposito delle note di trattazione scritta,
pagina1 di 4 ha deciso la causa ex art. 281 sexies, mediante deposito nel fascicolo telematico.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso l'atto di precetto notificatole in data 10/07/2023 Parte_1
con cui il le ha ingiunto il pagamento della complessiva somma di euro Controparte_1
21.837,05, quale credito dovuto in forza del titolo esecutivo costituito dal d.i. n. 512/2013 e dalla sentenza n. 400/2023 emessa dal Tribunale di Latina nel giudizio di opposizione;
a fondamento dell'opposizione ha eccepito l'intervenuta prescrizione del credito di cui al decreto ingiuntivo opposto, la non definitività della sentenza azionata, l'errato calcolo di interessi e spese di cui all'atto di precetto.
Si è costituito il condominio opposto insistendo per il rigetto dell'opposizione.
Accolta l'istanza di sospensione solo limitatamente all'importo di euro 760,71, richiesto a titolo di spese per la registrazione del decreto ingiuntivo, la causa, di natura documentale, veniva discussa all'udienza odierna, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza.
Occorre premettere che in sede di note scritte parte opponente ha rilevato che, nelle more del giudizio, ha effettuato il pagamento di quanto richiesto nell'atto di precetto, con esclusione dell'importo di euro 760,71, chiedendo pertanto dichiararsi la cessazione della materia del contendere e disporsi la cancellazione dell'ipoteca giudiziale iscritta dal creditore in forza dell'art. 655 c.p.c.: va tuttavia osservato che la pronuncia di cessazione della materia del contendere presuppone che tra le parti sia venuto meno ogni motivo di contrasto, ipotesi non ricorrente nel caso di specie, atteso che è tuttora controversa la debenza dell'importo di euro 760,71, richiesto nell'atto di precetto e non corrisposto dall'opponente; ad ogni buon conto, la fondatezza delle ragioni dell'opponente va esaminata ai fini della regolamentazione delle spese, in quanto in assenza di accordo tra le parti dovrebbe comunque trovare applicazione il principio della soccombenza virtuale.
In punto di qualificazione, i motivi di opposizione vanno ricondotti nell'ambito di applicazione dell'art. 615 c.p.c., in quanto viene contestata l'esistenza del diritto a procedere in executivis per effetto dell'estinzione del diritto per intervenuta prescrizione nonché per inidoneità del titolo esecutivo azionato;
sempre alla cornice dell'opposizione all'esecuzione devono ricondursi altresì le censure relative alla quantificazione dell'importo dovuto, atteso che le stesse si risolvono comunque in una contestazione sia pure parziale del diritto del creditore di esigere la somma richiesta.
Quanto all'eccezione di prescrizione, l'opponente ha dedotto che, risalendo il decreto ingiuntivo al 2012, il diritto in esso consacrato si sarebbe prescritto nonostante la pendenza del giudizio di opposizione, non essendo mai stato azionato dal creditore nonostante il titolo fosse munito di pagina2 di 4 efficacia esecutiva: tale prospettazione risulta manifestamente infondata, atteso che “con la notifica del decreto ingiuntivo, l'opposto esercita una azione di condanna idonea ad interrompere la prescrizione ex art. 2943 cod. civ. e tale interruzione ha effetti permanenti, e non meramente istantanei, ex art. 2945 cod. civ., fino alla sentenza che decide il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo ovvero fino a quando quest'ultimo sia divenuto non più impugnabile ed abbia quindi acquistato autorità ed efficacia di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna”
(cfr. Cass. n. 4676/2023), con la conseguenza che alcun termine di prescrizione può essere maturato durante la pendenza del giudizio di opposizione e ciò indipendentemente dal fatto che il decreto ingiuntivo fosse o meno provvisoriamente esecutivo (cfr. Cass. n. 20176/2013).
Del pari infondata risulta l'ulteriore contestazione circa l'inidoneità del titolo azionato (la sentenza emessa a definizione del giudizio di opposizione anziché direttamente il decreto ingiuntivo) considerato che nell'atto di precetto risultano correttamente azionati entrambi i titoli ottenuti nei confronti dell'opponente, ovvero il d.i. 512/2013 quanto alla sorte ingiunta e ai relativi interessi e spese e la sentenza 400/2023 quanto alle spese ulteriori riconosciute con riferimento al giudizio di opposizione, in conformità con l'indirizzo di legittimità secondo cui “in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, laddove questa venga integralmente rigettata, il titolo esecutivo, in forza del disposto di cui all'art. 653 cod. proc. civ., è comunque costituito dal decreto ingiuntivo e non dalla sentenza di rigetto dell'opposizione, se non limitatamente alle spese del giudizio di opposizione con essa liquidate” (Cass., sez. U, 22/02/2010, n. 4071; Cass., sez. 1, ord.26/08/2021, n. 23500).
Del tutto irrilevante risulta poi la circostanza che la sentenza azionata non sia passata in giudicato, sia in quanto la non definitività del titolo non ne esclude l'esecutività (cfr. art. 282 c.p.c.) sia in quanto non risultano comunque deducibili nel giudizio di opposizione all'esecuzione fondata su titolo giudiziale le questioni inerenti alla formazione del titolo stesso, di esclusiva competenza del giudice della cognizione.
Venendo pertanto all'esame delle contestazioni relative all'importo precettato, le deduzioni in ordine all'erroneità del calcolo degli interessi dovuti risultano del tutto generiche e peraltro non tengono conto di quanto espressamente previsto nel titolo esecutivo azionato (“oltre interessi dalle singole scadenze al soddisfo”) che impone di sviluppare il calcolo con riferimento a ciascuna delle singole somme ingiunte a decorrere dalla relativa scadenza, come correttamente si rileva dall'allegato depositato dall'opposto (cfr. doc. n. 7); sul punto parte opponente nel corso del giudizio non ha eccepito alcunchè con la conseguenza che deve ritenersi la correttezza del calcolo predisposto dal creditore.
Ugualmente dovute devono ritenersi le somme richieste a titolo di interessi legali sulle spese legali liquidate nel decreto ingiuntivo, trattandosi di somme liquide ed esigibili, che quindi producono pagina3 di 4 interessi di pieno diritto in forza dell'art. 1282 c.c., indipendentemente da un'espressa statuizione in tal senso (cfr. Cass. 14703/2000).
Risulta, viceversa, fondato il rilievo circa la non debenza delle somme richieste a titolo di registrazione del decreto ingiuntivo, atteso che, sebbene le stesse derivino direttamente dalla legge e dal titolo e non necessitino, per essere accertate, di una ulteriore pronunzia giudiziale, è tuttavia necessaria la dimostrazione che tali somme siano state effettivamente già versate dal creditore, non potendo essere intimato il pagamento di una spesa non ancora sostenuta;
in difetto, pertanto, di prova da parte del creditore opposto di aver effettivamente sborsato detta somma (non risultando dagli atti allegati alcun documento giustificativo del suddetto pagamento) il relativo importo non può essere oggetto di richiesta in danno della debitrice.
In conclusione, l'opposizione merita parziale accoglimento limitatamente all'importo di euro
760,71.
Nelle note conclusive parte debitrice, in considerazione del pagamento effettuato in corso di causa, ha chiesto ordinarsi la cancellazione dell'ipoteca iscritta dal creditore sulla base del decreto ingiuntivo: tale domanda non può trovare accoglimento, in quanto oltre ad essere tardiva esorbita completamente dall'oggetto del presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza da valutarsi a carico dell'opponente (vista l'esiguità dell'importo relativamente al quale l'opposizione è risultata fondata) e sono liquidate ex DM
55/2014, tenuto conto dei parametri minimi individuati con riferimento ai giudizi del valore di cui all'atto di precetto con esclusione dei compensi relativi alla fase istruttoria (non espletata).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel presente giudizio, ogni contraria o diversa istanza e deduzione rigettata e disattesa, così provvede:
1. Accoglie parzialmente l'opposizione e per l'effetto dichiara l'insussistenza del diritto del creditore di procedere esecutivamente con riferimento all'importo di euro 760,71;
2. condanna l'opponente alla refusione, in favore dell'opposto, delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.700,00, oltre accessori (IVA, cpa e rimb. Forf. al 15%) come per legge.
Così deciso in Latina, 20.3.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Elena Saviano
pagina4 di 4