Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/04/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli nord – Terza Sezione civile -, nella persona della dott.ssa Maria De Vivo, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 10387 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 707/2022 del Giudice di pace di Napoli nord, riservato in decisione all'udienza del 19.12.2024, e vertente
TRA
(C.F.: ), in persona Parte_1 P.IVA_1
del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti
Massimo Chiaia (C.F.: e Gianluca Reggioli C.F._1
(C.F.: ), con domicilio come in atti;
C.F._2
appellante
E
(C.F. ), Controparte_1 C.F._3
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Luca Martinelli
(c.f. ), con domicilio come in atti;
C.F._4
appellata
CONCLUSIONI
Come all'udienza del 19.12.2024.
RAGIONI DI FATTO E MOTIVI DI DIRITTO
Con atto di appello notificato il 6.10.2022 ed iscritto a ruolo il
12.10.2022, ha impugnato la sentenza n. Parte_1
condannato l'odierna appellante al pagamento di euro 241,63, quale rimborso del premio assicurativo per l'estinzione anticipata del contratto di finanziamento n. 3177, stipulato con in Controparte_2
data 3.09.2010.
Con il primo motivo di appello, ha Parte_1
censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui, in applicazione del criterio pro rata temporis, ha ritenuto sussistente l'obbligo della compagnia assicurativa di corrispondere a – a Controparte_1
titolo di rimborso del premio assicurativo - ulteriori somme, rispetto all'importo già versato e determinato in base ai criteri dettati dall'art. 22 della Legge 17 dicembre 2012, n. 221 e dalle condizioni di assicurazione accettate dalla in sede di stipula. CP_1
Con il secondo motivo, l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure avesse ritenuto applicabili alla fattispecie concreta l'art. 3 del d.m. 8/7/1992, l'art. 125 sexies tub vigente e l'art. 125 tub previgente.
Tanto premesso, ha così concluso: “a) riformare e revocare la condanna di restituzione in favore della signora Controparte_1
di parte del premio assicurativo disposta nei confronti di Parte_1
, considerato che ha già provveduto
[...] Parte_1
a rimborsare allo stesso la somma di € 212,39, determinata per come statuito ai sensi di legge, nel Contratto e nella Polizza;
b) riformare e revocare la condanna disposta nei confronti di Parte_1
per i motivi di appello esposti in narrativa poiché non applicabili
[...]
al caso concreto le norme di cui al TUB e al D.M. 8 luglio 1992”.
- 2 - Con comparsa depositata il 4.04.2023, si è costituita CP_1
contestando in fatto ed in diritto i motivi di appello e
[...]
concludendo per il rigetto del gravame.
Trattata la causa, all'udienza del 19.12.2024 essa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
****
L'appello è infondato e, pertanto, va respinto, per i motivi di cui appresso.
La presente controversia trae origine dalla pretesa di CP_1
alla ripetizione della quota di premio assicurativo versato in
[...]
relazione al contratto di finanziamento rimborsabile mediante delegazione di pagamento, stipulato il 3.09.2010 con Controparte_2
per la parte non goduta in seguito all'estinzione anticipata del finanziamento. La pretesa è stata quantificata dalla in euro CP_1
454,02 in applicazione del criterio proporzionale parametrato alla vita residua del rapporto contrattuale successivamente all'estinzione anticipata avvenuta nel 2013. La domanda giudiziale, avente ad oggetto la somma di euro 241,63, quale importo residuo rispetto a quello di euro
212,39 già versato dalla compagnia assicurativa, ha trovato integrale accoglimento nella sentenza del Giudice di pace di Napoli nord, impugnata da Parte_1
È d'uopo esaminare prioritariamente il secondo motivo di appello.
La questione involge il diritto alla restituzione della quota parte del premio assicurativo connesso al finanziamento anticipatamente estinto rispetto al termine convenzionalmente pattuito, in applicazione del principio di equa riduzione del costo dello stesso, sancito dall'art. 125,
- 3 - comma 2, D.lgs. n. 385/1993, nella formulazione vigente all'epoca della stipula del contratto.
La citata norma, in vigore al momento della conclusione del contratto, già disponeva che “le facoltà di adempiere in via anticipata o di recedere dal contratto senza penalità spettano unicamente al consumatore senza possibilità di patto contrario. Se il consumatore esercita la facoltà di adempimento anticipato, ha diritto a un'equa riduzione al costo complessivo del credito, secondo le modalità stabilite dal CICR”.
Sebbene il CICR non sia mai intervenuto sul punto, deve, nondimeno, ritenersi che la previsione in questione sia autonomamente applicabile, atteso il richiamo all'equità quale criterio operativo della norma stessa. Trova, inoltre, applicazione il decreto del Ministro del
Tesoro dell'8.07.1992, che all'art. 3 comma 1 prevedeva che “il consumatore ha sempre la facoltà dell'adempimento anticipato: tale facoltà si esercita mediante versamento al creditore del capitale residuo, degli interessi ed altri oneri maturati fino a quel momento e, se previsto dal contratto, di un compenso comunque non superiore all'uno per cento del capitale residuo”.
Tale previsione è stata poi specificamente confermata dal d.lgs.
141/2010, che ha riformato l'art. 125 sexies TUB, prevedendo che, in caso di adempimento anticipato, il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.
Può quindi ravvisarsi un principio consolidato nel tempo, che riconosce il diritto del consumatore all'equa riduzione del costo complessivo del credito in caso di rimborso anticipato del finanziamento.
- 4 - Pertanto, anche in base al previgente disposto dell'art. 125 TUB, il costo del finanziamento risulta in parte rimborsabile, in quanto il criterio equitativo, imposto dalla norma, ben può essere declinato ed applicato alla stregua di una riduzione del costo proporzionale alla riduzione della durata del finanziamento.
La più recente giurisprudenza di legittimità, infatti, ha affermato e ribadito che il diritto alla riduzione del costo totale del credito è previsto dalla normativa interna e dalle direttive europee, nell'ottica di assicurare ampia tutela al consumatore nell'ambito del credito al consumo, non solo nella fase di formazione del rapporto e della sua attuazione, ma anche nell'ipotesi di adempimento anticipato del contratto. Tale finalità è evidente nella disposizione dell'art.125 del
TUB, attuativo delle direttive 87/102/CEE e 90/88/CE (cfr. Cass., n.
14836/2024; Cass., n. 25977/2023).
I successivi interventi normativi hanno disciplinato in modo organico la disciplina del credito al consumo, al fine di favorire l'armonizzazione all'interno dei Paesi dell'Unione. In particolare, la direttiva 2008/48/CE, che ha abrogato la direttiva 87/102/CEE, all'art. 16, paragrafo 1, stabilisce: «[i]l consumatore ha il diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto».
2.13.Il diritto alla riduzione viene, dunque, rapportato al paradigma del «costo totale del credito». Questo è definito all'art. 3, paragrafo 1, lettera g), con riguardo a «tutti i costi, compresi gli interessi, le commissioni, le imposte e tutte le altre spese che il consumatore deve pagare in relazione al contratto di credito e di cui il creditore è a conoscenza, escluse le spese notarili;
sono inclusi
- 5 - anche i costi relativi a servizi accessori connessi con il contratto di credito, in particolare i premi assicurativi, se, in aggiunta, la conclusione di un contratto avente ad oggetto un servizio è obbligatoria per ottenere il credito oppure per ottenerlo alle condizioni contrattuali offerte».
Dall'esame della legislazione europea e del diritto interno si ricava che il diritto del consumatore al rimborso dei costi in caso di adempimento anticipato, nell'ambito del credito al consumo, non è estraneo alla disciplina antecedente all'art.125 sexies del TUB.
La Corte di Giustizia nella sentenza Lexitor dell'11.3.2019, nella causa C-383/18, ha rilevato in motivazione che l'articolo 8 della direttiva 87/102, che è stata abrogata e sostituita dalla direttiva 2008/48, già stabiliva che il consumatore, «in conformità alle disposizioni degli
Stati membri, (…) deve avere diritto a una equa riduzione del costo complessivo del credito». Di conseguenza, afferma la Corte di
Lussemburgo “l'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48 ha concretizzato il diritto del consumatore ad una riduzione del costo del credito in caso di rimborso anticipato, sostituendo alla nozione generica di «equa riduzione» quella, più precisa, di «riduzione del costo totale del credito» e aggiungendo che tale riduzione deve riguardare «gli interessi e i costi”.
Afferma la Corte di Giustizia nella sentenza che l'effettività CP_3
del diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito risulterebbe sminuita qualora la riduzione del credito potesse limitarsi alla presa in considerazione dei soli costi presentati dal soggetto concedente il credito come dipendenti dalla durata del contratto, dato che i costi e la loro ripartizione sono determinati unilateralmente dalla banca;
inoltre, limitare la possibilità di riduzione del costo totale del
- 6 - credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito.
Detta interpretazione – ha precisato la Corte di Cassazione nelle citate pronunce - è certamente estensibile alla direttiva 87/102/CEE, che richiama il concetto più ampio di "equa riduzione del costo complessivo del credito", ma soprattutto alla direttiva 90/88/CE, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi "tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento".
Né, in senso contrario, assume rilievo l'inesistenza di una norma secondaria, la deliberazione del CICR, avente carattere integrativo di una norma primaria. Invero, anche in assenza di una norma attuativa del
CICR, il consumatore non può essere privato del suo diritto al rimborso dei costi sostenuti, come previsto dalla norma primaria e dalle direttive citate. Se è vero, infatti, che le direttive hanno una efficacia diretta soltanto verticale e che le stesse non possono essere invocate nelle controversie fra privati, è pur vero, in senso opposto, che, in ogni caso, il Giudice di merito è tenuto ad interpretare la normativa interna di recepimento in modo conforme al diritto Europeo.
Sull'effettività della tutela del consumatore nell'ambito del credito al consumo merita di essere segnalata, poi, la sentenza della Corte
Costituzionale n. 263 del 2022, la quale, benché riferita alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 11-octies, comma 2, del D.L.
25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ha il pregio di ricostruire la normativa interna ed eurounitaria relativa al credito al consumo, ribadendo importanti
- 7 - principi in tema di norme integrative secondarie e di efficacia nell'ordinamento interno delle sentenze interpretative della Corte di
Giustizia. In particolare, in relazione alle norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia, regolatrici dei rimborsi al consumatore in caso di estinzione anticipata del finanziamento, la Corte Costituzionale ha ritenuto illegittima la disposizione suddetta, nella parte in cui limita ad alcune tipologie di costi il diritto alla riduzione spettante al consumatore, per violazione degli art. 11 e 117, comma 1, della Costituzione. La Corte
Costituzionale ha espressamente affermato che il concetto di "riduzione del costo totale del credito", contenuto nella direttiva n. 2008/49 CE, ha sostituito il precedente richiamo alla "nozione generica di "equa riduzione"" presente nell'art. 8 della direttiva 87/102/CEE (sentenza
Lexitor, punto 28). La Consulta richiama il canone dell'interpretazione teleologica, ispirata all'esigenza di garantire "un'elevata protezione del consumatore" (sentenza Lexitor, punto 29), per rilevare che "limitare la possibilità di riduzione del costo totale del credito ai soli costi espressamente correlati alla durata del contratto comporterebbe il rischio che il consumatore si veda imporre pagamenti non ricorrenti più elevati al momento della conclusione del contratto di credito, poiché il soggetto concedente il credito potrebbe essere tentato di ridurre al minimo i costi dipendenti dalla durata del contratto" (sentenza Lexitor, punto 32).
In definitiva, la Corte di Cassazione ha affermato i seguenti principi di diritto: “L'art.125 del TUB, nella formulazione antecedente alle modifiche inserite con il D. Lgs n.141 del 2010 prevede che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito, secondo le
- 8 - modalità stabilite dal CICR. In caso di assenza della norma integrativa
o di norma integrativa che rinvii all'autonomia contrattuale, il consumatore ha diritto al rimborso di tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”. “E' nulla la clausola contrattuale che escluda il rimborso dei costi sostenuti, in caso di estinzione anticipata del contratto di finanziamento perchè determina a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, ai sensi dell'art.33 del D. Lgs 206/2005” (Cass., n.
25977/2023; conforme, Cass., n. 14836/2024).
Nel caso di specie, dunque, al momento dell'estinzione del contratto di finanziamento, aveva diritto al Controparte_1
rimborso di tutti i costi da essa sostenuti, comprensivi sia di quelli up front, che dei recurring, senza distinzioni.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il secondo motivo di appello è infondato.
Con il primo motivo di gravame, ha, Parte_1
inoltre, contestato l'applicabilità del criterio pro rata temporis ai fini della quantificazione della quota di premio assicurativo da rimborsare, sostenendo, piuttosto, doversi fare applicazione dei criteri di cui all'art. 22, commi 15 quater e comma 15 quinquies, della Legge n. 221/2012, secondo cui il calcolo della parte da rimborsare deve corrispondere al
“premio puro” (cioè al netto delle imposte) pagato e non goduto pari alla Riserva Matematica residua in funzione degli anni e delle frazioni del singolo anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale residuo assicurato, il tutto al netto di eventuali costi amministrativi. Ha, altresì, aggiunto che il fascicolo informativo - che la aveva espressamente accettato come parte integrante del CP_1
- 9 - Parte contratto – prevedeva l'obbligo di di rimborsare il premio non goduto, al netto dei diritti, qualora previsti - pari alla somma tra la riserva matematica ed il pro-rata del caricamento dei costi di acquisizione gravanti sul Premio, da computarsi in modo proporzionale alla durata residua dell'assicurazione in termini di anno e frazioni di anno.
Orbene, a norma dell'art. 22, comma 15 quater, del D.L. 179/2012, aggiunto dalla legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221: “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”.
A mente del successivo comma 15 quinquies, pure aggiunto in sede di conversione: “Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15-quater. Le imprese possono trattenere dall'importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l'emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”.
Recita, infine, il comma 15 septies: “Il presente articolo si applica
a tutti i contratti, compresi quelli commercializzati precedentemente
- 10 - alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto;
in tal caso le imprese aggiornano i contratti medesimi sulla base della disciplina di cui ai commi da 15-quater a 15-sexies”.
Ciò posto, con riferimento al caso di specie, il Tribunale osserva che la compagnia assicurativa, oltre a non offrire alcuna evidenza dei criteri concretamente impiegati per la quantificazione del rimborso, e della rispondenza degli stessi al precetto normativo, non ha neppure dimostrato la ricorrenza dei presupposti di cui al comma 15 quinquies.
Invero, dall'esame del contratto di finanziamento, così come della polizza assicurativa e del fascicolo informativo da essa richiamato, non emerge nessuna indicazione dei criteri e delle modalità per la definizione del rimborso di cui al comma 15 quater, come prescritto dalla norma. Anzi, le condizioni generali del contratto di finanziamento in atti espressamente sanciscono la non rimborsabilità del premio assicurativo in caso di estinzione anticipata del finanziamento (cfr. art. 8 Estinzione anticipata). A dispetto di quanto sostenuto dalla parte appellante, nulla è, invece, previsto al riguardo nelle Condizioni di assicurazione di cui al Fascicolo informativo (cfr., in particolare, art. 4
– Estinzione anticipata del prestito).
Neppure è dato comprendere quali siano le spese amministrative che la compagnia assicurativa pretende di trattenere, in quanto non indicate “nella proposta di contratto, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa”, a differenza di quanto stabilito dalla norma che pure l'appellante invoca.
Tantomeno il contratto assicurativo risulta adeguato alla normativa sopravvenuta, secondo quanto previsto dal succitato comma 15 septies.
In definitiva, non è dimostrata la sussistenza dei presupposti normativamente previsti per effettuare le trattenute di cui all'art. 22,
- 11 - comma 15 quinquies, D.L. cit., Neppure vi sono elementi per sostenere che, in applicazione dei criteri di cui alle summenzionate norme,
l'importo da rimborsare sia inferiore rispetto a quello riconosciuto dalla sentenza impugnata.
Per le ragioni tutte di cui sopra, l'appello deve essere respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza della parte appellante e si liquidano come da dispositivo, sulla scorta dei parametri di cui al D.M.
55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli nord, Terza Sezione civile, in persona del
Giudice dott.ssa Maria De Vivo, definitivamente pronunziando nel procedimento pendente tra le parti come in epigrafe individuate, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna alla refusione delle spese Parte_1
del presente grado di giudizio in favore di CP_1
che qui si liquidano in euro 400,00 per compenso,
[...]
oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge, con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario;
3. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di di un ulteriore importo a titolo Parte_1
di contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, del DPR n.
115/2002.
Così deciso in Aversa, il 10 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria De Vivo
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