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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2025, n. 3643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3643 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 939/2024 V.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Fabiano, giusta procura in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27/02/2024, ed Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Motta
Sant'Anastasia in data 14/02/2001, unione dalla quale è nato il figlio (il 30/01/2001). Per_1
Le parti hanno esposto di essersi separate consensualmente con il decreto di omologazione n.
186/2017 del 13/03/2017 con cui il Tribunale ha confermato le condizioni di cui al ricorso per la dichiarazione della separazione consensuale tra i coniugi nell'ambito del procedimento n.
12354/2016 R.G.
I ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con indicazione da ultimo delle seguenti condizioni, acquisito anche il consenso del figlio maggiorenne come versato in atti:
“Gli istanti danno atto che il figlio maggiorenne (CT 30/06/2001) abita stabilmente con la Per_1 madre e che, non essendo egli economicamente autonomo ed indipendente, essi provvederanno alle sue esigenze sostenendo ogni esborso necessario per il suo sostentamento, in particolare, il padre,
Sig. si obbliga al pagamento di un contributo mensile di €. 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta) in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, che sarà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese direttamente al beneficiario, nei modi che quest'ultimo curerà di indicare;
si obbliga altresì a contribuire alle spese per la formazione culturale e professionale del figlio, nonché alle spese mediche non dispensate dal servizio sanitario nazionale e di quelle straordinarie che si dovessero rendere necessarie, nella misura del 50% dell'intero. Tali ultime somme saranno oggetto di accertamento fra i genitori, sia in ordine alla loro opportunità e/o necessità, che alla loro misura.; 2) I ricorrenti dichiarano e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
3) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti”.
Il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 7/05/2025.
Il PM nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della L. 898/70 è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2 lett. B legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa n. 186/2017) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata ripristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
Nulla si dispone sulle spese processuali stante la domanda congiunta delle parti.
2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 939/2024 V.G. disattesa ogni contraria istanza,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Motta Sant'Anastasia in data 14/02/2001 tra ed , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2, Parte 1, anno 2001, alle condizioni indicate in parte motiva;
NULLA sulle spese processuali;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dell stato civile del Comune di Motta
Sant'Anastasia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio.
Così deciso in Catania, il 4/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Prima sezione civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Eleonora Guarnera Giudice
dott.ssa Mariaconcetta Gennaro Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 939/2024 V.G.,
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...], c.f. ; Parte_1 C.F._1
, nata a [...] il [...], c.f. Controparte_1
C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Domenico Fabiano, giusta procura in atti;
ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 27/02/2024, ed Parte_1 Controparte_1 hanno chiesto congiuntamente pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto a Motta
Sant'Anastasia in data 14/02/2001, unione dalla quale è nato il figlio (il 30/01/2001). Per_1
Le parti hanno esposto di essersi separate consensualmente con il decreto di omologazione n.
186/2017 del 13/03/2017 con cui il Tribunale ha confermato le condizioni di cui al ricorso per la dichiarazione della separazione consensuale tra i coniugi nell'ambito del procedimento n.
12354/2016 R.G.
I ricorrenti hanno chiesto a questo Tribunale la pronuncia di scioglimento del matrimonio, con indicazione da ultimo delle seguenti condizioni, acquisito anche il consenso del figlio maggiorenne come versato in atti:
“Gli istanti danno atto che il figlio maggiorenne (CT 30/06/2001) abita stabilmente con la Per_1 madre e che, non essendo egli economicamente autonomo ed indipendente, essi provvederanno alle sue esigenze sostenendo ogni esborso necessario per il suo sostentamento, in particolare, il padre,
Sig. si obbliga al pagamento di un contributo mensile di €. 350,00 Parte_1
(trecentocinquanta) in favore del figlio maggiorenne ma non economicamente Per_1 indipendente, che sarà corrisposto entro il giorno cinque di ogni mese direttamente al beneficiario, nei modi che quest'ultimo curerà di indicare;
si obbliga altresì a contribuire alle spese per la formazione culturale e professionale del figlio, nonché alle spese mediche non dispensate dal servizio sanitario nazionale e di quelle straordinarie che si dovessero rendere necessarie, nella misura del 50% dell'intero. Tali ultime somme saranno oggetto di accertamento fra i genitori, sia in ordine alla loro opportunità e/o necessità, che alla loro misura.; 2) I ricorrenti dichiarano e riconoscono di essere economicamente autosufficienti e, conseguentemente, rinunciano reciprocamente all'assegno di mantenimento;
3) I coniugi si autorizzano reciprocamente al rilascio dei passaporti”.
Il giudice delegato ha rimesso la causa al Collegio per la decisione all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza cartolare del 7/05/2025.
Il PM nulla ha opposto all'accoglimento del ricorso.
Tanto premesso, la domanda di scioglimento del matrimonio ai sensi della L. 898/70 è fondata e va accolta.
Lo stato di separazione per il periodo prescritto dalla legge (ex art. 3, n. 2 lett. B legge 898/1970) risulta provato dalla copia del provvedimento che ha pronunciato la separazione dei coniugi (decreto di omologa n. 186/2017) e la ricostruzione della comunione materiale e spirituale tra i coniugi non è stata ripristinata, risultando impossibile a causa del tempo trascorso.
Le condizioni raggiunte dalle parti nell'accordo vanno confermate, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico, a disposizioni di carattere imperativo o all'interesse della prole.
Nulla si dispone sulle spese processuali stante la domanda congiunta delle parti.
2
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 939/2024 V.G. disattesa ogni contraria istanza,
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto a Motta Sant'Anastasia in data 14/02/2001 tra ed , trascritto nel Parte_1 Controparte_1
Registro degli atti di Matrimonio del predetto Comune al n. 2, Parte 1, anno 2001, alle condizioni indicate in parte motiva;
NULLA sulle spese processuali;
DISPONE la trasmissione della presente sentenza all'Ufficiale dell stato civile del Comune di Motta
Sant'Anastasia per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D) DPR 3.11.2000 n. 396 nel registro degli atti di matrimonio.
Così deciso in Catania, il 4/07/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente dott.ssa Lidia Greco
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