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Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, sentenza 21/06/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MASSA
Il Tribunale di Massa, in persona del Giudice Unico, dott. Ilario Ottobrino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 416/2021 R.G.A.C. promossa da:
corrente in Controparte_1
Massa alla via Martiri di Cefalonia snc, c.f. in persona del legale P.IVA_1
rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Controparte_2
Angelo Scarano, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Massa alla via A. Pacinotti, 4; attore nei confronti di corrente in Carrara (MS), Viale Zaccagna 6, P.I. e Controparte_3
Cod. Fisc. , in persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. P.IVA_2 [...]
elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, in Carrara (MS), CP_4
Viale Zaccagna n. 6, presso lo studio professionale dell'Avv. Massimiliano Torre, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
convenuta nonché di
(P.I. ) in persona del legale Controparte_5 P.IVA_3
rappresentante pro-tempore, Dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Andrea CP_6
Mosa, come da procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata nel suo studio sito
Pietrasanta (LU), Via Garibaldi 21; convenuta
pagina 1 di 12 Oggetto: sinistro.
Conclusioni: per “Voglia il Tribunale Ill.mo, ogni Controparte_1
diversa e contraria istanza disattesa, accertare e dichiarare che il sinistro accaduto in data
12/5/18 in Carrara alla via Carriona 376 presso il deposito della società attrice è avvenuto per fatto e colpa esclusivi del conducente dell'autoarticolato composto da motrice e rimorchio di proprietà della e targati rispettivamente AL000SK e BG23822 e conseguentemente Controparte_3
condannare la in solido con la compagnia assicurativa Controparte_3 [...]
al risarcimento dei danni tutti conseguenti alla condotta di guida tenuta e consistiti CP_5
nella distruzione di n. 22 lastre di marmo tipo Calacatta dello spessore di 2 cm, ricavate dal blocco contrassegnato con il n. 642/A e n. 29 lastre di marmo tipo Bianco Venato dello spessore di 3 cm, ricavate dal blocco contrassegnato con il n. 4603, da quantificarsi in € 40.000,00, oltre interessi e, se dovuta, rivalutazione dal dì del fatto al dì dell'effettivo pagamento, o nella diversa maggiore o minor somma che risulterà provata al termine dell'espletanda istruttoria. Il tutto con vittoria di spese, comprese quelle di CTP e CTU e compenso professionale”; per “Accertati i fatti come in narrativa, nella ipotesi di Controparte_3
accoglimento, anche parziale, della domanda attrice, DICHIARARE la compagnia assicuratrice obbligata a manlevare e tenere indenne la Controparte_5
da ogni e qualsiasi conseguenza pregiudizievole e/o esborso, Controparte_3
espressamente incluse le spese di lite, dipendente dal presente giudizio giusta il rapporto assicurativo dedotto in atti. In particolare, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della contestazione di sulla propria terzietà poiché il Controparte_5
sinistro sarebbe avvenuto in luogo privato non equiparabile ad una strada ad uso pubblico, condannare la stessa al risarcimento, in forza di responsabilità contrattuale, in favore della propria assicurata di ogni e qualunque somma questa venga Controparte_3
riconosciuta debitrice nei confronti di all'esito dell'espletanda Controparte_1
istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali, oltre rimborso forfettario
15%, IVA e C.P.A. come per legge”;
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Massa, contrariis reiectis, rigettare Controparte_7
pagina 2 di 12 la domanda attrice perché il sinistro non è avvenuto ovvero è avvenuto in luogo privato non equiparabile ad una strada ad uso pubblico e, in ogni caso, perché la domanda è destituita di fondamento in fatto ed in diritto e comunque non provata. Nella denegata ipotesi in cui fosse accertato il sinistro come descritto dall'attrice, l'elemento soggettivo, il nesso causale ed i danni descritti, ritenere l'attrice quantomeno corresponsabile, anche ex art. 1227, secondo comma, c.c. della causazione del sinistro e della causazione dei danni lamentati e quantificare i medesimi in relazione al numero effettivo di lastre danneggiate, alla tipologia delle stesse ed all'effettivo valore del materiale danneggiato considerando anche il valore del materiale residuo. Vinte, in ogni caso, spese e competenze di lite”.
MOTIVI IN FATTO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, Controparte_1
conveniva in giudizio e CP_3 Controparte_3 Controparte_5
rappresentando che: i) in data 8.05.2018, aveva commissionato alla società convenuta il trasporto di alcune lastre di marmo dal proprio deposito sito in Carrara, via Carriona n.
376, alla sede di via Martiri di Cefalonia s.n.c. sita in Massa;
ii) in data 12.05.2018,
l'autista della ditta incaricata, nel compiere manovra di retromarcia con l'autoarticolato composto da motrice tg. AL000SK e rimorchio tg. BG23822, aveva urtato alcune lastre di marmo presenti nel deposito, provocandone il danneggiamento;
iii) la
[...]
aveva attivato la procedura di verifica del sinistro tramite la propria CP_3
compagnia assicuratrice che, pur avendo iniziato le procedure Controparte_5
di gestione della pratica, non aveva comunicato alcuna proposta risarcitoria, nonostante i solleciti. Pertanto, domandava al Tribunale adito la Controparte_1
condanna dei convenuti al risarcimento dei danni pari ad € 40.000,00, oltre interessi e rivalutazione, per il danneggiamento di n. 22 lastre di marmo Calacatta di spessore di 2 cm ricavate dal blocco n. 642/A e n. 29 lastra di marmo tipo Bianco Venato dello spessore di 3 cm ricavate dal blocco n. 4603, a causa del sinistro accaduto in data
12.05.2018.
pagina 3 di 12 2. In data 03.05.2021, si costituiva in giudizio rappresentando Controparte_3
che: i) il sinistro verificatosi in data 12.05.2018 era avvenuto all'interno del deposito dell'attrice, allorquando l'autoarticolato di proprietà della convenuta, effettuando la retromarcia, aveva urtato contro alcune lastre presenti in deposito diverse da quelle oggetto del trasporto concordato;
ii) la convenuta aveva denunciato il sinistro alla propria compagnia assicuratrice la quale aveva aperto la Controparte_5
pratica ed effettuato l'istruttoria ma non aveva fornito alcun riscontro circa l'indennizzabilità del sinistro;
iii) il quantum della pretesa risarcitoria era eccessivo e sproporzionato. La convenuta domandava al Tribunale, quindi, l'accertamento dei fatti come descritti nella comparsa di costituzione e, nell'ipotesi di accoglimento della domanda attorea, di voler dichiarare la obbligata a Controparte_5
manlevare Controparte_3
3. In data 5.05.2021, si costituiva in giudizio chiedendo il Controparte_5
rigetto della domanda attorea in quanto infondata in fatto ed in diritto ed eccependo, in particolare, l'inesistenza del sinistro e la sua verificazione in un luogo privato, non equiparabile ad una strada ad uso pubblico, tale da rendere inoperante la polizza RC
Auto stipulata da con la compagnia assicuratrice. Nella Controparte_3
denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, Controparte_5
domandava di voler accertare una corresponsabilità dell'attrice ex art. 1227 co. 2 c.c. nella causazione del sinistro per non aver posizionato correttamente i materiali all'interno del deposito.
4. La causa veniva istruita documentalmente, nonché mediante assunzione di prova orale ed espletamento di consulenza tecnica d'ufficio.
5. Con ordinanza del 24.02.2025, il Giudice, preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti in funzione di partecipazione all'udienza contenenti le rispettive conclusioni, tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190
c.p.c..
MOTIVI IN DIRITTO
pagina 4 di 12 1. Così sommariamente ricostruita la materia del contendere, brevi cenni merita la disciplina della responsabilità da circolazione dei veicoli, in rilievo nella vicenda processuale che ne occupa, muovendo dall'esegesi dei commi 1 e 3 dell'art. 2054 c.c., secondo cui “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno” (comma 1) e “il proprietario del veicolo, o, in sua vece, l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà” (comma 3).
I presupposti della responsabilità sono individuabili, dunque, nella sussistenza di una condotta illecita correlata alla circolazione stradale, posta in essere dal conducente di un veicolo senza guida di rotaie, che ha causato un danno risarcibile.
2. Preliminare all'accertamento della responsabilità nei termini che precedono risulta, ad ogni modo, la verifica dell'assolvimento dell'onere, da parte di chi agisce in giudizio per il risarcimento del danno, circa la puntuale ricostruzione, scevra da contraddizioni, dell'evento storico da cui questi si sarebbe originato (cfr. Cass. civ. 28662\2022).
3. Venendo alla vicenda che ne occupa, la e la Controparte_1
sembrerebbero concordi nella ricostruzione fattuale del Controparte_3
sinistro, sostenendo che lo stesso si sia verificato il sabato mattina del 12.05.2018, alle ore 8:00 circa, a causa della manovra di retromarcia effettuata dall'autista della
[...]
sig. , all'interno del deposito di proprietà dell'attrice sito Controparte_3 Persona_1
in Carrara, via Carriona n. 376, vale a dire in area equiparata a strada ad uso pubblico.
Di contro, ha eccepito come il sinistro descritto non sia Controparte_5
mai accaduto, sulla base di una serie di contraddizioni evidenziate nei propri atti difensivi.
4. E' opinione del magistrato che la ricostruzione del fatto storico operata dall'attrice non sia attendibile, essendo plurime le contraddizioni registratesi.
5. In particolare, nell'atto di citazione si legge che: “in data 12/5/18, l'autista della ditta incaricata, sig. si recava presso il deposito sito in Carrara alla via Carriona ma, nel Persona_1
pagina 5 di 12 compiere manovra di retromarcia per avvicinarsi alla merce da caricare, urtava le lastre di marmo ivi depositate che, con “effetto domino”, cadevano a terra e si frantumavano, come da documentazione fotografica che si allega (doc.
2 - set di n. 9 fotografie della merce danneggiata); 4) in particolare venivano completamente distrutte n. 22 lastre di marmo tipo Calacatta dello spessore di 2 cm, ricavate dal blocco contrassegnato con il n. 642/A e n. 29 lastre di marmo tipo Bianco Venato dello spessore di 3 cm, ricavate dal blocco contrassegnato con il n. 46036”;
Nulla viene specificato, invece, circa la destinazione delle lastre danneggiate, vale a dire se fossero o meno quelle destinate ad essere oggetto del trasporto da parte della avendo l'attrice espressamente escluso tale circostanza solo Controparte_3
con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. a fronte delle contestazioni di
Mentre, che il trasporto fosse urgente, tanto da dover essere effettuato il CP_5
sabato mattina, risulta dato che non trova significativa contestazione.
6. Occorre a questo punto richiamare le risultanze testimoniali.
In particolare, , impiegato presso , e per sua Testimone_1 CP_1
stessa ammissione occupantesi degli acquisti e delle lavorazioni, escusso all'udienza del
19.05.2022, ha confermato lo stato dei luoghi presso cui è occorso il sinistro come da documenti nn. 14-18 dell'attrice. Il teste ha confermato altresì che le lastre di cui al doc.
2 di parte attrice erano state ricavate dalla segagione dei blocchi di cui alle fatture di cui ai docc. 9 e 10 di parte attrice, precisando che: “riconosco la qualità del materiale si tratta di un calacata”. Ancora, pur non sapendo se in quel periodo avesse solo CP_1
lastre di marmo Calacatta nel piazzale, il teste ha affermato che: “quando era successo
l'incidente mi ricordo che erano stati acquistati quei blocchi, e quindi la deduzione è che il blocco mostrato in fotografia è uno di quelli della fattura, quello indicato in fattura;
quando era successo avevamo subito preso il numero, essendo stato distrutto è stato scaricato come materiale non idoneo;
intendo dalla contabilità”. Sennonché, alla domanda “si ricorda se qualche cliente avesse ordinato queste lastre?” (quelle andate distrutte, n.d.r.) il sig. ha risposto: “non lo ricordo”, ed Tes_1
alla ulteriore richiesta del magistrato di riferire se ricordasse che le lastre gliele avesse ordinate proprio la ha analogamente risposto: “non lo ricordo”. Controparte_3
pagina 6 di 12 Infine, alla domanda del Giudice: “non si ricorda di un ordine per cui doveva essere effettuato il ritiro da parte della ” il teste ha ribadito nuovamente: “no, non ricordo”. Parte_1
Altro testimone, , in relazione ai rapporti con le parti ha Testimone_2
dichiarato che: “sono responsabile della macchina multifilo, lavoro per che è titolare Controparte_2
della società Processing s.r.l.; specifico che tanto Processing s.r.l. quanto sono riferibili al CP_1
sig. . Lo stesso ha riconosciuto lo stato dei luoghi ove il sinistro è Controparte_2
occorso di cui ai documenti nn. 14-18 attrice, affermando che: “sì, io lavoravo nel capannone affianco” e che “il cancello è sempre aperto, perché entrano i mezzi a carica o scaricare le lastre ed i blocchi, ed i clienti che vengono a comprare lastre”. Alla domanda del Giudice, “lei era presente il 12.5.2018, sa di un incidente con delle lastre?” ha poi risposto che: “non ricordo, sono ritornato alla mattina dopo e ho visto le lastre in terra, quel giorno lì non ero a lavorare”;
Ancora, il testimone ha dichiarato di essere impiegato presso Testimone_3
e di occuparsi delle fatturazioni, ed in risposta alla Controparte_1
domanda “DCV che ivi giunto, l'autoarticolato tg. AL000SK e rimorchio tg. BG23822, nell'effettuare manovra di retromarcia per posizionarsi a favore delle lastre da caricare, urtava un gruppo di lastre di marmo depositate nelle immediate vicinanze?” ha affermato che: “la targa del mezzo non la ricordo, mi ricordo che la mail a Bocchi l'ho mandata mio, ho messo questi dati lì, io non ho assistito all'incidente, me lo hanno riferito, e quindi ho indicato quei dati lì perché me li hanno riferiti;
spesso i reclami dei fornitori passano tutti da me;
io sono quello che quando succede qualcosa viene messo a conoscenza del danno”. Mentre, alla domanda a chiarimenti del Giudice “lei sa se il 12.5.2018 c'era un ordine da evadere con urgenza?” ha risposto: “no, non lo so”. Da ultimo, alla domanda del procuratore di “sa se le lastre che ha visto in foto erano quelle che CP_5
dovevano essere caricate sul mezzo che le ha urtate?” ha risposto: “non lo so, non mi occupo dell'ordine”.
Infine, il teste autotrasportatore per il sig. e titolare Testimone_4 CP_2
della Trasporto Marmi s.n.c., escusso all'udienza del 31.03.2022, ha confermato che la nell'anno 2018, utilizzasse il capannone e il relativo Controparte_1
piazzale sito in Carrara via Carriona n. 376 per il deposito di blocchi e lastre di materiale pagina 7 di 12 lapideo destinato alla vendita. Il teste ha riferito, inoltre, che al deposito si accede da uno stradello comune ad altri fabbricati che parte dalla Via Carriona e consente di raggiungere dapprima la palazzina uffici, con antistante parcheggio, e quindi il resto del piazzale e dei capannoni. Il sig. ha poi confermato che, a circa metà Tes_4
percorso dello stradello, si trova un cancello scorrevole che tranne il sabato è sempre aperto (“qualche volta l'ho trovato chiuso di sabato, per il resto sempre aperto”).
7. Ciò posto, appare opportuno evidenziare che tali deposizioni sono state rese da soggetti legati da rapporti di lavoro con la parte attrice o il suo legale rappresentante, i quali non hanno assistito al sinistro, essendosi limitati in gran parte a confermare la ricostruzione attorea per come riferitagli nonché la portata delle fotografie e della documentazione predisposte dall'attrice ed operare dei ragionamenti in via deduttiva.
Nessuno di questi, inoltre, è risultato a conoscenza di un ordine da effettuare con urgenza in favore della tanto da richiedere la sua esecuzione nella Controparte_3
giornata del sabato.
8. Sennonché, la circostanza che la merce oggetto di danneggiamento non fosse quella deputata al trasporto da parte della risulta manifestamente smentita Controparte_3
dalla e-mail del 23.10.2018 (v. doc. 5 parte attrice) inoltrata da in CP_8
riscontro alla richiesta di chiarimenti del fiduciario di ove si legge che: CP_5
“>copia ordine di trasporto alla e copia relativo DDT e fattura;
VEDI CP_3 CP_3
ALLEGATA MAIL DELL'08/05/18 - N.B. : IL TRASPORTO NON E' MAI
STATO EFFETTUATO A CAUSA DEL SINISTRO >informazioni sulla tipologia della merce per la quale la e effettuava il trasporto;
LASTRE DI MARMO: CP_3 CP_3
BLOCCO 642/A CALACATTA NR. 22 LASTRE CM 02 + BLOCCO 46036
BIANCO VENATO NR. 29 LASTRE CM 03 >informazioni sul motivo per il quale la
e non ha effettuato il trasporto compiendo il viaggio di ritorno "a vuoto"; A CP_3 CP_3
CAUSA DEL SINISTRO CHE HA DANNEGGIATO LA MERCE CHE
DOVEVA ESSERE TRASPORTATA IL VIAGGIO NON E' STATO
EFFETTUATO” .
pagina 8 di 12 Tanto, trova parimenti conferma nella e-mail inoltrata prima del giudizio dal procuratore della parte convenuta (v. doc. 6 al referente della Controparte_3
a giustificazione dell'assenza di un riscontro documentale (ad esempio, un CP_5
DDT) in ordine al trasporto di che trattasi (in particolare, nella comunicazione viene rappresentato che: “il giorno del sinistro non c'è buono prestazione in quanto non si è caricato la merce in conseguenza del danno provocato”).
9. Inoltre, ha prodotto dichiarazione scritta (v. doc. 3 riferibile al CP_5 CP_5
sig. , autista del veicolo coinvolto nel sinistro, da cui si evince che: Persona_1
“effettuavo manovra all'interno del piazzale e in retromarcia urtavo delle lastre in esposizione causandone la caduta per intero della caprata come da foto prodotte. Mi sono assunto la piena responsabilità. Successivamente al fatto mi allontanavo senza effettuare il carico”.
Mentre, il sig. , dipendente dell'attrice, e asseritamente presente ai Controparte_9
fatti, ha sottoscritto dichiarazione trasmessa ad un (v. doc. 9) ove nulla si dice CP_5
circa la mancata effettuazione del trasporto, ma si conferma l'urto “delle lastre di marmo che erano in esposizione”.
Risultano poi versate in atti da parte di delle registrazioni audio riferibili ai CP_5
sig.ri e da cui emerge una ricostruzione non pienamente Per_1 CP_9
concordante circa la dinamica dell'urto, e lacunosa riguardo l'esatta individuazione delle lastre asseritamente danneggiate. In particolare, il sig. ha dichiarato di non Per_1
sapere se le lastre danneggiate fossero proprio quelle che avrebbero dovuto essere oggetto di trasporto. Il sig. invece, è rimasto vago sulla tipologia di lastre CP_9
danneggiate e sulle ragioni dell'urgenza, tale da richiedere lo straordinario lavorativo del sabato mattina, confermando tuttavia la mancata esecuzione del traposto previsto.
10. In considerazione di quanto sopra, non può ritenersi sussistere idoneo riscontro circa le lastre effettivamente oggetto di danneggiamento, né delle ragioni che avrebbero spinto gli interessati a sospendere il trasporto, nonostante fosse stato programmato, in via straordinaria, di sabato mattina.
pagina 9 di 12 11. In tale ottica, appare importante rilevare come - contrariamente ad altri dipendenti della società attrice - il sig. sebbene abbia assistito ai fatti, non sia stato CP_9
citato a testimoniare.
Dal momento che la sua deposizione sarebbe stata decisiva ai fini del riscontro circa la veridicità del fatto storico dedotto dall'attrice, al magistrato (in assenza di ragionevoli spiegazioni di parte) non sovviene potenziale argomentazione logica idonea a giustificare l'omessa citazione testimoniale se non quella sostanziantesi nella necessità di evitargli di dover testimoniare il falso e sostenerne le relative conseguenze penali.
12. Infine, parimenti significativa nel confutare la ricostruzione attorea è la portata della documentazione versata in atti da (v. doc. 7) da cui si evince che, al momento CP_5
degli asseriti fatti per cui è causa, il veicolo di che trattasi non era in marcia.
Si tratta di circostanza confermata dal CTU il quale, a riguardo, nel proprio elaborato peritale ha rappresentato che: “Su richiesta del CTU, la “ forniva il disco di Controparte_3
registrazione del dispositivo odocronografico del trattore stradale targato AL000SK (fotografia n°5).
Si tratta di carta di registrazione del giorno 12.05.2018, giorno dell'asserito sinistro. L'esame evidenzia il movimento del veicolo dalle ore 20,00 alle ore 21,30 circa. Si notino, infatti, il tracciato velocità, indicato dalla freccia rossa, il tracciato tempi di guida, indicato dalla freccia blu ed il tracciato distanze percorse indicato dalla freccia viola. Nessuna altra registrazione e visibile sul disco. Alla luce di ciò si può concludere quanto segue: - il veicolo non si è mosso nel corso della mattinata del giorno
12.05.2018. Ciò in antitesi con quanto indicato (ndr - mattina poiché il sabato pomeriggio il deposito era chiuso); - evidenza di un possibile malfunzionamento del dispositivo di registra-zione. Possibili cause di errata registrazione: Mancata registrazione dei dati perché il cronotachigrafo è aperto;
utilizzo di fogli di registrazione non omologati per il tipo di dispositivo”. L'ausiliario dell'Ufficio ha quindi concluso che: “La lettura del disco di registrazione dell'odocronografo evidenzia il movimento dell'autoarticolato dalle ore 20,00 circa alle ore 21.30 circa del giorno 12.05.2018. Aspetto in antitesi, sotto il profilo temporale, col fatto denunciato. In proposito occorrerà valutare la possibile esistenza di eventuali malfunzionamenti del dispositivo di registrazione. Malfunzionamenti non dimostrabili dal CTU”.
pagina 10 di 12 Al di là delle apodittiche giustificazioni fornite dall'attrice circa l'erronea impostazione dell'orario dell'odocronografo, non è stato offerto alcun oggettivo riscontro di un malfunzionamento dello strumento. Tale circostanza, del resto, appare astrattamente inverosimile, tenuto conto delle conseguenze di natura amministrativa e financo penale potenzialmente discendenti dal suo scorretto funzionamento.
13. In definitiva, all'esito dell'istruttoria il fatto storico per cui causa è rimasto incerto.
14. A tal riguardo, a fronte delle contraddizioni emerse, non assume idonea rilevanza probatoria né l'astratta compatibilità dei danni con le dinamiche denunciate, per come accertata ex post dal CTU, in quanto potenzialmente oggetto di artata ricostruzione funzionale a conseguire il risarcimento del danno, né tanto meno la circostanza che la convenuta non abbia contestato la dinamica dei fatti per come esposti dall'attrice
(peraltro potenzialmente a conoscenza del solo sig. e non anche del legale Per_1
rappresentante della se non in punto di quantificazione del danno. Controparte_3
La convenuta, del resto, oltre ad intrattenere stretti rapporti commerciali con il legale rappresentante della parte attrice (sul punto, vedi testimonianza , il Testimone_2
quale ha dichiarato che: “lavoro per che è titolare della società Processing s.r.l.; Controparte_2
specifico che tanto Processing s.r.l. quanto sono riferibili al sig. conosco CP_1 Controparte_2
la società perché vengono lì quando abbiamo bisogno di spostare delle lastre, dei Parte_1
blocchi, ovvero a mettere le lastre insieme a mezzo legaccio;
vedo i dipendenti di più o Parte_1
meno 3 volte alla settimana”) non sarebbe comunque chiamata, in ultimo, a rispondere del danno, a fronte della copertura assicurativa in essere.
15. Le domande attoree devono quindi trovare integrale rigetto.
16. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. ed in accordo ai parametri di cui al DM 55\2014, tenuto conto della natura e del valore della lite, dell'attività processuale svolta, si quantificano in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. e rimborso forfettario come per legge.
P.Q.M.
pagina 11 di 12 Il Tribunale di Massa, in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa n. 416/2021 di cui in epigrafe, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta le domande proposte da Controparte_1
[...]
2) condanna a Controparte_1
rifondere in favore di e Controparte_3 [...]
e spese di lite del presente giudizio che si liquidano, in favore Controparte_5
di ciascuna delle parti, in € 7.616,00 per compensi, oltre iva, c.p.a. se dovute e rimborso forfettario come per legge, ed oltre spese vive;
3) pone le spese di consulenza tecnica liquidate con separato decreto definitivamente a carico di . Controparte_1
Così deciso in Massa, in data 21.6.2025
Il Giudice dott. Ilario Ottobrino
pagina 12 di 12