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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 25/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 7709/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7709/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Mosconi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate chiedendo pronunciarsi in conformità delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo congiunto. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2024 e hanno premesso di avere un Parte_1 Parte_2 tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 12 dicembre 2012 e il 5 ottobre 2015) i minorenni e Per_1 Per_2
Dando conto della cessazione del loro rapporto, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità delle condizioni concordate aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minori, la loro collocazione (paritaria ed alternata), il loro mantenimento, il godimento della casa familiare e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo scritto e sottoscritto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di tempi di permanenza con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese del giudizio, in ragione delle intese raggiunte dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti secondo le condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 18 ottobre 2024.
Così deciso in Parma il 25 febbraio 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA SEZIONE PRIMA CIVILE
in composizione collegiale, nelle persone dei signori Magistrati:
Dott. Simone Medioli Devoto - Presidente rel.
Dott.ssa Angela Casalini - Giudice
Dott. Andrea Fiaschi - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 7709/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marzia Mosconi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso il medesimo difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno depositato note scritte autorizzate chiedendo pronunciarsi in conformità delle condizioni concordate di cui al ricorso introduttivo congiunto. Il Pubblico Ministero ha espresso ritualmente parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 18 ottobre 2024 e hanno premesso di avere un Parte_1 Parte_2 tempo instaurato una relazione di convivenza more uxorio e che dalla loro unione sono nati (rispettivamente, il 12 dicembre 2012 e il 5 ottobre 2015) i minorenni e Per_1 Per_2
Dando conto della cessazione del loro rapporto, hanno quindi chiesto provvedersi in conformità delle condizioni concordate aventi ad oggetto il regime di affidamento (condiviso) dei figli minori, la loro collocazione (paritaria ed alternata), il loro mantenimento, il godimento della casa familiare e questioni a queste accessorie.
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, i ricorrenti, depositando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
pagina 1 di 2 La causa è stata infine rimessa al Collegio per la decisione.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che debba provvedersi in conformità dell'accordo scritto e sottoscritto dai medesimi interessati, in quanto privo di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e rispondente all'interesse dei figli minorenni (il cui ascolto è perciò manifestamente superfluo) con riferimento al regime di affidamento e di tempi di permanenza con entrambi i genitori, in quanto evidentemente ispirato a rapporti di equilibrata bigenitorialità.
Anche tenuto conto della documentazione prodotta, si stima, d'altra parte, congrua e adeguata la regolamentazione convenuta tra le parti in ordine al mantenimento della prole e alle ulteriori questioni accessorie.
Nulla, infine, sulle spese del giudizio, in ragione delle intese raggiunte dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visti gli artt. 337 bis e seguenti c.c., 473 bis.51 comma 4 c.p.c., provvede in conformità dell'accordo intervenuto tra le parti secondo le condizioni riportate nel ricorso congiunto depositato il 18 ottobre 2024.
Così deciso in Parma il 25 febbraio 2025
Il Presidente
Simone Medioli Devoto
pagina 2 di 2