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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 03/07/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. 266/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 266/2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avvocata Nadia Mandara presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla via San Giovanni in Fonte.
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosa Caputo presso il cui studio elettivamente domicilia in Buonabitacolo (SA) alla Via E. Loi 40 giusta procura in atti
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: Separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa, il PM in data 16.4.2025 ha espresso parere favorevole MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c. 15 marzo 2025, i ricorrenti hanno dedotto:
- che in data 28 ottobre 1999, gli istanti hanno contratto matrimonio a OK (Ucraina), trascritto in Italia nel Registro di Stato Civile del Comune di Polla (SA), Atto n. 18, parte II serie C – anno 2018 – Ufficio 1;
- che dal matrimonio sono nati due figli: nata a [...] il 20 maggio Persona_1
2000 ( ), maggiorenne non economicamente autosufficiente e C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] ( ), minore di età; Pt_2 C.F._4
- - il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni;
- fra i coniugi sono sorti contrasti che hanno reso impossibile la convivenza matrimoniale e che, per tale motivo, gli stessi hanno deciso di separarsi;
- in data 7 febbraio 2022, il Tribunale per i Minorenni di NZ - nell'ambito del procedimento iscritto al n. 939/2022 cc aff. Gen. relativo al minore - ha incaricato Parte_2 il servizio sociale competente di Polla ad avviare al competente per CP_1 CP_2 accertamenti ed eventuali cure disintossicanti dall'abuso che questi fa di sostanze alcoliche
(cfr. all. n. 6);
- i ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti l'affidamento della prole ed il relativo mantenimento degli stessi, oltre che ai loro rapporti economici.
Pertanto, hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
ordinare al Parte_1 CP_1
Comune di Polla di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) affidamento esclusivo rafforzato del minore alla sig.ra , con collocazione prevalente presso l'abitazione della Parte_2 Parte_1 stessa sita in Polla (SA) alla via Di Porta del Rosario n. 12; il sig. conserverà il diritto di CP_1 frequentazione del minore un giorno a settimana – la domenica – che dovrà, in ogni caso, essere subordinata alla volontà dello stesso minore;
2) obbligo a carico del sig. di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore e CP_1 della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, un contributo pari ad € 250,00 per ciascun figlio;
3) obbligo a carico del sig. di corrispondere le spese straordinarie per ciascun figlio nella CP_1 misura del 50%;
4) obbligo a carico del sig. di attribuire e corrispondere l'assegno unico e universale, per CP_1
l'intero importo (100%), alla sig.ra .. Persona_2
I coniugi con note di trattazione scritta escludevano la riconciliazione e chiedevano l'omologa delle condizioni indicate.
Il Giudice relatore con ordinanza del 19.6.2025 chiedeva di indicare se pendeva o risultava definito il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni e di allegare i successivi provvedimenti relativi alla regolamentazione del rapporto tra il minore ed i genitori che erano stati eventualmente assunti dal Tribunale per i Minorenni.
Le parti provvedevano a tale deposito con note di trattazione scritta per l'udienza del 1° luglio 2025.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria al PM, assicurando la sua partecipazione, il quale con atto del 16.4.2025 esprimeva parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed escluso la possibilità di riconciliazione.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, nemmeno per quanto attiene al miglior interesse della prole posto che il procedimento presso il Tribunale per i minorenni risulta archiviato tenuto conto che la situazione non destava più allarme e che il minore era ben accudito dalla madre.
Le parti, tenuto conto delle condotte del padre, hanno stabilito un affidamento esclusivo rafforzato a favore della madre e incontri presso il padre che risultano, in ogni caso, subordinati alla volontà del minore.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Polla per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti i quali hanno contratto matrimonio in OR NA (atto n. 18, p. II, Serie C, anno 1999 del Comune di
Polla); ▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Polla per gli adempimenti di competenza;
▪ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott. Antonella Tedesco - Presidente/Relatore -
2) Dott. Riccardo Sabato - Giudice -
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice-
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al V.G. nr. 266/2025 vertente
TRA
nata a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'Avvocata Nadia Mandara presso il cui studio elettivamente domicilia in Sala Consilina (SA) alla via San Giovanni in Fonte.
-ricorrente-
E
, nato a [...] il [...], C.F. CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv.to Rosa Caputo presso il cui studio elettivamente domicilia in Buonabitacolo (SA) alla Via E. Loi 40 giusta procura in atti
-ricorrente-
E
Il Pubblico Ministero, presso il Tribunale di Lagonegro,
-interventore ex lege-
Oggetto: Separazione consensuale;
Conclusioni: come da atti di causa, il PM in data 16.4.2025 ha espresso parere favorevole MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per separazione consensuale ex art. 473 bis 51 c.p.c. 15 marzo 2025, i ricorrenti hanno dedotto:
- che in data 28 ottobre 1999, gli istanti hanno contratto matrimonio a OK (Ucraina), trascritto in Italia nel Registro di Stato Civile del Comune di Polla (SA), Atto n. 18, parte II serie C – anno 2018 – Ufficio 1;
- che dal matrimonio sono nati due figli: nata a [...] il 20 maggio Persona_1
2000 ( ), maggiorenne non economicamente autosufficiente e C.F._3 [...]
nato a [...] il [...] ( ), minore di età; Pt_2 C.F._4
- - il regime patrimoniale dei coniugi è quello della comunione dei beni;
- fra i coniugi sono sorti contrasti che hanno reso impossibile la convivenza matrimoniale e che, per tale motivo, gli stessi hanno deciso di separarsi;
- in data 7 febbraio 2022, il Tribunale per i Minorenni di NZ - nell'ambito del procedimento iscritto al n. 939/2022 cc aff. Gen. relativo al minore - ha incaricato Parte_2 il servizio sociale competente di Polla ad avviare al competente per CP_1 CP_2 accertamenti ed eventuali cure disintossicanti dall'abuso che questi fa di sostanze alcoliche
(cfr. all. n. 6);
- i ricorrenti hanno raggiunto un accordo sulle condizioni della separazione inerenti l'affidamento della prole ed il relativo mantenimento degli stessi, oltre che ai loro rapporti economici.
Pertanto, hanno chiesto che sia dichiarata la loro separazione consensuale con le seguenti concordate condizioni regolatrici del rapporto di separazione:
-dichiarare la separazione personale dei coniugi e;
ordinare al Parte_1 CP_1
Comune di Polla di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio, precisando che la comunione dei beni fra i coniugi si è sciolta a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi, e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter comma 5, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte;
OMOLOGARE le seguenti condizioni della separazione: 1) affidamento esclusivo rafforzato del minore alla sig.ra , con collocazione prevalente presso l'abitazione della Parte_2 Parte_1 stessa sita in Polla (SA) alla via Di Porta del Rosario n. 12; il sig. conserverà il diritto di CP_1 frequentazione del minore un giorno a settimana – la domenica – che dovrà, in ogni caso, essere subordinata alla volontà dello stesso minore;
2) obbligo a carico del sig. di corrispondere, a titolo di mantenimento del figlio minore e CP_1 della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, un contributo pari ad € 250,00 per ciascun figlio;
3) obbligo a carico del sig. di corrispondere le spese straordinarie per ciascun figlio nella CP_1 misura del 50%;
4) obbligo a carico del sig. di attribuire e corrispondere l'assegno unico e universale, per CP_1
l'intero importo (100%), alla sig.ra .. Persona_2
I coniugi con note di trattazione scritta escludevano la riconciliazione e chiedevano l'omologa delle condizioni indicate.
Il Giudice relatore con ordinanza del 19.6.2025 chiedeva di indicare se pendeva o risultava definito il procedimento presso il Tribunale per i Minorenni e di allegare i successivi provvedimenti relativi alla regolamentazione del rapporto tra il minore ed i genitori che erano stati eventualmente assunti dal Tribunale per i Minorenni.
Le parti provvedevano a tale deposito con note di trattazione scritta per l'udienza del 1° luglio 2025.
Gli atti del procedimento venivano comunicati a cura della Cancelleria al PM, assicurando la sua partecipazione, il quale con atto del 16.4.2025 esprimeva parere favorevole.
Come detto, i coniugi hanno concordato le condizioni regolatrici del rapporto di separazione, come sopra riportate ed escluso la possibilità di riconciliazione.
In merito ai rapporti tra i coniugi, l'accordo non presenta alcun profilo di illiceità o contrarietà a norme imperative, nemmeno per quanto attiene al miglior interesse della prole posto che il procedimento presso il Tribunale per i minorenni risulta archiviato tenuto conto che la situazione non destava più allarme e che il minore era ben accudito dalla madre.
Le parti, tenuto conto delle condotte del padre, hanno stabilito un affidamento esclusivo rafforzato a favore della madre e incontri presso il padre che risultano, in ogni caso, subordinati alla volontà del minore.
La presente sentenza sarà trasmessa all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Polla per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio e per gli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del D.p.r.
3.11.2000 n. 396.
Nulla per le spese, attesa la domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, così provvede:
▪ Omologa la separazione consensuale dei coniugi ricorrenti i quali hanno contratto matrimonio in OR NA (atto n. 18, p. II, Serie C, anno 1999 del Comune di
Polla); ▪ Dispone che il rapporto di separazione sia regolato dalle condizioni concordate dai coniugi, come integralmente riportate in motivazione;
▪ Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Polla per gli adempimenti di competenza;
▪ Nulla per le spese.
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 3 luglio 2025
Il Presidente/Relatore
Dott.ssa Antonella Tedesco