Rigetto
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 26/02/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01677/2025REG.PROV.COLL.
N. 05550/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5550 del 2023, proposto da
RE NI, rappresentato e difeso dagli avvocati Ester Ermondi e Giorgio Pistoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
EA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura e Ader - Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentate e difese dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, sezione staccata di Brescia, n. 1351/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 febbraio 2025 il Cons. Giordano Lamberti e uditi per le parti gli avvocati Ester Ermondi e Lorenza Vignato;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 – Parte appellante ha impugnato: - l’intimazione di pagamento 06420219000145281/000 con la quale è stato richiesto il pagamento della somma di Euro 120.091,39 in riferimento alla Cartella AG n. 06420080012745719000 inerente i prelievi latte imputati al ricorrente per la campagna lattiera del 1996; - l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi della procedura esecutiva n. 0648420210086000 ricevuto il 15/12/2021; - il “residuo ruolo” emesso da AG ai sensi del DL n. 27/2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2019.
2 – A sostegno del ricorso di primo grado l’appellante ha dedotto i seguenti motivi di ricorso:
I. Prescrizione della pretesa di EA;
II. Nullità dell’intimazione e del ruolo ex art.21 septies L. n. 241/90 per assenza di potere di EA;
III. Illegittimità per annullamento di diritto degli atti presupposti, essendo stato precedentemente sospeso;
IV. Violazione e falsa applicazione dell’art 1 comma 9 L.119/03 per mancata riattivazione del ruolo;
V. Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate per contrarietà al diritto comunitario - mancata disapplicazione della normativa interna non conforme ai regolamenti comunitari - violazione e falsa applicazione dell’art. 10, comma 34, della L. n. 119/03, degli artt. 8-ter, 8-quater e 8-quinquies, L. n. 33/2009, degli artt. 1 e 3, L. n. 241/1990, degli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Costituzione nonché dell’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE) – Eccesso di potere per violazione del principio di primazia del diritto dell’Unione Europea, del principio di leale cooperazione di cui all’art. 4, comma 3, TUE (ex art. 10 TCE), dei principi unionali di certezza del diritto, di tutela del legittimo affidamento, di proporzionalità, di non discriminazione e di effettività, nonché per violazione di procedimento e difetto di istruttoria, sviamento dell’interesse pubblico, illegittimità manifesta e manifesta ingiustizia, carenza assoluta di motivazione, violazione dei principi di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità nonché dei principi di uguaglianza, del diritto di difesa, del giusto procedimento, di partecipazione, di imparzialità e di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa di cui agli artt. 2, 3, 11, 24 e 97 della Cost. - Violazione degli artt. 1, 6 e 13, CEDU;
VI. Mancata notifica degli atti di accertamento presupposti e mancanza di esigibilità delle somme iscritte a ruolo;
VII. Illegittima duplicazione del ruolo, illegittima duplicazione delle procedure di recupero, illegittimità della procedura di recupero;
VIII. - Nullità della cartella per mancanza dei requisiti essenziali (art. 21-septies L. n.241/90), contestazione della procedura di recupero, contestazione dell’an e del quantum 4 della pretesa per prelievi latte; contestazione degli interessi, degli interessi di mora e egli oneri di riscossione.
3 – Con la sentenza indicata in epigrafe il Tar ha ritenuto il ricorso: - infondato nella parte di accertamento dell’estinzione del credito per prescrizione; - infondato nella parte relativa all’azione di nullità; - fondato nella sola parte in cui censura la richiesta degli importi a titolo di interessi fino all’anno 2002, con conseguente annullamento parziale dei seguenti atti impugnati: i) dell’intimazione di pagamento nella parte relativa agli interessi; ii) del pignoramento dei crediti presso terzi per la parte relativa alla somma ulteriore al capitale; - infondato in punto di domanda risarcitoria.
4 – La ricorrente in primo grado ha proposto appello avverso tale pronuncia per i motivi di seguito esaminati.
5 – Con il primo motivo di appello deduce la nullità della sentenza per violazione dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
L’appellante si duole del fatto che il Tar ha dichiarato inammissibili i motivi II, III, IV, VI e VIII per violazione del principio del ne bis in idem “ atteso che tali profili sono già stati definiti con la citata sentenza del Consiglio di Stato n. 5837/2017 ”, senza sottoporre la questione dell’inammissibilità, rilevata d’ufficio solo con la sentenza impugnata, al contraddittorio tra le parti, in violazione di quanto prescrive l’art. 73, comma 3, c.p.a.
L’appellante precisa che qualora la questione fosse stata sollevata nel corso del giudizio di primo grado si sarebbe osservato che il giudizio concluso con la predetta sentenza del Consiglio di Stato n. 5837/2017 non vede tra i ricorrenti NI RE.
5.1 – Conviene esaminare in questa sede anche il quarto motivo di appello con il quale si deduce “ Errore sul fatto e di diritto. Illegittimità, contraddittorietà, mancanza e/o carenza di motivazione, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibili i motivi II, III, IV, VI, VIII per violazione del principio del ne bis in idem ”.
Di conseguenza parte appellante insiste per l’accoglimento dei motivi II, III, IV, VI e VIII del ricorso di primo grado.
5.2 - Con il secondo motivo di primo grado, l’odierna appellante lamentava l’illegittimità dell’intimazione di pagamento siccome basata su una cartella emessa in base ad un ruolo formato da AG nel corso del 2008 e quindi nullo, poiché adottato in assenza di potere, con conseguente nullità anche del residuo ruolo formato da AG ai sensi del decreto-legge n. 27/2019, posto a base dell’intimazione di pagamento in oggetto.
Infatti, nel 2008, ai sensi dell’art. 1, comma 9, L. n. 119/2003, il legislatore italiano avrebbe attribuito il potere di procedere al recupero dei prelievi supplementari non versati, a mezzo ruolo, previa intimazione di versamento, solamente alle Regioni e Province autonome, e non ad AG.
L’appellante aggiunge che, nel caso di specie, l’iscrizione a ruolo non sarebbe stata preceduta nemmeno dalla previa intimazione di versamento.
5.3 - Con il terzo motivo di primo grado, l’odierna appellante sosteneva l’illegittimità dell’intimazione di pagamento impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.1, commi da 536 a 543, l. n. 228/2012.
Il comma 543 recita che “ le disposizioni di cui ai commi da 537 a 542 si applicano anche alle dichiarazioni presentate al concessionario della riscossione prima della data di entrata in vigore della presente legge. L'ente creditore invia la comunicazione e provvede agli adempimenti di cui al comma 539, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge; in mancanza, trascorso inutilmente il termine di 220 giorni dalla stessa data, le partite di cui al comma 537 sono annullate di diritto ed il concessionario della riscossione è considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi” .
L’appellante sostiene che il ruolo portato dalla cartella indicata nell’intimazione di pagamento impugnata farebbe parte dei ruoli sospesi da EA il 6 novembre 2008, e quindi prima dell’entrata in vigore della norma sopra citata. Ma nel termine indicato, all’art. 1, comma 543 della l. n. 228/2018, EA non avrebbe proceduto alla comunicazione di alcun atto a conclusione del procedimento di sospensione. Per l’effetto, stante il decorso del termine indicato nella norma (90 giorni dalla data di pubblicazione della legge), tutte le partite portate dal ruolo di cui alla cartella indicata nell’intimazione di pagamento impugnata, già sospesa in sede amministrativa, dovrebbero ritenersi annullate di diritto.
Da ciò discenderebbe l’illegittimità dell’atto di intimazione di pagamento impugnato per avvenuto annullamento del diritto del ruolo sul quale si basa la cartella presupposta indicata nel medesimo.
L’appellante aggiunge che con la medesima legge, che ha introdotto la disciplina dell’annullamento di diritto delle c.d. “cartelle pazze” (l. n. 228/2012), è stato introdotto anche il comma 10-ter all’art. 8 quinquies della l. n. 33/2009, che non prevedrebbe una apposita disciplina per le cartelle già sospese in sede amministrativa, ma solo per quelle sospese in via legale ai sensi della medesima legge.
5.4 - Con il quarto motivo di primo grado, l’appellante lamentava che l’intimazione di pagamento impugnata sarebbe comunque illegittima dal momento che la cartella indicata nella medesima non è stata proceduta da alcuna intimazione di versamento regionale, in violazione dell’art. 1, comma 9, l. n. 119/2003 all’epoca vigente.
5.5 - Con il quinto motivo di primo grado, l’appellante sosteneva che i debiti “per prelievo latte”, di cui EA, tramite Ader, chiede il pagamento con l’intimazione impugnata, non sarebbero né certi, né liquidi, né esigibili, siccome frutto di operazioni di compensazione – peraltro già dichiarate nulle (con efficacia erga omnes) o comunque annullate in sede giurisdizionale – effettuate in violazione del diritto comunitario sotto molteplici profili: per quantificazione del prelievo imputato ai singoli produttori in contrasto con i regolamenti in materia; per mancata effettiva verifica delle produzioni dichiarate dagli acquirenti da parte dell’amministrazione.
5.6 - Con il sesto motivo di primo grado, l’odierna appellante lamentava l’illegittimità degli atti di accertamento/imputazione del prelievo supplementare impugnati per violazione delle norme comunitarie di cui all’art. 3, Reg. (CE) n. 536/93, all’art. 7, Reg. (CEE) n. 1392/01 e all’art. 13, Reg. (CE) n. 595/04, che impongono che venga sempre effettuata la notifica del prelievo ai produttori a fine periodo; sia della normativa interna, e in particolare del disposto di cui all’art. 21-bis della l. n. 241/90, introdotto ai sensi dell’art. 14, comma 1, l. n. 15/2005, con il quale è stato consolidato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui gli atti destinati ad incidere nella sfera giuridica dei destinatari sono da ritenersi recettizi e pertanto devono essere preventivamente notificati ai medesimi per essere efficaci nei loro confronti.
Per l’appellante la mancata indicazione - ovvero la mancata notifica- degli atti di accertamento presupposti, così come della data di notifica degli stessi, impedirebbe al ricorrente di poter esprimere appieno il proprio diritto di difesa. Da ciò deriverebbe anche l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo avvenuta senza previa notifica del tiolo esecutivo.
5.7 - Con l’ottavo motivo di primo grado, l’odierna appellante lamentava che EA, per il recupero degli importi imputati a titolo di prelievo e di interessi, starebbe del tutto illegittimamente utilizzando due ruoli: da un lato il ruolo portato dall’iscrizione nel Registro debitori (art. 8-ter l. n. 33/09); dall’altro un diverso ruolo formato per l’avvio delle procedure di riscossione a mezzo di cartella esattoriale, prima in carico ad EA e ora in carico all’Ader, ruolo che peraltro non sarebbe stato aggiornato.
Pertanto, il “ruolo residuo” di cui all’impugnata intimazione, derivando dal precedente ruolo formato da EA e posto a base della cartella presupposta, sarebbe un ruolo del tutto illegittimo, trattandosi all’evidenza, del residuo di un precedente ruolo che non corrisponde al ruolo derivante dall’iscrizione nel Registro dei debitori che, ai sensi dell’art. 8-ter, comma 4, l. n. 119/03, sarebbe l’unico ruolo espressamente previsto dalla legge ai fini delle procedure di recupero.
6 – Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
Il Tar, sulla base della documentazione prodotta in giudizio dalle parti, ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini: - il debito è riferito all’annata lattiera 1996-97 ed ammonta alla somma capitale di euro 58.509,23; - tale importo è stato inserito nella cartella di pagamento 06420080012745719000 notificata nel 2008 e oggetto di giudizio di opposizione all’esecuzione ed agli atti esecutivi davanti al Tribunale di Mantova il quale, con sentenza del 7.2.2012 (passata in giudicato), ha respinto l’opposizione confermando la legittimità della cartella; - nel frattempo AG, sulla base della citata cartella del 2008, ha emesso l’intimazione di pagamento n. AG.AGA.31889 del 19.6.2009 con cui ha sollecitato il versamento della stessa somma capitale della cartella del 2008, oltre agli interessi calcolati a partire dal 1996; - il ricorrente ha impugnato anche tale intimazione del 2009 con il ricorso al T.A.R. del Lazio e, quindi, con appello al Consiglio di Stato il quale, con sentenza dell’11.12.2017 n. 5837, l’ha annullata nella sola parte in cui ha conteggiato gli interessi per gli anni dal 1996 al 2002; - l’intimazione del 2021, oggetto del ricorso di cui in epigrafe, ha peraltro nuovamente richiesto il pagamento della somma capitale di euro 58.509,23.
Deve darsi atto che, effettivamente, l’appellante non era parte del giudizio di appello sfociato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5837/2017.
6.1 - Tale precisazione non si riflette tuttavia sulla decisione di primo grado che, ferma tale puntualizzazione, merita integrale conferma per le ragioni di seguito spiegate.
Contrariamente agli assunti di parte appellante la questione di inammissibilità delle censure innanzi richiamate era stata sollevata da EA nel corso del giudizio di primo grado e, dunque, non era necessario che il Tar sollevasse d’ufficio la questione ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.
Ciò precisato, le censure mosse avverso la cartella sono inammissibili in quanto la cartella di pagamento n. 06420080012745719000 notificata il 28 ottobre 2008 dalla Regione per il tramite di Equitalia e inerente l’imputazione di prelievo supplementare relativa alla campagna lattiera 96/97 è stata impugnata innanzi al Tribunale di Mantova (R.g. n. 5386/08) con atto di citazione del 26 novembre 2008 e il relativo giudizio si è concluso con sentenza di rigetto n. 127/2012 (provvedimento passato in giudicato in quanto non impugnato).
Allo stesso modo inammissibili perché tardive sono le censure inerenti il merito della pretesa creditoria, dal momento che dopo la rituale comunicazione di fine campagna relativamente all’imputazione di prelievo, effettuata con raccomandata n. 600399864191 del 7 ottobre 1999, l’odierno appellante non ha provveduto a proporre alcuna impugnazione innanzi agli organi competenti.
Inoltre, è stata ritualmente notificata al produttore l’intimazione ex art. 8 quinques comma 1 L. 33/09 n. AG.AGA.2009.31889 del 19/06/2009, relativa alla campagna lattiera 96/97, impugnata dinanzi al Tar Lazio, il quale, con sentenza n. 3181/2010, ha accolto il ricorso limitatamente al conteggio degli interessi.
È seguita, pertanto, la notifica di una nuova intimazione con il conteggio corretto degli interessi n. AG.AGA.2010.32765 dell’08 luglio 2010.
Il giudizio sopra richiamato, con il quale il Giudice ha decretato come non esigibili esclusivamente gli interessi relativi agli importi imputati e non pagati a titolo di prelievo supplementare, rigettando, al contrario, le censure avverso la pretesa creditoria, non inibisce all’Amministrazione di procedere alla riscossione in assenza di provvedimenti di sospensione.
Il prelievo supplementare oggetto dell’intimazione impugnata, è, a norma dell’art. 8 quinques primo comma L. 33/09, perfettamente esigibile in quanto, attualmente, non vi è alcun provvedimento giurisdizionale che ne abbia sospeso l’esecutività o annullato la pretesa creditoria.
Per altro verso, la pendenza dei predetti giudizi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303), nonché la notifica della suddetta intimazione ex L. 33/09, della cartella n. 06420080012745719000 e dell’intimazione impugnata in questa sede hanno impedito il decorrere del termine prescrizionale.
6.2 - Alla luce delle considerazioni che precedono i motivi II, III, IV. VI, e VIII (in parte) del ricorso di primo grado, siccome riguardanti gli atti presupposti (l’accertamento del debito e la cartella del 2008), devono ritenersi inammissibili, atteso che tali profili sono già stati definiti nei giudizi innanzi citati, o comunque avrebbero dovuto essere ivi dedotti e non invece sollevati nel presente giudizio.
Al riguardo, giova ricordare la regola per cui nel caso di impugnazione di un atto, che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici e che non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo, questo è sindacabile in giudizio soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione.
Nello specifico, si osserva inoltre che sulla base della citata cartella del 2008, EA aveva emesso l’intimazione di pagamento n. AG.AGA.31889 del 19.6.2009 con cui ha sollecitato il versamento della stessa somma capitale della cartella del 2008 e l’appellante, seppur non parte del relativo giudizio di appello, aveva invece impugnato tale intimazione del 2009 con ricorso al T.A.R. del Lazio che lo ha respinto.
7 – Il secondo e il quinto motivo di appello possono essere esaminati congiuntamente.
Con il secondo motivo di appello, l’appellante lamenta l’illegittimità, la mancanza e/o carenza di motivazione, la genericità e infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato infondata la domanda di nullità.
Il Tar ha ritenuto che nel caso del regime delle quote latte vi sia un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui “ l’eventuale contrasto con la normativa comunitaria non riguarda la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (riferito ai criteri di calcolo del prelievo). In tali casi i provvedimenti applicativi sono solamente illegittimi ma non nulli ”.
Al contrario, l’appellante sostiene che il contrasto tra una norma nazionale e un regolamento comunitario che ha efficacia diretta nell’ordinamento nazionale, comporta una declaratoria di nullità.
L’appellante richiama la sentenza della Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18 che avrebbe affermato che, gli Stati membri che scelgono di quantificare il prelievo dovuto dai produttori previa compensazione tra le maggiori quantità prodotte dai singoli produttori con le quote inutilizzate, devono eseguire detta operazione in via lineare tra tutti i produttori in base all’unico criterio stabilito dall’art. 2, par. 1, Reg. (CEE) n. 3950/92, ossia “proporzionalmente ai quantitativi di riferimento a disposizione di ciascun produttore”, e non per “categorie prioritarie”, come invece sarebbe avvenuto in ambito italiano ai sensi dell’art. 1, comma 8, L. n. 118/99 e dell’art. 1, comma 5, L. n. 79/00.
Pertanto, la normativa italiana che contrasterebbe con quella comunitaria di cui all’art. 2, par. 1, Reg. 3950/92 doveva essere disapplicata con conseguente declaratoria di nullità di tutti gli atti impugnati, anche ai sensi dell’art. 31, comma 4, c.p.a.
7.1 – Con il quinto motivo di appello, l’appellante lamenta l’“ Illegittimità, contraddittorietà, mancanza, carenza, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il V° motivo del ricorso di primo grado relativamente ovvero: “V. - Nullità e/o comunque illegittimità, propria e derivata degli atti impugnati, per nullità e/o comunque illegittimità comunitaria derivata dei provvedimenti di compensazione nazionale e di imputazione di prelievo supplementare (per tutti i periodi indicati nella cartella impugnata) per violazione e falsa applicazione dei Reg. (CEE) n. 3950/92, n. 536/93, n. 1256/1999, n. 1392/2001, n. 1788/2003, n. 595/2004, n. 1234/2007 e n. 72/2009 sia per effettuazione delle compensazioni nazionali in contrasto con la normativa UE sia per mancata verifica in concreto delle produzioni nazionali dichiarate – eccezione di nullità degli atti presupposti siccome emanati sulla base di norme interne, attributive del potere, che debbono essere disapplicate ..”.
L’appellante afferma che il Giudice di prime cure nulla avrebbe motivato sull’illegittimità dell’atto impugnato in riferimento alla sentenza della Corte di Giustizia del 24 gennaio 2018 in causa C-433/15, nella quale la Corte avrebbe condannato l’Italia per non aver saputo applicare il regime delle quote latte.
Sulla base di tale sentenza l’Italia sarebbe stata tenuta a disapplicare il regime interno dichiarato incompatibile e comunque a non mettere in esecuzione atti definitivi.
Pertanto, per l’appellante, AG non avrebbe dovuto iscrivere a ruolo i prelievi latte imputati agli allevatori italiani sulla base di un regime applicato in maniera incompatibile con il diritto UE e per il quale sarebbe già stata condannata per inadempimento.
7.2 - Il Tar ha ritenuto altresì che il quinto motivo non poteva essere accolto in quanto vi erano due giudicati negativi per il ricorrente (v. sentenza del Tribunale di Mantova n. 07.02.2012 e del Tar Lazio n. 3181/2010).
L’appellante precisa che le sentenze richiamate dal Giudice di primo grado sono sentenze che non riguardano l’accertamento della pretesa, ma solo fasi della riscossione, quindi sarebbero ininfluenti ai fini della disapplicazione della normativa italiana per contrasto con i regolamenti comunitari. Dunque, per l’appellante, il prelievo supplementare per la campagna 1996/97 è frutto di operazioni di compensazioni effettuate da EA a livello nazionale per categorie prioritarie ovvero sulla base di norme interne incompatibili con i regolamenti comunitari, ossia con il Reg. CEE n. 3950/92 e con il Reg. CEE n. 536/93, che prevedevano che la compensazione avvenisse su dati certi di produzione e fra tutti i produttori in via lineare (v. Sentenza Corte di Giustizia UE 27 giugno 2019 in causa C-348/18).
AG, pertanto, avrebbe inviato la cartella impugnata dopo tre anni dall’interpretazione vincolante della Corte di Giustizia resa nella sentenza C-348/18, in violazione di tale principio.
In altri termini, per l’appellante l’amministrazione era comunque obbligata a non applicare e a non dare esecuzione ad atti predisposti secondo una normativa che andava disapplicata; non avendolo fatto ritiene che il Giudice di primo grado avrebbe comunque dovuto disapplicare le norme interne contrastanti con il diritto europeo e quindi annullare la cartella anche relativamente al prelievo 1995/96 e 1996/97 poiché è stato annullato l’atto generale di compensazione generale e poiché non vi sarebbe l’ostacolo di una sentenza passata in giudicato sull’accertamento del debito.
L’appellante evidenzia che il provvedimento generale di compensazione nazionale sarebbe stato annullato dal Consiglio di Stato con numerose sentenze ( ex multis Consiglio di Stato 3603/2022).
Per l’appellante dal momento che il provvedimento di compensazione nazionale ha un contenuto inscindibile essendo un atto unitario, poiché modificando i dati produttivi di un produttore vengono modificati i calcoli del prelievo per tutti i produttori italiani, l’annullamento dell’atto generale non può “sussistere per taluni e non esistere per altri”.
8 – Le censure che possono essere esaminate congiuntamente sono infondate.
Come già rilevato, è pacifico che l’intimazione di pagamento oggetto del presente processo è stata preceduta dalla rituale notifica degli atti di accertamento del credito, divenuti inoppugnabili.
Siccome oggetto dell’impugnazione è una intimazione di pagamento riferita a pregresse debenze già accertate, vale a dire non già un autonomo atto impositivo, bensì un invito prodromico all’esecuzione forzata, questa è impugnabile unicamente per vizi propri ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316); ne deriva l’impossibilità di dedurre nuove censure che avrebbero dovuto essere rivolte all’originario atto di accertamento del credito.
La violazione del diritto eurounionale, al pari della violazione di legge domestica (e addirittura al pari del caso del provvedimento c.d. incostituzionale), si risolve “solamente” in un motivo di annullabilità dell’atto, non di sua nullità. Con l’assorbente conseguenza che, se il provvedimento (che per primo è inficiato dal vizio) non è tempestivamente impugnato, il vizio non è più contestabile oltre termine, né è contestabile impugnando formalmente atti a valle rispetto a quelli nei confronti del quale si sarebbe potuto (e quindi dovuto) già far valere il vizio (proprio in riferimento ad un caso similare cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 1 luglio 2021, n. 5041: “ ad essere dichiarata comunitariamente incompatibile con le sentenze rese dalla Corte di Giustizia UE (nelle cause C 46 e 348/2018) non è la norma attributiva del potere conferito allo Stato di applicare il prelievo supplementare, ma una delle disposizioni nazionali disciplinanti le modalità di esercizio di tale potere (più in particolare il calcolo del prelievo). Ebbene, alla stregua della consolidata giurisprudenza di questo Consiglio (si vedano, tra le altre, sez. V, n. 3072/2009 e sez. VI n. 1983/2011), anche la contrarietà del provvedimento amministrativo al diritto dell'Unione, sia essa "diretta" (laddove il contenuto del provvedimento contrasti in sé con tale diritto), sia essa "indiretta" come nella presente fattispecie (in cui il provvedimento è conforme alla norma nazionale, ma questa è incompatibile con il diritto dell'Unione), si risolve in un normale vizio di violazione di legge che determina la semplice annullabilità del provvedimento amministrativo, da far valere entro il termine di decadenza con una ordinaria azione di annullamento. Sotto tutti i profili considerati, pertanto, non si può che registrare la definitiva decadenza della parte dalla possibilità di far valere i motivi di doglianza qui azionati ”; cfr. anche Cons. St. n. 6335 del 2022: “ la natura autoritativa di un provvedimento amministrativo non viene meno se la disposizione attributiva del potere è poi dichiarata incostituzionale … o si manifesta in contrasto col diritto europeo (Cons. St. 2580/22; 2194/22; 1920/22), a maggior ragione quando – come nella specie – il contrasto col diritto UE non ha riguardato la disposizione attributiva del potere, ma una regola sui criteri da seguire per il legittimo esercizio del potere; tali considerazioni rilevano sia quando la cartella di pagamento non sia stata a suo tempo impugnata (Cons. St., III, n. 3910/22) sia, a maggior ragione, quando essa sia stata impugnata e si sia formato un giudicato …”).
In definitiva, per la giurisprudenza, la violazione del diritto europeo implica un vizio d’illegittimità con conseguente annullabilità dell’atto amministrativo con esso contrastante e da ciò discende un duplice ordine di conseguenze: sul piano processuale, l’onere dell’impugnazione del provvedimento contrastante con il diritto europeo davanti al giudice amministrativo entro il termine di decadenza di sessanta giorni, pena l’inoppugnabilità del provvedimento stesso; sul piano sostanziale, l’obbligo per l’amministrazione di dar corso all’applicazione dell’atto, fatto salvo l’esercizio del potere di autotutela (in senso conforme cfr . Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 8; Consiglio di Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2023, n. 11168).
Fermo il dato oggettivo per cui nel caso di specie non è mai stata formulata alcuna domanda di intervento in autotutela in ragione delle sopravvenute pronunce della Corte di Giustizia, esulando pertanto dal perimetro del presente giudizio ogni disquisizione sul dovere di provvedere su un’ipotetica istanza di autotutela, va in ogni caso precisato che il carattere definitivo di una decisione amministrativa, acquisito alla scadenza dei termini ragionevoli di ricorso in seguito all’esaurimento dei mezzi di tutela giurisdizionale, risulta connesso al primario principio di certezza del diritto e da ciò deriva che, tendenzialmente, il diritto comunitario non esige che un organo amministrativo sia in linea di principio obbligato a riesaminare una decisione amministrativa che ha acquisito tale carattere definitivo ( cfr . Corte Giust. sentenza Kuhne & TZ del 13 gennaio 2004). Nello stesso senso, la giurisprudenza europea ha ulteriormente evidenziato come, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, il principio della certezza nei rapporti giuridici non determina che gli stessi, una volta esauriti, debbano essere messi nuovamente e continuamente in discussione per effetto di una sentenza della Corte di Giustizia che sancisca la sostanziale incompatibilità di un determinato atto con la normativa europea ( cfr . le sentenze della Corte di Giustizia Randstad del 21 dicembre 2021 e MA La OC del 7 luglio 2022, che nel riaffermare i principi di autonomia procedurale degli Stati membri e la necessità del rispetto dei principi di effettività ed equivalenza, non pongono in discussione che un atto amministrativo, come considerato da una sentenza del giudice nazionale passata in giudicato che sia poi accertata da una sentenza della Corte di Giustizia come violativa del diritto europeo, continui a spiegare i spiegare i propri effetti, in disparte i possibili profili risarcitori).
9 – Con il terzo motivo di appello, l’appellante lamenta il “ Difetto e carenza di motivazione; illegittimità, contraddittorietà, genericità ed infondatezza della sentenza impugnata nella parte in cui non accoglie il I motivo del ricorso di primo grado relativamente alla prescrizione della pretesa di EA ”.
In via principale, l’appellante torna ad eccepire, l’intervenuta prescrizione quadriennale della pretesa di EA ai sensi dell’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità con riferimento agli atti di accertamento (peraltro inviati solo ai primi acquirenti), rispetto all’accertamento dei singoli prelievi.
Nel caso di specie, infatti, si tratterebbe di debiti per i quali si è realizzato l’addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea (v. art. 8-ter, comma 1, L. n. 33/09), e che pertanto lo Stato italiano avrebbe dovuto recuperare entro il termine di 4 anni, come previsto all’art. 3, comma 1, Reg. (CE) n. 2988/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità.
In seguito all’entrata in vigore del regolamento relativo al finanziamento della PAC – ossia il Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005-, il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica ed è quindi equiparato alle “irregolarità” di cui al Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Se quindi il prelievo supplementare serve per finanziare gli aiuti comunitari ed è quindi equiparato, a tutti gli effetti, alle “irregolarità” di cui al Reg. (CE) n. 1988/1995, per il recupero del medesimo, stante la necessità di tutela dei primari interessi finanziari dell’Unione Europea, debbono trovare applicazione le norme di tale regolamento anche in materia di prescrizione di cui all’art. 3, comma 1, del medesimo.
In caso di dubbi sull’applicazione dell’art. 3 del Reg. 2988/95 in materia di prelievi latte, per l’appellante si impone il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE ai sensi dell’art. 267 del TFUE, per chiarire la seguente questione di diritto: “ se, in particolare a seguito dell’entrata in vigore del Reg. (CE) n. 1290/05 - che, all’art. 34, par. 1, lett. b, prevede che il prelievo sul latte versato dagli Stati membri è considerato un’entrata con destinazione specifica del bilancio comunitario - e comunque nel rispetto dei principi unionali di effettività, della certezza del diritto, di non discriminazione e di proporzionalità, per il recupero dei prelievi latte debbano trovare applicazione le norme di cui al Reg. (CE) n. 2899/1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, ed in particolare il termine di prescrizione quadriennale dettato dall’art. 3, comma 1, di tale regolamento ”.
In via subordinata, l’appellante torna ad eccepire la prescrizione quinquennale ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2948, n. 4 c.c.
Infine, in via ancora subordinata l’appellante torna ad eccepire l’intervenuta prescrizione decennale di cui all’art. 2946 c.c., fermo comunque per tutti gli interessi indicati nelle cartelle il termine di prescrizione breve di cui all’art. 2948, n. 4, c.c. e comunque la non debenza dei medesimi ai sensi dell’art. 10, comma 34, L. n. 119/03.
Per l’appellante il Tar avrebbe errato nel non ritenere intervenuta la prescrizione, anche decennale, in quanto nel corso del giudizio di primo grado EA non ha provato l’invio di alcun atto interruttivo entro il termine di prescrizione dalla fine della campagna 1996/97 all’invio della cartella 2008.
Tutti i fatti giuridici menzionati sono successivi allo spirare del termine di prescrizione decennale.
10 – La censura è infondata.
Preliminarmente, va precisato che il Tar ha già annullato l’intimazione impugnata nella parte in cui ha richiesto il pagamento degli interessi, poiché non dovuti per l’annata in questione alla luce del comma 34 dell’art. 10 della l. n. 119/2003, per cui rispetto agli interessi non si pone il problema della loro prescrizione.
In disparte l’aspetto relativo agli interessi, l’orientamento maggioritario ritiene applicabile in subiecta materia il termine prescrizionale ordinario decennale ( ex multis Consiglio di Stato, Sez. III, 7 novembre 2022 n. 9706; Consiglio di Stato, Sez. III, 12 aprile 2022, n. 2730, richiamate da Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2024, n. 64; secondo cui “ gli importi dovuti a titolo di prelievo supplementare non sono debiti da pagarsi periodicamente, ma misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, e applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali, talché la prescrizione rilevante è quella decennale ”).
In sostanza, poiché il prelievo supplementare non costituisce una prestazione periodica, non è applicabile l’art. 2948 c.c. che disciplina la prescrizione di cinque anni, mentre, quanto al capitale, il termine di prescrizione decennale è previsto in via generale dall’art. 2946 c.c. ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 20 dicembre 2023, n. 11050).
Nella fattispecie, la prescrizione ha carattere decennale anche in considerazione del fatto che se, da un lato, non può essere invocata la prescrizione quinquennale ex art. 2948 cod. civ. ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 28 dicembre 2021 n. 8659), dall’altro, non è neppure applicabile il termine prescrizionale breve ex art. 3, comma 1, Regolamento CE 2988/95, venendo in rilievo nella fattispecie in esame crediti derivanti da norme eurounionali regolatrici del mercato, o meglio, di misure a carattere patrimoniale imposte per salvaguardare il sistema delle quote latte, applicate sul presupposto dello sforamento delle quote individuali.
10.1 – Nello specifico, quanto alla dedotta applicabilità del Regolamento CE 2988/95, la Sezione ( cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2024, n. 1316) ha già rilevato l’inconferenza delle relative disposizioni “ non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative ”… Nel caso dei prelievi supplementari non si è in presenza di una “irregolarità”, ai sensi del Reg. CE n. 2988/1995 cit., dal momento che, a decorrere dalla campagna 2003/2004, l’ordinamento comunitario ha previsto una responsabilità diretta degli Stati nei confronti dell'Unione Europea, essendo i medesimi Stati direttamente debitori del prelievo dovuto dalle aziende: in base a quanto previsto dall’allora vigente art. 3 del Regolamento (CE) 1788/2003 [abrogato dal Regolamento (CE) n. 1234/2007 che, all'art. 78, paragrafo 3, ha dettato le nuove regole sul prelievo], nel caso in cui tali Stati non versino al FEAGA (Fondo europeo agricolo di garanzia, precedentemente FEAOG) l'importo dovuto nei termini previsti, le somme vengono trattenute dalla Comunità a mezzo di una decurtazione dagli aiuti destinati alla Politica Agricola Comune. Pertanto, la tutela del bilancio dell'Unione è assicurata direttamente dagli Stati, mentre è compito delle autorità statali recuperare il prelievo supplementare dai produttori che hanno contribuito allo sforamento della quota nazionale (la distinzione tra i due profili è evidenziata da Corte di Giustizia, sez. IV, 24 gennaio 2018, causa C-433/15, §§ 60 e 61). Di conseguenza, in ragione della chiarezza del disposto normativo che ne esclude l’applicabilità alla fattispecie controversa, il credito erariale verso i produttori è soggetto alla disciplina nazionale (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 29 dicembre 2023, n. 11301)”.
Quanto alla richiesta di rinvio pregiudiziale, conformemente al precedente della Sezione si può affermare che “la non pertinenza e, quindi, l’irrilevanza della questione della questione discende dall’inconferenza del “richiamo al termine di prescrizione delle azioni giudiziarie indicato all’art. 3 comma 1 Reg. (CE, Eurotom) n. 2988/1, n. 7505995 del Consiglio, del 18 dicembre 1995 relativo alla tutela degli interessi finanziari della Comunità, non solo per la specificità della disciplina in tema di quote latte, oggetto di apposita regolamentazione da parte dell’Unione, ma soprattutto perché l’articolo citato contempla unicamente la “prescrizione delle azioni giudiziarie” e non dei crediti il cui adempimento sia richiesto in via amministrativa, in forme e con modalità “autoritative ”. Pertanto, l’irrilevanza discende dalla considerazione che la fattispecie oggetto del giudizio non rientra nel perimetro applicativo delle invocate disposizioni europee ”.
La non rilevanza della questione esclude il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia richiesto dall’appellante.
In fatto va chiarito che l’atto impugnato nel presente giudizio ha ad oggetto le pretese creditorie relative alle annualità 1996/1997.
Con apposita relazione avanti il Tar, EA, chiamata a evidenziare se fossero intervenute sentenze passate in giudicato fra le parti e se siano stati emessi atti interruttivi della prescrizione, ha chiarito che l’appellante ha ricevuto la notifica della cartella n. 06420080012745719000 il 28 ottobre 2008, la quale è stata impugnata innanzi al Tribunale di Mantova Rg. n. 5386/08, con atto di citazione del 26 novembre 2008 e il relativo giudizio si è concluso con sentenza di rigetto n. 127/12, passata in giudicato.
Inoltre, è stata ritualmente notificata all’appellante l’intimazione ex art. 8 quinques, comma 1, l. 33/09 n. AG.AGA.2009.31889 del 19/06/2009, impugnata dinanzi al Tar Lazio, il quale con sentenza n. 3181/2010, ha accolto il ricorso limitatamente al conteggio degli interessi.
In riferimento all’idoneità dei giudizi aventi ad oggetto la pretesa sostanziale ad interrompere il corso della prescrizione va ricordato che il termine di prescrizione ex art. 2946 c.c., a prescindere dall’esito di tali giudizi, ha ricominciato a decorrere ex novo solo dalla definizione degli stessi, per cui, rispetto all’impugnato atto non può ritenersi decorso il termine di prescrizione ordinario decennale.
Sul punto, è sufficiente fare applicazione dell’orientamento di questa Sezione ( cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, 7 agosto 2023 n. 7609 e 29 novembre 2023, n. 10303) secondo cui il combinato disposto ex artt. 2943, comma 1 c.c. (ai sensi del quale “ La prescrizione è interrotta dalla notificazione dell’atto con il quale si inizia un giudizio, sia questo di cognizione ovvero conservativo o esecutivo ”) e 2945, commi 1 e 2 c.c. (a mente dei quali, rispettivamente, “ Per effetto dell'interruzione s'inizia un nuovo periodo di prescrizione ” e “ Se l'interruzione è avvenuta mediante uno degli atti indicati dai primi due commi dell'articolo 2943, la prescrizione non corre fino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il giudizio ”) trova applicazione anche ove l’iniziativa giudiziale sia stata assunta dal debitore ed il giudizio abbia assunto forma impugnatoria.
Nel caso in esame, pur escluso che l’appellante era parte del giudizio sfociato nella sentenza di questo Consiglio n. 5837/2017, la prescrizione è stata utilmente interrotta in ragione dell’instaurarsi dei predetti giudizi; né è eccepibile nel presente giudizio l’eventuale decorso della prescrizione prima di tali giudizi, dal momento che tale difesa andava tempestivamente svolta allora e non con l’impugnazione di un atto successivo.
In senso analogo, la giurisprudenza tributaria si è espressa nel senso che “ qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato ” (Corte Cass. n. 37259/2021).
11 – Per le ragioni esposte l’appello va respinto.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) respinge l’appello e condanna parte appellante alla refusione delle spese di lite in favore di parte appellata, che si liquidano in €4.000, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Hadrian Simonetti, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere, Estensore
Davide Ponte, Consigliere
Lorenzo Cordi', Consigliere
Thomas Mathà, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giordano Lamberti | Hadrian Simonetti |
IL SEGRETARIO