Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18691/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE TERZA MINORI CIVILE
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
COSTANZA TETI Presidente est.
FRANCESCO RINALDI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice ha pronunciato ex art. 473 bis.51 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 18691/2024 promossa da:
(c.f. ) con l'avv. BERTOLETTI DIEGO e l'avv. Parte_1 C.F._1
SCARONI ERIKA, elettivamente domiciliato presso lo studio dei difensori, in Castenedolo, via T.
Olivelli, n. 3
E
(c.f. , con l'avv. BONOMETTI ROBERTO FELICE, Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, in Brescia, via Creta, n. 72
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale.
CONCLUSIONI
In data 4.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte ex art. 127 ter c.p.c.:
«1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto e assegnazione casa coniugale;
al fine di realizzare l'effettiva separazione tra le parti, la sig.ra dopo attenta valutazione, ha deciso di lasciare la Pt_2
casa familiare di Via Vittorio Veneto a Collebeato, rinunciando al diritto di abitazione e impegnandosi a liberare tale immobile, lasciando mobili e arredi al suo interno, con la consegna delle chiavi al sig. entro il termine massimo del 31 gennaio 2025, concordemente stabilito dalle parti;
le parti Pt_1 pagina 1 di 6
2025 nella liberazione dell'immobile da parte della sig.ra fatto salvo il maggior danno Pt_2
documentato derivante da tale ritardo.
2) Quanto ai rapporti con i figli.
Per_ Come già indicato, dal matrimonio sono nati i figli e , entrambi non ancora autosufficienti Per_2
Per_ dal punto di vista economico;
tuttavia il figlio è ormai maggiorenne e pertanto deciderà liberamente la sua collocazione abitativa.
- il figlio minore verrà invece affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in ossequio al Per_2
principio della bigenitorialità, con collocamento prevalente presso la madre, con la quale è già residente presso la casa familiare;
- i genitori, nutrendo reciproca fiducia nelle rispettive capacità genitoriali, ai sensi dell'art. 337 ter c.c., si impegneranno a collaborare tra loro nelle funzioni educative, di istruzione e di cura nel prioritario interesse del figlio, garantendo al medesimo un equilibrato e continuativo rapporto con entrambi, nonché rapporti significativi con gli ascendenti ed i parenti di ciascun ramo genitoriale;
- la responsabilità genitoriale verrà esercitata disgiuntamente da ciascun genitore per le decisioni di ordinaria amministrazione quando il figlio è assegnato a lui, mentre per le questioni di straordinaria amministrazione relative all'istruzione, alla salute e all'educazione, i genitori dovranno decidere di comune accordo;
- attesa la collocazione prevalente presso la madre, il padre eserciterà il suo diritto dovere di vedere e tenere con sé nei termini che seguono: Per_2
- tutti i martedì dalle ore 18:30 alle 23:00, sino al 31.12.2024; a partire dal mese di gennaio 2025, invece, potrà fermarsi a dormire dal padre fino al giorno seguente, sino all'orario di inizio delle Per_2
lezioni scolastiche;
- a settimane alterne, il giovedì dalle ore 18:30 alle 23:00 (quando non spetti al padre il fine settimana)
o il fine settimana dalle 13,00 del sabato alle 23,00 della domenica;
al termine, il Sig. riaccompagnerà il figlio presso l'abitazione materna;
Pt_1 Per_2
I genitori pianificheranno le ferie estive con i figli entro il 30 aprile di ogni anno, tenendo conto che, comunque, il sig. si riserva le due settimane centrali di agosto, pertanto, qualora volesse Pt_1 Per_2
aggregarsi a lui in tale periodo, sarà ben accetto.
Nelle vacanze natalizie, trascorrerà la vigilia di Natale con la madre e il Natale con il padre e Per_2
viceversa ad anni alterni;
ad anni alterni anche il capodanno;
pagina 2 di 6 nelle vacanze pasquali trascorrerà la vigilia di Pasqua ed il giorno di Pasqua con la madre e Per_2
Pasquetta con il padre, e viceversa ad anni alterni.
- resta inteso che entrambi i figli potranno frequentare il padre ogni volta che vorranno;
inoltre il padre potrà accompagnare in occasione dell'attività sportiva del figlio, previo congruo preavviso alla Per_2
madre con messaggio Whats App.
Per_
- il Sig. concorrerà al mantenimento ordinario mensile dei figli e – fino al Pt_1 Per_2
raggiungimento della loro indipendenza economica – con la corresponsione di € 300,00 (trecento/00) al
Per_ figlio a titolo di contributo al suo mantenimento e di ulteriori € 300,00 alla signora a Pt_2
titolo di contributo al mantenimento del figlio , sino alla sua maggiore età; al compimento del Per_2
diciottesimo anno di età, tale contributo sarà versato direttamente al figlio . Gli assegni di Per_2
mantenimento saranno rivalutati annualmente secondo l'indice ISTAT e saranno versati entro il giorno
5 di ogni mese attraverso bonifico bancario;
Per_
- il Sig. si farà carico del 50% delle spese straordinarie relative ai figli e , ovvero Pt_1 Per_2
quelle mediche non coperte dal servizio pubblico nazionale, quelle specialistiche necessarie, quelle scolastiche (relative a tasse, rette, gite, ripetizioni, materiale scolastico e libri di testo) nonché quelle sportive e ricreative, il tutto secondo quanto elencato e prescritto dal protocollo del Tribunale di Brescia
– qui da intendersi richiamato integralmente.
- l'assegno unico universale per i figli a carico verrà percepito dalla Sig.ra nella misura del Pt_2
100%;
3) Quanto ai rapporti economici tra i coniugi.
Anche a fronte dell'impegno al rilascio spontaneo dell'abitazione familiare da parte della sig.ra il sig. si impegna a versare alla sig.ra a titolo di assegno di mantenimento una Pt_2 Pt_1 Pt_2 tantum, la somma complessiva di € 105.000,00 (centocinquemila/00 Euro); con tale importo la sig.ra potrà anche cercare di acquistare per sé una nuova abitazione;
più specificamente, quanto ai Pt_2
tempi e modi del versamento del suddetto importo da parte del sig. il sig. verserà un Pt_1 Pt_1
acconto di € 10.000,00 alla firma del ricorso, impegnandosi altresì all'immediata liberazione della sig.ra dal mutuo cointestato (i cui oneri restano definitivamente ad esclusivo carico del sig. , Pt_2 Pt_1 mentre per il pagamento del residuo importo di € 95.000,00 si configurano tre situazioni, ovvero: situazione 1) l'acquisto di una nuova casa intrapreso e perfezionato dalla sig.ra entro il Pt_2
31/1/2025 (termine massimo stabilito dalle parti per l'uscita della signora dalla casa di Via Veneto a
Collebeato)
pagina 3 di 6 situazione 2) acquisto della casa intrapreso dalla sig.ra ma non perfezionato con il rogito entro Pt_2
il 31/1/2025; situazione 3) la sig.ra non intraprende l'acquisto di una nuova casa entro il 31/1/2025, Pt_2
preferendo per sé ed i figli una soluzione abitativa diversa (ad esempio - una locazione), incamerando comunque tutto l'importo di € 105.000,00 con l'effettiva uscita dalla casa familiare.
Le parti hanno deciso di regolare le tempistiche per i pagamenti da parte del sig. nelle tre diverse Pt_1
situazioni suindicate come segue:
SITUAZIONE 1)
€ 30.000,00 alla firma del preliminare con assegni circolari (di cui uno intestato al promissario venditore per la parte corrispondente alla caparra pattuita);
€ 55.000,00 al rogito con assegno circolare intestato al venditore;
€ 10.000,00 con bonifico entro 7 giorni dall'effettiva uscita della sig.ra dall'immobile. Pt_2
In relazione a tale situazione (acquisto perfezionato entro il 31/1/2025), la sig.ra si impegna a Pt_2
liberare la casa di Via Veneto a Collebeato nel termine massimo di giorni 30 dal Rogito notarile con il quale venisse conclusa la vendita e, in ogni caso, entro il 31.01.2025; in difetto, dovrà corrispondere al sig. la penale di € 150,00 per ogni giorno di ritardo;
pertanto, il sig. potrà detrarre la Pt_1 Pt_1 somma corrispondente alla penale complessiva eventualmente maturata (oltre all'eventuale maggior danno documentato derivante da tale ritardo) dalla somma dell'ultima rata di € 10.000,00, che dovrà versare entro 7 giorni dall'effettiva uscita dall'immobile della sig.ra La signora si Pt_2 Pt_2
impegna a comunicare al sig. la data fissata per il preliminare, quella del rogito e quella del Pt_1
rilascio con un preavviso di almeno 15 giorni, per consentirgli di porre in essere le necessarie operazioni bancarie.
SITUAZIONE 2)
€ 30.000,00 alla firma del preliminare, con assegni circolari (di cui uno intestato al promissario venditore per la parte corrispondente alla caparra pattuita)
€ 65.000,00 entro 7 giorni dall'effettiva uscita della sig.ra dalla casa di Via Veneto. Pt_2
In tal caso, la sig.ra potrà trattenersi nella casa familiare, al massimo, sino al 31/1/2025, ma Pt_2
dopo tale data dovrà necessariamente uscirne;
se uscirà successivamente a tale data, il sig. dovrà Pt_1 versare entro 7 giorni dall'uscita la somma residua di € 65.000,00, ma sarà autorizzato a detrarre preventivamente da tale importo la penale complessiva nel frattempo maturata (€ 150,00 per ogni giorno di ritardo), oltre all'eventuale maggior danno documentato derivante da tale ritardo. La signora Pt_2
pagina 4 di 6 si impegna a comunicare al sig. la data fissata per il preliminare e quella di rilascio con un Pt_1
preavviso di almeno 15 giorni, per consentirgli di porre in essere le necessarie operazioni bancarie.
SITUAZIONE 3)
€ 95.000,00 entro 7 giorni dall'effettiva uscita della sig.ra dalla casa di Via Veneto. Pt_2
Anche in questo caso, dunque, la sig.ra potrà trattenersi nella casa familiare, al massimo, sino Pt_2
al 31/1/2025, ma dopo tale data dovrà necessariamente uscirne;
se uscirà successivamente a tale data, il dovrà versare entro 7 giorni dall'uscita la somma residua di € 95.000,00, ma potrà Pt_1 preventivamente detrarre da tale importo la penale complessiva nel frattempo maturata (€ 150,00 per ogni giorno di ritardo), oltre all'eventuale maggior danno documentato derivante da tale ritardo. La signora si impegna a comunicare al sig. la data del rilascio con un preavviso di almeno Pt_2 Pt_1
15 giorni, per consentirgli di porre in essere le necessarie operazioni bancarie.
Sarà invece riconosciuta a favore della sig.ra la somma di € 150,00 a titolo di penale per ogni Pt_2
giorno di ritardo nel versamento da parte del sig. degli importi indicati alle scadenze descritte Pt_1 nelle tre situazioni suddette e nell'adempimento degli impegni assunti alla firma del ricorso, oltre al risarcimento dei maggiori danni che la sig.ra dovesse eventualmente patire (ad es., qualora tali Pt_2
inadempimenti incidessero sul perfezionamento delle operazioni di acquisto della sua nuova casa).
Le parti dichiarano che, con la puntuale ed integrale esecuzione dei suddetti accordi relativi ad una delle tre situazioni descritte e degli impegni assunti dal sig. alla firma del ricorso, si intenderà Pt_1
regolato e definito ogni loro reciproco rapporto e diritto di natura economico/patrimoniale.
Le parti specificano che, sino alla liberazione dell'immobile da parte della sig.ra quest'ultima Pt_2
dovrà provvedere al pagamento delle bollette relative alle varie utenze, mentre, previ accordi tra le parti circa i giorni e gli orari di eventuali interventi, il sig. potrà occuparsi delle operazioni di Pt_1
manutenzione del giardino e del laghetto a sua cura e spese.
- Per quanto necessario, le parti si concedono reciprocamente sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità valida anche per l'espatrio propri e del figlio .» Per_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto datato il 4.10.2024, , Parte_3
premesso di avere contratto matrimonio concordatario a Fiero (BS) in data 10.11.2001, dalla cui unione erano nati i figli il 19.5.2004 e il 23.8.2009, esponevano che la convivenza tra i coniugi era Per_1 Per_2
ormai divenuta intollerabile e chiedeva la pronuncia della separazione, alle condizioni indicate in ricorso.
All'udienza tenuta a trattazione scritta, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 5 di 6 ***
La domanda di separazione va accolta tenuto conto dell'evidente disarmonia creatasi all'interno della famiglia e in difetto di concreti elementi sulla base dei quali ritenere prevedibile il ripristino dell'affectio coniugalis.
Le ulteriori questioni concordate si reputano conformi all'interesse della prole e, pertanto, il Tribunale dispone in conformità. Alla luce dell'accordo raggiunto, la audizione del figlio minorenne ultradodicenne si reputa manifestamente superflua e le spese di lite si intendono interamente compensate.
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.:
1) omologa la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Flero (BS) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, all'anno 2001, parte II^, serie A,
n.21;
3) Spese di lite compensate.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del 20.3.2025
Il Presidente est.
Costanza Teti
pagina 6 di 6