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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/11/2025, n. 12180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12180 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 3324/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA ON spirati i termini all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al
26.11.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Sarra e Laurent Parte_1
IL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Flavio
Domiziano 10
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: reddito cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2025 la ricorrente premesso che Parte_1
CP_ l' con comunicazione del 05.08.2024, la aveva informata che erano stati effettuati
1 nuovi accertamenti in ordine alla sua domanda d reddito di cittadinanza presentata in data 17.8.2022, originariamente accolta, e che erano emerse “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo” contestualmente richiedendole la restituzione dell'importo di € 7.221,18 ricevuto dal settembre 2022 a tutto il luglio 2023, dedotta l'illegittimità della detta determinazione - per essere derivata la diversa data di sua residenza in Roma dalle lungaggini del relativo Comune – e comunque errato l'importo chiesto in restituzione – per non aver percepito la provvidenza nel mese di giugno 2022 - conveniva in giudizio l' chiedendo al Tribunale di voler “IN CP_2
VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni analiticamente esposte in narrativa, il diritto della Ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza con effetto dalla domanda amministrativa del 13.08.2022, compresa la mensilità relativa a giugno
2023, per € 780,00, e mai erogata dall' e, per l'effetto, condannare l' CP_2 [...]
in personale del Presidente e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare alla Ricorrente la somma di € 780,00, oltre accessori di legge;
- accertare l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' di € CP_1
7.221,18 e, per l'effetto dichiarare che la Ricorrente non è tenuta a restituire le somme oggetto dell'avviso di indebito previdenziale;
IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare che la Ricorrente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse dichiarata tenuta a restituire la prestazione goduta, è tenuta a restituire la somma di € 6.441,18 in luogo di quella di € 7.221,18, o la minore e/o maggiore somma che emergerà nel corso del giudizio, anche con valutazione equitativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari di causa”. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, dedotta la correttezza della propria condotta nella revoca del beneficio del reddito di cittadinanza nei confronti della ricorrente – fondata sulle emergenze dell'anagrafe del Comune di Roma e sulla appurata non
2 veridicità delle dichiarazioni relative al reddito della stessa – resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 26.11.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.. 2 del D.L. n.4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo
2019, n. 26, si prevedeva che “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'e-rogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non
3 autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 1 -bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-sto 1999, n.
394. 1-ter . Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1
4 -bis . A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei qua-li non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. (…)
3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei do-dici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad
1 per il primo componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continui-no a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre
2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione: b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di es-sere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti
5 il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto al-la povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo
1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo….”
La stessa norma prevedeva all'art. 7, “Sanzioni” che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute,
è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via
6 definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma CP_1
10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. (…) .
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Nella specie nessun dubbio può sorgere in ordine alla circostanza che la ricorrente CP_ abbia dichiarato circostanze non rispondenti a verità nella domanda diretta all' volta ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, tanto in relazione alla residenza (così come risultante dal certificato storico di residenza, all. 12 fascicolo CP_
, quanto in relazione al reddito.
Peraltro, solo con le note depositate in data 16.10.2025 la stessa ha depositato la
“corrispondenza” intervenuta con il di Roma dalla quale emerge con CP_4 inequivoca certezza che ella ben era a conoscenza del mancato accoglimento della sua domanda di cambio residenza da Modena a Roma per carente documentazione nella domanda presentata il 6.7.2022. CP_ Il dato acquisito dall' con riferimento alla effettività del cambio di residenza della solo dal 20.7.2022 era pertanto del tutto idoneo in astratto alla revoca del Parte_1
7 beneficio, la domanda relativa al quale era invece stata compilata dalla con Parte_1 un dato errato.
Altresì, con riguardo al reddito, nella domanda di RdC la ricorrente ha dichiarato un reddito presunto da attività lavorativa per l'anno 2022 di € 200,00, quando, già all'epoca della dichiarazione (17.8.2022), ella aveva in essere due rapporti lavorativi
(presso “S.R.L. BAKERY & LOVE SRL” dal 30/04/2022 al 30/09/2022 come CP_ lavoratrice dipendente part-time, cfr. docc. 13 e 14 fascicolo e presso “Sannia
Denise” dal 01/07/2022 al 31/12/2022 come apprendista part-time, cfr. docc. 15 e 16 CP_ fascicolo , i redditi presunti relativi ai quali sarebbero dovuti essere dichiarati dalla per consentire all'Istituto di poter effettuare correttamente le proprie Parte_1 valutazioni, anche e soprattutto in ordine all'importo della provvidenza eventualmente spettante.
È appena il caso di evidenziare che per il primo rapporto la ricorrente ha ricevuto una retribuzione imponibile di € 511,00 e per il secondo di € 3.194,00 (cfr. stratto CP_ contributivo, doc. 17 fascicolo
Ritiene il Tribunale che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione penale sul tema
(sent. 44366/2021 e più di recente sent. 49686/2023, che accoglie l'orientamento inaugurato con la prima) ai fini della revoca del beneficio per cui è causa non rilevi tanto l'oggettività della non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese con la domanda, quanto, piuttosto, il fatto che le false dichiarazioni siano volte ad ottenere un beneficio indebito, facendo la norma riferimento “…non tanto ad una volontà di accesso al beneficio messa in atto non iure, cioè in assenza degli elementi formali che avrebbero consentito l'erogazione, quanto ad una volontà diretta ad un conseguimento di esso contra jus, cioè in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento”; con la conseguenza che occorre ritenere che con la espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio…” il legislatore abbia inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo che potrebbe derivare dalla falsità ovvero dalla omissività delle dichiarazioni presentate per il conseguimento del “reddito di cittadinanza”, nel senso che la loro rilevanza penale sarà sussistente nei soli casi in
8 cui intenzione dell'agente era il conseguire, attraverso di esse, un beneficio diversamente non dovuto”.
Ne deriva che possono giustificare la revoca e la restituzione solo le dichiarazioni non corrispondenti al vero che integrino un falso intenzionale o comunque rilevante e non anche quelle in cui sia ravvisabile un falso, per così dire, innocuo, non finalizzato né funzionalmente collegato al conseguimento di una prestazione indebita, in ragione della sussistenza di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio.
Sulla scorta di tale insegnamento, dunque, ben si potrebbe affermare che la “falsa” dichiarazione operata dalla ricorrente nella domanda di RdC in relazione alla propria residenza - come detto non effettiva alla data dichiarata del 6.7.2022 - possa costituire un falso innocuo, commesso, cioè, senza l'intenzione di ottenere una prestazione non spettante: tanto volendo - del tutto concessivamente - sminuire la celata (in ricorso) circostanza relativa al fatto che la conoscesse, al tempo della proposizione Parte_1 dell'odierno giudizio, che la Dichiarazione di residenza presentata in data ai fini dell'Ottenimento del RdC non era potuta essere recepita dal Comune di Roma e che quindi il suo “cambio” di residenza non era ufficialmente avvenuto.
Diversamente, tuttavia, giammai potrebbe giungersi alla detta conclusione con riguardo alla dichiarazione relativa al reddito, essendo prive di rilievo le considerazioni della ricorrente relative al raggiungimento, ad annualità compiuta, di un reddito comunque inferiore alla soglia utile per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.
E invero è del tutto coerente con il sistema delineato dalla norma ritenere che il reddito, ancorché presunto (e tuttavia desumibile dal contratto di lavoro), della ricorrente – ben diverso da quello dichiarato dacché in essere due contratti di lavoro al momento della dichiarazione - potesse costituire un impedimento al conseguimento del beneficio, quanto meno nella misura in cui era stato riconosciuto alla ricorrente.
Tanto consente di ritenere che l'omessa dichiarazione di un reddito, ove anche presunto, seppur non intenzionalmente diretta al conseguimento di un beneficio indebito (così da escludere la ravvisabilità della fattispecie penale), abbia assunto
9 rilievo anche solo ai fini della misura della prestazione e non sia affatto “innocua” ai fini della qualificazione delle false dichiarazioni. CP_ Alla luce delle esposte considerazioni la revoca della prestazione da parte dell' deve ritenersi del tutto legittima.
Altresì corretto è l'importo richiesto in restituzione, avendo documentalmente dimostrato l' che nel calcolo dell'ammontare indicato non sia stata ricompresa CP_2 la mensilità relativa al giugno 2022, pacificamente non riscossa dalla ricorrente.
Il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.
Sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att. cpc per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
IA ON
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
TERZA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa IA ON spirati i termini all'esito dello spirare dei termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al
26.11.2025 ha pronunciato, mediante deposito telematico in data odierna, la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Roberto Sarra e Laurent Parte_1
IL ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma alla Via Flavio
Domiziano 10
RICORRENTE
CONTRO
in persona del Presidente pro-tempore, elettivamente domiciliato in Roma, CP_1 presso l'Avvocatura Metropolitana dell' di Roma, via Cesare Beccaria 29, CP_2 rappresentato e difeso dall'avv. Alessia Faddili per procura generale alle liti per atto
Notaio di Roma n. 37875 del 22.03.2024 Persona_1
RESISTENTE
OGGETTO: reddito cittadinanza
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 29.1.2025 la ricorrente premesso che Parte_1
CP_ l' con comunicazione del 05.08.2024, la aveva informata che erano stati effettuati
1 nuovi accertamenti in ordine alla sua domanda d reddito di cittadinanza presentata in data 17.8.2022, originariamente accolta, e che erano emerse “false dichiarazioni rese nell'istanza RDC o non comunicazione di variazioni di composizione, reddito o patrimonio inerenti al nucleo” contestualmente richiedendole la restituzione dell'importo di € 7.221,18 ricevuto dal settembre 2022 a tutto il luglio 2023, dedotta l'illegittimità della detta determinazione - per essere derivata la diversa data di sua residenza in Roma dalle lungaggini del relativo Comune – e comunque errato l'importo chiesto in restituzione – per non aver percepito la provvidenza nel mese di giugno 2022 - conveniva in giudizio l' chiedendo al Tribunale di voler “IN CP_2
VIA PRINCIPALE - accertare e dichiarare, per tutte le ragioni analiticamente esposte in narrativa, il diritto della Ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza con effetto dalla domanda amministrativa del 13.08.2022, compresa la mensilità relativa a giugno
2023, per € 780,00, e mai erogata dall' e, per l'effetto, condannare l' CP_2 [...]
in personale del Presidente e legale Controparte_3 rappresentante pro tempore, a pagare alla Ricorrente la somma di € 780,00, oltre accessori di legge;
- accertare l'infondatezza della pretesa restitutoria dell' di € CP_1
7.221,18 e, per l'effetto dichiarare che la Ricorrente non è tenuta a restituire le somme oggetto dell'avviso di indebito previdenziale;
IN VIA SUBORDINATA - accertare e dichiarare che la Ricorrente, nella denegata e non creduta ipotesi in cui fosse dichiarata tenuta a restituire la prestazione goduta, è tenuta a restituire la somma di € 6.441,18 in luogo di quella di € 7.221,18, o la minore e/o maggiore somma che emergerà nel corso del giudizio, anche con valutazione equitativa;
Con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, i quali si dichiarano antistatari di causa”. CP_ Si costituiva in giudizio l' il quale, dedotta la correttezza della propria condotta nella revoca del beneficio del reddito di cittadinanza nei confronti della ricorrente – fondata sulle emergenze dell'anagrafe del Comune di Roma e sulla appurata non
2 veridicità delle dichiarazioni relative al reddito della stessa – resisteva al ricorso chiedendone il rigetto.
La causa era istruita documentalmente;
spirati i termini assegnati ex art. 127 ter cpc fino al 26.11.2025, era dunque decisa mediante deposito telematico della presente sentenza.
Il ricorso è infondato.
Ai sensi dell'art.. 2 del D.L. n.4/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo
2019, n. 26, si prevedeva che “1. Il Rdc è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'e-rogazione del beneficio, in modo continuativo;
b) con riferimento a requisiti reddituali e patrimoniali, il nucleo familiare deve possedere: 1) un valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, inferiore a 9.360 euro;
nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013; 2) un valore del patrimonio immobiliare, in Italia e all'estero, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore ad una soglia di euro 30.000; 3) un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE, non superiore a una soglia di euro 6.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino ad un massimo di euro 10.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo;
i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente in condizione di disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non
3 autosufficienza, come definite a fini ISEE, presente nel nucleo;
4) un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di euro 6.000 annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4. La predetta soglia è incrementata ad euro 7.560 ai fini dell'accesso alla Pensione di cittadinanza. In ogni caso la soglia è incrementata ad euro 9.360 nei casi in cui il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, come da dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ai fini ISEE;
c) con riferimento al godimento di beni durevoli: 1) nessun componente il nucleo familiare deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di autoveicoli immatricolati la prima volta nei sei mesi antecedenti la richiesta, ovvero di autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc o motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei due anni antecedenti, esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità ai sensi della disciplina vigente;
2) nessun componente deve essere intestatario a qualunque titolo o avente piena disponibilità di navi e imbarcazioni da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171. c -bis) per il richiedente il beneficio, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3. 1 -bis. Ai fini dell'accoglimento della richiesta di cui all'articolo 5 e con specifico riferimento ai requisiti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo nonché per comprovare la composizione del nucleo familiare, in deroga all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea devono produrre apposita certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall'autorità consolare italiana, in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 ago-sto 1999, n.
394. 1-ter . Le disposizioni di cui al comma 1-bis non si applicano: a) nei confronti dei cittadini di
Stati non appartenenti all'Unione europea aventi lo status di rifugiato politico;
b) qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente;
c) nei confronti di cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea nei quali è oggettivamente impossibile acquisire le certificazioni di cui al comma 1
4 -bis . A tal fine, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, è definito l'elenco dei Paesi nei qua-li non è possibile acquisire la documentazione necessaria per la compilazione della DSU ai fini ISEE, di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. (…)
3. Non ha diritto al Rdc il componente del nucleo familiare disoccupato a seguito di dimissioni volontarie, nei do-dici mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.
4. Il parametro della scala di equivalenza, di cui al comma 1, lettera b), numero 4), è pari ad
1 per il primo componente del nucleo familiare ed e' incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell'ISEE.
5. Ai fini del Rdc, il nucleo familiare è definito ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. In ogni caso, anche per la richiesta di prestazioni sociali agevolate diverse dal Rdc, ai fini della definizione del nucleo familiare, valgono le seguenti disposizioni, la cui efficacia cessa dal giorno di entrata in vigore delle corrispondenti modifiche del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013: a) i coniugi permangono nel medesimo nucleo anche a seguito di separazione o divorzio, qualora continui-no a risiedere nella stessa abitazione;
se la separazione o il divorzio sono avvenuti successivamente alla data del 1° settembre
2018, il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale;
a -bis ) i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell'ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell'ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche, qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione: b) il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è di età inferiore a 26 anni, è nella condizione di es-sere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.
6. Ai soli fini del Rdc, il reddito familiare, di cui al comma 1, lettera b) numero 4), è determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, al netto dei trattamenti assistenziali eventualmente inclusi nell'ISEE ed inclusivo del valore annuo dei trattamenti assistenziali in corso di godimento da parte dei componenti
5 il nucleo familiare, fatta eccezione per le prestazioni non sottoposte alla prova dei mezzi. Nel valore dei trattamenti assistenziali non rilevano le erogazioni riferite al pagamento di arretrati, le riduzioni nella compartecipazione al costo dei servizi e le esenzioni e agevolazioni per il pagamento di tributi, le erogazioni a fronte di rendicontazione di spese sostenute, ovvero le erogazioni in forma di buoni servizio o altri titoli che svolgono la funzione di sostituzione di servizi. Ai fini del presente decreto, non si include tra i trattamenti assistenziali l'assegno di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. I trattamenti assistenziali in corso di godimento di cui al primo periodo sono comunicati dagli enti erogatori entro quindici giorni dal riconoscimento al Sistema informativo unitario dei servizi sociali (SIUSS), di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, secondo le modalità ivi previste.
7. Ai soli fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del
Rdc, al valore dell'ISEE di cui al comma 1, lettera b), numero 1), è sottratto l'ammontare del Rdc percepito dal nucleo beneficiario eventualmente incluso nell'ISEE, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza. Per l'accesso al Rdc sono parimenti sottratti nelle medesime modalità, gli ammontari eventualmente inclusi nell'ISEE relativi alla fruizione del sostegno per l'inclusione attiva, del reddito di inclusione ovvero delle misure regionali di contrasto al-la povertà oggetto d'intesa tra la regione e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di una erogazione integrata con le citate misure nazionali.
8. Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo
1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo….”
La stessa norma prevedeva all'art. 7, “Sanzioni” che “1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute,
è punito con la reclusione da due a sei anni.
2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi
8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.
3. Alla condanna in via
6 definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quello previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall' ai sensi del comma CP_1
10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. (…) .
6. La decadenza dal beneficio è inoltre disposta nel caso in cui il nucleo familiare abbia percepito il beneficio economico del Rdc in misura maggiore rispetto a quanto gli sarebbe spettato, per effetto di dichiarazione mendace in sede di DSU o di altra dichiarazione nell'ambito della procedura di richiesta del beneficio, ovvero per effetto dell'omessa presentazione delle prescritte comunicazioni, ivi comprese le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma
10, fermo restando il recupero di quanto versato in eccesso”.
Nella specie nessun dubbio può sorgere in ordine alla circostanza che la ricorrente CP_ abbia dichiarato circostanze non rispondenti a verità nella domanda diretta all' volta ad ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza, tanto in relazione alla residenza (così come risultante dal certificato storico di residenza, all. 12 fascicolo CP_
, quanto in relazione al reddito.
Peraltro, solo con le note depositate in data 16.10.2025 la stessa ha depositato la
“corrispondenza” intervenuta con il di Roma dalla quale emerge con CP_4 inequivoca certezza che ella ben era a conoscenza del mancato accoglimento della sua domanda di cambio residenza da Modena a Roma per carente documentazione nella domanda presentata il 6.7.2022. CP_ Il dato acquisito dall' con riferimento alla effettività del cambio di residenza della solo dal 20.7.2022 era pertanto del tutto idoneo in astratto alla revoca del Parte_1
7 beneficio, la domanda relativa al quale era invece stata compilata dalla con Parte_1 un dato errato.
Altresì, con riguardo al reddito, nella domanda di RdC la ricorrente ha dichiarato un reddito presunto da attività lavorativa per l'anno 2022 di € 200,00, quando, già all'epoca della dichiarazione (17.8.2022), ella aveva in essere due rapporti lavorativi
(presso “S.R.L. BAKERY & LOVE SRL” dal 30/04/2022 al 30/09/2022 come CP_ lavoratrice dipendente part-time, cfr. docc. 13 e 14 fascicolo e presso “Sannia
Denise” dal 01/07/2022 al 31/12/2022 come apprendista part-time, cfr. docc. 15 e 16 CP_ fascicolo , i redditi presunti relativi ai quali sarebbero dovuti essere dichiarati dalla per consentire all'Istituto di poter effettuare correttamente le proprie Parte_1 valutazioni, anche e soprattutto in ordine all'importo della provvidenza eventualmente spettante.
È appena il caso di evidenziare che per il primo rapporto la ricorrente ha ricevuto una retribuzione imponibile di € 511,00 e per il secondo di € 3.194,00 (cfr. stratto CP_ contributivo, doc. 17 fascicolo
Ritiene il Tribunale che, alla luce della giurisprudenza della Cassazione penale sul tema
(sent. 44366/2021 e più di recente sent. 49686/2023, che accoglie l'orientamento inaugurato con la prima) ai fini della revoca del beneficio per cui è causa non rilevi tanto l'oggettività della non rispondenza al vero delle dichiarazioni rese con la domanda, quanto, piuttosto, il fatto che le false dichiarazioni siano volte ad ottenere un beneficio indebito, facendo la norma riferimento “…non tanto ad una volontà di accesso al beneficio messa in atto non iure, cioè in assenza degli elementi formali che avrebbero consentito l'erogazione, quanto ad una volontà diretta ad un conseguimento di esso contra jus, cioè in assenza degli elementi sostanziali per il suo riconoscimento”; con la conseguenza che occorre ritenere che con la espressione “al fine di ottenere indebitamente il beneficio…” il legislatore abbia inteso tipizzare in termini di concretezza il pericolo che potrebbe derivare dalla falsità ovvero dalla omissività delle dichiarazioni presentate per il conseguimento del “reddito di cittadinanza”, nel senso che la loro rilevanza penale sarà sussistente nei soli casi in
8 cui intenzione dell'agente era il conseguire, attraverso di esse, un beneficio diversamente non dovuto”.
Ne deriva che possono giustificare la revoca e la restituzione solo le dichiarazioni non corrispondenti al vero che integrino un falso intenzionale o comunque rilevante e non anche quelle in cui sia ravvisabile un falso, per così dire, innocuo, non finalizzato né funzionalmente collegato al conseguimento di una prestazione indebita, in ragione della sussistenza di tutti i presupposti di legge per il riconoscimento del beneficio.
Sulla scorta di tale insegnamento, dunque, ben si potrebbe affermare che la “falsa” dichiarazione operata dalla ricorrente nella domanda di RdC in relazione alla propria residenza - come detto non effettiva alla data dichiarata del 6.7.2022 - possa costituire un falso innocuo, commesso, cioè, senza l'intenzione di ottenere una prestazione non spettante: tanto volendo - del tutto concessivamente - sminuire la celata (in ricorso) circostanza relativa al fatto che la conoscesse, al tempo della proposizione Parte_1 dell'odierno giudizio, che la Dichiarazione di residenza presentata in data ai fini dell'Ottenimento del RdC non era potuta essere recepita dal Comune di Roma e che quindi il suo “cambio” di residenza non era ufficialmente avvenuto.
Diversamente, tuttavia, giammai potrebbe giungersi alla detta conclusione con riguardo alla dichiarazione relativa al reddito, essendo prive di rilievo le considerazioni della ricorrente relative al raggiungimento, ad annualità compiuta, di un reddito comunque inferiore alla soglia utile per ottenere il beneficio del reddito di cittadinanza.
E invero è del tutto coerente con il sistema delineato dalla norma ritenere che il reddito, ancorché presunto (e tuttavia desumibile dal contratto di lavoro), della ricorrente – ben diverso da quello dichiarato dacché in essere due contratti di lavoro al momento della dichiarazione - potesse costituire un impedimento al conseguimento del beneficio, quanto meno nella misura in cui era stato riconosciuto alla ricorrente.
Tanto consente di ritenere che l'omessa dichiarazione di un reddito, ove anche presunto, seppur non intenzionalmente diretta al conseguimento di un beneficio indebito (così da escludere la ravvisabilità della fattispecie penale), abbia assunto
9 rilievo anche solo ai fini della misura della prestazione e non sia affatto “innocua” ai fini della qualificazione delle false dichiarazioni. CP_ Alla luce delle esposte considerazioni la revoca della prestazione da parte dell' deve ritenersi del tutto legittima.
Altresì corretto è l'importo richiesto in restituzione, avendo documentalmente dimostrato l' che nel calcolo dell'ammontare indicato non sia stata ricompresa CP_2 la mensilità relativa al giugno 2022, pacificamente non riscossa dalla ricorrente.
Il ricorso, infondato, deve dunque essere respinto.
Sussistono i presupposti ex art. 152 disp. att. cpc per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede:
- respinge il ricorso;
- compensa le spese.
Roma, 27.11.2025
Il Giudice
IA ON
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