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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 17/11/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 4766/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 4766/2024 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] l'[...] , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Zito, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 25 novembre 2024, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 aprile
[...] Parte_2
1995 in Tivoli (RM) e precisando che dall'unione sono nate le figlie (l'11 Per_1 settembre 1996) e (il 20 ottobre 1997), entrambe maggiorenni ed Pt_1 economicamente autosufficient i - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (3 aprile 2019) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 496/2019), conclusosi con il decreto di omologazione del 23 maggio 2019 - hanno chiesto la pronuncia dell a cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite .
L'accordo prevede quanto segue:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30.04.1995, con rito civile, atto regolarmente trascritto presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Tivoli, al numero 31, parte 2 serie A, anno 1995, in regime di separazione dei beni con atto a rogito del Notaio n.rep 91579 del Per_2
25.07.2000
• disporre quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale da parte del sig a favore delle figlie Parte_2 Persona_3 nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] Parte_3
l'assegnazione, in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della propr ietà e del possesso alle figlie che accettano , la quota di proprietà 1/1del seguente bene immobile sito in Tivoli, via Cesare Augusto
n 29 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tivoli (RM) al foglio 50 particella
182 sub 16, Via cesare Augusto snc, piano 4_T, interno 8, scala C, catg A/3, classe
2, vani 6 superficie catastale tot mq123 totale aree scoperte mq120 rendita 666,23
• ordinare al Comune di Tivoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la giudice delegata ha fissato udienza di comparizione per necessità di chiarimenti.
2 All'udienza del 31 ottobre 2025, l e parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso confermando la volontà divorzile, precisando ai fini dell'accordo da recepire in sentenza che: “il padre si obbliga a trasferire in favore delle figlie l'immobile di cui è proprietario”.
La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del 31 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 30 aprile 1995 in
[...] Parte_2
Tivoli (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tivoli, atto n° 31, parte II, serie A – anno 1995.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Tivoli (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL LO AN LU
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
Il Tribunale di Tivoli, riunito in Camera di Consiglio e composto dai signori magistrati: dott. AN LU Presidente dott.ssa Chiara Pulicati Giudice dott.ssa UL LO Giudice rel ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento iscritto al R.G. n. 4766/2024 V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, su istanza depositata congiuntamente da:
, C.F. , nata a [...] l'[...] , Parte_1 C.F._1 residente in [...]
e
C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 residente in [...]
Entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Anna Zito, giusta procura in atti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
1 Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso congiunto depositato in data 25 novembre 2024, i sig.ri Parte_1
e premettendo di aver contratto matrimonio in data 30 aprile
[...] Parte_2
1995 in Tivoli (RM) e precisando che dall'unione sono nate le figlie (l'11 Per_1 settembre 1996) e (il 20 ottobre 1997), entrambe maggiorenni ed Pt_1 economicamente autosufficient i - essendo trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione davanti al Presidente del Tribunale di Tivoli (3 aprile 2019) nel procedimento di separazione personale (R.G.N. 496/2019), conclusosi con il decreto di omologazione del 23 maggio 2019 - hanno chiesto la pronuncia dell a cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni da questi concordemente pattuite .
L'accordo prevede quanto segue:
“• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 30.04.1995, con rito civile, atto regolarmente trascritto presso l'ufficio di
Stato Civile del Comune di Tivoli, al numero 31, parte 2 serie A, anno 1995, in regime di separazione dei beni con atto a rogito del Notaio n.rep 91579 del Per_2
25.07.2000
• disporre quale condizione indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale da parte del sig a favore delle figlie Parte_2 Persona_3 nata a [...] il [...], nata a [...] il [...] Parte_3
l'assegnazione, in piena proprietà, con ogni garanzia di legge, compresa l'evizione, franchi e liberi da pesi, vincoli, servitù, ipoteche, nello stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della propr ietà e del possesso alle figlie che accettano , la quota di proprietà 1/1del seguente bene immobile sito in Tivoli, via Cesare Augusto
n 29 censito al Catasto Fabbricati del Comune di Tivoli (RM) al foglio 50 particella
182 sub 16, Via cesare Augusto snc, piano 4_T, interno 8, scala C, catg A/3, classe
2, vani 6 superficie catastale tot mq123 totale aree scoperte mq120 rendita 666,23
• ordinare al Comune di Tivoli di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali”.
2. Lette le note scritte in sostituzione dell'udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., acquisito il parere del Pubblico Ministero, la giudice delegata ha fissato udienza di comparizione per necessità di chiarimenti.
2 All'udienza del 31 ottobre 2025, l e parti hanno insistito per l'accoglimento del ricorso confermando la volontà divorzile, precisando ai fini dell'accordo da recepire in sentenza che: “il padre si obbliga a trasferire in favore delle figlie l'immobile di cui è proprietario”.
La causa è stata riservata al Collegio per la decisione.
3. La domanda è fondata e merita accoglimento.
Sussistono i presupposti di cui all'art. 3, n. 2, lett. b, l. 898/70.
La frattura determinatasi tra i coniugi appare irreversibile alla luce delle ragioni addotte e tenuto conto della decisa e ferma volontà di far cessare definitivamente il vincolo matrimoniale manifestata dalle parti nel ricorso introduttivo e all'udienza del 31 ottobre 2025.
Le condizioni sono congrue e conformi a legge.
Nulla deve disporsi in punto di spese avendo le parti proposto domanda congiunta.
P R O N U N C I A
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i signori Parte_1
e i quali hanno contratto matrimonio in data 30 aprile 1995 in
[...] Parte_2
Tivoli (RM), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Tivoli, atto n° 31, parte II, serie A – anno 1995.
O R D I N A
Agli Ufficiali dello Stato Civile del Comune di Tivoli (RM) di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Così deciso in Tivoli nella Camera di Consiglio del 4 novembre 2025.
La Giudice Il Presidente
UL LO AN LU
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