Art. 19
Le compagnie estere, le quali non siano gia' state riconosciute nel Regno secondo gli articoli 230 e seguenti del Codice di commercio, quando chiedono patenti di vettore, saranno equiparate alle nazionali per quanto riguarda la tassa di registro sugli atti costitutivi.
Saranno parimenti soggetti alle tasse normali di registro gli atti che portano aumento nel capitale sociale delle compagnie munite di patente di vettore. Le compagnie, che non facciano registrare gli atti di aumento del capitale dentro i sei mesi dalla loro data, decadranno dalla patente.
Tali tasse saranno tuttavia applicate per la parte del capitale impiegato in Italia.
Gli atti costitutivi delle compagnie forestiere di navigazione, per ottenere la concessione della patente di vettore, saranno registrati con tassa fissa da lire duemila a lire diecimila, in proporzione del capitale sociale. Gli atti che portano l'aumento del capitale sociale saranno registrati con tassa fissa, il cui ammontare verra' determinato proporzionatamente alla tassa pagata per la registrazione dell'atto costitutivo in rapporto col capitale sociale originario.