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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/07/2025, n. 217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 217 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
DISPOSITIVO DELLA SENTENZA (artt. 279 e 438 C.P.C.)
R.G. 44/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott.ssa Giuseppina Finazzi Consigliere rel.
3) Dott.ssa Silvia Mossi Consigliere
All'udienza del 03/07/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
MINISTERO DELLA DIFESA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.
contro
Controparte_1
PQM
Riforma parzialmente la sentenza n.14/2025 del Tribunale di Bergamo e dichiara inammissibile la domanda di riguardante la speciale elargizione;
Controparte_1 conferma la spettanza degli interessi legali e rivalutazione monetaria sull'assegno vitalizio e sull'assegno vitalizio speciale, indicando quale data di decorrenza quella di 120 giorni successivi alla data della domanda amministrativa;
condanna il appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio nella misura della metà, liquidandole, per l'intero e per il primo grado, in complessivi € 3.800,00, e, sempre per l'intero e per il presente grado di giudizio, in complessivi € 3.400,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme;
dichiara compensata tra le parti la residua metà; distrae le spese in favore del procuratore dell'appellato che si è dichiarato antistatario.
Il Presidente
R.G. 44/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE LAVORO
Composta dai Sigg. Magistrati:
1) Dott. Antonio Matano Presidente
2) Dott.ssa Giuseppina Finazzi Consigliere rel.
3) Dott.ssa Silvia Mossi Consigliere
All'udienza del 03/07/2025, in esito alla camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
tra
MINISTERO DELLA DIFESA IN PERSONA DEL MINISTRO P.T.
contro
Controparte_1
PQM
Riforma parzialmente la sentenza n.14/2025 del Tribunale di Bergamo e dichiara inammissibile la domanda di riguardante la speciale elargizione;
Controparte_1 conferma la spettanza degli interessi legali e rivalutazione monetaria sull'assegno vitalizio e sull'assegno vitalizio speciale, indicando quale data di decorrenza quella di 120 giorni successivi alla data della domanda amministrativa;
condanna il appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di Parte_1 giudizio nella misura della metà, liquidandole, per l'intero e per il primo grado, in complessivi € 3.800,00, e, sempre per l'intero e per il presente grado di giudizio, in complessivi € 3.400,00, oltre accessori di legge su entrambe le somme;
dichiara compensata tra le parti la residua metà; distrae le spese in favore del procuratore dell'appellato che si è dichiarato antistatario.
Il Presidente