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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 02/12/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
Sezione Lavoro
composta dai Signori Magistrati:
Dott.ssa Marcella Angelini Presidente
Dott. Roberto Pascarelli Consigliere
Dott. Luca Mascini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nelle cause riunite alla causa di appello n. 739/2024 R.g.l., riassunte a seguito della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 22907/2024 pronunziata in data 12.3.2024 e depositata in Cancelleria in data 19.8.2024; avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 64 del 18.3.2018; avente ad oggetto: opposizione ad avviso di addebito;
promossa da:
rappresentato e difeso dagli avv. Valeria Giroldi e Oreste Manzi ed CP_1 elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale della sede di Bologna – ricorrente/resistente in riassunzione;
nei confronti di:
rappresentata e difesa dagli avv. Alessandro Ratti Controparte_2 ed Enrico Fogliani e dall'avv. Carlo Zoli ed elettivamente domiciliata presso lo studio dei primi in Modena – resistente/ricorrente in riassunzione;
posta in decisione all'udienza collegiale del 2.10.2025, sentite le parti costituite e viste le relative conclusioni, come in atti trascritte, udita la relazione della causa, esaminati gli atti e i documenti di causa,
1
Rilevato in fatto e ritenuto in diritto
1. cooperativa di produzione e lavoro operante Controparte_2 prevalentemente nel settore del facchinaggio e della logistica, agiva in giudizio dinanzi al Tribunale di Reggio Emilia, in funzione di Giudice del lavoro, proponendo opposizione avverso l'avviso di addebito n. 36820150015933370000 con il quale le era stato intimato il pagamento di complessivi € 666.042,24 per contributi, somme aggiuntive e compensi di riscossione relativi al periodo compreso tra il novembre 2010 e il settembre 2014.
Il fondamento della pretesa era costituito dalle risultanze del Verbale unico di Accertamento e Notificazione n. 80/20 I 5-924-01 del 3/4/2015 dell' CP_3
e della D.T.L. di Bologna, in forza del quale era stata contestata la
[...] mancata applicazione ai soci lavoratori subordinati dei trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine e la non corretta determinazione della base imponibile contributiva, essendo stato applicato il “C.C.N.L. UNCI-CONFSAL per i soci e i dipendenti delle
Cooperative esercenti attività principali ed ausiliarie a favore di enti pubblici e ditte private” del 31.1.2007, rinnovato per la parte economica in data 29.4.2009, e non il “C.C.N.L. Trasporto Merci e Logistica” stipulato dalle cosiddette “Centrali
Cooperative” (fra cui Parte_1
, , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7
, Controparte_8 CP_1 e per citare solo le più famose) e , CP_9 CP_10
CISL e UIL del 20.1.2005, sottoscritto definitivamente il 9.11.2006.
Precisamente, come illustrato nel Verbale ispettivo, “La società cooperativa ha instaurato con i soci lavoratori, in aggiunta al rapporto associativo, un CP_2 ulteriore rapporto giuridico, ossia un rapporto di lavoro subordinato, con conseguente applicazione della relativa normativa di riferimento, anche per quanto riguarda la determinazione degli imponibili contributivi ed in particolare:
1. dell'art. 1, comma 1, della legge 389/89 di conversione del D.L. 338/89, alla luce dell'interpretazione autentica ex art. 2, comma 25, della legge 549/1995, secondo cui “la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
2 2. dell'art. 7, comma 4, del decreto legge 248/2007, convertito in legge n.
31/2008, a norma del quale “in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito dei applicazione di quei contratti di categoria applicano ai proprio soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n.
142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”
Dalla documentazione prodotta è emerso come la società cooperativa abbia applicato per l'intero periodo oggetto del presente accertamento il CP_2
CCNL UNCI-CONFSAL per i soci e i dipendenti delle Cooperative esercenti attività principali ed ausiliarie a favore di enti pubblici e ditte private, stipulato in data 31 gennaio 2007 e rinnovato per la parte economica in data 29 aprile 2009.
Al riguardo, l'art. 2 del regolamento della società cooperativa disciplina ai capi a) e b) il trattamento economico dei soci lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
La scelta di applicare un CCNL che preveda per i soci lavoratori un trattamento economico complessivo significativamente inferiore rispetto a quello contemplato dai corrispondenti CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento determina inevitabilmente, da un lato, una concorrenza sleale, implicante una distorsione del mercato del lavoro e, dall'altro, appare incompatibile con lo scopo mutualistico che dovrebbe connotare ontologicamente la cooperativa stessa. Lo scopo mutualistico, in caso di cooperative di produzione e lavoro, è rappresentato dal fatto che la cooperativa si impegna a procurare ai propri soci di condizioni di lavoro migliori e più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato.
Dall'esame dei prospetti paga/lul acquisiti, è emerso che la società
[...]
, ha corrisposto ai propri soci lavoratori dipendenti, inquadrati Controparte_12 ai livelli 3, 4, 5 nel periodo oggetto del presente accertamento, una retribuzione oraria che, tuttavia, non trova alcuna corrispondenza rispetto agli importi retributivi previsti dal CCNL Trasporto Merci e Logistica Cooperative e successivi accordi e integrazioni, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative nel settore.
In merito, il Ministero del Lavoro Politiche sociali in base alla CP_13 lettera circolare prot. 37/0010310/MA003.A004 del 01/06/2012 ha precisato che
“sulla scorta della documentazione in possesso di questa Amministrazione, come elaborata dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro (ex Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro), si fa presente che l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini
3 dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1, L. n.
389/1989, come interpretato in via autentica ex art. 2, comma, 25, L. n. 549/1995, CP_1 è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CISL e CP_14
. CP_9 CP_10
Ne consegue che la società , nel periodo oggetto Controparte_15 del presente accertamento, non ha applicato ai propri soci lavoratori subordinati i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine e conseguentemente risulta non correttamente determinata la base imponibile contributiva …”.
Il Tribunale, istruita la causa documentalmente e con assunzione della prova testimoniale, dichiarata l'inammissibilità delle produzioni effettuate dall' CP_1 in sede di note conclusive in quanto tardive, accoglieva le censure relative all'inapplicabilità della suddetta normativa ai lavoratori dipendenti non soci e CP_ all'inquadramento (“l' a fronte di detta censura non ha provato il motivo dell'inquadramento dei lavoratori nel 5 e 6 livello e ciò anche in considerazione dell'anzianità di servizio”).
Quanto al tema della base imponibile contributiva, rilevava (dopo aver giudicato non dirimente la deposizione della teste “che ha prodotto Tes_1 documentazione che non ha confermato e alla cui acquisizione, peraltro, parte ricorrente si è opposta e che, quindi, deve essere considerata non probante e comunque tardiva. Detta teste, comunque, ha evidenziato che: “I dati riportati a pagina 5 del verbale ispettivo non sembrano essere allineati alle risultanze della tabella prodotta”) che “Nel caso di specie, infatti, l'onere della prova non spetta CP_ a parte ricorrente, ma è che deve dimostrare i presupposti della propria pretesa contributiva tra cui si ritiene rientri anche la rigorosa prova che il CCNL preso come termine di paragone ai sensi dell'art. 7 comma 4 del d.l n. 248/2007 è quello stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Orbene alla stregua di quanto sopra esposto CP_ si ritiene che l' non abbia fornito come sarebbe stato suo onere detta rigorosa prova e ciò considerata la grande confusione emergente dalle deposizioni testimoniali e dal verbale ispettivo, fatto per cui nel caso di specie non si può neppure affermare che la maggior rappresentatività comparativa costituisca un fatto notorio”.
Il Tribunale annullava l'avviso di addebito.
Questa Corte di Appello, con la sentenza n. 635/19, confermava la decisione di primo grado. L' ricorreva per cassazione avvero la sentenza e la Suprema Corte CP_1 affermava che, “2. Per quanto solo rileva in questa sede, controversa la base imponibile contributiva, la Corte di appello osservava come l'onere di provare la sussistenza di un contratto
4 leader, ai fini della determinazione del cd. minimale contributivo, non applicato dalla parte CP_ datoriale, spettasse all' CP_1
3. Nel caso concreto, l' , al momento della costituzione in giudizio, non aveva prodotto i contratti collettivi sulla cui base gli ispettori avevano proceduto ai rilievi.
4. Solo nel corso del giudizio di primo grado, con le note conclusive, e poi in sede di CP_ appello, l' produceva il testo del contratto che assumeva sottoscritto dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.
5. La produzione era, dunque, tardiva, trattandosi di una fonte collettiva di natura privatistica. CP_
6. Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione l' con un solo motivo… CP_
9. Con l'unico motivo di ricorso, l' deduce la violazione del combinato disposto degli articoli 416, 421 e 437, comma 2, cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto di non CP acquisire -e quindi non utilizzare ai fini della decisione- il CCNL individuato dall' quale contratto leader per la determinazione del cd. minimale contributivo, per essere l'istituto decaduto dalla produzione di tale documento ai sensi dell'art.416, ult. co, cod. proc. civ. CP_1
10. In particolare, l' censura la statuizione del giudice di appello che, pur dovendo decidere in merito alle retribuzioni da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali nell'ambito delle società cooperative (cd. minimale contributivo, ai sensi dell'art. 1, comma 1, D.L. nr. 338 del 1989, convertito dalla legge nr. 389 del 1989), ha ritenuto tardiva la CP_1 produzione, da parte dell' , del CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni del 29 gennaio 2005 (poi aggiornato con successivi rinnovi economici) siglato dalle cc.dd. «Centrali cooperative» e da e e individuato, altresì, dal Ministero CP_17 CP_18 CP_19 CP_20
Politiche Sociali quale CCNL stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più
[...] rappresentative a livello nazionale nel settore merceologico di appartenenza della parte datoriale. La produzione del contratto, infatti, era stata effettuata con le note depositate all'esito dell'istruttoria del giudizio di primo grado sia pure non con la memoria di costituzione. CP_
11. La decisione, secondo l' avrebbe omesso di considerare il carattere indispensabile della fonte collettiva, comunque prodotta contestualmente all'atto d'appello, e necessaria a dissipare lo stato di incertezza sui fatti controversi.
12. Il motivo è fondato.
13. Va osservato che, come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, sin dalla nota sentenza nr. 8202 del 2005 (cui hanno fatto seguito numerose altre decisioni conformi), il deposito di atti in momento successivo alla memoria di costituzione non è elemento di per sé ostativo alla relativa acquisizione se la produzione abbia ad oggetto circostanze decisive e allegate negli atti introduttivi.
14. L'insegnamento costante della Corte indica, infatti, che nel rito del lavoro occorre contemperare il principio dispositivo con quello di ricerca della verità e, in questa prospettiva, si colloca l'esercizio del potere istruttorio officioso previsto dall'art. 421 cod.proc.civ. e dall'art. 437, comma 2, cod.proc.civ. 15. Nel giudizio di appello, pertanto, il deposito di atti non prodotti tempestivamente non è precluso in via assoluta. Il Giudice può sempre ammetterli, ai sensi e per gli effetti del cit. art. 437, ove li ritenga indispensabili ai fini della decisione (Cass. nr. 11845 del 2018; Cass. nr. 21410 del 2019; Cass. nr. 28439 del 2019) ovvero idonei a superare l'incertezza dei fatti costitutivi dei diritti in contestazione. Il giudizio di indispensabilità della prova (vedi Cass., sez.un., nr. 10790 del 2017) postula, infatti, una valutazione di efficacia dell'intervento officioso a dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio.
16. Venendo al caso di specie, la res litigiosa riguarda proprio l'individuazione della retribuzione parametro per il calcolo del minimale contributivo e, in via di derivazione, del debito contributivo controverso.
17. Per la determinazione della retribuzione parametro, come innanzi osservato, rileva il contratto leader ovvero quello negoziato dalle organizzazioni e dalle associazioni comparativamente più rappresentative (Cass. nr. 13840 del 2023, in motiv.). CP_
18. L tenuto alla prova della fonte collettiva dell'obbligazione contributiva, sia pure tardivamente, ha prodotto, in giudizio, il CCNL cd. «trainante» che, in sede ispettiva, era stato utilizzato per determinazione della somma indicata nell'avviso di addebito.
19. Diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di Appello - che ha giudicato «inibita la possibilità di compiere una diretta verifica in ordine al contenuto del contratto e operarne una
5 concreta valutazione […]»- i parametri di corretta applicazione dei poteri officiosi imponevano di CP_ verificare la decisività del CCNL indicato dall' e di non arrestarsi al giudizio di tardività della produzione. Decisività che, nella specie, deve ritenersi implicitamente accertata, se il rigetto dell'appello è conseguito proprio al difetto della fonte collettiva sulla cui base il credito contributivo è stato calcolato.
20. L'indagine demandata ai Giudici territoriali è, infatti, quella di verificare la sussistenza o meno del credito contributivo controverso e la fonte contrattuale rappresenta il documento che può dissipare il contrasto. La Corte di merito, pertanto, a fronte di una richiesta specifica di acquisizione del CCNL, deve valutarne l'idoneità risolutiva dei fatti in discussione e non limitarsi a un giudizio di tardività della relativa produzione.
21. Sia pure ad altri fini, si è già osservato che quando il Giudice di merito ritiene indispensabile l'acquisizione del contratto collettivo può - e deve - fare ricorso all'esercizio dei poteri istruttori d'ufficio (v., Cass. nr. 29559 del 2023 in motivazione, punto 8, con richiamo ad altri precedenti).
22. Pertanto, deve essere affermato il principio per cui, ai fini della determinazione del minimale contributivo, il Giudice, fin dal primo grado e dunque anche in appello, deve esercitare il proprio potere-dovere di integrazione probatoria ex officio e acquisire il CCNL, individuato dalla parte onerata della prova, indispensabile a individuare la retribuzione parametro”.
2. L' ha riassunto il giudizio e, ripercorrendo la vicenda nella sua CP_1 interezza, ha evidenziato: “A. alla luce del decisum della Corte di Cassazione, che ha rimarcato la legittimità e tempestività della produzione del CCNL trasporto merci e logistica siglato da e UIL;
CP_21
B.
considerato che
espletava attività di logistica e facchinaggio CP_2 mentre applicava un contratto del tutto eterogeneo rispetto al settore di appartenenza,
C. atteso il corretto inquadramento dei lavoratori nel livello afferente le mansioni svolte, così come denunciate dalla parte datoriale nelle buste paga
D. certo ed incontestato che la convenuta, grazie al ricorso al “contratto spurio”, versava la contribuzione su di un imponibile inferiore al dovuto , sia per i soci lavoratori sia per i dipendenti non soci, in violazione dell'art 1 DL 338/89 con in L 389/89, circostanza pacifica, ne consegue la integrale riformabilità della sentenza della Corte di Appello di Bologna, n 635/2019 depositata il 25/07/2019 R.G.N. 323/2018 con accoglimento del ricorso in appello promosso da e delle domande e CP_1 conclusioni ivi rassegnate con conferma dell'avviso opposto o come meglio in reiezione di tutte le domande e conclusioni proposte da parte convenuta”.
L' ha quindi reso le seguenti conclusioni: CP_16
“Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello, in funzione di giudice del rinvio disposto dalla Suprema Corte con la citata ordinanza, in accoglimento del presente ricorso, accogliere il ricorso in appello proposto da avverso la CP_1 sentenza n. 64/2018 resa dal Tribunale di Reggio Emilia in funzione di Giudice del Lavoro in data 12/03/2018, quindi, in riforma della sentenza 635/2019 della
Corte di Appello di Bologna
- confermare la parametrabilità dell'imponibile contributivo alla retribuzione prevista dal CCNL trasporto merci e logistica applicato da nel CP_1
6 verbale scaturigine della pretesa, prodotto in atti, siglato dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, accertando la debenza della contribuzione e relativi accessori e sanzioni come intimate nell'opposto avviso con conferma dello stesso e reiezione di tutte ed ogni domanda presentata da parte convenuta
In via subordinata riconoscere la parametrabilità dell'imponibile contributivo alla retribuzione prevista dal CCNL trasporto merci e logistica applicato da nel verbale scaturigine della pretesa, prodotto in atti, siglato CP_1 dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, accertando la debenza della contribuzione e relativi accessori e sanzioni anche nella diversa, superiore o inferiore misura, che risulterà all'esito del giudizio.
Con vittoria di spese e compenso professionale dei diversi gradi di giudizio, ivi compreso quello di legittimità, come in sentenza, ed il presente di rinvio”.
La società si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnazione.
2.1. Anche l. ha provveduto a riassumere il giudizio, Controparte_2 dando origine al procedimento n. 757/2024 R.G.A., nel quale l' si è CP_1 costituito con memoria. Il procedimento è stato poi riunito alla causa portante.
3. Deve ritenersi definitivo l'esito cui è pervenuta questa Corte con la sentenza n. 635/2019 nella parte in cui è stata confermata la statuizione del
Tribunale di annullamento dell'avviso di addebito nella parte in cui si riferiva ai lavoratori non soci.
Il primo, il secondo e il sesto motivo dell'appello proposto dall' CP_16 avverso la sentenza di primo grado, infatti, avevano ad oggetto le parti della pronuncia nelle quali il Giudice aveva ritenuto (primo motivo) che “la quaestio iuris consistesse nell'individuazione della retribuzione da riconoscere ai soci lavoratori subordinati ex art. 7, comma 4, del d. l. n. 248/2007, conv. con mod. nella l. n. 31/2008, non avvedendosi invece che la questione riguardava l'individuazione della retribuzione imponibile ai fini della successiva determinazione della contribuzione previdenziale dovuta dal datore di lavoro per i propri dipendenti, ex art. 1, comma 1, della l. n. 389/1989, come autenticamente interpretato dall'art.2, comma 25, della l. n. 549/1995”.
La parte aveva censurato la sentenza di primo grado anche (secondo motivo) nella parte in cui il Giudice aveva condotto e analizzato l'attività istruttoria soltanto in funzione della quaestio iuris così erroneamente determinata e, in via residuale, aveva ritenuto (sesto motivo) infondata la pretesa contributiva pur affermando che solo per i lavoratori non soci la normativa indicata non risultasse applicabile.
Con la proposizione del primo motivo, in particolare, L' aveva CP_1 concentrato l'attenzione sull'affermazione del Giudice secondo cui “è fondata la
7 censura di parte ricorrente relativa all'inapplicabilità della suddetta normativa ai lavoratori dipendenti non soci e della conseguente non debenza della contribuzione richiesta in relazione agli stessi. È, infatti, innanzitutto, lo stesso verbale che nelle premesse per spiegare la pretesa impositiva fa esclusivamente riferimento ai soci dipendenti salvo, poi, calcolare la contribuzione anche in relazione ai dipendenti non soci. Orbene è chiaro che la normativa in materia è di stretta interpretazione e non può essere estesa anche ai dipendenti non soci ed, inoltre, considerate le premesse dello stesso verbale ispettivo gli ispettori avrebbero dovuto coerentemente ricalcolare solo i contributi relativi ai dipendenti soci o ricalcolare la contribuzione nei confronti dei dipendenti non soci sulla base di altre premesse. Ne consegue, quindi, che avendo posto alla base della pretesa contributiva in relazione ai lavoratori dipendenti non soci una norma agli stessi non applicabile l'avviso di addebito in parte qua deve essere annullato”.
Il Tribunale, operando un confronto tra i due C.C.N.L. (“Si evidenzia, poi, che parte ricorrente ha contestato anche che il contratto collettivo preso come parametro di riferimento dagli ispettori fosse quello stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria. Orbene nel verbale ai fini dell'individuazione del contratto si fa riferimento ad una tabella sinottica i cui dati o non sono tra loro congruenti in quanto ad esempio per quanto attiene al CCNL A) il numero degli addetti è inferiore a quello degli iscritti all'organizzazione sindacale o sono contrari allo stesso assunto della DTL in quanto il numero di iscritti alle organizzazioni sindacali dei lavoratori del CCNL B è inferiore a quello degli iscritti al CCNL
A”), pur richiamando, sul piano dell'impostazione, i principi sottesi proprio all'art. 1, comma 1, del d. l. n. 338/1989 convertito nella l. n. 389/19891, disposizione che, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della l. n. 549/95, “si interpreta nel senso che, in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative nella categoria”, aveva escluso che l'accertamento valesse anche per i lavoratori subordinati non soci.
8 La statuizione, confluita poi nel complessivo esito di annullamento dell'avviso di addebito, era stata confermata dalla Corte di Appello con la sentenza n. 935/2019.
Il ricorso per cassazione della sentenza proposto dall' non aveva CP_1 riguardato tale aspetto, relativo all'oggetto dell'accertamento (non esteso alla posizione dei lavoratori non soci), ma soltanto il tema dell'acquisizione del
C.C.N.L. tardivamente prodotto in primo grado, questione che (ancora) rileva, allora, nei soli limiti in cui è stato giudizialmente circoscritto l'accertamento della fondatezza della pretesa dell' come confluita nell'avviso di addebito. CP_16
La statuizione di annullamento dell'avviso di addebito legata a questo profilo è dunque estranea al presente giudizio di rinvio.
4. Con il terzo e il quarto motivo di appello, l' ha censurato la CP_1 sentenza per aver il Giudice ritenuto non applicabile ai fini predetti il C.C.N.L. indicato dagli ispettori e per aver ritenuto, “tardive le produzioni documentali fatte dai testi e comunque non provata dall'istruttoria la "maggior rappresentatività" delle organizzazioni firmatarie del predetto CCNL”.
Precisamente, l' ha inteso contestare la parte della sentenza in cui il CP_16
Giudice ha affermato che “Parimenti fondata è la censura relativa CP_ all'inquadramento effettuata dagli ispettori in quanto l' a fronte di detta censura non ha provato il motivo dell'inquadramento dei lavoratori nel 5 e 6 livello e ciò anche in considerazione dell'anzianità di servizio. Si evidenzia, poi, che parte ricorrente ha contestato anche che il contratto collettivo preso come parametro di riferimento dagli ispettori fosse quello stipulato dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale della categoria”.
I motivi sono fondati.
4.1. In udienza è stata ammessa, sulla base del principio enunciato dalla S.C. in sede rescindente, la produzione rappresentata dal Controparte_22
, prodotto dall' nelle note finali in primo grado, la cui
[...] CP_16 decisività ai fini della decisione emerge a considerare che la prospettazione dell' si fondava proprio sul richiamo a detta fonte, essendo indispensabile CP_1
l'acquisizione del documento al fine di dissipare lo stato di incertezza sul fatto controverso, smentendolo o confermandolo senza lasciare margini di dubbio. Lo stesso rigetto dell'appello, come rilevato dalla S.C., aveva fatto seguito all'impossibilità di prendere atto della fonte collettiva sulla cui base era stato calcolato il credito contributivo.
Non vi è dunque alcun giudicato sulla circostanza che il C.C.N.L.
Cooperative – non sia il contratto leader, consentendo la relativa CP_22 acquisizione di rimettere in discussione i presupposti dell'esito cui il Tribunale e
9 questa Corte, omettendo irritualmente di prendere conoscenza del contratto, erano giunti.
Ai sensi dell'art. 437 c.p.c. è stato acquisito in udienza, una volta ammessa la produzione del C.C.N.L. ed alla luce della pista probatoria che ne deriva, il doc.
14, allegato al ricorso in appello, relativo alla “trasmissione dati organizzativi
Confederazioni datoriali , Controparte_23 [...]
e Controparte_24 CP_25 CP_26 CP_27
, CISL, UIL, per le annualità 2010-2014
[...] CP_28 CP_29
, inviato dal Dirigente del Ministero del Lavoro e della Politiche
[...]
Sociali dott.ssa Paola Urso alla dott.ssa Ilaria Feola, Dirigente della Divisione
II dell' CP_30
4.2. È certo che sulla base dei criteri di ripartizione dell'onere della prova gravi sull'Istituto la dimostrazione che il contratto applicato dalla società non sia quello da considerarsi “leader” del settore in cui l'impresa datrice d i lavoro opera quale condizione dimostrativa della sussistenza del credito contributivo. Secondo i noti principi, infatti, l'onere probatorio della sussistenza del credito grava sul creditore che è onerato dalla dimostrazione della sussistenza della pretesa sotto il profilo oggettivo e soggettivo. Invero, “in relazione al disposto di cui all'art. 1 d. l. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito in l.
7 dicembre 1989 n. 389 – a norma del quale la retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindaca/i più rappresentative su base nazionale (cosiddetto CP_ «minimale contributivo») - è onere dell dimostrare l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi;
tale onere deve essere adempiuto mediante la produzione del contratto collettivo applicabile, non essendo sufficiente il deposito dei verbali di accertamento redatti in sede ispettiva" (Cass.,
l7.7.2009, n. 16764), precisandosi in motivazione che “E' noto infatti, come già riconosciuto dalla giurisprudenza di legittimità (vedi per tutte Cass. sezioni unite n. 11199 del 29/07/2002), che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore a quello che, ai lavoratori del settore, sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. "minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, art. 1, (convertilo in L. 7 dicembre 1989, n.
10 CP_ 389). In tal caso è onere dell dimostrare l'esistenza e la misura del minimale, dimostrare cioè l'esistenza, nel corrispondente settore produttivo, di un contratto collettivo stipulato dai sindacati maggiormente rappresentativi, il quale determini la retribuzione spettante in misura superiore a quella sulla base della quale il datore ha versato i contributi. Ne consegue che il medesimo istituto previdenziale dovrà anche dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni pretende di commisurare i contributi previdenziali (in tal senso Cass. n. 4074 del 23/04/1999)”.
Nel caso di specie l' in primo grado ha argomentato: “Dalla CP_1 documentazione prodotta è emerso come la società cooperativa abbia CP_2 applicato per l'intero periodo oggetto del presente accertamento il CCNL UNCI- per i soci e i dipendenti delle Cooperative esercenti attività principali CP_28 ed ausiliarie a favore di enti pubblici e ditte private, stipulato in data 31 gennaio
2007 e rinnovato per la parte economica in data 29 aprile 2009. Al riguardo,
l'art. 2 del regolamento della società cooperativa disciplina ai capi a) e b) il trattamento economico dei soci lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato.
La scelta di applicare un CCNL che preveda per i soci lavoratori un trattamento economico complessivo significativamente inferiore rispetto a quello contemplato dai corrispondenti CCNL stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative nel settore di riferimento determina inevitabilmente, da un lato, una concorrenza sleale, implicante una distorsione del mercato del lavoro e, dall'altro, appare incompatibile con lo scopo mutualistico che dovrebbe connotare ontologicamente la cooperativa stessa. Lo scopo mutualistico, in caso di cooperative di produzione e lavoro, è rappresentato dal fatto che la cooperativa si impegna a procurare ai propri soci di condizioni di lavoro migliori e più vantaggiose rispetto a quelle offerte dal mercato. Dall'esame dei prospetti paga/lul acquisiti, è emerso che la società , Controparte_12 ha corrisposto ai propri soci lavoratori dipendenti, inquadrati ai livelli 3, 4, 5 nel periodo oggetto del presente accertamento, una retribuzione oraria che, tuttavia, non trova alcuna corrispondenza rispetto agli importi retributivi previsti dal
CCNL Trasporto Merci e Logistica Cooperative e successivi accordi e integrazioni, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente maggiormente rappresentative nel settore.
In merito, il Ministero del Lavoro Politiche sociali in base alla CP_13 lettera circolare prot. 37/0010310/MA003.A004 del 01/06/2012 ha precisato che
"sulla scorta della documentazione in possesso di questa Amministrazione, come elaborata dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di
11 CP_ lavoro (ex Direzione Generale della tutela condizioni di lavoro) si fa presente che l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1, L. n.
389/1989, come interpretato in via autentica ex art. 2, comma, 2 L. n. 549/1995 è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da e UIL/AGC,I, CP_32
LEGACOOP, Controparte_10
Ne consegue che la società , nel periodo oggetto Controparte_15 del presente accertamento, non ha applicato ai propri soci lavoratori subordinati i trattamenti economici previsti dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della categoria affine e conseguentemente risulta non correttamente determinata la base imponibile contributiva.
Al riguardo, si osserva che, precedentemente alla predetta nota, da parte della Direzione Territoriale in intestazione è stata effettuata una ricognizione volta ad accertare il CCNL da considerare comparativamente maggiormente rappresentativo nel settore logistica, movimentazione merci e trasporti, che si reputa attuale anche ai fini del presente accertamento.
Infatti dalla consultazione dell'“Archivio Nazionale dei contratti e degli
Accordi di lavoro” istituito presso il Consiglio Nazionale dell'Economia e del
Lavoro ai sensi dell'art. 17 L. 30/12/1986 n. 936 emerge che nel settore logistica, movimentazione merci, trasporto e spedizioni merci risultano stipulati n. 2 CCNL come di seguito specificati:
A) CCNL per i soci e i dipendenti delle cooperative esercenti attività nel settore Autotrasporto spedizione merci e logistica del 05/06/2006 sottoscritto da e assistita dalla Controparte_33 CP_34
Controparte_35
B) CCNL Logistica, Trasporto merci e spedizioni del 29/01/2005 …
Pertanto, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro con la nota del 09/11/2010 prot. n. 25/I/0018931/MA002.A007.1452, in data 09/12/2010,
17/12/2010 e 21/12/2010 è stata avviata una ricognizione condotta a livello nazionale per la categoria/attività Logistica, movimentazione merci e trasporto merci rivolta alle Organizzazioni di categoria firmatarie dei CCNL specificati ai precedenti punti A), e B), finalizzata ad acquisire elementi utili per la valutazione del grado di rappresentatività delle medesime organizzazioni di categoria, desumibili dalla costante giurisprudenza in materia, quali numero complessivo delle imprese associate;
numero complessivo dei lavoratori occupati;
diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio e ambiti settoriali); numero dei CCNL stipulati e vigenti;
12 ed arricchiti dall'ulteriore elemento di valutazione rappresentato dal numero di verbali di revisione delle cooperative…
Dalla valutazione comparativa condotta alla stregua dei suddetti parametri riconosciuti idonei e necessari per la determinazione della maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali e datoriali, effettuata anche in relazione all'ambito di attività svolta da ovvero Controparte_2 [...]
è emersa una prevalenza sia numerica che qualitativa dei Controparte_36 medesimi in favore delle associazioni di categoria del CCNL di cui al punto B).
Pertanto i trattamenti economici complessivi minimi da applicare ai soci lavoratori risultano quelli previsti dal CCNL del 29/01/2005 sottoscritto definitivamente in data 09/11/2006, e dei successivi rinnovi economici.
Da ultimo, occorre considerare che il Tar Lazio con sentenza n. 8865/2014 ha respinto la richiesta di annullamento, avanzata dall dalla CP_26 CP_28 della lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a prot.
37/10310/MA003.A004 del 1giugno 2012 recante "Lettera circolare sugli
Osservatori sulla cooperazione - criteri di individuazione dei CCNL comparativamente più rappresentativi nella categoria. Precisazioni". In Contr particolare il Tar Lazio ha così precisato “in sostanza, nessuno toglie alla e alla di essere Organizzazioni Sindacali Maggiormente CP_28
Rappresentative, ma quanto a "preferire" il contratto collettivo dalle stesse stipulato ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva di cui alla legge n. 389/1989 o viene supportato da una idonea prova che esse sono anche
"comparativamente più rappresentative della categoria" secondo l'interpretazione data alla ridetta norma dall'art. 2 c. 25 della legge n. 549 del 1995 o altrimenti la pretesa resta affidata ad una mera petizione di principio."
Respingendo il ricorso per infondatezza, dunque, il Tar Lazio ha confermato la legittimità della nota di chiarimenti del Ministero del Lavoro in base alla quale "l'unico contratto collettivo nazionale da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1della legge 389/1989, come interpretato in via autentica ex art. 2, comma 25 della legge 549/1995, è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CP_1
CISL, UIL e , Laddove pertanto, si riscontri CP_9 CP_10
l'applicazione di un diverso contratto collettivo nazionale da parte della cooperativa, il personale di vigilanza dovrà procedere al recupero delle differenze retributive mediante l'adozione di diffida accertativa". Pertanto con il presente verbale ispettivo, si contesta alla società cooperativa la CP_2 violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 1, della legge 389/89 e dall'art. 7, comma 4, del decreto legge 248/2007 in quanto, secondo le direttive fornite dal
Ministero del Lavoro e Politiche Sociali con atto n. 10310 del 01.06.2012, l'unico
13 contratto a cui la società è obbligata a fare riferimento per CP_2
l'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1 della I. 389
/1989, come interpretato in via autentica ex art. 2, comma 25, della I. 549/1995, sulla scorta della documentazione in possesso dell'Amministrazione, come elaborata dalla direzione Generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro (ex Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro), è il CP_1 contratto collettivo nazionale sottoscritto da CISL, UIL/AGCI,
CP_9 CP_10
Per quanto la cooperativa possa ritenersi libera di applicare ai CP_2 propri soci lavoratori il CCNL prescelto contenente compensi inferiori rispetto a quello dovuti pr legge o CCNL, tuttavia siffatti importi non possono costituire la base imponibile da considerare ai fini previdenziali. Ciò implica che la cooperativa avrebbe dovuto determinare i contributi previdenziali dovuti CP_2 Cont all' sulla base di un imponibile previdenziale non inferiore a quanto previsto dal CCNL Cooperative - facchinaggio e non su quanto di fatto erogato a titolo retributivo ai suoi soci lavoratori dipendenti, poiché tali importi, sebbene siano coerenti con il CCNL prescelto, sono significativamente inferiori rispetto a quelli CP_1 previsti dal CCNL Cooperative - sottoscritto il 9/11/2006 da CP_22
CISL, UIL/AGO, e poi aggiornato con CP_9 CP_10 verbali d'accordo, per le cooperative operanti nel settore della logistica/facchinaggio.
Inoltre si evidenzia che, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è stato revocato ad ogni effetto il riconoscimento dell ( , quale Controparte_33 CP_26 associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 18 luglio
1975, adottato ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 (art. 1del DM del 22 novembre
2013).
Si è dunque provveduto con il presente verbale, proprio ai sensi della normativa citata ed in particolare dell'art. 7, comma 4 del D.L. 248/2007, interpretato alla luce della giurisprudenza in materia e delle indicazioni ermeneutiche contenute nelle circolari ministeriali, ad individuare nel CCNL CP_1 Cooperative - Facchinaggio sottoscritto il 9/11/2006 da CISL, CP_14
e poi aggiornato con verbali d'accordo, il CP_9 CP_10
CCNL da applicare, in quanto stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per le cooperative operanti nel settore della logistica/facchinaggio.
14 Difatti dal confronto effettuato, si è riscontrato che il CCNL applicato da prevede trattamenti economici significativamente inferiori Controparte_2 rispetto a quelli contemplati dal CCNL stipulato dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative per quanto riguarda le retribuzioni tabellari a parità di livello”.
Il punto di diritto che diviene rilevante nella controversia non è, allora,
l'individuazione della parte su cui ricade l'onere della prova della maggiore rappresentatività delle OO.SS. stipulanti i contratti collettivi di settore, cioè sul deducente ma la sua declinazione in concreto. CP_1
Calando i principi nella specie concreta si osserva allora che:
a) già nel verbale ispettivo l aveva individuato il C.C.N.L. di CP_1 riferimento e i suoi termini (su cui ha compiuto i raffronti e calcoli), indicando non solo i Sindacati dei lavoratori ( C.I.S.L. e U.I.L.) CP_11 ma anche la pluralità delle Associazioni imprenditoriali firmatarie (sulle quali pure si determina la maggiore rappresentatività) “AITI - Associazione
Italiana Traslocatori Internazionali;
Controparte_39
[...] Controparte_40
,
[...] Controparte_41
Terminal Operators Portuali, Interportuali ed aeroportuali;
Controparte_42
[...] Controparte_43 [...]
Controparte_44
Controparte_45
;
[...] Controparte_46
Controparte_47
[...] Controparte_48
Controparte_49
Controparte_50 [...]
; Controparte_51 [...]
Assistite dalla Controparte_52 [...]
; Controparte_53 [...]
Controparte_54
;
[...] Controparte_55
;
[...] Controparte_56
[...] Controparte_57
;
[...] Controparte_58 [...] conto terzi di rifiuti;
Controparte_59
Controparte_60 [...] Contr
Controparte_61
15
Controparte_63 [...]
”; Controparte_64
b) l'onere della prova si delinea in concreto tenendo conto del grado di specificità dell'eccezione (art. 416, comma 3, c.p.c. stanti le parti invertite nel giudizio di opposizione) e alla lettura del ricorso introduttivo del giudizio non si evince affatto un'affermazione diretta e specifica della maggiore rappresentatività delle OO.SS. del cui Contratto collettivo è stata fatta applicazione, limitandosi l'opponente a fornire elementi utili ad apprezzare la mera rappresentatività dei Soggetti stipulanti (“l' CP_26 [...]
) è associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del Controparte_33 movimento cooperativo, giuridicamente riconosciuta con D.M. 18/07/1975. Di contro, è la Confederazione generale dei sindacati autonomi dei CP_28 lavoratori: trattasi di un'organizzazione sindacale con seggio al CNEL sorta nel
1979 per volontà di due forti formazioni autonome, lo e l'UNSA, ed CP_65 operante da anni nel settore di attività della cooperativa ricorrente nonché in quasi tutti i settori, pubblici e privati, come si evince dalle sigle che oggi riunisce CP_6 (Fisals, Libersind, Fials, Federcasa, Fesica, , Unsa, Falbi). CP_66 CP_2 e risultano comprese nell'elenco delle Organizzazioni Sindacali CP_28
Maggiormente Rappresentative allegato alla nota del Ministero del lavoro e delle CP_2 politiche sociali del 14/10/2002, prot. 1564. e sono rappresentate CP_28 con strutture periferiche diffuse su tutto il territorio nazionale, stipulano contratti collettivi in diverse categorie e settori merceologici eterogenei, anche a livello decentrato, e sono firmatarie dei più importanti accordi concertativi, dal
Protocollo del luglio 1993 in poi”), occorrendo considerare che il principio, espresso in forma assoluta dall'art. 414 c.p.c., di doverosa deduzione- allegazione-prova dei fatti da parte del creditore fin dal ricorso introduttivo, trova ragionevole contemperamento con quello, altrettanto stringente, di specificità della contestazione;
c) nell'ambito di tale concreta declinazione dell'onere della prova assume rilievo l'indicazione di elementi presuntivi – e tali sono quelli sopra richiamati in presenza di una pluralità di OO.SS. qualificate dall' ciascuna, come maggiormente rappresentativa, sia da parte CP_1 datoriale che dei lavoratori (v. quanto affermato al riguardo da Cass.,
16.4.2015, n. 7781, richiamata infra) - cui si deve correlare l'interesse pratico alla smentita da parte dell'opponente, rimasto qui inassolto nella semplice reiterazione di un interrogativo apodittico (“Ebbene, nel verbale oggetto delle odierne censure, nessuna indicazione viene esplicitata circa la corretta applicazione delle norme sopra richiamate. Del tutto apoditticamente, la
DTL di Bologna che diede inizio agli accertamenti ispettivi deduce l'applicabilità
16 di un certo CCNL dal fatto che determinate organizzazioni sindacali (selezionate in base a criteri che non è dato di comprendere) avrebbero partecipato alla formazione degli “Osservatori Permanenti” sulla cooperazione, con ciò compiendo un ragionamento circolare: determinate OO.SS. possono ritenersi maggiormente rappresentative perché partecipano agli Osservatori Permanenti, e partecipano ad essi in quanto maggiormente rappresentative! A ciò gli ispettori aggiungono valutazioni non provate né corroborate da dati legalmente attendibili circa la consistenza numerica delle associazioni stipulanti l'uno o l'altro CCNL,
e/o circa il numero di contratti collettivi stipulati. Come tali dette indicazioni
(pagg. 4 – 7 del Verbale ispettivo) sono del tutto prive di pregio giuridico.
Evidente l'inconcludenza del ragionamento e la mancata dimostrazione degli elementi essenziali invece richiesti dalle norme sopra richiamate. Tanto più che la conclusione cui giungono gli Ispettori è espressione proprio di quella discrezionalità che la norma di legge vorrebbe escludere. Recita infatti il verbale:
«l'unico contratto a cui la società è obbligata a fare riferimento per CP_2
l'individuazione della base imponibile contributiva (…) è il contratto collettivo CP_1 nazionale sottoscritto da CISL, CP_14 CP_9
, e ciò «sulla scorta della documentazione in possesso CP_10 dell'amministrazione, come elaborata dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro» … ancora un ragionamento circolare! In altri termini la DTL cita sé stessa per avvalorare il proprio provvedimento secondo un'autoreferenzialità che, però, non può assurgere a norma legale o a fonte giurisprudenziale”), la cui ragion d'essere è appunto smentita dall'indicazione dei predetti elementi presuntivi richiamati dall' nella memoria difensiva e nel CP_1 verbale di accertamento;
in altri termini, se è vero che è sull' che CP_1 incombe l'onere di dimostrare la maggiore rappresentatività comparativa dei soggetti stipulanti la Fonte collettiva nazionale di cui occorre fare applicazione, è altrettanto vero che sullo stesso incombe, ancor prima, l'onere di allegare, CP_16 sul piano delle deduzioni, la sussistenza di tale requisito;
in relazione a tale preliminare onere deduttivo opera, naturalmente, il meccanismo della non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., così che se i fatti rilevanti al fine della prova sono puntualmente dedotti nella memoria difensiva, sarà onere della controparte compiere le dovute contestazioni: il grado di specificità e pertanto di adeguatezza delle contestazioni dovrà essere allora valutato in considerazione del grado di specificità delle deduzioni dell' , occorrendo di conseguenza CP_16 notare che, a fronte di una dettagliata esposizione delle circostanze rilevanti nella memoria difensiva, la controparte non potrà limitarsi a fornire una contestazione generica o perplessa, limitata al rilievo dell'infondatezza della prospettazione, posto che non contestazione può essere esclusa solo in caso di contestazione
17 chiara e specifica (v. Cass., 27.3.2017, n. 7784 e 23.3.2022, n. 9439: “il convenuto, a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.); nel caso di specie, si è visto, l'opponente non ha preso specifica posizione in ricorso circa la maggior rappresentatività comparativa delle
Organizzazioni firmatarie del C.C.N.L. applicato, né ha svolto rilievi volti a smentire le affermazioni espressamente rese in tal senso dall' con CP_1 riferimento al C.C.N.L. da esso indicato;
d) è pertinente il richiamo dei principi affermati in fattispecie contigue dalla giurisprudenza di legittimità: Cass., 6.12.2022, n. 35796, ad es., ha affermato, in materia di società cooperative, alla luce della previsione di cui all'art. 7, comma 42, del d. l. n. 248/2007, che “La disposizione individua esattamente il criterio da considerare al fine di individuare la minima retribuzione da attribuire ai soci lavoratori, non inferiore a quella prevista dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali con maggiore rappresentatività a livello nazionale. Il datore di lavoro ha dunque l'obbligo di esatta applicazione del criterio in questione allorché stabilisce la retribuzione da attribuire al socio lavoratore.
Conseguenza diretta di tale obbligo è quella di dimostrare, in sede di eventuale contestazione, di aver correttamente adempiuto al dictum normativo e di farlo attraverso la dimostrazione concreta che quello applicato è un trattamento economico non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo stipulato dalla associazione maggiormente rappresentativa”; la sentenza fa richiamo anche alla pronuncia di legittimità del 16.4.2015, n. 7781, secondo la quale “nella materia dei benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali ovvero degli sgravi contributivi, in cui è prevalente il rilievo pubblicistico dei benefici stessi e delle finalità con essi perseguite dal legislatore — da collegare, in ultima analisi, al raggiungimento dell'obiettivo di contrastare i fenomeni del lavoro nero e delle evasioni contributive — è possibile che il trattamento economico e normativo dei dipendenti delle imprese sia disciplinato (fatti salvi in ogni caso i diritti fondamentali del lavoratore di cui all'art. 36 Cost.) sulla base di una contrattazione collettiva di un settore produttivo diverso da quello in base al quale va invece determinata la classificazione ai fini previdenziali ed assistenziali
18 o ai fini del godimento di incentivi o della fiscalizzazione degli oneri sociali etc.
Pertanto, ove venga in considerazione la possibilità di fruire dei suddetti benefici da parte delle imprese façoniste — che svolgono, per conto terzi, attività di confezionamento di capi di abbigliamento, limitata ad alcune fasi della lavorazione — e si riscontri la presenza di una pluralità di contratti collettivi, per la individuazione — ai soli fini contributivi — della retribuzione-parametro ben può essere fatto riferimento al CCNL concluso per tutte le aziende tessili dalle CP_1 CP_6 OO.SS. più rappresentative a livello nazionale ( e UIL), anziché al
CCNL stipulato tra e altri (anche se relativo allo specifico settore CP_68 artigianale denominato "Abbigliamento — Lavorazioni conto terzi a façon"), considerando — in assenza di prove specifiche contrarie — le associazioni sindacali firmatarie del primo dei suddetti CCNL "comparativamente" più rappresentative, ai fini previdenziali, di quelle che hanno concluso il secondo contratto, in corretta applicazione dell'art. 2, comma 25, della legge 28 dicembre
1995, n. 549”)”;
e) nel caso di specie il quadro istruttorio si ricompone, dunque, a partire dalla possibilità di valorizzare già gli elementi presuntivi indicati - che, va rammentato, assumono forza di piena prova dei fatti ove non idoneamente contestati – dovendosi tenere conto del fatto che agli indici sintomatici di rappresentatività sindacale elaborati dalla consolidata giurisprudenza fa riferimento anche il Ministero del Lavoro nella lettera circolare n. 10310 in data 1.6.2012 (prodotta all' in primo grado), diretta a CP_16 determinare i criteri di individuazione del contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria, ritenendo pertanto il Collegio, in conformità a condivisi precedenti di merito (v. ex multis Corte di Appello di Milano, Sez. Lavoro,
11.4.2022, n. 69 e i precedenti ivi richiamati), che, al fine di determinare il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle organizzazioni sindacali stipulanti contratti collettivi nazionali di categoria, occorra fare riferimento precipuamente al numero complessivo e alla consistenza occupazione delle imprese associate, al numero di lavoratori iscritti, alla diffusione territoriale
(numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali) e al numero di contratti collettivi stipulati;
- sulla base degli esaminati dati numerici relativi alla rappresentatività delle organizzazioni sindacali il Ministero del Lavoro, nella circolare citata, è pervenuto alla conclusione che “l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art.1, L. n.
389/1989, come interpretato in via autentica ex art. 2, comma 25, L. n. 549/1995, CP_1 è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CISL e ., CP_69
19 , essendo del tutto significativo che tale CP_9 CP_10 Contr C.C.N.L. risulti sottoscritto anche dalle pluralità di sigle ulteriori rispetto ad e mentre il C.C.N.L. applicato è stato CP_9 CP_10 stipulato, dal lato datoriale, dalla sola Analogo divario si osserva dal lato CP_26 delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che vede e CP_71
assistite dalla uniche firmatarie del contratto CP_72 CP_28 collettivo applicato dalla cooperativa, laddove il contratto collettivo individuato dall' è stato sottoscritto dai sindacati di categoria delle tre principali CP_1 confederazioni3; 3 Cfr. Corte d'Appello di Milano, Sez. Lavoro, 5.3.2024, n. 13: “Alcuna prova è stata offerta dall'appellante idonea a mettere in dubbio la maggiore rappresentatività delle OO.SS. firmatarie del CCNL Pulizia Industria. Come evidenziato da questa Corte con la sentenza n. 673/2023, le cui argomentazioni si condividono e qui si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. cpc, “Con lettera circolare del 1-6-2012, n. 10310 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, proprio “al fine di determinare con sufficiente chiarezza il grado di rappresentatività, in termini comparativi, delle OO.SS. stipulanti”, ha fatto riferimento ai seguenti indici sintomatici: “- al numero comprensivo delle imprese associate;
- al numero complessivo dei lavoratori occupati;
- alla diffusione territoriale (numero di sedi presenti sul territorio ed ambiti settoriali); - al numero dei contratti collettivi stipulati e vigenti”, nonché al “numero di verbali di revisione, il cui dato risulta verificabile presso il Ministero dello Sviluppo Economico”, giungendo alla conclusione che,
“sulla scorta della documentazione in possesso di questa Amministrazione, come elaborata dalla direzione generale delle relazioni industriali e dei rapporti di lavoro (…) l'unico contratto da prendere come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1, L. n. 389/1989, come interpretato in via autentica ex art. 2, comma 25, L. n. 549/1995, CP_1 è il contratto collettivo nazionale sottoscritto da CISL e CP_14 CP_73
. CP_10 Il contenuto di tale lettera circolare è stata confermata dal TAR Lazio, il quale, chiamato a decidere l'impugnazione effettuata da due sigle sindacali, ha affermato (con la sentenza CP_2 n. 8865/2014) che “In sostanza, nessuno toglie alla e alla di essere CP_28 Organizzazioni Sindacali Maggiormente Rappresentative, ma quanto a "preferire" il contratto collettivo dalle stesse stipulato ai fini della individuazione della base imponibile contributiva di cui all'art. 1 della L. n. 389 del 1989 o viene supportato da una idonea prova che esse sono anche "comparativamente più rappresentative della categoria", secondo l'interpretazione data alla ridetta norma dall'art. 2, comma 25 della L. n. 549 del 1995 o altrimenti la pretesa resta affidata ad una mera petizione di principio”. Tale conclusione è stata reiteratamente confermata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri CP_ che, in sede di nomina dei rappresentanti del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell' ha sempre riconosciuto a CIGL, CISL e UIL la maggiore rappresentatività in relazione ai lavoratori CP_2 dipendenti nel settore privato e ad , per i CP_73 CP_10 datori di lavoro del settore privato. Si deve inoltre considerare, che il D.L. n. 248 del 2007, convertito in L. n. 31 del 2008 (che all'art. 7, comma 4 ha previsto: "Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito dì applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi della L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria") è stato adottato - come si legge in Corte Cost. n. 51 del 2015 – “all'indomani del Protocollo d'intesa, sottoscritto il 10 CP_2 ottobre 2007 dal Ministero del lavoro, Ministero dello sviluppo economico, CP_1
, CISL, UIL, in cui il Governo assumeva l'impegno di avviare CP_10 CP_9 "ogni idonea iniziativa amministrativa affinchè le cooperative adottino trattamenti economici
20 - il D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 15.7.2014, n.
14280-ter, nell'istituire l'apposita Commissione per la salute e sicurezza sul lavoro, ha escluso tra le organizzazioni sindacali comparativamente più CP_26 rappresentative sul piano nazionale;
f) dalle Tabelle di cui al doc. 14 (v. sopra) emerge, a conferma di relazioni numeriche immutate a partire dal 2010, un numero di iscritti (Categoria CP_1
, in relazione al 2014, alla di 152.318, alla CISL di 125.964, alla CP_29
UIL di 117.846, mentre la registra un numero di iscritti pari a 45.895, CP_74 registrandosi un numero di controverse pari a 83 per FILT – CGIL, 29 per FIT
Trasporti, 8 UIL Trasporti e 34 per la CP_28
Alla luce del complessivo quadro probatorio di cui si è dato conto, non appaiono peraltro rilevanti gli elementi di incertezza circa l'origine dei dati presenti nella circolare del Ministero del Lavoro del 2012, sopra menzionata, riferiti dal teste , Direttore della DTL di Bologna, o dalla teste , Tes_2 Tes_1
Dirigente dell' che non hanno avuto un ruolo nella relativa redazione e che, CP_30 come è prevedibile, non potevano conoscere elementi al riguardo.
4.3. Non ha rilevanza il dato che, nel determinare il C.C.N.L. comparativamente più rappresentativo nel settore di operatività della società, gli
Ispettori abbiano raffrontato il C.C.N.L. Centrali cooperative – facchinaggio del
29.1.2005, poi ritenuto parametro di riferimento, con il C.C.N.L.
[...] del 5.6.2006, a fronte del fatto che la società applicava in realtà il CP_75 del 2007. Il conteggio delle differenze retributive, infatti, è CP_76 stato realizzato ponendo a confronto il trattamento economico concretamente applicato con quello teoricamente previsto dal C.C.N.L. del 29.1.2005, così che il complessivi del lavoro subordinato, previsti dalla L. 3 aprile 2001, n. 142, art. 3, comma 1, non inferiori a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto dalle associazioni del movimento cooperativo e dalle organizzazioni sindacali per ciascuna parte sociale comparativamente più rappresentative sul piano nazionale nel settore di riferimento" (punto C). L'obiettivo condiviso dai firmatari del Protocollo è di contestare l'applicazione di contratti collettivi sottoscritti da organizzazioni datoriali e sindacali di non accertata rappresentatività, che prevedano trattamenti retributivi potenzialmente in contrasto con la nozione di retribuzione sufficiente, di cui all'art. 36 Cost., secondo l'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza in collegamento con l'art. 2099 c.c." (vedi Cass., 20-2-2019, n. 4951). La sottoscrizione di un Protocollo d'Intesa col Governo nazionale dimostra che le OO.SS. confederali siano comparativamente più rappresentative della categoria dei soci lavoratori e delle imprese cooperative. Tutti questi elementi portano a ritenere che il CCNL stipulato dalle predette OO.SS. debba essere preso come riferimento ai fini dell'individuazione della base imponibile contributiva ai sensi dell'art. 1 L. n. 389/1989, spettando, semmai, a chi ritiene possibile prendere come parametro un altro CCNL dare la prova contraria della maggiore rappresentatività, in termini comparativi, delle OO.SS. firmatarie del diverso contratto collettivo.”. Nel caso in esame il CCNL applicato dalla Cooperativa appellante è stato sottoscritto da CP_2 una sigla sindacale ( non ritenuta da nessuna fonte pubblica come maggiormente rappresentativa delle OO.SS. confederali, né la Cooperativa appellante ha provato il contrario”.
21 richiamo al C.C.N.L. UNCl-CONFSAL del 5.6.2006 alla conclusione del percorso argomentativo ha perso rilevanza.
4.4. Non è poi giustificata alcuna perplessità circa il fatto che il C.C.N.L. applicato dagli Ispettori sia proprio del settore merceologico: se è vero che era specializzata in attività anche diverse dal mero facchinaggio, CP_2 trattandosi di movimentazione e lavorazione di beni con l'ausilio di strumenti elettronici (“In particolare, oggetto della prestazione dei soci e dei lavoratori di era ed è la movimentazione di capi di abbigliamento, il loro Pt_2 confezionamento e stivaggio, nonché la loro catalogazione mediante terminali elettronici. A ciò deve aggiungersi che i soci di prestano altresì lavoro CP_2 nella guardiania dei siti produttivi delle committenti, segno inequivoco della correttezza dell'applicazione del CCNL “multiservizi”), è vero anche che:
- l'inquadramento dei lavoratori che svolgevano mansioni di “facchino addetto alla movimentazione logistica”, concesso loro dalla società, quale trattamento di miglior favore, nel 3° livello del C.C.N.L. applicato (“i lavoratori che svolgono mansioni di concetto operativamente autonome che comportino particolari conoscenze ed esperienze tecnico professionali comunque acquisite, anche con eventuale coordinamento esecutivo dell'attività di altri dipendenti) e nel 4° livello (“i lavoratori che eseguono lavori qualificati per la cui esecuzione sono richieste normali conoscenze ed adeguate capacità tecnico-pratiche”), trova il corrispondente nel 5° livello del
C.C.N.L. Cooperative – Facchinaggio indicato dagli Ispettori, cui appartengono “i lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorrono brevi periodi di pratica per entrare in possesso di adeguate conoscenze professionali. Le mansioni sono svolte sulla base di disposizioni o procedure predeterminate e comportano responsabilità e autonomia limitate alla corretta esecuzione del proprio lavoro. Profili esemplificativi Operai: …
- attività di addetto al magazzino;
- facchino qualificato: lavoratori che svolgono attività per abilitarsi alle quali occorre il periodo di pratica di cui alla declaratoria del 6° livello;
- attività di carico e scarico merci con utilizzo anche di transpallets manuali ed elettrici, conducenti di carrelli elettrici;
- semplici attività comuni di supporto alla produzione od ai servizi;
- operazioni semplici di imbragaggio di materiale o merci;
- attività di conducenti di macchine operatrici di piccole dimensioni che richiedono normale capacità esecutiva;
- attività di preparazione degli ordini (Picking) con conseguente montaggio e riempimento di elementi prefabbricati (casse, gabbie, scatole, pallet, roller, ecc.) e di reggettatura;
- manovra di gru che effettuano operazioni di sollevamento, trasporto e deposito di materiali o merci, ovvero operazioni di carico e scarico mezzi anche a bordo di mezzi a
22 conduzione semplice (gru regolate a terra;
- guardiani e portinai notturni e diurni con semplici compiti di sorveglianza dell'accesso agli impianti”; la tariffa prevista dal C.C.N.L. UNCI per il 3° e 4° livello è evidentemente inferiore a quella prevista dal C.C.N.L. Centrali cooperative – Facchinaggio per il 5° livello;
- l'inquadramento nel 5° livello del C.C.N.L. applicato dei lavoratori che compiono lavori che richiedono il possesso di semplici conoscenze pratiche
(addetti alle pulizie, magazziniere, addetto al centralino) trova il corrispondente, sul piano della professionalità espressa, nel livello 6° del
C.C.N.L. Cooperative – facchinaggio, relativo ai lavoratori che svolgono attività produttive semplici per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica (“le attività previste in questo livello non comportano responsabilità ed autonomia se non quella della corretta esecuzione del proprio lavoro … Profili esemplificativi
Operai: - attività manuali di scarico e carico merci - facchino;
- recupero di contenitori ed attrezzature di imballaggio;
- comuni lavori di pulizia anche con l'ausilio di mezzi meccanici e/o elettrici;
- manovali comuni, compresi quelli di officina;
- guardiani e/o personale di custodia alla porta”).
4.5. Come chiarito dagli Ispettori, la quantificazione dell'imponibile contributivo è stata effettuata raffrontando la retribuzione calcolata in riferimento al C.C.N.L. maggiormente rappresentativo con la retribuzione effettivamente erogata ai singoli lavoratori da , così come denunciato CP_2 all' nei flussi Uniemens, comprensiva di tutti gli emolumenti CP_1 riconosciuti ai lavoratori sub specie di premi di produzione e trattamenti di maggiorazione. Quindi non fra le retribuzioni astrattamente considerate.
Ciò consente di superare le perplessità manifestate dalla società nel ricorso introduttivo con riferimento alla circostanza che in sede ispettiva si fosse tenuto conto della retribuzione effettivamente percepita dai soci lavoratori, potendo peraltro farsi legittimamente questione, sul punto, di
“perplessità”, posto che è la stessa società a dichiarare che “dal verbale medesimo non sia dato evincere né la fonte del convincimento degli ispettori, né tantomeno il parametro utilizzato”. Lo stesso vale per il riferimento al minimale giornaliero, che i verbalizzanti “non sembrano” aver considerato.
Nella sostanza, le contestazioni della cooperativa sono generiche e non si misurano, sin dal ricorso originario, con le ragioni per le quali la stessa opponente contesta la correttezza dei conteggi (evidenziandosi che il credito rivendicato corrisponde comunque alla differenza con quanto dalla
Cooperativa già versato).
23 Gli ispettori, oltre a rendere il riportato chiarimento, hanno anche precisato che “Con riguardo poi alla posizione dei soci lavoratori con i quali è intercorso, nel periodo oggetto dell'accertamento, un contratto di lavoro subordinato intermittente (a chiamata), si è proceduto alla rideterminazione dell'imponibile contributivo tenendo conto soltanto delle ore di lavoro ordinario e straordinario, nonché delle ore retribuite a titolo di ferie e permessi goduti e non goduti, festività soppresse godute e non godute e di tredicesima mensilità, così come riportate nel LUL. Per quanto riguarda la determinazione della base imponibile dovuta a titolo di rateo di quattordicesima mensilità si è proceduto tenendo conto esclusivamente delle ore di lavoro ordinario effettuate”.
Il contestato riferimento alla considerazione della quattordicesima mensilità consente di richiamare, più in generale, lo stesso principio del c.d.
“minimale contributivo” secondo il riferimento operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 cit., autenticamente interpretato dall'art. 2, comma 25, della l. n. 549/1995, nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria" (si tratta del c.d. contratto leader)
Occorre ribadire, con Cass., 22.9.2021, n. 25730, che la legge determina un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, perché parte datoriale non è astretta all'applicazione della contrattazione collettiva;
è pertanto quest'ultima che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione.
La retribuzione contributiva è stata quindi ancorata ad una nozione di retribuzione “virtuale”, poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, quest'ultima infatti ben può essere legittimamente inferiore nel caso appunto in cui non sia obbligatoria l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune;
si
è dunque posto un limite minimo “incomprimibile” di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su
24 base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale.
Come ha poi affermato Cass., 3.10.2018, n. 24109, “come si ricava dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. U, sentenza n. 11199 del 29/07/2002),
l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che ai lavoratori di un determinato settore sarebbe dovuta in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (c.d. “minimale contributivo”), secondo il riferimento ad essi fatto - con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale - dal D.L. 9 ottobre 1989,
n. 338, art. 1 (convertito in L. 7 dicembre 1989, n. 389), senza le limitazioni derivanti dall'applicazione dei criteri di cui all'art. 36 Cost. (c.d. “minimo retributivo costituzionale”), che sono rilevanti solo quando a detti contratti si ricorre - con incidenza sul distinto rapporto di lavoro ai fini della determinazione della giusta retribuzione”4.
Le incongruenze di cui fa questione la società, emerse a seguito dell'escussione dei testimoni in primo grado e alle relative dichiarazioni sulla tabella di p. 5 del verbale riguardano, peraltro, i dati di interesse al fine di stabilire il carattere comparativamente più rappresentativo dei C.C.N.L. descritti
(questione sopra risolta) e nulla aveva a che vedere con i valori retributivi espressi dal C.C.N.L. Cooperative-facchinaggio, non essendo stata messa in discussione adeguatamente la corrispondenza tra gli stessi e i valori indicati nel verbale di accertamento sulle base delle analitiche tabelle ivi riprodotte.
5. Diviene superfluo, alla luce di quanto argomentato, il quinto motivo¸ con cui l' ha assunto a sostegno della propria prospettazione il dato che le CP_1 transazioni intervenute tra le società e alcuni lavoratori, meglio distinte in atti, fossero avvenute sulla base di un riferimento al C.C.N.L. di cui l' sostiene CP_16 la doverosa applicazione ai fini di causa, censurando in tal modo la sentenza nella parte in cui il Giudice ha omesso “di valutare che nelle transazioni intervenute fra
Cooperativa e soci lavoratori la Cooperativa stessa riconosce che era corretta l'applicazione del CCNL indicato dagli ispettori e che esisteva CP_77 pertanto un diritto di credito dei lavoratori cui gli stessi rinunciavano”.
6. L'appello dell' va allora accolto per quanto di ragione, con CP_1 riforma parziale della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia, essendo infondata l'opposizione avverso l'avviso di addebito nella parte in cui riguarda i soci lavoratori.
25 7. Le spese dei vari gradi di giudizio si compensano per la complessità del panorama normativo di riferimento e per l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali di segno contrastante.
P.Q.M.
La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo: accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Reggio Emilia n. 64 del 18.3.2018, rigetta l'opposizione nella sola parte in cui si riferisce ai soci lavoratori, confermando in tale parte l'avviso di addebito;
compensa le spese di lite di tutti i gradi del giudizio.
Così deciso in Bologna il 2.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Luca Mascini dott.ssa Marcella Angelini
26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”. 2 “Fino alla completa attuazione della normativa in materia di socio lavoratore di società cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le società cooperative che svolgono attività ricomprese nell'ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella categoria”. 4 V. anche Cass., 15.7.2025, n. 19467.