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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 24/09/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1557/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1557/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 12.9.2025 promossa congiuntamente da:
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il 31 Parte_1 C.F._1 gennaio 1986 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA (SR), VIA
ALESSANDRO MANZONI N. 66, presso lo studio dell'avv. CRISTINA MONTELEONE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA (SR), VIA
ALESSANDRO MANZONI N. 66, presso lo studio dell'avv. CRISTINA MONTELEONE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 4.4.2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 211/2024 pubblicata in data 29.10.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23.4.2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza dell'11.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4.4.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati e non si daranno reciproco disturbo;
- Comprensiva di tutti i mobili, suppellettili e accessori, la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra
; Parte_2
- i minori e verranno affidati in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori e collocati stabilmente presso la madre;
- i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro;
- a titolo di assegno di mantenimento per i minori:
a. per le spese ordinarie, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma complessiva di euro 400,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, con
[...] rivalutazione ISTAT annuale;
b. per le spese straordinarie, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Pt_2
la quota del 50% delle spese straordinarie ferma restando la distinzione tra le spese
[...] straordinarie: non richiedenti il preventivo accordo tra le parti e che dovranno essere corrisposte a semplice richiesta delle parti;
richiedenti il necessario e preventivo accordo tra le parti. Per una migliore esplicazione delle spese, si rinvia espressamente all'informativa di cui all'allegato 1 contenente una sintesi di dette spese e che le parti dichiarano di avere compreso ed accettato;
- il sig. avrà diritto di visitare i minori: ogni martedì e venerdì dalle ore 14:00 Parte_1 alle ore 21:00; e a cadenza quindicinale, la domenica dalle ore 8:00 alle ore 21:00;
- avuto riguardo al cd. diritto di pernotto, il sig. avrà diritto di tenere con sè i Parte_1 minori ogni venerdì dalle 21:00 in poi fino alle 12:00 del successivo sabato;
- Avuto riguardo al periodo estivo, le parti convengono che i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le eventuali vacanze studio, centro estivo nonchè le eventuali vacanze che i minori intendono seguire;
- Avuto riguardo alle festività di: Natale, Capodanno, Pasqua, si conviene che i minori trascorreranno ogni festività alternativamente presso ciascun genitore (a titolo esemplificativo,
Natale con la madre, Capodanno con il padre, Pasqua con la madre etc.). Avuto riguardo alle vacanze scolastiche inerenti il Natale e la Pasqua, i minori avranno diritto a trascorrerle con il genitore diverso da colui con il quale ha trascorso l'analoga e precedente festività;
- Le giornate nelle quali ricadono il compleanno e l'onomastico dei minori verranno trascorse alternativamente con il genitore con il quale i minori non hanno trascorso la precedente ed analoga festività;
- Compatibilmente agli impegni di studio dei minori, le giornate nelle quali ricadono il compleanno
e gli onomastici dei genitori verranno trascorse dai minori con il genitore di volta in volta festeggiato;
- i coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per
l'espatrio;
- il sig. presta il consenso, in favore della sig.ra , al disbrigo delle pratiche Parte_1 Parte_2 necessario a richiedere e a percepire provvidenze economiche ed emolumenti eventualmente spettanti ai minori e . Persona_1 Persona_2
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 elebrato in Siracusa, con rito concordatario, in data 4.8.2018 (Atto trascritto nel Parte_2
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 176, parte II, serie A - anno 2018), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
23.09.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1557/2024 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi e divorzio posta in decisione con decreto ex art. 127-ter c.p.c. emesso il 12.9.2025 promossa congiuntamente da:
(Cod. Fisc. ), nato a [...] il 31 Parte_1 C.F._1 gennaio 1986 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in FLORIDIA (SR), VIA
ALESSANDRO MANZONI N. 66, presso lo studio dell'avv. CRISTINA MONTELEONE, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
(Cod. Fisc. ), nata a [...] il [...] Parte_2 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata in FLORIDIA (SR), VIA
ALESSANDRO MANZONI N. 66, presso lo studio dell'avv. CRISTINA MONTELEONE, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti con l'intervento del pubblico ministero in sede (visto pervenuto in data 4.4.2024);
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 211/2024 pubblicata in data 29.10.2024 questo Tribunale ha pronunziato la separazione personale dei coniugi in epigrafe in accoglimento del ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 23.4.2024 con cui i predetti hanno cumulativamente chiesto la pronunzia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con separata ordinanza emessa in pari data si è disposto per la trattazione della domanda di divorzio.
La causa è stata infine rimessa all'udienza dell'11.9.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed indi rimessa al collegio per l decisione.
Il Pubblico Ministero non si opponeva alla domanda dei coniugi (visto del 4.4.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dalla prodotta copia della summenzionata sentenza, passata in giudicato, mentre la protrazione di tale regime per un periodo eccedente il prescritto termine deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso, sintomo inequivoco della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
I coniugi hanno, inoltre, concordato che la pronuncia di divorzio avvenga alle seguenti condizioni:
- i coniugi vivranno separati e non si daranno reciproco disturbo;
- Comprensiva di tutti i mobili, suppellettili e accessori, la casa coniugale verrà assegnata alla sig.ra
; Parte_2
- i minori e verranno affidati in maniera condivisa ad Persona_1 Persona_2 entrambi i genitori e collocati stabilmente presso la madre;
- i coniugi rinunciano all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro;
- a titolo di assegno di mantenimento per i minori:
a. per le spese ordinarie, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Pt_2
la somma complessiva di euro 400,00 mensili, entro il giorno cinque di ogni mese, con
[...] rivalutazione ISTAT annuale;
b. per le spese straordinarie, il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra Parte_1 Pt_2
la quota del 50% delle spese straordinarie ferma restando la distinzione tra le spese
[...] straordinarie: non richiedenti il preventivo accordo tra le parti e che dovranno essere corrisposte a semplice richiesta delle parti;
richiedenti il necessario e preventivo accordo tra le parti. Per una migliore esplicazione delle spese, si rinvia espressamente all'informativa di cui all'allegato 1 contenente una sintesi di dette spese e che le parti dichiarano di avere compreso ed accettato;
- il sig. avrà diritto di visitare i minori: ogni martedì e venerdì dalle ore 14:00 Parte_1 alle ore 21:00; e a cadenza quindicinale, la domenica dalle ore 8:00 alle ore 21:00;
- avuto riguardo al cd. diritto di pernotto, il sig. avrà diritto di tenere con sè i Parte_1 minori ogni venerdì dalle 21:00 in poi fino alle 12:00 del successivo sabato;
- Avuto riguardo al periodo estivo, le parti convengono che i minori trascorreranno due settimane consecutive con ciascun genitore da comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno, compatibilmente con le eventuali vacanze studio, centro estivo nonchè le eventuali vacanze che i minori intendono seguire;
- Avuto riguardo alle festività di: Natale, Capodanno, Pasqua, si conviene che i minori trascorreranno ogni festività alternativamente presso ciascun genitore (a titolo esemplificativo,
Natale con la madre, Capodanno con il padre, Pasqua con la madre etc.). Avuto riguardo alle vacanze scolastiche inerenti il Natale e la Pasqua, i minori avranno diritto a trascorrerle con il genitore diverso da colui con il quale ha trascorso l'analoga e precedente festività;
- Le giornate nelle quali ricadono il compleanno e l'onomastico dei minori verranno trascorse alternativamente con il genitore con il quale i minori non hanno trascorso la precedente ed analoga festività;
- Compatibilmente agli impegni di studio dei minori, le giornate nelle quali ricadono il compleanno
e gli onomastici dei genitori verranno trascorse dai minori con il genitore di volta in volta festeggiato;
- i coniugi si danno fin d'ora reciproco consenso al rilascio dei rispettivi documenti validi per
l'espatrio;
- il sig. presta il consenso, in favore della sig.ra , al disbrigo delle pratiche Parte_1 Parte_2 necessario a richiedere e a percepire provvidenze economiche ed emolumenti eventualmente spettanti ai minori e . Persona_1 Persona_2
Le condizioni concordate appaiono conformi all'interesse morale e materiale dei figli minori, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, appare adeguato a garantire alla prole l'accesso a una effettiva bi-genitorialità, secondo i principi normativi introdotti con legge 8 febbraio 2006, n. 54 e ribaditi negli artt. 337 bis e ss c.c..
Anche le statuizioni accessorie d'ordine economico, relative al mantenimento dei minori, parte integrante dell'accordo, risultano idonee, nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, a garantire ai minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione. Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni pattuite dalle parti, che non appaiono in contrasto con le norme imperative ed inderogabili in materia di famiglia ed, anzi, rappresentano manifestazione del principio di libera autonomia negoziale delle parti.
Essendo la domanda congiunta e non essendo configurabile soccombenza non va adottata pronuncia sulle spese processuali.
P. Q. M.
visto l'art. 4 comma 16 Legge 1/12/1970 n. 898, il Tribunale di Siracusa, I sez. civ., definitivamente pronunciando in camera di consiglio
DICHIARA
La cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 elebrato in Siracusa, con rito concordatario, in data 4.8.2018 (Atto trascritto nel Parte_2
Registro dello stato civile del medesimo Comune al n. 176, parte II, serie A - anno 2018), alle condizioni di cui in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritte.
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di SIRACUSA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
23.09.2025
Il Giudice Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone