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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/12/2025, n. 16869 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16869 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 14814/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 12.11.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Francesco Pinto Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Paolo Alaimo CP_1
APPELLATA
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Marchese Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17250/2023 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 Il Sig. ricevuta in data 10.11.2022 la notifica della cartella di pagamento n. 097 Parte_1
2019 0085153032 000, fondata sul verbale emesso per infrazione del codice della strada n.
13151551031del 15.9.2015, ha proposto opposizione, affermando l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
1.2 Costituitesi le convenute ed , il Giudice di Pace, CP_1 Controparte_3 con la sentenza n. 17250/2023, ha respinto l'opposizione, facendo applicazione della normativa emergenziale relativa agli eventi pandemici per Covid 19, e, segnatamente, dell'art. 68 del D.L. n.
18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia” e successive modifiche), e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, richiamato dal citato art. 68.
1 1.3 Il sig. ha appellato la sentenza, sostenendo – ferma l'applicazione della Parte_1 sospensione del termine di prescrizione per i 541 giorni (periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021) di cui al primo comma del citato art. 68 – l'inapplicabilità della proroga dei termini di prescrizione, di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, norma che, a parere di parte appellante, sarebbe applicabile esclusivamente ai crediti tributari.
1.4 Costituitesi le convenute, acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata rimessa alla fase decisoria previa concessione dei termini ex art. 352 cpc
2. Sui motivi di appello.
Premessa l'inaccoglibilità della richiesta di parte appellante, di cui alle note di trattazione scritta - il quale chiedeva il rinvio della causa per i medesimi incombenti “stante l'avvio dell'iter parlamentare per l'approvazione della c.d. rottamazione quinquies” – l'appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- il sig. sostiene la prescrizione del credito, avente titolo sul verbale emesso per Parte_1 infrazione del codice della strada n. 13151551031del 15.9.2015, per intervenuta prescrizione, essendo trascorso più di un quinquennio prima del successivo atto interruttivo, del 10.11.2022 (notifica della cartella di pagamento nn. 097 2019 0085153032 000);
- l'originario termine di prescrizione era da individuarsi in data 15/09/2020;
- su tale termine tuttavia ha influito la normativa emanata a fronte dell'emergenza sanitaria e segnatamente l'articolo 68 del D.L. n. 18/2020, che così reca: “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”;
- la parte sostiene che, ferma la sospensione del decorso della prescrizione dall'8 Marzo 2020 al 31 agosto 2021, al credito oggetto di giudizio, siccome derivante da infrazione al codice della strada, non sarebbe applicabile l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - norma che, al comma 2, così reca: “
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti
2 debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” – e ciò in quanto tale disposto sarebbe riferibile ai soli crediti tributari;
- con tale valutazione non può concordarsi: ed, infatti, appare evidente che il legislatore, nel richiamare l'art. 12, ha inteso estendere la portata della norma, sia sotto il profilo spaziale (con applicazione quindi a tutto il territorio nazionale, e non già alle sole aree comunali colpite da eventi eccezionali, quali terremoti, alluvioni o altre calamità naturale), sia sotto il profilo del campo di applicazione (con applicazione, pertanto, non solo ai crediti per tributi, contributi previdenziali e assistenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui al comma 1 dell'art. 12, ma a tutte le “entrate tributarie e non tributarie”, di cui all'art. 68, comma 1, cit.);
- aggiunto poi che il termine di prescrizione originariamente previsto scadeva in data 15.9.2020, e quindi, “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” (cfr art. 12, comma 2 cit), per effetto della normativa citata tale termine è stato prorogato “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, e, quindi, fino al
31.12.2023;
- tale termine è stato, pertanto, utilmente interrotto con la notifica della cartella di pagamento, eseguita in data 10.11.2022.
Tanto basta a respingere l'appello.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di Parte_1
e della che liquida, per ciascuno degli CP_1 Controparte_2 appellati, in 460,00 euro per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
3 Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. 14814/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimessa in decisione, ai sensi dell'art. 352 cpc, in data 12.11.2025 e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Francesco Pinto Parte_1
APPELLANTE
E
con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Paolo Alaimo CP_1
APPELLATA
NONCHE'
, con il patrocinio dell'avv. Stefano Marchese Controparte_2
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 17250/2023 del Giudice di Pace di Roma
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Cfr. atti introduttivi.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa
1.1 Il Sig. ricevuta in data 10.11.2022 la notifica della cartella di pagamento n. 097 Parte_1
2019 0085153032 000, fondata sul verbale emesso per infrazione del codice della strada n.
13151551031del 15.9.2015, ha proposto opposizione, affermando l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale.
1.2 Costituitesi le convenute ed , il Giudice di Pace, CP_1 Controparte_3 con la sentenza n. 17250/2023, ha respinto l'opposizione, facendo applicazione della normativa emergenziale relativa agli eventi pandemici per Covid 19, e, segnatamente, dell'art. 68 del D.L. n.
18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia” e successive modifiche), e dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, richiamato dal citato art. 68.
1 1.3 Il sig. ha appellato la sentenza, sostenendo – ferma l'applicazione della Parte_1 sospensione del termine di prescrizione per i 541 giorni (periodo 8 marzo 2020-31 agosto 2021) di cui al primo comma del citato art. 68 – l'inapplicabilità della proroga dei termini di prescrizione, di cui al comma 2 dell'art. 12 del D.Lgs. n. 159/2015, norma che, a parere di parte appellante, sarebbe applicabile esclusivamente ai crediti tributari.
1.4 Costituitesi le convenute, acquisito il fascicolo del primo grado, la causa è stata rimessa alla fase decisoria previa concessione dei termini ex art. 352 cpc
2. Sui motivi di appello.
Premessa l'inaccoglibilità della richiesta di parte appellante, di cui alle note di trattazione scritta - il quale chiedeva il rinvio della causa per i medesimi incombenti “stante l'avvio dell'iter parlamentare per l'approvazione della c.d. rottamazione quinquies” – l'appello è infondato e deve essere respinto.
Al riguardo, deve rilevarsi che:
- il sig. sostiene la prescrizione del credito, avente titolo sul verbale emesso per Parte_1 infrazione del codice della strada n. 13151551031del 15.9.2015, per intervenuta prescrizione, essendo trascorso più di un quinquennio prima del successivo atto interruttivo, del 10.11.2022 (notifica della cartella di pagamento nn. 097 2019 0085153032 000);
- l'originario termine di prescrizione era da individuarsi in data 15/09/2020;
- su tale termine tuttavia ha influito la normativa emanata a fronte dell'emergenza sanitaria e segnatamente l'articolo 68 del D.L. n. 18/2020, che così reca: “Con riferimento alle entrate tributarie
e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché' dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”;
- la parte sostiene che, ferma la sospensione del decorso della prescrizione dall'8 Marzo 2020 al 31 agosto 2021, al credito oggetto di giudizio, siccome derivante da infrazione al codice della strada, non sarebbe applicabile l'articolo 12 del D.Lgs. n. 159/2015 - norma che, al comma 2, così reca: “
2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti
2 debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali
e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione” – e ciò in quanto tale disposto sarebbe riferibile ai soli crediti tributari;
- con tale valutazione non può concordarsi: ed, infatti, appare evidente che il legislatore, nel richiamare l'art. 12, ha inteso estendere la portata della norma, sia sotto il profilo spaziale (con applicazione quindi a tutto il territorio nazionale, e non già alle sole aree comunali colpite da eventi eccezionali, quali terremoti, alluvioni o altre calamità naturale), sia sotto il profilo del campo di applicazione (con applicazione, pertanto, non solo ai crediti per tributi, contributi previdenziali e assistenziali e per premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, di cui al comma 1 dell'art. 12, ma a tutte le “entrate tributarie e non tributarie”, di cui all'art. 68, comma 1, cit.);
- aggiunto poi che il termine di prescrizione originariamente previsto scadeva in data 15.9.2020, e quindi, “entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione” (cfr art. 12, comma 2 cit), per effetto della normativa citata tale termine è stato prorogato “fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”, e, quindi, fino al
31.12.2023;
- tale termine è stato, pertanto, utilmente interrotto con la notifica della cartella di pagamento, eseguita in data 10.11.2022.
Tanto basta a respingere l'appello.
3. Sulla regolamentazione delle spese
Le spese del grado d'appello seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto dell'assenza di fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) respinge l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado di appello, a favore di Parte_1
e della che liquida, per ciascuno degli CP_1 Controparte_2 appellati, in 460,00 euro per compensi, oltre 15% spese generali ed accessori di legge.
3 Si dà atto che sussistono i presupposti per l'applicazione, a parte appellante, dell'art. 13, comma 1 quater T.U. D.P.R. del 30.05.2002 n. 115, così come modificato dall'art. 1, comma 17 Lg. 24.12.2012
n. 228.
Roma, 27.11.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
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