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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. II, sentenza 25/02/2026, n. 1693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1693 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1693/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027161615000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Catania, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento (indicata in epigrafe) riguardante la cartella di pagamento con n. finale 985 della tassa automobilistica, delle sanzioni e degli interessi, anno
2011, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica della cartella di pagamento;
b) prescrizione del credito tributario.
Costituitisi in giudizio, l'ADER e l'Agenzia delle Entrate hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondato il primo motivo con assorbimento del residuo.
Non vi è prova in atti della notifica della cartella di pagamento richiamata dalla intimazione di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate ha riportato, nel proprio atto di costituzione in giudizio, l'estratto informativo della cartella di pagamento (asseritamente notificata in data 8/12/2022) che non costituisce prova della sua notifica.
Non risulta versato al fascicolo telematico il documento n. 1) contenente, secondo l'ADER, l'estratto di ruolo e la relata di notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato.
L'omessa prova della notifica della cartella di pagamento in argomento costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato che pertanto va annullato (Cass. SS.UU.
5791/2018).
Non avendo la ricorrente contestato l'an debeatur ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania sezione 2°, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Catania 27/1/2026 Il Giudice) (dott.ssa Carmela
La Rosa)
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
LA ROSA CARMELA, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 84/2025 depositato il 07/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Catania
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29320249027161615000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 276/2026 depositato il 30/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e dell'Agenzia delle Entrate di Catania, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento (indicata in epigrafe) riguardante la cartella di pagamento con n. finale 985 della tassa automobilistica, delle sanzioni e degli interessi, anno
2011, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi: a) omessa notifica della cartella di pagamento;
b) prescrizione del credito tributario.
Costituitisi in giudizio, l'ADER e l'Agenzia delle Entrate hanno chiesto il rigetto del ricorso.
Alla pubblica udienza del 27/1/2026, all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
E' fondato il primo motivo con assorbimento del residuo.
Non vi è prova in atti della notifica della cartella di pagamento richiamata dalla intimazione di pagamento impugnata.
L'Agenzia delle Entrate ha riportato, nel proprio atto di costituzione in giudizio, l'estratto informativo della cartella di pagamento (asseritamente notificata in data 8/12/2022) che non costituisce prova della sua notifica.
Non risulta versato al fascicolo telematico il documento n. 1) contenente, secondo l'ADER, l'estratto di ruolo e la relata di notifica della cartella di pagamento sottesa all'atto impugnato.
L'omessa prova della notifica della cartella di pagamento in argomento costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto conseguenziale notificato che pertanto va annullato (Cass. SS.UU.
5791/2018).
Non avendo la ricorrente contestato l'an debeatur ricorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria Provinciale di Catania sezione 2°, in composizione monocratica, accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate. Catania 27/1/2026 Il Giudice) (dott.ssa Carmela
La Rosa)