TRIB
Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 13/10/2025, n. 2200 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2200 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA EN Presidente
Dr. NA AL Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14868/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/08/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TRIBOLATI CARLA;
E
(ROMA (RM), 09/11/1971), con il patrocinio dell'avv. CP_1
TRIBOLATI CARLA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato con rito concordatario in
OT (RM) in data 23/05/2007 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2007, n. 22, p. 2, s. A).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta Sentenza n. 33/2025 pubbl. il 03/01/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via Pupinia 41, di proprietà al 100% della signora e di quanto in essa contenuto alla signora – dal momento che Pt_1 Pt_1 il sig. se ne è allontanato da circa un decennio asportando suoi beni ed effetti CP_1 personali - che continuerà a vivervi con le figlie minorenni e Persona_1 Persona_2
3) Circa la frequentazione padre figlie, per entrambe, si stabilisce l'affidamento ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti relative alla salute, istruzione ed educazione delle figlie, e separato per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. il padre incontrerà le minori a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
un pomeriggio a settimana (orientativamente il giovedì) durante la frequenza scolastica e due durante le vacanze scolastiche ( orientativamente il martedì e giovedì); per quanto concerne le festività, le figlie le passeranno alternativamente con il padre o con la madre dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
vacanze pasquali a metà; una settimana d'inverno da concordare entro il 30 ottobre di ogni anno;
30 giorni d'estate, anche non consecutivi, per un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
i compleanni insieme ad entrambi i genitori;
il compleanno della madre con la madre e quello del padre con il padre;
le festività di un giorno ad anni alternati. Il tutto come da piani genitoriali allegati (all. 24 e 25 al ricorso) ferma restando una modifica contingente concordata tra i genitori e le figlie.
4) stabilire che il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie con un assegno di CP_1 mantenimento di €. 600,00 mensili (300,00 a figlia) dalla data dal deposito dell'emanando provvedimento di divorzio in esatta prosecuzione a quello di separazione
, da rivalutarsi annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario al noto iban;
inoltre il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 necessarie per le figlie (mediche – non previste dal Servizio Sanitario Nazionale – scolastiche, ricreative, sportive, di svago, ecc.) previamente concordate in forma scritta con riscontro motivato in caso di diniego da inoltrare entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta e che, diversamente, resteranno ad esclusivo carico del genitore proponente così come individuate e suddivise nel Protocollo D'intesa redatto il 17 dicembre 2014 tra il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Roma ed il tribunale di Roma;
impegno reciproco dei genitori a restituire, entro dieci giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa da parte dell'altro genitore, la propria quota di spesa straordinaria anticipata;
la signora percepirà l'assegno unico per le figlie, a suo carico al 100%, per €. 60,00 a figlia circa;
5) entrambi i coniugi prestano, per quanto occorresse, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotazione delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Le parti chiedono, congiuntamente, che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri incombenti di legge”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/05/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14868/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in OT (RM) in data 23/05/2007 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2007, n. 22, p. 2, s. A) tra (ROMA Parte_1
(RM), 28/08/1972) e OMA (RM), 09/11/1971), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 01/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA AL MA EN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: Dr. MA EN Presidente
Dr. NA AL Giudice rel.
Dr. Maria Vittoria Caprara Giudice
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 14868/2024, vertente
TRA
(ROMA (RM), 28/08/1972), con il patrocinio dell'avv. Parte_1
TRIBOLATI CARLA;
E
(ROMA (RM), 09/11/1971), con il patrocinio dell'avv. CP_1
TRIBOLATI CARLA;
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione e chiedono al Tribunale di dichiarare la Parte_1 CP_1 cessazione degli effetti civili del loro matrimonio celebrato con rito concordatario in
OT (RM) in data 23/05/2007 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2007, n. 22, p. 2, s. A).
Le parti riferiscono di essersi separate giusta Sentenza n. 33/2025 pubbl. il 03/01/2025 del Tribunale di Roma, e di non avere da allora mai ricostituito alcuna forma di comunione di vita e di intenti.
I coniugi declinano quindi le seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) assegnazione della casa coniugale sita in Roma, via Pupinia 41, di proprietà al 100% della signora e di quanto in essa contenuto alla signora – dal momento che Pt_1 Pt_1 il sig. se ne è allontanato da circa un decennio asportando suoi beni ed effetti CP_1 personali - che continuerà a vivervi con le figlie minorenni e Persona_1 Persona_2
3) Circa la frequentazione padre figlie, per entrambe, si stabilisce l'affidamento ad entrambi i genitori, con collocamento stabile presso la madre e con esercizio congiunto della responsabilità genitoriale per le questioni più rilevanti relative alla salute, istruzione ed educazione delle figlie, e separato per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di permanenza impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali. il padre incontrerà le minori a week end alternati dal sabato mattina alla domenica sera;
un pomeriggio a settimana (orientativamente il giovedì) durante la frequenza scolastica e due durante le vacanze scolastiche ( orientativamente il martedì e giovedì); per quanto concerne le festività, le figlie le passeranno alternativamente con il padre o con la madre dal 24 dicembre al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio ad anni alterni;
vacanze pasquali a metà; una settimana d'inverno da concordare entro il 30 ottobre di ogni anno;
30 giorni d'estate, anche non consecutivi, per un periodo da concordare entro il 30 maggio di ogni anno;
i compleanni insieme ad entrambi i genitori;
il compleanno della madre con la madre e quello del padre con il padre;
le festività di un giorno ad anni alternati. Il tutto come da piani genitoriali allegati (all. 24 e 25 al ricorso) ferma restando una modifica contingente concordata tra i genitori e le figlie.
4) stabilire che il sig. contribuirà al mantenimento delle figlie con un assegno di CP_1 mantenimento di €. 600,00 mensili (300,00 a figlia) dalla data dal deposito dell'emanando provvedimento di divorzio in esatta prosecuzione a quello di separazione
, da rivalutarsi annualmente automaticamente secondo gli indici ISTAT come per legge e da corrispondersi in entro il giorno 5 di ogni mese con bonifico bancario al noto iban;
inoltre il sig. provvederà al pagamento del 50% delle spese straordinarie CP_1 necessarie per le figlie (mediche – non previste dal Servizio Sanitario Nazionale – scolastiche, ricreative, sportive, di svago, ecc.) previamente concordate in forma scritta con riscontro motivato in caso di diniego da inoltrare entro e non oltre 2 giorni dalla data della richiesta e che, diversamente, resteranno ad esclusivo carico del genitore proponente così come individuate e suddivise nel Protocollo D'intesa redatto il 17 dicembre 2014 tra il Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Roma ed il tribunale di Roma;
impegno reciproco dei genitori a restituire, entro dieci giorni dall'esibizione del giustificativo di spesa da parte dell'altro genitore, la propria quota di spesa straordinaria anticipata;
la signora percepirà l'assegno unico per le figlie, a suo carico al 100%, per €. 60,00 a figlia circa;
5) entrambi i coniugi prestano, per quanto occorresse, il reciproco assenso al rilascio/rinnovo dei rispettivi passaporti con annotazione delle figlie ai fini della validità per l'espatrio.
6) Le parti si danno reciprocamente atto di voler rinunciare all'impugnazione dell'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
Le parti chiedono, congiuntamente, che la cancelleria trasmetta copia autentica della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma per le annotazioni e gli altri incombenti di legge”.
Ricorrono i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti in data 23/05/2007, giacché dagli atti risulta che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e non vi è contestazione alcuna in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare. Possono essere recepite le condizioni proposte dai coniugi in quanto conformi agli interessi di entrambi e della prole, ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico del giudizio matrimoniale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n.
14868/2024 R.G.A.C.:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato con rito concordatario in OT (RM) in data 23/05/2007 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune anno 2007, n. 22, p. 2, s. A) tra (ROMA Parte_1
(RM), 28/08/1972) e OMA (RM), 09/11/1971), alle condizioni Controparte_1 concordate dalle parti e trascritte in motivazione. Manda la cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 152 septies comma 2 disp. att. c.p.c. Roma, 01/10/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
NA AL MA EN