CGARS, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 176
CGARS
Sentenza 23 marzo 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il ricorrente non avesse una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il ricorrente non avesse una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il ricorrente non avesse una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il ricorrente non avesse una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il ricorrente non avesse una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il ricorrente non avesse una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini.

  • Accolto
    Difetto di legittimazione attiva

    Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione attiva, ritenendo che il ricorrente non avesse una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei cittadini.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione Giurisdizionale, ha esaminato l'appello proposto da un privato cittadino avverso la sentenza del TAR Sicilia che aveva dichiarato inammissibile il suo ricorso per difetto di legittimazione attiva. L'appellante aveva impugnato una serie di atti relativi alla toponomastica cittadina del Comune di Palermo, segnatamente il provvedimento che comunicava l'esito negativo dell'istanza di intitolazione di una piazza ai propri ascendenti, Giovanni e Lucia Pravatà, e il verbale della Commissione Toponomastica che aveva espresso parere sfavorevole, proponendo contestualmente l'intitolazione del medesimo sito a "Piazza Andrea Camilleri". L'appellante contestava altresì la determinazione sindacale e l'autorizzazione prefettizia relative a tale ultima intitolazione, nonché atti connessi e chiedeva il risarcimento dei danni. Le amministrazioni resistenti, Comune di Palermo e Ufficio Territoriale del Governo Palermo, avevano eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione e interesse. Il TAR, accogliendo tale eccezione, aveva dichiarato il ricorso inammissibile senza esaminare il merito delle censure.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha accolto l'appello, ritenendo fondata la censura relativa alla pregiudiziale in rito. Il Collegio ha evidenziato come la sentenza impugnata, dichiarando l'inammissibilità per asserito difetto di legittimazione attiva, avesse impedito ogni scrutinio nel merito e sulla domanda risarcitoria. Richiamando la giurisprudenza delle Adunanze Plenarie, il Consiglio ha affermato che la legittimazione attiva nel processo amministrativo presuppone una posizione qualificata e differenziata rispetto alla generalità dei consociati. Nel caso di specie, l'appellante, in quanto discendente diretto dei soggetti cui era stata proposta l'intitolazione, vantava un interesse legittimo alla corretta esplicazione del potere discrezionale dell'amministrazione, non potendo essere considerato un mero spettatore privo di posizione qualificata. Il Consiglio ha ritenuto che la sentenza di primo grado avesse erroneamente equiparato la legittimazione alla mera partecipazione procedimentale o alla qualità di destinatario formale dell'atto, e avesse altresì utilizzato impropriamente la questione dei controinteressati per negare la legittimazione. Pertanto, la sentenza appellata è stata dichiarata nulla ai sensi dell'art. 105 c.p.a., con conseguente rimessione della causa al TAR Sicilia per l'esame nel merito. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate.

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 176
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 176
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo