Articolo 1 della Legge 14 novembre 2012, n. 204
Versione
13 dicembre 2012
Art. 1. 1. All' articolo 1, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 186 , le parole: «12 del mese di novembre» sono sostituite dalle seguenti: «9 del mese di settembre».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
- Il testo dell' art. 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186 , come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
«Art. 1. - 1. A perenne ricordo del sacrificio dei marinai militari e civili deceduti e sepolti in mare, e' istituita la "Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare", da commemorare annualmente il giorno 9 del mese di settembre presso il Monumento al marinaio d'Italia nella citta' di Brindisi.
2. La ricorrenza e' considerata solennita' civile ai sensi dell' art. 3 della legge 27 maggio 1949, n. 260 , e non determina riduzione dell'orario di lavoro negli uffici pubblici ne', qualora cada nei giorni feriali, costituisce giorno di vacanza o comporta riduzione di orario per le scuole di ogni ordine e grado ai sensi degli articoli 2 e 3 della legge 5 marzo 1977, n. 54 .».
Entrata in vigore il 13 dicembre 2012