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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/10/2025, n. 3406 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3406 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 23/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 257 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. DIANA SILVESTRO Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.12323/2024 pubbl. il 02/12/2024, non notificata.
Conclusioni della parte: come da atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato e notificato Parte_1 si rivolgeva al Tribunale di Roma per richiedere il beneficio previsto dall'art. 1
[...] della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, la c.d.
“Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione, nei confronti del
[...]
, dichiarando di aver svolto servizio in favore Controparte_1 dell'Amministrazione in virtù dei contratti e per i periodi necessari alla maturazione del chiesto diritto nelle annualità 2023/24 presso Istituto Tecnico Industriale Galilei di Roma. Il rimaneva contumace. CP_1
1 Il Tribunale con sentenza accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto alla carta docente in favore della ricorrente, compensando le spese di lite. Con atto depositato il 10.02.2025, appella il capo della Parte_1 sentenza sulla compensazione delle spese di lite. Deduce l'appellante l'error in iudicando del primo giudice in relazione alla liquidazione dei compensi di giudizio per violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., e d.m. 147/2022. Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite deve essere quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale. Il disposto dell'art. 92 c.p.c. rende evidente che la compensazione possa essere statuita dal giudice, motivandola, in tre specifiche ipotesi: soccombenza reciproca, questione di assoluta novità, mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. Ricorda come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 92 c.p.c nel testo modificato dal dl n. 132/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Chiede pertanto la riforma del capo sulle spese legali con distrazione delle stesse in favore del procuratore. Nonostante la regolarità della notifica il non costituiva nel grado CP_1
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. La delibazione della causa muove dalla disamina delle norme di cui all'art. 91 c.p.c., il quale dispone che alla soccombenza faccia seguito la condanna alle spese di lite e di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero della casistica in esso menzionata, in presenza della quale, al giudice viene riconosciuta la possibilità di derogare al criterio di ripartizione delle spese dettato dall'art. 91c.p.c. Più in particolare, il Collegio osserva che l'art. 92 dispone: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il Giudice delle Leggi, nell'arresto giurisprudenziale in parola, ha avuto modo di affermare “che si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”. Dunque, anche al ricorrere di tali menzionate ipotesi, che ben rientrano nel paradigma della novità della questione, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale, escludere la ripetizione delle spese.
2 Orbene, nel caso di specie, le spese sono state compensate in ragione della novità della materia trattata e della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo nonché dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (in data 27.10.23) . Ciò posto, il Collegio rileva che al momento della presentazione del ricorso giudiziale (27.3.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto amplio riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato ( sent. 1842 del 218 marzo 2022) e della Corte di Cassazione ( sent. 27.10.2023 n. 29961 )nonché della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) ; le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque largamente diffuse nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno. In definitiva al momento in cui il giudizio fu incardinato, la questione portata all'attenzione del Tribunale non era più nuova, controversa ed incerta, sì che la motivazione sulla cui scorta è stata pronunciata la compensazione delle spese di giudizio deve essere riformata . Le spese del doppio grado seguono dunque la soccombenza e sono liquidate sulla scorta del valore della causa in complessivi euro 258 per il primo grado e in complessivi euro 247 per il presente grado di appello , il tutto oltre iva , CPA e spese generali e con distrazione in favore dei procuratori antistatari . Pertanto, il motivo di appello relativo all'errata compensazione delle spese di lite deve essere accolto. Per quanto concerne la quantificazione delle spese di lite si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali per la prestazione resa in ambito giudiziale. I parametri indicati previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00, in complessivi € 258,00, di cui: € 105,00 per la fase di studio;
63,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 90,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nella misura ivi indicata. Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'Istituto soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente principio:
“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione
3 delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 258,00 pari al l'importo liquidato da questa Corte. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l'appellato al pagamento delle spese di primo grado che liquida in complessivi € 258,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 23/10/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di ROMA
V Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
All'udienza del 23/10/2025 nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 257 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2025 vertente tra rappresentato e difeso dall'avv. DIANA SILVESTRO Parte_1
Appellante
e
Controparte_1
Appellato contumace ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 281 sexies e 437 primo comma c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis, la seguente
SENTENZA CONTESTUALE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n.12323/2024 pubbl. il 02/12/2024, non notificata.
Conclusioni della parte: come da atti.
FATTO E DIRITTO Con ricorso ex art. 414 c.p.c. ritualmente depositato e notificato Parte_1 si rivolgeva al Tribunale di Roma per richiedere il beneficio previsto dall'art. 1
[...] della Legge n. 107/2015 per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, la c.d.
“Carta Elettronica” per l'aggiornamento e la formazione, nei confronti del
[...]
, dichiarando di aver svolto servizio in favore Controparte_1 dell'Amministrazione in virtù dei contratti e per i periodi necessari alla maturazione del chiesto diritto nelle annualità 2023/24 presso Istituto Tecnico Industriale Galilei di Roma. Il rimaneva contumace. CP_1
1 Il Tribunale con sentenza accoglieva il ricorso riconoscendo il diritto alla carta docente in favore della ricorrente, compensando le spese di lite. Con atto depositato il 10.02.2025, appella il capo della Parte_1 sentenza sulla compensazione delle spese di lite. Deduce l'appellante l'error in iudicando del primo giudice in relazione alla liquidazione dei compensi di giudizio per violazione degli artt. 91, 92 c.p.c., e d.m. 147/2022. Il criterio per valutare la soccombenza ai fini della condanna alle spese di lite deve essere quello della causalità rispetto al giudizio: si considera cioè soccombente la parte che con il suo comportamento ha dato causa alla lite giudiziaria, rendendo necessario l'accertamento giudiziale. Il disposto dell'art. 92 c.p.c. rende evidente che la compensazione possa essere statuita dal giudice, motivandola, in tre specifiche ipotesi: soccombenza reciproca, questione di assoluta novità, mutamento nell'orientamento giurisprudenziale rispetto alle questioni dirimenti. Ricorda come la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77 del 19 aprile 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'articolo 92 c.p.c nel testo modificato dal dl n. 132/2014, nella parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di procedere alla compensazione totale o parziale delle spese delle parti anche in presenza di analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Chiede pertanto la riforma del capo sulle spese legali con distrazione delle stesse in favore del procuratore. Nonostante la regolarità della notifica il non costituiva nel grado CP_1
L'appello è fondato e meritevole di accoglimento. La delibazione della causa muove dalla disamina delle norme di cui all'art. 91 c.p.c., il quale dispone che alla soccombenza faccia seguito la condanna alle spese di lite e di cui all'art. 92 c.p.c., ovvero della casistica in esso menzionata, in presenza della quale, al giudice viene riconosciuta la possibilità di derogare al criterio di ripartizione delle spese dettato dall'art. 91c.p.c. Più in particolare, il Collegio osserva che l'art. 92 dispone: “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero”. Pertanto, secondo la formulazione della norma, le vicende che possono legittimare la compensazione delle spese di lite sono la soccombenza reciproca, l'assoluta novità della questione trattata, un mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, cui si aggiungono le gravi ed eccezionali ragioni riconosciute dalla sentenza n. 77/2018 della Corte Costituzionale, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92 c.p.c. nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Il Giudice delle Leggi, nell'arresto giurisprudenziale in parola, ha avuto modo di affermare “che si ha quindi che contrasta con il principio di ragionevolezza e con quello di eguaglianza (art. 3, primo comma, Cost.) aver il legislatore del 2014 tenuto fuori dalle fattispecie nominate, che facoltizzano il giudice a compensare le spese di lite in caso di soccombenza totale, le analoghe ipotesi di sopravvenienze relative a questioni dirimenti e a quelle di assoluta incertezza, che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità di quelle tipiche espressamente previste dalla disposizione censurata”. Dunque, anche al ricorrere di tali menzionate ipotesi, che ben rientrano nel paradigma della novità della questione, il giudice può, con valutazione ampiamente discrezionale, escludere la ripetizione delle spese.
2 Orbene, nel caso di specie, le spese sono state compensate in ragione della novità della materia trattata e della complessità interpretativa delle questioni, attestata dalle plurime pronunce della Corte di Giustizia e del Giudice amministrativo nonché dalla recente pronuncia della Corte di Cassazione (in data 27.10.23) . Ciò posto, il Collegio rileva che al momento della presentazione del ricorso giudiziale (27.3.2024) la questione relativa all'attribuzione della Carta del Docente agli insegnanti, assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, aveva effettivamente ottenuto amplio riconoscimento giudiziale per essere intervenute le pronunce del Consiglio di Stato ( sent. 1842 del 218 marzo 2022) e della Corte di Cassazione ( sent. 27.10.2023 n. 29961 )nonché della Corte di Giustizia (18 maggio 2022) ; le decisioni favorevoli alle istanze degli insegnanti a termine erano dunque largamente diffuse nel senso del riconoscimento del diritto alla Carta del Docente di cui all'art. 1, comma 121, l. n. 107 del 2015 per i docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31 agosto, ai sensi dell'art. 4, comma 1, l. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30 giugno. In definitiva al momento in cui il giudizio fu incardinato, la questione portata all'attenzione del Tribunale non era più nuova, controversa ed incerta, sì che la motivazione sulla cui scorta è stata pronunciata la compensazione delle spese di giudizio deve essere riformata . Le spese del doppio grado seguono dunque la soccombenza e sono liquidate sulla scorta del valore della causa in complessivi euro 258 per il primo grado e in complessivi euro 247 per il presente grado di appello , il tutto oltre iva , CPA e spese generali e con distrazione in favore dei procuratori antistatari . Pertanto, il motivo di appello relativo all'errata compensazione delle spese di lite deve essere accolto. Per quanto concerne la quantificazione delle spese di lite si richiamano i parametri normativi delineati dal D.M. 55/2014, emanato in forza della L. n. 247/2012 e aggiornato dapprima da D.M. 37/2018 e successivamente da D.M. 147/2022 che, da ultimo, disciplina la liquidazione dei compensi professionali per la prestazione resa in ambito giudiziale. I parametri indicati previsti dall'art. 1 del D.M. 55/2014 citato operano come fattori di concretizzazione della liquidazione dei compensi professionali che muove da valori medi che possono essere ridotti in ogni caso non oltre il 50% ovvero aumentati fino al 50% avendo riguardo delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura e della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e delle complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Pertanto, il compenso relativo al primo grado di giudizio può essere liquidato, in riferimento al valore della causa compreso nello scaglione fino ad euro 1.100,00, in complessivi € 258,00, di cui: € 105,00 per la fase di studio;
63,00 per la fase introduttiva del giudizio, € 90,00 per la fase decisionale, con esclusione della fase istruttoria perché non svolta. Pertanto, in accoglimento del gravame e in parziale riforma della sentenza impugnata, l'appellato deve essere condannato al pagamento delle spese processuali nella misura ivi indicata. Anche le spese del presente grado di giudizio devono essere poste a carico dell'Istituto soccombente, dovendo trovare applicazione il seguente principio:
“Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione
3 delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il "disputatum" della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado”. In conclusione, il valore del presente grado di giudizio ammonta a € 258,00 pari al l'importo liquidato da questa Corte. Anche la liquidazione delle spese del presente grado va effettuata secondo i minimi tariffari in ragione della semplicità della fattispecie e senza tener conto della fase istruttoria non espletata, da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della gravata sentenza, nel resto ferma, così provvede: condanna l'appellato al pagamento delle spese di primo grado che liquida in complessivi € 258,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
condanna l'appellato al pagamento delle spese del grado che liquida in € 247,00, oltre rimborso spese forfettario in misura pari al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi. Roma, 23/10/2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
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