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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 04/07/2025, n. 251 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 251 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
EPVBBLICA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 291 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 3748/2019(RG 1999/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rapporto di lavoro agricolo, promossa da:
Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. F. MARTI
-Appellante -
contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. A,ANDRIULLI,, F. CERTOMA', A. BRANCACCIO
-Appellata-
OGGETTO: “accertamento lavoro agricolo"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 9/7/2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 50 giornate nell'anno 2015. Ha sostenuto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere fondato la propria decisione sulle risultanze dei verbali ispettivi CP CP 2 n. 7800000431497 del 15/9/2014 e n. 7800000431438 del 15/9/2014, con cui l' aveva disconosciuto la natura di cooperativa agricola della società coop. Pt_1 a.r.l. e iscritto nel registro coltivatori diretti l'amministratrice unica Parte_2 Da tali verbali era seguito il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati alle dipendente della stessa cooperativa nel periodo 2011-2014 e la iscrizione di tutti i dipendenti nel registro dei coadiuvanti coltivatori diretti.
I dipendenti erano odierna ricorrente..CP_3 CP_4 e Parte_1 ' Tali verbali erano però stati impugnati dalla Pt_2 sia a titolo personale che quale amministratrice della società, per le implicazioni e conseguenze che riverberavano sui dipendenti e il ricorso era stato accolto con sentenza n. 1767/2019 del 15.5.2019, passata in giudicato. Tale sentenza ha accertato l'infondatezza di ambedue i suddetti verbali, ritenendo non provata da parte CP dell' che è onerato della prova, la natura autonoma dell'attività svolta da Parte_2 titolare della cooperativa, qualificata come coltivatrice diretta e dei suoi dipendenti, qualificati come coadiuvanti, concludendo per l'inidoneità dell'accertamento dell'Istituto a fondare il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinati denunciati dalla cooperativa. Nella stessa sentenza il Tribunale ha richiamato le numerose sentenze dello stesso Tribunale che hanno confermato la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei dipendenti della cooperativa, tutte passate in giudicato. Tra queste, due sentenze riguardano l'odierna ricorrente e hanno accertato che ella ha lavorato alle dipendenze della cooperativa a titolo subordinato negli anni 2013-2014. CP Ebbene, fermo restando la declaratoria di inefficacia dei verbali ispettivi di riconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda agricola Candela srl per il periodo 2011-2014, non vi è alcun elemento che supporti la cancellazione della lavoratrice per l'anno 2015. Difatti la sua cancellazione non è derivata da un accertamento autonomo dell' Pt_3 , successivo ai verbali del
2014, ma è stata una mera conseguenza della cancellazione per gli anni precedenti, basandosi sulle stesse considerazioni svolte nei verbali ispettivi su menzionati. Pertanto una volta eliminati tali verbali, nulla resta a supporto della presente cancellazione, che risulta illegittima e infondata. Tra
l'altro il rapporto di lavoro risulta da tutta la documentazione esibita(libretto di lavoro, buste paga, denunce trimestrali) e dalla prova testimoniale espletata.
L'appello deve dunque essere accolto. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della ricorrente ad essere riscritta negli elenchi OTD dell'anno 2015 per 50 giornate con ogni conseguenza di legge. CP Condanna 120. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;
per il secondo grado in € 2000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge, il tutto con distrazione in favore del procuratore anticipante .
Taranto, 25/6/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce-Sezione distaccata di Taranto-Sezione Lavoro- così composta:
1) Dott.ssa Monica SGARRO
- Presidente-
- Consigliere relatore- 2) Dott.ssa Rossella DI TODARO
- Consigliere ausiliario- 3) Dott.ssa Antonella GIALDINO
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa di previdenza/assistenza sociale, in grado di appello, iscritta al N. 291 del Ruolo
Generale delle cause dell'anno 2020, avverso la sentenza n. 3748/2019(RG 1999/2017) pronunciata dal giudice del lavoro di Taranto in materia di rapporto di lavoro agricolo, promossa da:
Parte_1
rappr. e difeso dall'avv. F. MARTI
-Appellante -
contro in persona del Presidente pro tempore, Controparte_1
rappr. e difeso dall'avv. A,ANDRIULLI,, F. CERTOMA', A. BRANCACCIO
-Appellata-
OGGETTO: “accertamento lavoro agricolo"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato in data 9/7/2020 la ricorrente in epigrafe indicata ha impugnato la sentenza con cui il Tribunale di Taranto-Sezione Lavoro ha rigettato la sua domanda di reiscrizione nell'elenco dei lavoratori agricoli per 50 giornate nell'anno 2015. Ha sostenuto l'appellante l'erroneità della sentenza, per avere fondato la propria decisione sulle risultanze dei verbali ispettivi CP CP 2 n. 7800000431497 del 15/9/2014 e n. 7800000431438 del 15/9/2014, con cui l' aveva disconosciuto la natura di cooperativa agricola della società coop. Pt_1 a.r.l. e iscritto nel registro coltivatori diretti l'amministratrice unica Parte_2 Da tali verbali era seguito il disconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati alle dipendente della stessa cooperativa nel periodo 2011-2014 e la iscrizione di tutti i dipendenti nel registro dei coadiuvanti coltivatori diretti.
I dipendenti erano odierna ricorrente..CP_3 CP_4 e Parte_1 ' Tali verbali erano però stati impugnati dalla Pt_2 sia a titolo personale che quale amministratrice della società, per le implicazioni e conseguenze che riverberavano sui dipendenti e il ricorso era stato accolto con sentenza n. 1767/2019 del 15.5.2019, passata in giudicato. Tale sentenza ha accertato l'infondatezza di ambedue i suddetti verbali, ritenendo non provata da parte CP dell' che è onerato della prova, la natura autonoma dell'attività svolta da Parte_2 titolare della cooperativa, qualificata come coltivatrice diretta e dei suoi dipendenti, qualificati come coadiuvanti, concludendo per l'inidoneità dell'accertamento dell'Istituto a fondare il disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinati denunciati dalla cooperativa. Nella stessa sentenza il Tribunale ha richiamato le numerose sentenze dello stesso Tribunale che hanno confermato la natura subordinata dei rapporti di lavoro dei dipendenti della cooperativa, tutte passate in giudicato. Tra queste, due sentenze riguardano l'odierna ricorrente e hanno accertato che ella ha lavorato alle dipendenze della cooperativa a titolo subordinato negli anni 2013-2014. CP Ebbene, fermo restando la declaratoria di inefficacia dei verbali ispettivi di riconoscimento dei rapporti di lavoro denunciati dall'azienda agricola Candela srl per il periodo 2011-2014, non vi è alcun elemento che supporti la cancellazione della lavoratrice per l'anno 2015. Difatti la sua cancellazione non è derivata da un accertamento autonomo dell' Pt_3 , successivo ai verbali del
2014, ma è stata una mera conseguenza della cancellazione per gli anni precedenti, basandosi sulle stesse considerazioni svolte nei verbali ispettivi su menzionati. Pertanto una volta eliminati tali verbali, nulla resta a supporto della presente cancellazione, che risulta illegittima e infondata. Tra
l'altro il rapporto di lavoro risulta da tutta la documentazione esibita(libretto di lavoro, buste paga, denunce trimestrali) e dalla prova testimoniale espletata.
L'appello deve dunque essere accolto. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto della ricorrente ad essere riscritta negli elenchi OTD dell'anno 2015 per 50 giornate con ogni conseguenza di legge. CP Condanna 120. alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida per il primo grado in € 1500,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori come per legge;
per il secondo grado in € 2000,00 per compensi professionali, oltre oneri accessori, come per legge, il tutto con distrazione in favore del procuratore anticipante .
Taranto, 25/6/2025
Il Presidente Il Relatore
dott.ssa M. Sgarro Dott.ssa R. Di Todaro