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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 20/11/2025, n. 5588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5588 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
n. 15248/2023 R.G.
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15248 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 GU Controparte_1
2 Amanda Controparte_2
3 IA EC CP_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
1. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_5
02/01/1996, codice fiscale , residente in [...]de Moura, C.F._1
58, San Vicente/SP, Brasile, CAP 11.355-220; 2. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in Controparte_6 data 17/12/1994, codice fiscale , residente in [...]C.F._2
Paiva, 125, San Vicente/SP, Brasile, CAP 11.390-060;
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in Parte_1 data 04/03/1959, codice fiscale , residente in [...]C.F._3
Paiva, 125, San Vicente/SP, Brasile, CAP 11.390-060,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Controparte_5 Controparte_6
e sono cittadini italiani dalla nascita,
[...] Parte_1 in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o nato a Persona_1 Persona_2 OL, (provincia di Padova), in data 08/08/1862, figlio di e Persona_3 Parte_2
, il quale contraeva matrimonio, nel Comune di Cona (provincia di Venezia), in
[...] data 28/12/1884, con la sig.ra . Successivamente emigrava in Brasile, Persona_4 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dall'unione coniugale tra e nasceva: Persona_1 Persona_4
• (o , in data 24/06/1898, nella città di San Simão Persona_5 Persona_6 (Brasile), dove contraeva matrimonio con (o , Persona_7 Persona_8 Per_9
), in data 04/10/1924 e dalla loro unione nasceva:
[...]
➢ , in data 30/10/1925, nella città di Serra Azul (Brasile), la quale Persona_2 contraeva matrimonio con in data 16/03/1968, nella Persona_10 città di San Vicente (Brasile). Prima del matrimonio, dalla loro unione nascevano:
✓ odierna ricorrente, nata in [...] Parte_1 04/03/1959, nella città di San Paolo, Brasile, la quale contraeva matrimonio con in data 01/04/2011, nella città di San Persona_11 Vicente, Brasile. Successivamente al matrimonio, Parte_1
assumeva il nome Da una
[...] Parte_1 precedente unione tra e Parte_1 Controparte_7
nasceva:
[...]
❖ odierna ricorrente, nata in Controparte_6 data 17/12/1994, nella città di San Vicente, Brasile;
✓ , in data 21/11/1962, nella cittá di San Paolo, Persona_12 Brasile. Dall'unione tra e Persona_12 Persona_13 nasceva:
❖ GU , odierno ricorrente, nato in [...] CP_5 02/01/1996, nella città di San Vicente, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , nato Persona_1
a OL (provincia di Padova), in data 08/08/1862, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con , celebratosi nel Comune di Cona Persona_4
(provincia di Venezia), in data 28/12/1884. Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 3
chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano, , mai naturalizzatosi Persona_1 cittadino brasiliano, nato a [...], (provincia di Padova), in data 08/08/1862.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5
n. Reg. Sent.
n. Cron.
n Rep.
TRIBUNALE DI VENEZIA SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale civile di Venezia – I sezione civile – nella persona del giudice dott. Giovanni
Calasso, nel procedimento civile iscritto al n. 15248 del ruolo generale dell'anno 2023
PROMOSSO DA
N Ricorrenti Difensore
1 GU Controparte_1
2 Amanda Controparte_2
3 IA EC CP_3
NEI CONFRONTI DI
Resistente Difensore
Controparte_4
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana.
Esaminati gli atti e i verbali di causa;
preso atto delle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti e delle note scritte, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
I. Con ricorso depositato in data 23.10.2023
1. , brasiliano, nato in [...]/SP, Brasile, in data Controparte_5
02/01/1996, codice fiscale , residente in [...]de Moura, C.F._1
58, San Vicente/SP, Brasile, CAP 11.355-220; 2. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in Controparte_6 data 17/12/1994, codice fiscale , residente in [...]C.F._2
Paiva, 125, San Vicente/SP, Brasile, CAP 11.390-060;
Dott. Giovanni Calasso 1
3. , brasiliana, nata in [...]/SP, Brasile, in Parte_1 data 04/03/1959, codice fiscale , residente in [...]C.F._3
Paiva, 125, San Vicente/SP, Brasile, CAP 11.390-060,
hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Venezia il Controparte_4 formulando le seguenti conclusioni:
1) accertare e dichiarare che i ricorrenti ( , Controparte_5 Controparte_6
e sono cittadini italiani dalla nascita,
[...] Parte_1 in ragione della sussistenza di tutti i requisiti, indicati dalla legge, e per i motivi precedentemente esposti;
2) ordinare al , in persona del Ministro protempore, e per esso Controparte_4 all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello Stato Civile e anagrafici, della cittadinanza dei suddetti, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
A sostegno della domanda precisavano che:
- erano discendenti del cittadino italiano, Sig. (o nato a Persona_1 Persona_2 OL, (provincia di Padova), in data 08/08/1862, figlio di e Persona_3 Parte_2
, il quale contraeva matrimonio, nel Comune di Cona (provincia di Venezia), in
[...] data 28/12/1884, con la sig.ra . Successivamente emigrava in Brasile, Persona_4 senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana e senza aver mai richiesto la naturalizzazione brasiliana. Dall'unione coniugale tra e nasceva: Persona_1 Persona_4
• (o , in data 24/06/1898, nella città di San Simão Persona_5 Persona_6 (Brasile), dove contraeva matrimonio con (o , Persona_7 Persona_8 Per_9
), in data 04/10/1924 e dalla loro unione nasceva:
[...]
➢ , in data 30/10/1925, nella città di Serra Azul (Brasile), la quale Persona_2 contraeva matrimonio con in data 16/03/1968, nella Persona_10 città di San Vicente (Brasile). Prima del matrimonio, dalla loro unione nascevano:
✓ odierna ricorrente, nata in [...] Parte_1 04/03/1959, nella città di San Paolo, Brasile, la quale contraeva matrimonio con in data 01/04/2011, nella città di San Persona_11 Vicente, Brasile. Successivamente al matrimonio, Parte_1
assumeva il nome Da una
[...] Parte_1 precedente unione tra e Parte_1 Controparte_7
nasceva:
[...]
❖ odierna ricorrente, nata in Controparte_6 data 17/12/1994, nella città di San Vicente, Brasile;
✓ , in data 21/11/1962, nella cittá di San Paolo, Persona_12 Brasile. Dall'unione tra e Persona_12 Persona_13 nasceva:
❖ GU , odierno ricorrente, nato in [...] CP_5 02/01/1996, nella città di San Vicente, Brasile;
Dott. Giovanni Calasso 2
-in ottemperanza alle prescrizioni previste dalla L. 91/92 i ricorrenti avevano cercato senza esito di formulare richiesta di riconoscimento dello status di cittadini italiani iure sanguinis presso il Consolato competente senza ottenere alcun riscontro fattivo;
II. Parte ricorrente ha notificato ricorso e decreto nei termini di legge.
III. Al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Venezia è stata comunicata la pendenza del presente procedimento.
DIRITTO
Preliminarmente deve osservarsi che l'avo italiano era nato prima della unificazione del Regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4 -15 del Codice civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1848), che riconosceva i diritti civili e politici, propri dell'odierno status civitatis, ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata, da un lato, sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico diretto a modificare le norme sulla cittadinanza che indusse il legislatore dapprima ad emanare la legge sulle migrazioni n. 23 del 31 gennaio 1901 e successivamente la legge n. 217 del 17 maggio 1906. Per l'effetto, coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, a condizione che, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avessero acquisito la cittadinanza straniera. Si deve pertanto ritenere che , nato Persona_1
a OL (provincia di Padova), in data 08/08/1862, prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1866). (per il Veneto Regio Decreto del 4 novembre 1866, n. 3306, non 1861 come per il Lazio). Si precisa, inoltre, che nonostante l'automatismo su menzionato circa l'ottenimento della cittadinanza anche al cittadino che, al momento dell'annessione del Veneto al Regno d'Italia non si trovasse nel territorio italiano, nel caso di specie l'avo era ivi presente. Prova di ciò è data dal certificato di matrimonio con , celebratosi nel Comune di Cona Persona_4
(provincia di Venezia), in data 28/12/1884. Risulta dalla documentazione in atti, tradotta ed apostillata, che l'avo italiano non era stato naturalizzato cittadino brasiliano e, pertanto, non aveva mai perso la cittadinanza italiana e l'aveva trasmessa a sua volta ai suoi discendenti
È provata la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano. In linea di principio, dovrebbe affermarsi la carenza di interesse ad agire giudizialmente per l'accertamento della cittadinanza italiana, poiché non si registrano passaggi generazionali per linea femminile in epoca precostituzionale e, pertanto, nessun dubbio viene a porsi in merito alla operatività della giurisprudenza costituzionale ( sentenza n. 87 del 1975, sentenza n. 30 del 1983) che ha determinato il venir meno del criterio di trasmissione unicamente maschile e della disposizione che prevedeva la perdita della cittadinanza per la donna che contraeva matrimonio con un cittadino straniero. Pertanto, dal momento che il riconoscimento dello status civitatis incombe sul , parte ricorrente avrebbe dovuto limitarsi a Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 3
chiedere il rilascio del relativo certificato o comunque a richiedere il riconoscimento dello status all'autorità consolare presso il paese di residenza sulla scorta della documentazione attestante la loro discendenza da un cittadino italiano, senza necessità di instaurare un giudizio dinanzi al giudice ordinario. Dagli atti si evince che:
- i ricorrenti sono discendenti diretti del cittadino italiano, , mai naturalizzatosi Persona_1 cittadino brasiliano, nato a [...], (provincia di Padova), in data 08/08/1862.
-Hanno, altresì, dedotto che:
- il Consolato Generale d'Italia competente aveva in corso l'evasione di richieste formulate da molti anni e nessun riscontro era dallo stesso pervenuto alle istanze formulate in via amministrativa;
-ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241 del 7.08.1990 i procedimenti di competenza delle Amministrazioni statali devono essere conclusi entro i termini determinati e certi, anche in conformità al principio di ragionevole durata del processo;
- nella richiesta di evasione della richiesta dei ricorrenti si prospetta il palese superamento dei termini di 730 giorni previsti dall'art. 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362 e dall'art. 1 del d.P.R. 17/01/2014 n. 33, da parte dell'Autorità consolare nonostante per loro non siano ancora maturati.
-l'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status di civitatis italiano iure sanguinis ed il decorso di un lasso di tempo irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale;
Alla luce di quanto sopra la domanda deve essere accolta dichiarando i ricorrenti cittadini italiani e disponendo l'adozione da parte del dei provvedimenti Controparte_4 conseguenti. Le spese di lite, stante la peculiarità della materia del contendere, in ragione della mancanza di contenzioso, vanno compensate tra le parti Tanto anche in considerazione che la presente azione è solo di mero accertamento, priva in sostanza di un contezioso, come anche precisato dal in analoghi giudizi Controparte_4 in cui si è costituito: “È evidente, dunque, dalla mera lettura del dettato normativo, come l'Amministrazione dell'Interno, nella presente fattispecie, svolga una mera attività di certificazione di una condizione personale (Cass. Sez. Unite 17 dicembre 1999, n. 912) e l'Amministrazione dell'Interno nulla sa, in proposito, circa la posizione dei ricorrenti. In altre parole, non è possibile prendere alcuna posizione in riguardo alla situazione sostanziale: conseguentemente il non può assumere – da un punto di Controparte_4 vista sostanziale – la posizione di convenuto nel presente giudizio, non avendo in alcun modo causato la necessità di rivolgersi al giudice, non risultando il perseguimento dell'alternativo procedimento in sede amministrativa”. Ne discende che, nel caso in cui la domanda attorea dovesse essere accolta, non potrà essere pronunciata alcuna condanna alle spese, applicandosi anche al regolamento delle spese il principio di causalità (cfr. per arg. Cass. 2473/2009 e Cass. 19456/2008)”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide: I) accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
II) ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di Controparte_4
Dott. Giovanni Calasso 4
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza, della sentenza e degli atti di stato civile depositati nel fascicolo telematico delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
III) compensa le spese di lite. La suestesa sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Anna Turco, UPP. Lecce-Venezia, 18.11.2025.
IL GOP
Dott. Giovanni Calasso
Dott. Giovanni Calasso 5