Ordinanza cautelare 16 settembre 2021
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 07/01/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00069/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03402/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3402 del 2021, proposto da
ER Banca S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fabio Preziosi, Federica Sandulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
IN De BE, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione AN, Iacp di Benevento in Liquidazione, in persona dei legali rappresentanti pro tempore;
ER AN Dipartimento di Napoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Coppa e Viviana Cornacchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Benevento, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Marsicano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Consorzio Nazionale tra Cooperative Produzione - Lavoro – “Lavoro, Patria e Famiglia”, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Angelo e Roberto Prozzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
e con l'intervento di
ad opponendum:
Sahara Spe s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Terreri, Vincenzo Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del decreto del commissario ad acta n. 2 del 14.6.2021 con il quale è stato ordinato alla ER Banca e, per essa, alla filiale ove risulta attivo il conto corrente di tesoreria e cassa intestato all'Agenzia Campana per l'Edilizia Residenziale (ER), di procedere immediatamente e senza indugio alcuno nel termine massimo di giorni 5 (cinque) a decorrere dalla notifica dell’atto, ad effettuare il pagamento della somma di € 1.830.544,94, nei confronti del Consorzio Nazionale tra Cooperative Produzione e Lavoro a titolo di saldo del credito vantato dal Consorzio, in base alla sentenza n. 1910 del 2014 della Corte d'Appello di Napoli;
- nonché di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di ER AN Dipartimento di Napoli, Provincia di Benevento, Consorzio Nazionale tra Cooperative Produzione e Lavoro “Lavoro, Patria e Famiglia”;
Visto l’atto di intervento ad opponendum di Sahara Spe s.r.l.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore nell'udienza di smaltimento del giorno 11 dicembre 2024, svoltasi con modalità di cui all’art. 87 comma 4-bis del c.p.a., il dott. Gianluca Di Vita e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Rilevato che:
- ER Banca s.p.a. adiva questo T.A.R. al fine di richiedere l’annullamento ai sensi dell’art. 114, comma 6, del c.p.a., dell’epigrafato decreto del commissario ad acta (nominato da questo T.A.R. in un distinto giudizio di ottemperanza, con sentenza n. 2981/2018) con il quale, tra l’altro, veniva ordinato all’istituto di credito ricorrente, presso la quale è attivo il conto corrente di tesoreria e cassa di ER, di procedere al pagamento della somma di €. 1.830.544,94 in favore del Consorzio Nazionale tra Cooperative Produzione e Lavoro.
- la condanna è contenuta in un lodo arbitrale del 22.10.2007, parzialmente confermato dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli n. 1910/2014 resa in data 30.4.2014 verso la quale è stato proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con ordinanza n. 18120/2016 del 14.9.2016;
- l’istante deduceva violazione di legge ed eccesso di potere sotto distinti profili dolendosi, in sintesi: I) del difetto di legittimazione passiva in quanto l’ordine del commissario ad acta si pone all’interno di un giudizio per l’ottemperanza di un lodo arbitrale, parzialmente riformato dalla Corte di Appello, nel quale viene individuato come debitore del Consorzio l’Istituto autonomo case popolari (Iacp) di Benevento e non ER AN, estranea al giudicato; II) della carenza di legittimazione attiva perché creditore della somma liquidata di cui sopra non è più il Consorzio, bensì la Sahara Spe s.r.l. cessionaria del credito la quale, peraltro, ha inviato ER ad effettuare solo in suo favore il pagamento di quanto dovuto; III) della violazione della convenzione di cassa in essere tra ER AN e ER in quanto il commissario ad acta avrebbe dovuto emettere un ordinario mandato di pagamento;
- si costituiva in giudizio la Provincia di Benevento che eccepiva l’inammissibilità del ricorso e nel merito controdeduceva concludendo per il rigetto;
- con ordinanza n. 1594 del 15.9.2021 il T.A.R., confermata dal Consiglio di Stato con ordinanza n. 6447 del 3.12.2021, veniva rigettata la domanda cautelare tra l’altro, per carenza del periculum in mora;
Considerato che:
- con memoria depositata in data 11.11.2024 ER Banca ha riferito che il commissario ad acta ha revocato il decreto n. 2 del 14.6.2021 oggetto di gravame e ha adottato un nuovo decreto di pagamento n. 1 del 7.2.2023, recante rideterminazione dell’importo dovuto al Consorzio, notificandolo solo al Consorzio, ad ER AN e ad Iacp Benevento e non a ER Banca s.p.a. che è dunque stata esclusa dalla vicenda per decisione del commissario;
- per l’effetto, con la citata memoria la parte ricorrente chiede dichiararsi la cessazione della materia del contendere;
- con memorie del 13.11.2024 e del 21.11.2024 ER AN e Sahara s.r.l. si associano alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere e all’odierna udienza i difensori delle controparti hanno insistito per la condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in applicazione del criterio della soccombenza virtuale;
Ritenuto che:
- può essere condivisa la richiesta di declaratoria della cessazione della materia del contendere poiché tale istituto opera quando si determina una successiva attività amministrativa integralmente satisfattiva dell'interesse azionato (Cons. Stato, sez. II, n. 1227/2020); è quindi, decisivo che la situazione sopravvenuta soddisfi in modo pieno ed irretrattabile il diritto o l'interesse legittimo esercitato, così da non residuare alcuna utilità alla pronuncia di merito (Cons. Stato, sez. V, n. 1332/2016), situazione che è dato ravvisare nella presente fattispecie alla luce del sopravvenuto atto di autotutela;
- considerato che la definizione in rito giustifica la compensazione delle spese di giudizio, ferma restando l’irripetibilità del contributo unificato versato dalla ricorrente; al riguardo, non vi è ragione per condannare la parte ricorrente al pagamento delle spese in applicazione del criterio della soccombenza virtuale poiché, sebbene la fase cautelare si sia risolta in senso sfavorevole alla istante, la successiva attività del commissario ad acta ha condiviso la linea difensiva della ricorrente con specifico riferimento alla censura che attiene al difetto di legittimazione passiva di ER (cfr. primo motivo di gravame);
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della AN - Napoli (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2024 tenuta da remoto con modalità Microsoft Teams con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Paolo Severini, Consigliere
Gianluca Di Vita, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gianluca Di Vita | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO