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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Paola, sentenza 13/10/2025, n. 820 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Paola |
| Numero : | 820 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAOLA in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Simona Scovotto, in esito alla scadenza del termine assegnato alle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 962 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2018, vertente
TRA
nato a [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. Mauro Parte_1
Campilongo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Scalea (Cs) alla via Lauro n. 24, come da procura a margine dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il
20.06.2018; opponente
E con socio unico in liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., con sede Controparte_1 in Bologna alla via Cairoli n. 8/F, iscritta nel Registro delle Imprese di Bologna con il num. e cod. fisc.
, e, per essa, la già società a socio P.IVA_1 Controparte_2 Controparte_3 unico, in persona del direttore generale dott. con sede in San Donato AN (Mi) CP_4 alla via Dell'Unione Europea 6A/6B, cod. fisc. e partita iva , giusta procura notarile rep. P.IVA_2
n. 53163 - racc. n. 13758 rilasciata dalla con sede in Bologna alla via Cairoli n. 9, cod. CP_5 fisc. e partita iva , quale procuratrice speciale di P.IVA_3 Controparte_6 con sede in Bologna alla via Cairoli n. 8/F, cod. fisc. e partita iva , prima mandataria di P.IVA_4 con socio unico in liquidazione, come da procura notarile rep. n. 21232 - racc. n. Controparte_1
11535, rappresentata e difesa dall'avv. Stefania Lacitignola, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.10.2018, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Andrea Corvino sito in Cosenza alla via Negroni 13; opposta
NONCHE'
in persona del legale rappresentante p.t., con in Milano alla via San Prospero Controparte_7
4, cod. fisc. e partita iva , e, per essa, giusta procura conferita con atto notarile rep. P.IVA_5
432/2018, la in persona del legale rappresentante p.t., cod. fisc. Controparte_8
, a tanto legittimata dalla prima mandataria titolare di P.IVA_2 Controparte_9
1 procura notarile rep. 42685/2018 rilasciata , in persona del direttore generale dott. CP_10 CP_4
rappresentata e difesa dall'avv. Leonardo Blandino, giusta procura in calce alla comparsa di
[...] costituzione di nuovo procuratore depositata il 29.05.2023, ed elettivamente domiciliata in San Donato
AN (Mi) alla via dell'Unione Europea 6A/6B;
terza intervenuta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni: come in atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato il 15.06.2018, ha proposto opposizione avverso Parte_1 il decreto ingiuntivo n. 95/2018, emesso dal Tribunale di Paola il 23.02.2018 e notificato il 10.05.2018, con cui gli è stato intimato il pagamento in favore della in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., dell'importo di euro 19.264,45, oltre interessi come richiesti e spese procedurali.
Premesso che detto decreto ingiuntivo è stato emesso in conseguenza dell'esposizione debitoria maturata in relazione ai contratti di prestito personale n. 422580 (stipulato il 13.06.2005 avente ad oggetto un finanziamento di euro 5.750,00 da rimborsare mediante la corresponsione di 48 rate mensili dell'importo di euro 159,70 ciascuna) e n. 222097 (stipulato il 3.09.2004 avente ad oggetto un finanziamento di euro 3.200,00 da rimborsare mediante la corresponsione di 36 rate mensili dell'importo di euro 109,30 ciascuna) sottoscritti con la nel contestare la legittimità Controparte_1 del medesimo decreto e del credito con esso ingiunto, ha dedotto: - l'inefficacia del decreto opposto ex art. 644 c.p.c., poiché notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto da tale norma, in quanto consegnato all'ufficiale giudiziario per la notifica il 4.04.2015, a fronte del suo deposito in data
26.02.2018; - la prescrizione del credito azionato, essendo decorso il termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. dalle ultime rate rimaste insolute (ovvero dal 5.08.2006 per il contratto n. 422580 e dal
15.03.2006 per quello n. 222097) senza aver ricevuto la notifica di atti interruttivi;
- l'applicazione di interessi usurari, con la conseguente operatività delle disposizioni dell'art. 1815 c.c., ed anatocistici, anche in considerazione della previsione di un piano di ammortamento alla francese. Pertanto, ha chiesto l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale accertare la inefficacia del decreto ingiuntivo opposto in quanto notificato oltre il termine di cui all'art. 644 cpc. Per l'effetto revocarlo, in ogni sua parte ivi compresa la liquidazione delle spese, competenze ed onorari;
e con conseguente condanna alle spese anche del presente giudizio di opposizione”; nonché, nel caso di riproposizione da parte della società opposta della domanda sottesa al decreto ingiuntivo inefficace,
“preliminarmente accertare che l'ultima rata impagata relativa al contratto n. 422580 stipulato il
13/6/2005 risale al 05/08/2006. Conseguentemente, Voglia dichiarare per l'effetto la maturata prescrizione delle obbligazioni discendenti da detto contratto per decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c., in mancanza di atti interruttivi”, nonché “preliminarmente accertare che l'ultima rata impagata relativa al contratto n. 222097 stipulato il 03/09/2004 risale al 15/03/2006. Per l'effetto,
Voglia dichiarare la maturata prescrizione delle obbligazioni discendenti da detto contratto per
2 decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c., in mancanza di atti interruttivi”; e, ancora, in via del tutto subordinata, “accertare la usuraietà di entrambi i contratti dedotti in giudizio, per eccedenza del tasso soglia, ex legge 108/96 accertandone dunque la nullità parziale”; “Conseguentemente, Voglia rideterminare l'eventuale capitale puro residuo, ancora dovuto dagli odierni opponenti, al netto delle somme già corrisposte, ristabilendone la periodicità dei pagamenti, per come previsto nella parte del contratto ancora valido ed efficace”; “Voglia altresì accertare il calcolo degli interessi anatocistici, calcolati negli estratti conto come depositati onde ottenere il Decreto ingiuntivo inefficace e sottrarli dal computo del dovuto”; infine, “Voglia accertare la mancata notifica della decadenza del beneficio del termine, ristabilendo comunque la periodicità dei pagamenti stabiliti in contratto al netto delle somme già corrisposte”. In ogni caso, Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.
Con comparsa depositata il 29.10.2018 si è costituita in giudizio con socio unico in Controparte_1 liquidazione. La stessa, nel contestare quanto ex adverso dedotto, ha rilevato che: - il contratto di finanziamento n. 422580, regolarmente sottoscritto da , ha avuto ad oggetto la Parte_1 corresponsione in favore di quest'ultimo da parte della medesima società di una somma pari ad euro
5.500,00, da restituire con il versamento di 48 rate mensili dal 5.08.2005 al 5.07.2009 di euro 159,70 cadauna, oltre alle spese di incasso relative alla modalità di pagamento utilizzata e alla maggiorazione della prima rata di euro 14,62 a titolo di imposta di bollo prevista per legge;
- gli interessi corrispettivi, che, sommati al capitale, hanno contribuito alla formazione dell'importo della rata, sono stati pari ad euro 1.915,60 e sono stati calcolati al tasso del 18,80%, inferiore a quello soglia antiusura determinato ai sensi della legge n. 108/1996 pro tempore vigente per la categoria di riferimento (pari al 19,60%); - come evincibile dal prospetto contabile già depositato in sede monitoria, ha Parte_1 adempiuto parzialmente agli obblighi assunti con la sottoscrizione del suddetto contratto, in quanto ha versato esclusivamente le rate dalla prima alla terza e quelle nn. 5, 6, 7, 11 e 32, così facendo maturare un'esposizione debitoria a suo carico pari al complessivo importo di euro 6.476,00 per le rate scadute e non pagate (ovvero quelle nn. 4, 8, 9 e 10, quelle dalla n. 12 alla n. 31 e quelle dalla n. 33 alla n. 48);
- a nulla è valso il sollecito di pagamento inviato con la lettera raccomandata a/r del 31.10.2017 (di cui all'allegato 4 prodotto in sede monitoria), nonché, a fronte del mancato versamento di quanto dovuto, sono stati applicati interessi di mora come contrattualmente previsti, pari al complessivo importo di euro 8.371,85 e, in ogni caso, con un tasso inferiore a quello soglia antiusura vigente pro tempore (pari al 22,75%); - tra l'altro, come evincibile dall'estratto conto in atti, la somma ingiunta è stata rivista in senso più favorevole per il cliente, stante l'accredito di euro 1.309,73 a titolo di conguaglio per
“rettifica di interessi di mora ed interessi corrispettivi”; - invece, il contratto di finanziamento n.
222097, parimenti regolarmente sottoscritto dall'opponente, ha avuto ad oggetto la corresponsione in suo favore da parte della medesima società di una somma pari a euro 3.000,00, che avrebbe dovuto restituire, unitamente all'importo di euro 200,00 a titolo di spese istruttorie e a quello di euro 115,20 come premio assicurativo, con il versamento di 36 rate mensili dal 15.10.2004 al 15.9.2007 pari ad
3 euro 109,30 cadauna, oltre alle spese di incasso relative alla modalità di pagamento utilizzata e alla maggiorazione per la prima rata di euro 14,62 a titolo di imposta di bollo prevista per legge;
- anche in tal caso, sono stati pattuiti interessi corrispettivi ad un tasso (pari al 17,72%) inferiore a quello soglia antiusura pro tempore vigente per la categoria di riferimento (pari al 28,27%); - tuttavia, Parte_1 ha adempiuto solo parzialmente all'obbligazione assunta con la stipula del contratto, in
[...] quanto ha versato esclusivamente le rate dalla prima alla tredicesima e quelle nn. 16 e 17, sicché è maturata un'esposizione debitoria a suo carico pari ad euro 2.326,80 per le rate scadute e non pagate
(ovvero quelle nn. 14 e 15 e quelle dalla n. 18 alla n. 36); - è rimasta senza riscontro la lettera raccomandata del 30.01.2017 (prodotta con l'allegato 3 depositato nel procedimento monitorio), con cui è stato sollecitato il pagamento delle somme dovute;
- quindi, stante l'inadempimento dell'opponente, sono stati applicati, come previsto contrattualmente, gli interessi di mora ad un tasso sempre inferiore a quello soglia pro tempore vigente (pari al 31,42%) per un importo complessivo di euro 3.377,82, oltre spese accessorie;
- dunque, la sommatoria degli insoluti maturati relativamente ad entrambi i contratti stipulati dall'opponente corrisponde all'importo ingiunto con il decreto opposto pari ad euro 19.264,45, né, a fronte dell'interruzione del termine prescrizionale decennale con plurimi atti, è stato applicato alcun interesse usurario, sia corrispettivo che di mora, così come non si è verificato alcun fenomeno anatocistico, anche considerato il piano di ammortamento alla francese.
Pertanto, stante la piena legittimità del credito ingiunto, la società opposta ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via preliminare, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, concedersi la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo n. 95/2018 ai sensi dell'art. 648 c.p.c; - nel merito per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare l'opposizione per cui si procede, confermando il decreto ingiuntivo n. 95/2018; - in via subordinata nel merito si chiede accertarsi in questa sede la legittimità della pretesa creditoria vantata da , condannando il sig. Parte_2 Parte_1
c.f. al pagamento della somma di € 19.264,45, oltre interessi
[...] C.F._1 convenzionali, da calcolarsi entro i limiti stabiliti dalle tabelle di riferimento previste dalla L. n.
108/96, dal 1.11.2017 fino al saldo effettivo, oltre al liquidando compenso del presente procedimento,
IVA e C.P.A. e spese anche successive occorrende, o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
in ogni caso con vittoria di spese e compenso professionale determinato ai sensi del D.M. 55/2014, oltre al rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% e spese successive occorrende”.
Altresì, con comparsa ex articolo 111 c.p.c. depositata il 18.06.2019, si è costituita in giudizio la quale cessionaria del credito ingiunto con il decreto opposto. La stessa, infatti, Controparte_7 ha rilevato che, con contratto del 5.12.2018, la con socio unico in liquidazione le ha Controparte_1 ceduto il credito ingiunto nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge n. 130/1999 e 58 del d.lgs. n. 385/1993; dunque, riportandosi agli scritti difensivi e ai
4 documenti già depositati dalla cedente, ha insistito nell'accoglimento delle domande ed eccezioni da essa formulate.
Con ordinanza emessa alla prima udienza di comparizione delle parti (tenuta il 20.06.2019) è stata disattesa l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo impugnato ex art. 648 c.p.c..
Esperita, con esito negativo, la procedura di mediazione obbligatoria ex art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, nel corso del giudizio non è stata espletata alcuna attività istruttoria.
Fissata l'udienza dell'8.10.2025 per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies
c.p.c. (poi sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), la Controparte_7 provvedendo a tale incombente, nel riportarsi ai pregressi scritti difensivi, ha insistito nell'accoglimento delle richieste ivi formulate.
Esaminati gli atti di causa, pur a fronte dell'inefficacia ai sensi dell'art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo oggetto dell'opposizione proposta da , la pretesa creditoria vantata nei confronti Parte_1 dello stesso risulta fondata e legittima.
Infatti, in via preliminare, è meritevole di plauso l'eccezione con cui l'opponente ha rilevato l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c..
Risulta, infatti, dalla documentazione in atti che, a fronte del deposito in via telematica in data
26.02.2018 del decreto ingiuntivo per cui è causa (pronunciato il 23.02.2018), esso è stato notificato
(unitamente al relativo ricorso) solo il 4.05.2018, stante la spedizione in tale data del plico a mezzo posta (cfr. in ordine al dies a quo del termine indicato dall'art. 644 c.p.c., Cass. civ. sez. I del
31.10.2007 n. 22959, secondo cui “Il termine entro cui il decreto ingiuntivo deve essere notificato a pena di inefficacia, ai sensi dell'art. 644 c.p.c., decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento e non da quella della pronuncia”). Pertanto, stante il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 644 c.p.c., va dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Tuttavia, pur a fronte della declaratoria di inefficacia del decreto opposto, va valutata la fondatezza della pretesa creditoria oggetto del procedimento monitorio.
Infatti, secondo consolidata giurisprudenza, l'opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio, investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione. Pertanto, la tardiva notificazione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c. comporta l'inefficacia di tale provvedimento senza, tuttavia, escludere la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale. Su tale domanda, quindi, si costituisce il rapporto processuale, seppur per iniziativa della parte opponente che eccepisce l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, ed è, di conseguenza, compito del giudice adito provvedere in sede contenziosa ordinaria tanto su detta eccezione, quanto sulla fondatezza della pretesa azionata nel procedimento
5 monitorio. Invero, la notificazione dell'ingiunzione comunque effettuata è indice della volontà del creditore di avvalersi dell'ingiunzione, escludendo la presunzione di abbandono del ricorso che è alla base della previsione di inefficacia di cui all'art. 644 c.p.c.. Sicché, qualora il decreto ingiuntivo sia stato (come nel caso di specie) notificato tardivamente e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (ed, anzi, non può esimersi dal farlo) sul merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio;
mentre,
l'inosservanza da parte dell'intimante (ovvero della parte opposta) del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può rilevare unicamente, in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali, consentendo la non ripetibilità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (cfr. in questo senso, ex plurimis, Cass. civ. sez.
III del 29.02.2016 n. 3908 in motivazione;
nonché, in modo conforme, tra le altre, Cass. civ. sez. I del
13.06.2013 n. 14910, Cass. civ. sez. II del 16.01.2013 n. 951, Cass. civ. sez. III del 23.03.2007 n. 7206,
Cass. civ. sez. I del 28.09.2006 n. 21050, Cass. civ. sez. III del 18.04.2006 n. 8955).
Posto quanto sopra, si ribadisce che con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado in cui si verifica un'inversione della posizione processuale delle parti (restando invariata la loro posizione sostanziale), nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue, pertanto, che l'onere della prova, come previsto dall'art. 2697 c.c., è posto a carico del creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito e, quindi, deve dimostrare la sua esistenza;
mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, al fine di contestare la fondatezza dell'avversa pretesa creditoria (cfr. in questi termini, ex plurimis, Cass. civ. sez. I del
22.04.2003 n. 6421). Le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità
o, comunque, la non azionabilità del credito ex adverso vantato non si collocano, infatti, sul versante della domanda (che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione), ma configurano altrettante eccezioni ex art. 2697, comma 2, c.c.. L'oggetto del giudizio di opposizione, dunque, non è tanto la valutazione della legittimità e validità del decreto ingiuntivo impugnato, quanto, piuttosto, la fondatezza o meno al momento della decisione della pretesa creditoria originariamente azionata in via monitoria (cfr. in questo senso, ex multis, Cass. civ. n. 15026/2005, Cass. civ. n. 15186/2003 e Cass. civ. n. 6663/2002).
Inoltre, secondo unanime giurisprudenza, nel caso di inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisce per ottenere l'adempimento della prestazione assunta dalla controparte deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza (se previsto), limitandosi alla mera allegazione dell'altrui inadempimento. Il debitore convenuto è, invece, gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa (costituito dall'avvenuto adempimento) o, comunque, della sussistenza di circostanze, a lui non imputabili, che hanno impedito la corretta esecuzione della prestazione posta a suo carico (ovvero eventi oggettivi estranei alla sua volontà,
6 imprevedibili e inevitabili con l'uso dell'ordinaria diligenza) (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. sez. III del 20.01.2015 n. 826).
Con specifico riferimento, poi, al giudizio di opposizione avverso un decreto ingiuntivo con cui è stato intimato il pagamento di un credito, la parte opposta (quale creditrice) assolve il proprio onere probatorio con la produzione del contratto ad esso sotteso e della relativa documentazione contabile;
mentre spetta all'opponente (quale debitore) contestare la valenza probatoria dei documenti posti a base della pretesa creditoria vantata nei suoi confronti, eccependo e provando, in modo specifico e circostanziato, la sua infondatezza e l'erroneità delle annotazioni riportate negli estratti contabili;
infatti, in ogni caso, a nulla rileva la contestazione generica del valore probatorio della documentazione esibita, così come non costituisce una valida eccezione l'asserzione di pagamenti eseguiti e non contabilizzati di cui non se ne fornisca prova documentale (cfr. al riguardo, ex multis, Tribunale Roma del 13.03.2012 n. 5283).
Tanto, comunque, non senza precisare che, nel caso in cui la pretesa creditoria tragga origine (come nella specie) da un contratto di prestito personale, a differenza di quanto avviene nel caso di contratti di conto corrente, il creditore può limitarsi, ai sensi dell'art. 2697 c.c., ad allegare il contratto di finanziamento azionato, non essendo necessaria la produzione dell'estratto conto analitico delle partite di dare e avere (comunque depositato nel caso in esame), in quanto nel contratto è già stabilito l'andamento negoziale;
pertanto, è sufficiente produrre in giudizio il contratto di prestito personale/finanziamento posto a base della pretesa creditoria vantata e lamentare l'inadempimento del cliente rispetto alle proprie obbligazioni di pagamento (cfr. in tal senso, ex multis, Corte appello Torino del 7.04.2025 n. 319).
Ebbene, esaminato il compendio documentale in atti, la società opposta ha congruamente assolto l'onere probatorio posto a suo carico, stante il deposito (già in sede monitoria) dei contratti di finanziamento stipulati con l'opponente (recanti, tra l'altro, nella parte laterale destra in basso la specifica sottoscrizione ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. di alcune clausole delle condizioni generali specificamente indicate), oltre che dei relativi piani di ammortamento ed estratti conto analitici (non oggetto di alcuna specifica contestazione da parte dell'opponente).
Dunque, in primo luogo, vista la documentazione depositata in atti, non è meritevole di accoglimento l'eccezione di prescrizione sollevata dall'opponente, stante l'asserito decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c. dalle date delle ultime rate dei contratti nn. 422580 e 222097 rimaste insolute (ovvero rispettivamente dal 5.08.2006 e dal 15.03.2006), senza che abbia ricevuto alcun atto interruttivo del medesimo termine.
Invero, è pacifico che nei contratti di finanziamento la prescrizione ordinaria decennale di cui all'art. 2946 c.c. decorre dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento pattuito, giacché
l'obbligazione di restituire la somma di denaro ricevuta in prestito è un'obbligazione unitaria, seppur scaglionata nel tempo. Le rate mensili, infatti, non sono il corrispettivo di singole prestazioni autonome, ma un'unica e complessiva prestazione con pagamento rateizzato (cfr. in tal senso, ex
7 plurimis, Cass. civ. del 10.09.2010 n. 19291, secondo cui “Trattandosi di contratto di mutuo, e quindi di contratto di durata, in cui l'obbligo di restituzione del capitale sia differito nel tempo, i singoli ratei non costituiscono autonome e distinte obbligazioni, bensì l'adempimento frazionato di un'unica obbligazione. Ne consegue che la prescrizione decennale, applicabile al caso in esame, non può che decorrere dalla scadenza dell'ultimo rateo previsto nel piano di ammortamento e, perciò, come è stato ritenuto dai giudici di merito, dal giorno successivo alla data di scadenza per il pagamento dell'ultima rata del mutuo”). Ebbene, posto che dai piani di ammortamento in atti si evince la scadenza delle ultime rate dei contratti nn. 422580 e 222097 nelle rispettive date del 5.07.2009 e 15.09.2007, deve ritenersi, alla luce della documentazione prodotta dalla società opposta, che il termine prescrizionale decennale decorrente da dette date sia stato interrotto (prima della notifica del decreto ingiuntivo per cui è causa) con l'invio di raccomandate a/r (cfr. gli allegati 2 e 4 depositati da parte opposta). Invero, sul punto l'opponente ha prospettato generiche asserzioni non supportate da alcun riscontro probatorio, né, a fronte dell'invio delle suddette raccomandate presso il suo indirizzo di residenza (ovvero lo stesso indicato nell'atto introduttivo del presente giudizio e presso il quale ha ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo opposto), nulla è stato provato (e, prima ancora, specificamente allegato) al fine di superare la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c..
Parimenti, le censure riguardanti l'asserita applicazione di interessi usurari e anatocistici (stante la previsione di un piano di ammortamento alla francese), oltre che prive di qualsivoglia riscontro probatorio, sono state prospettate in termini del tutto vaghi e generici, non essendo stato nulla indicato, tra l'altro, circa l'entità di eventuali importi indebitamente applicati e di asseriti versamenti non calcolati dalla società opposta (peraltro senza alcuna prova documentale).
L'opponente, infatti, adempiendo gli oneri posti a suo carico, avrebbe dovuto specificamente indicare, con un compiuto supporto motivazionale, nell'atto introduttivo del giudizio i fatti costitutivi delle illegittimità riscontrate, così debitamente cristallizzando il thema decindendum. Per pacifica giurisprudenza, infatti, in caso di un giudizio ad opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha l'onere di formulare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., contestazioni puntuali, concrete e verificabili, non essendo consentito un approccio meramente esplorativo, basato su deduzioni astratte o affermazioni di principio (cfr. al riguardo, ex plurimis, Tribunale Roma sez. XVII del 2.08.2019 n.
15979 e Tribunale Milano sez. VII del 22.10.2018 n. 10657).
Peraltro, quanto asserito da nell'atto introduttivo del giudizio, oltre che Parte_1 confutato dalla documentazione ex adverso prodotta, è in contrasto con quanto affermato in sede giurisprudenziale.
Invero, tenuto conto dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM ai fini del calcolo dei tassi soglia antiusura applicabili ratione temporis ai contratti di finanziamento posti a base del credito ingiunto
(prodotti dalla società opposta) e di quanto specificamente indicato in tali contratti, non si ravvisa alcun superamento dei medesimi tassi in relazione sia agli interessi corrispettivi, che a quelli di mora, tenuto conto con preciso riferimento a questi ultimi anche di quanto statuito dalle Sezioni Unite della Suprema
8 Corte di Cassazione con la sentenza del 18.09.2020 n. 19597 (con cui è stato affermato il seguente principio di diritto: “La disciplina antiusura trova applicazione anche agli interessi moratori intendendo essa sanzionare la pattuizione di interessi eccessivi convenuti al momento della stipula del contratto quale corrispettivo per la concessione del denaro, ma anche la promessa di qualsiasi somma usuraria sia dovuta in relazione al contratto concluso. La mancata indicazione dell'interesse di mora nell'ambito del T.e.g.m. non preclude l'applicazione dei decreti ministeriali, i quali contengano comunque la rilevazione del tasso medio praticato dagli operatori professionali, statisticamente rilevato in modo del pari oggettivo ed unitario, essendo questo idoneo a palesare che una clausola sugli interessi moratori sia usuraria, perché 'fuori mercato', donde la formula: "T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi morati, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quel ulteriore tolleranza dal predetto decreto". Ove i decreti ministeriali non rechino neppure l'indicazione della maggiorazione media dei moratori, resta il termine di confronto del T.e.g.m. così come rilevato, con la maggiorazione prevista. Si applica l'art.
1815, comma 2, c.c., onde non sono dovuti gli interessi moratori pattuiti, ma vige l'art. 1224, comma
1, c.c., con la conseguente debenza degli interessi nella misura dei corrispettivi lecitamente convenuti”). Pertanto, in virtù di detti principi e della documentazione in atti, non solo non risulta convenuto un tasso degli interessi di mora (come di quelli corrispettivi) superiore a quello soglia antiusura, ma, comunque, anche nel caso di eventuale superamento dello stesso, in virtù della regola generale di cui all'art. 1224 c.c., gli interessi moratori sarebbero stati dovuti, a dispetto di quanto dedotto dall'opponente, sebbene in misura pari a quelli corrispettivi legittimamente pattuiti.
Parimenti, infondata è l'asserzione dell'opponente secondo cui sarebbe stati applicati interessi anatocistici, stante la previsione di un piano di ammortamento alla francese.
È, infatti, ormai pacifico che il piano di ammortamento a rata costante (noto come ammortamento alla francese) non determina alcun fenomeno anatocistico, in quanto lo stesso può sussistere soltanto se, in violazione dell'art. 1283 c.c., gli interessi maturati sul debito in un dato periodo si aggiungono al capitale, andando così a costituire la base di calcolo, ossia il capitale produttivo di interessi del periodo successivo e così via. Nell'ammortamento alla francese, invece, gli interessi dovuti sull'intero finanziamento vengono ripartiti nel numero delle rate previste e la quota di interessi in ciascuna rata è calcolata sul capitale ancora da rimborsare, per il periodo di riferimento della rata. Pertanto, alla scadenza di ciascuna rata, gli interessi maturati non vengono capitalizzati, confluendo nella rata successiva e la parte di capitale riguardante ciascuna rata viene determinata per differenza rispetto alla quota per interessi dovuti sul capitale da rimborsare (cfr. in tal senso, ex plurimis, Cass. civ. del
10.07.2025 n. 18835, secondo cui “Nel sistema alla francese, il regime di capitalizzazione composta del rimborso non comporta l'effetto anatocistico. La capitalizzazione composta è considerata un modo per calcolare la somma dovuta in base al contratto, e non genera interessi sul periodo precedente o successivo. Inoltre, la mancanza di indicazione della modalità di ammortamento e del regime di
9 capitalizzazione composta degli interessi in un contratto di mutuo bancario non comporta la nullità parziale del contratto”).
Attesa, dunque, la fondatezza e legittimità della pretesa creditoria già azionata in sede monitoria, va disposta la condanna di al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_7
(essendole stato ceduto il credito per cui è causa dalla con socio unico in ) Controparte_1 Parte_2 della somma di euro 19.264,45 indicata nel decreto ingiuntivo n. 95/2018, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, con esclusione, comunque, delle spese procedurali liquidate in tale decreto, attesa la declaratoria della sua inefficacia ex art. 644 c.p.c..
In ordine alle spese di lite, l'inefficacia del decreto opposto e la pronuncia in corso di causa di arresti giurisprudenziali rilevanti ai fini della decisione giustificano la loro compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Paola, in composizione monocratica, definitivamente decidendo in primo grado nella causa civile iscritta al R.G. n. 962/2018, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara l'inefficacia ex art. 644 c.p.c. del decreto ingiuntivo n. 95/2018 emesso dal Tribunale di
Paola in data 23.02.2018;
- accoglie la domanda proposta dalla con socio unico in liquidazione, in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t., e, quindi, dalla in persona del legale rappresentante Controparte_7
p.t., e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di quest'ultima società e, Parte_1 per essa, della in persona del legale rappresentante p.t., della somma Controparte_8 di euro 19.264,45, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
- dispone la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
Paola, 10.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Simona Scovotto
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