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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 09/12/2025, n. 1380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1380 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza della causa n. 325/2023 R.G.
All'udienza del 09/12/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna Pedalino, sono presenti
Per la parte ricorrente l'Avv. ANTONUCCIO DAVIDE, il quale insiste in atti e chiede Parte_1
un rinvio al fine di verificare la possibilità di aderire per il debito oggetto del giudizio alla rottamazione quinquies che si anticipa verrà prevista anche per l'anno in questione , in subordine discute la causa insistendo in ricorso e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Per l' l'avv. Maria Bonomo In sostituzione dell'avv. CALABRETTA PAOLO , la quale insiste in CP_1
atti dichiara che è stata depositata nel fascicolo telematico la procura conferita al l'avv. Calabretta
e stante che il ricorso è di vecchia data chiede che la causa sia decisa e discute riportandosi agli scritti difensivi.
Per è presente l'avv. Luciano Lucia Lavinia in sostituzione dell'avv. Zarrillo Alessia CP_2
che si riporta ai propri scritti difensivi discute la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive.
Il G.L.
Si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Il GL
All'esito della camera di consiglio, rientrata in aula alle ore 19:20 decide ex art. 429 c.p.c. con sentenza con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 09/12/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 325/2023 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UC DE, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale e P. IVA ) in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Calabretta Paolo, giusta procura in atti,
- resistente
(C.F. , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente, e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zarrillo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
- terzo chiamato in causa- resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento contributi CA FO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/02/2023 l'avvocato proponeva Parte_1 opposizione alla Cartella di pagamento n. 29820220021892926 000 notificata a mezzo pec da in data 13.01.2023 con cui veniva richiesto il Controparte_3 pagamento della somma complessiva di euro 450,08, a titolo di “Conguaglio contrib. integrativo”, interessi e “Sanzioni Contributo Integrativo” annualità 2016 e 2018 dovuti a
A fondamento della opposizione Parte_2
2 eccepiva la nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo pec “non istituzionale” non incluso nei pubblici elenchi, in violazione degli artt. 26 - d.p.r. n. 602/73, art. 60 - d.p.r. n. 600/73, art.
3-bis, co.
1 - l. n. 53/1994, art.
6-ter - d.lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter - d.l. n. 179/2012, nonché la nullità della cartella di pagamento opposta per mancata previa notifica dell'avviso- ordinanza-ingiunzione di contestazione, atto presupposto, in via subordinata la sproporzione della sanzione irrogata.
Costituitosi ritualmente chiedeva il rigetto del ricorso Controparte_3 per infondatezza della eccezione di inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella, deducendo che l'indirizzo pec: t” è Email_1 ritualmente iscritto all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei
Gestori di Pubblici Servizi e allegava stampa di consultazione dell'IPA (doc. 3). Rilevava, in ogni caso, la sanatoria degli eventuali vizi per il principio del raggiungimento dello scopo. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla eccezione di illegittimità della sanzione irrogata e di omessa notifica del presupposto avviso di contestazione e chiedeva al giudice di autorizzare la chiamata dell'ente impositore
[...]
. Parte_2
All'udienza del 26/01/2024 il giudice autorizzava la chiamata di
[...]
. Parte_2
Costituitosi ritualmente con memoria Controparte_4 difensiva produceva prova della notifica alla ricorrente con pec in data 12.02.2022 della nota di contestazione datata 01.02.2022 (all.7), rilevando che comunque la non ha CP_4
l'obbligo di inviare un avviso bonario al professionista ma ne ha la facoltà e che , in ogni caso, non ha il potere di notificare ordinanze ingiunzioni. In via subordinata, nel merito, chiedeva accertare la debenza della somma e condannare la ricorrente al pagamento.
Con note autorizzate il ricorrente eccepiva l'inammissibilità della costituzione di per CP_1 mancato deposito della procura conferita all'avv. Paolo Calabretta e contestava la ammissibilità della documentazione prodotta da perché proveniente da CP_2 indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Con le note autorizzate depositate in data 19/11/2025 depositava procura speciale CP_1 notarile del procuratore di dell'01-10-2021 in Notaio di Roma, rep. CP_1 Persona_1
175858 e Racc. 11458, in uno alla relativa mail di trasmissione al difensore.
La causa veniva istruita documentalmente.
3 Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I. L'eccezione di inesistenza e nullità insanabile della notifica della cartella perché proveniente da un indirizzo pec non istituzionale è infondata.
L ha provato che l'indirizzo pec dal quale ha spedito alla Controparte_3 ricorrente la cartella opposta t) è inserito Email_1 nel registro IPA.
In ogni caso il decidente rileva la assoluta infondatezza della eccezione anche alla luce della prevalente giurisprudenza.
La questione è stata oggetto di un vivace contrasto giurisprudenziale. Tra le opposte conclusioni formatesi, l'indirizzo favorevole ai contribuenti riteneva inesistente la notificazione eseguita a mezzo Pec effettuata da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia.
Il giudice di legittimità ha però rigettato tale teorema sotto diversi profili. Con la pronuncia n. 11052/2018 la CAzione ha statuito che sono irrilevanti le violazioni formali che non arrecano un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (come l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento). In tema di notificazione a mezzo PEC la Suprema Corte, nella sua massima composizione nomofilattica (cfr CAzione SS. UU. Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) ha statuito che la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 (che prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi") detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P. A. , può essere utilizzato anche l'Indice di cui
4 all'articolo 6-ter del Dlgs n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Pertanto, secondo tale indirizzo, è stato sottolineato che < utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere 10 (obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26. Il silenzio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere alterato da un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994. Non solo, infatti,
l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'introduzione dell'articolo 3-bis della L. n. 53 del 1994, ma si tratta, altresì, di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'articolo 3-bis. Tanto è vero che il menzionato articolo 26 reca una propria specifica individuazione del pubblico elenco per l'indirizzo del destinatario, non limitandosi a fare rinvio all'art. 16-ter del prima citato D.L. n. 179 del
2012, ma stabilendo puntualmente che la notificazione telematica della cartella va eseguita
"all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". E, reciprocamente, l'art. 16-ter del D.L.
n. 179 del 2012 reca l'indicazione di quelli che debbono intendersi pubblici elenchi ai fini delle notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, senza riferimenti alla materia tributaria. La maggiore cautela della normativa fiscale per l'indirizzo telematico del destinatario della notificazione e, per converso, il minor rigore per l'indirizzo del mittente ben si giustificano, peraltro, per ragioni sostanziali.
5 I contribuenti debbono poter fare affidamento sul fatto che le notificazioni delle cartelle e delle intimazioni siano canalizzate esclusivamente in un ben preciso indirizzo di posta elettronica, destinato a fungere da casella postale telematica, così da evitare il rischio di essere attinti da notificazioni inoltrate ad indirizzi vari e diversi, che renderebbero più difficile il controllo degli atti ricevuti e l'apprestamento delle eventuali iniziative difensive;
mentre ai fini della conoscibilità delle notificazioni e dell'esercizio del diritto di difesa risulta sostanzialmente indifferente l'indirizzo dal quale la notificazione sia stata inoltrata.
11 Per altro verso, la tipicità legale e la natura amministrativa/pubblicistica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ne garantisce la possibilità di qualificazione giuridica e di identificazione da parte dei contribuenti e ne assicura o, comunque, ne accredita la provenienza dall'ufficio (in senso lato) che ne risulta autore/emittente, a prescindere dalla pubblica notorietà dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato per il loro inoltro telematico….>> (CTR Lazio sentenza n. 3651/05/2020).
Da ultimo con la recente pronuncia 982/2023 la Corte di cassazione ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo Pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri così argomentando: “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr.
Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri CP_3
E ( ) ma da uno diverso Email_2
( t), relativamente al quale però è Email_4
6 evidente ictu oculi la provenienza dall' (Cass. Sent. n. 982 del 16 Controparte_3 gennaio 2023).
Nel caso in esame il ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dall'indirizzo pec come presente nei pubblici registri.
In ogni caso, l'eventuale vizio della notificazione a considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene nel caso di specie, il ricorrente dichiarato di avere ricevuto l'atto in notifica, ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l' che lo ha emesso. In tal senso, si è espressa anche la Controparte_5
Suprema Corte a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665 del 2016, nonché con la sentenza n.
23620 del 2018 e da ultimo con la citata sentenza n. 15979 del 2022, affermando che "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante.” Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione nei termini, ha avuto l'effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto opposto.
II. l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento dei contributi non versati e di violazione della procedura prevista normativamente per la riscossione delle entrate degli enti previdenziali, che avrebbe determinato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la illegittimità derivata della cartella impugnata è destituita di fondamento.
ha prodotto la prova della notifica a mezzo pec di una nota di contestazione CP_2 con cui ha contestato alla ricorrente la debenza dei contributi confluiti nella cartella CP_4 opposta. La ricorrente con le note ha contestato la inesistenza/nullità della notifica della nota di contestazione reiterando le infondate eccezioni sull'indirizzo pec di provenienza.
7 Sul punto si rileva la pacifica giurisprudenza che richiede l'invio della pec al destinatario all'indirizzo pec che risulta in pubblici elenchi ma non richiede per il mittente l'invio da indirizzo pec inserito in pubblici elenchi.
In ogni caso, rileva il decidente che è pacifico in giurisprudenza che l'invio di un avviso bonario costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Ente impositore. Le irregolarità di notificazione della nota di contestazione, comunque, non potrebbero condurre ad un a pronuncia di nullità per l'effetto sanante operato dalla proposizione del ricorso, per il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto notificato. Occorre, infatti, rilevare che la proposizione tempestiva del ricorso da parte dello stesso contribuente, con l'individuazione di tutti gli elementi sostanziali a sostegno delle proprie argomentazioni difensive costituisce indice della conoscenza dell'atto notificato e, pertanto, le presunte ed eventuali cause di nullità della notifica devono ritenersi sanate, in virtù del combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo dell'atto. (cfr. Cass.
SS UU 7665/2016).
III. Infondata è anche l'eccezione di sproporzione della sanzione irrogata asseritamente di euro 120,00.
Con l'ultimo motivo di opposizione la ricorrente ha sostenuto che “La Cartella di pagamento odiernamente opposta risulta altresì illegittima e deve essere annullata, essendo stata irrogata una sanzione pari ad € 124,20 , oltre ad oneri di riscossione e spese di notifica, abnorme ed oltremodo sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione posta in essere dall'agente, considerato che la stessa scaturisce dall'omesso pagamento di contributi previdenziali per un importo complessivo pari ad €. 320,00.”
Dall'esame della cartella opposta e della nota di contestazione notificate alla ricorrente e depositate nel fascicolo telematico della causa, risulta provato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, con la cartella opposta è stato richiesto il pagamento di euro 238 per conguaglio contributo integrativo non pagato relativamente all'anno 2016 e euro 82 per conguaglio contributo integrativo non pagato relativamente all'anno 2018 mentre la sanzione per il mancato pagamento della contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2016 ammonta ad €. 57,12, e quella per il mancato pagamento della contribuzione integrativa in autoliquidazione anno 2018 ad €. 30,00.
Pertanto, non risulta veritiero che la sanzioni irrogata è di euro 124,20 né risulta fondata l'eccezione di sproporzione della sanzione. Inoltre, assolutamente inconferenti sono i richiami ai principi europei in materia di proporzione delle pene inflitte rispetto al reato.
8 Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato per infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo in base ai sensi del D.M. 55/2014 compensi secondo i valori medi per la fase di studio (€ 131) la fase introduttiva (€ 121) e decisionale (€247) e secondo i valori minimi per la fase istruttoria (€ 90) tenuto conto dell'istruttoria documentale
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna , alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in complessivi euro Controparte_3
589,00 (cinquecentoeottantanove/00) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA.
-Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. che Parte_2 liquida in complessivi euro 589,00 (cinquecentoeottantanove/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 09/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
9
Settore Lavoro e Previdenza
Verbale di Udienza della causa n. 325/2023 R.G.
All'udienza del 09/12/2025 alle ore 9:00 e ss., avanti al Giudice dott.ssa Giovanna Pedalino, sono presenti
Per la parte ricorrente l'Avv. ANTONUCCIO DAVIDE, il quale insiste in atti e chiede Parte_1
un rinvio al fine di verificare la possibilità di aderire per il debito oggetto del giudizio alla rottamazione quinquies che si anticipa verrà prevista anche per l'anno in questione , in subordine discute la causa insistendo in ricorso e contestando tutto quanto ex adverso dedotto ed eccepito.
Per l' l'avv. Maria Bonomo In sostituzione dell'avv. CALABRETTA PAOLO , la quale insiste in CP_1
atti dichiara che è stata depositata nel fascicolo telematico la procura conferita al l'avv. Calabretta
e stante che il ricorso è di vecchia data chiede che la causa sia decisa e discute riportandosi agli scritti difensivi.
Per è presente l'avv. Luciano Lucia Lavinia in sostituzione dell'avv. Zarrillo Alessia CP_2
che si riporta ai propri scritti difensivi discute la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive.
Il G.L.
Si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula.
Il GL
All'esito della camera di consiglio, rientrata in aula alle ore 19:20 decide ex art. 429 c.p.c. con sentenza con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate. Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 09/12/2025 ex art. 429 c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 325/2023 R.G. vertente
TRA
(codice fiscale ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
UC DE, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, (codice fiscale e P. IVA ) in persona del Controparte_3 P.IVA_1 legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. Calabretta Paolo, giusta procura in atti,
- resistente
(C.F. , in persona del Controparte_4 P.IVA_2
Presidente, e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Alessia Zarrillo, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
- terzo chiamato in causa- resistente
OGGETTO: Opposizione a cartella di pagamento contributi CA FO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 01/02/2023 l'avvocato proponeva Parte_1 opposizione alla Cartella di pagamento n. 29820220021892926 000 notificata a mezzo pec da in data 13.01.2023 con cui veniva richiesto il Controparte_3 pagamento della somma complessiva di euro 450,08, a titolo di “Conguaglio contrib. integrativo”, interessi e “Sanzioni Contributo Integrativo” annualità 2016 e 2018 dovuti a
A fondamento della opposizione Parte_2
2 eccepiva la nullità della cartella di pagamento opposta per inesistenza giuridica, nullità, irritualità e/o illegittimità della sua notifica, in quanto promanante da un indirizzo pec “non istituzionale” non incluso nei pubblici elenchi, in violazione degli artt. 26 - d.p.r. n. 602/73, art. 60 - d.p.r. n. 600/73, art.
3-bis, co.
1 - l. n. 53/1994, art.
6-ter - d.lgs. n. 82/2005 ed art. 16-ter - d.l. n. 179/2012, nonché la nullità della cartella di pagamento opposta per mancata previa notifica dell'avviso- ordinanza-ingiunzione di contestazione, atto presupposto, in via subordinata la sproporzione della sanzione irrogata.
Costituitosi ritualmente chiedeva il rigetto del ricorso Controparte_3 per infondatezza della eccezione di inesistenza della notifica a mezzo pec della cartella, deducendo che l'indirizzo pec: t” è Email_1 ritualmente iscritto all'Indice dei domicili digitali della Pubblica Amministrazione e dei
Gestori di Pubblici Servizi e allegava stampa di consultazione dell'IPA (doc. 3). Rilevava, in ogni caso, la sanatoria degli eventuali vizi per il principio del raggiungimento dello scopo. Eccepiva il difetto di legittimazione passiva con riferimento alla eccezione di illegittimità della sanzione irrogata e di omessa notifica del presupposto avviso di contestazione e chiedeva al giudice di autorizzare la chiamata dell'ente impositore
[...]
. Parte_2
All'udienza del 26/01/2024 il giudice autorizzava la chiamata di
[...]
. Parte_2
Costituitosi ritualmente con memoria Controparte_4 difensiva produceva prova della notifica alla ricorrente con pec in data 12.02.2022 della nota di contestazione datata 01.02.2022 (all.7), rilevando che comunque la non ha CP_4
l'obbligo di inviare un avviso bonario al professionista ma ne ha la facoltà e che , in ogni caso, non ha il potere di notificare ordinanze ingiunzioni. In via subordinata, nel merito, chiedeva accertare la debenza della somma e condannare la ricorrente al pagamento.
Con note autorizzate il ricorrente eccepiva l'inammissibilità della costituzione di per CP_1 mancato deposito della procura conferita all'avv. Paolo Calabretta e contestava la ammissibilità della documentazione prodotta da perché proveniente da CP_2 indirizzo pec non presente nei pubblici registri.
Con le note autorizzate depositate in data 19/11/2025 depositava procura speciale CP_1 notarile del procuratore di dell'01-10-2021 in Notaio di Roma, rep. CP_1 Persona_1
175858 e Racc. 11458, in uno alla relativa mail di trasmissione al difensore.
La causa veniva istruita documentalmente.
3 Dopo lo scambio di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.
I. L'eccezione di inesistenza e nullità insanabile della notifica della cartella perché proveniente da un indirizzo pec non istituzionale è infondata.
L ha provato che l'indirizzo pec dal quale ha spedito alla Controparte_3 ricorrente la cartella opposta t) è inserito Email_1 nel registro IPA.
In ogni caso il decidente rileva la assoluta infondatezza della eccezione anche alla luce della prevalente giurisprudenza.
La questione è stata oggetto di un vivace contrasto giurisprudenziale. Tra le opposte conclusioni formatesi, l'indirizzo favorevole ai contribuenti riteneva inesistente la notificazione eseguita a mezzo Pec effettuata da un mittente del tutto sconosciuto e non presente nel “pubblico elenco” e, quindi, in modo insanabilmente difforme rispetto allo schema legale tipico stabilito dalla specifica normativa in materia.
Il giudice di legittimità ha però rigettato tale teorema sotto diversi profili. Con la pronuncia n. 11052/2018 la CAzione ha statuito che sono irrilevanti le violazioni formali che non arrecano un'effettiva lesione della sfera giuridica del contribuente (come l'omessa allegazione del processo verbale di contestazione, già in precedenza notificato, all'atto impugnato e la mancata indicazione nello stesso del responsabile del procedimento). In tema di notificazione a mezzo PEC la Suprema Corte, nella sua massima composizione nomofilattica (cfr CAzione SS. UU. Sentenza n. 15979 del 18/05/2022) ha statuito che la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura generale della Corte dei conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito
"Internet", ma non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla quando la stessa abbia consentito comunque al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza e all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'articolo 3-bis, comma 1, della legge n. 53/1994 (che prevede espressamente e specificamente che la notificazione con modalità telematica, oltre ad eseguirsi "all'indirizzo risultante da pubblici elenchi" deve essere effettuata "esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi") detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P. A. , può essere utilizzato anche l'Indice di cui
4 all'articolo 6-ter del Dlgs n. 82/2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente.
Pertanto, secondo tale indirizzo, è stato sottolineato che < utilizzazione di un indirizzo in pubblico elenco è previsto in capo al mittente per la notificazione telematica di cartelle e/o intimazioni di pagamento. L'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 prescrive la presenza nell'INIPEC - Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (o, nella formulazione meno recente della norma, più semplicemente in un "indirizzo risultante dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge") soltanto per l'indirizzo del destinatario della notificazione della cartella, senza nulla disporre in ordine all'indirizzo dell'ufficio mittente;
e l'art. 51, co. 2, del medesimo D.P.R. n. 602 del 1973, concernente la notificazione dell'intimazione ad adempiere 10 (obbligatoria prima di procedere all'espropriazione se questa non ha avuto inizio entro un anno dalla notificazione della cartella), stabilisce che questa sia effettuata con le modalità previste dal precedente articolo 26. Il silenzio dell'art. 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 sulle caratteristiche dell'indirizzo di posta elettronica del mittente non può essere alterato da un'applicazione analogica della disposizione di cui all'art.
3-bis della L. n. 53 del 1994. Non solo, infatti,
l'articolo 26 del D.P.R. n. 602 del 1973 ha mantenuto tale silenzio pur a seguito di modifiche legislative ad esso apportate posteriormente all'introduzione dell'articolo 3-bis della L. n. 53 del 1994, ma si tratta, altresì, di una norma con evidente carattere di specialità per la materia tributaria, rispetto a quella dell'articolo 3-bis. Tanto è vero che il menzionato articolo 26 reca una propria specifica individuazione del pubblico elenco per l'indirizzo del destinatario, non limitandosi a fare rinvio all'art. 16-ter del prima citato D.L. n. 179 del
2012, ma stabilendo puntualmente che la notificazione telematica della cartella va eseguita
"all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI PEC), ovvero, per i soggetti che ne fanno richiesta, diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell'INI-
PEC, all'indirizzo dichiarato all'atto della richiesta". E, reciprocamente, l'art. 16-ter del D.L.
n. 179 del 2012 reca l'indicazione di quelli che debbono intendersi pubblici elenchi ai fini delle notificazioni degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, senza riferimenti alla materia tributaria. La maggiore cautela della normativa fiscale per l'indirizzo telematico del destinatario della notificazione e, per converso, il minor rigore per l'indirizzo del mittente ben si giustificano, peraltro, per ragioni sostanziali.
5 I contribuenti debbono poter fare affidamento sul fatto che le notificazioni delle cartelle e delle intimazioni siano canalizzate esclusivamente in un ben preciso indirizzo di posta elettronica, destinato a fungere da casella postale telematica, così da evitare il rischio di essere attinti da notificazioni inoltrate ad indirizzi vari e diversi, che renderebbero più difficile il controllo degli atti ricevuti e l'apprestamento delle eventuali iniziative difensive;
mentre ai fini della conoscibilità delle notificazioni e dell'esercizio del diritto di difesa risulta sostanzialmente indifferente l'indirizzo dal quale la notificazione sia stata inoltrata.
11 Per altro verso, la tipicità legale e la natura amministrativa/pubblicistica delle cartelle e delle intimazioni di pagamento ne garantisce la possibilità di qualificazione giuridica e di identificazione da parte dei contribuenti e ne assicura o, comunque, ne accredita la provenienza dall'ufficio (in senso lato) che ne risulta autore/emittente, a prescindere dalla pubblica notorietà dell'indirizzo di posta elettronica utilizzato per il loro inoltro telematico….>> (CTR Lazio sentenza n. 3651/05/2020).
Da ultimo con la recente pronuncia 982/2023 la Corte di cassazione ha ritenuto valida la notifica proveniente da un indirizzo Pec dal quale era chiaramente evincibile il mittente, pur se diverso da quello risultante dai pubblici registri così argomentando: “Una diversa conclusione sarebbe smaccatamente contraria rispetto ai principi di buona fede, correttezza e solidarietà di cui agli artt. 1175 e 1375 cod. civ. e 2 Cost., tenendo conto che il contribuente non ha addotto alcun motivo in virtù del quale sarebbe stato leso in concreto il diritto di difesa. In effetti, secondo questa Corte, la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione;
ne consegue che è inammissibile l'impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (cfr.
Cass. n. 26419 del 2020; Cass. n. 29879 del 2021). Nella specie, anche ad accedere alla versione della parte contribuente, quest'ultima non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento non dall'indirizzo telematico corrispondente al domicilio digitale dell' come presente nei pubblici registri CP_3
E ( ) ma da uno diverso Email_2
( t), relativamente al quale però è Email_4
6 evidente ictu oculi la provenienza dall' (Cass. Sent. n. 982 del 16 Controparte_3 gennaio 2023).
Nel caso in esame il ricorrente non ha mai realmente evidenziato quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa sarebbero dipesi dalla ricezione della notifica della cartella dall'indirizzo pec come presente nei pubblici registri.
In ogni caso, l'eventuale vizio della notificazione a considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 160 e 156, terzo comma, c.p.c., allorquando è provato che il contribuente abbia avuto piena cognizione dell'atto, entrato nella propria sfera di conoscenza. Posto, infatti, che la funzione dell'attività di notifica è quella di portare a conoscenza del destinatario l'atto che lo riguarda, è evidente che alcuna conseguenza può derivare dall'eventuale ipotesi di vizio allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. 29 aprile 2015, n. 8674; Cass., 26 gennaio 2015, n. 1301; 14 gennaio 2015, n. 416; 19 dicembre 2014, n. 27089).
Ebbene nel caso di specie, il ricorrente dichiarato di avere ricevuto l'atto in notifica, ha provveduto alla sua tempestiva impugnazione ed alla sua allegazione in atti, evocando in giudizio l' che lo ha emesso. In tal senso, si è espressa anche la Controparte_5
Suprema Corte a Sezioni unite, con la sentenza n. 7665 del 2016, nonché con la sentenza n.
23620 del 2018 e da ultimo con la citata sentenza n. 15979 del 2022, affermando che "la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese" (Cass. 2961/2021) sottrae rilevanza all'ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo (Cass. s.u. 23620/2018) senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all'oggetto dell'impugnazione esperita dalla Procura notificante.” Pertanto, l'avvenuta proposizione dell'opposizione nei termini, ha avuto l'effetto di sanare ogni supposto vizio attinente alla notifica dell'atto opposto.
II. l'eccezione di omessa notifica dell'atto di accertamento dei contributi non versati e di violazione della procedura prevista normativamente per la riscossione delle entrate degli enti previdenziali, che avrebbe determinato, secondo la prospettazione di parte ricorrente, la illegittimità derivata della cartella impugnata è destituita di fondamento.
ha prodotto la prova della notifica a mezzo pec di una nota di contestazione CP_2 con cui ha contestato alla ricorrente la debenza dei contributi confluiti nella cartella CP_4 opposta. La ricorrente con le note ha contestato la inesistenza/nullità della notifica della nota di contestazione reiterando le infondate eccezioni sull'indirizzo pec di provenienza.
7 Sul punto si rileva la pacifica giurisprudenza che richiede l'invio della pec al destinatario all'indirizzo pec che risulta in pubblici elenchi ma non richiede per il mittente l'invio da indirizzo pec inserito in pubblici elenchi.
In ogni caso, rileva il decidente che è pacifico in giurisprudenza che l'invio di un avviso bonario costituisce una facoltà e non un obbligo per l'Ente impositore. Le irregolarità di notificazione della nota di contestazione, comunque, non potrebbero condurre ad un a pronuncia di nullità per l'effetto sanante operato dalla proposizione del ricorso, per il principio del raggiungimento dello scopo dell'atto notificato. Occorre, infatti, rilevare che la proposizione tempestiva del ricorso da parte dello stesso contribuente, con l'individuazione di tutti gli elementi sostanziali a sostegno delle proprie argomentazioni difensive costituisce indice della conoscenza dell'atto notificato e, pertanto, le presunte ed eventuali cause di nullità della notifica devono ritenersi sanate, in virtù del combinato disposto degli artt. 156 e 160 c.p.c. per il raggiungimento dello scopo dell'atto. (cfr. Cass.
SS UU 7665/2016).
III. Infondata è anche l'eccezione di sproporzione della sanzione irrogata asseritamente di euro 120,00.
Con l'ultimo motivo di opposizione la ricorrente ha sostenuto che “La Cartella di pagamento odiernamente opposta risulta altresì illegittima e deve essere annullata, essendo stata irrogata una sanzione pari ad € 124,20 , oltre ad oneri di riscossione e spese di notifica, abnorme ed oltremodo sproporzionata rispetto alla tenuità della violazione posta in essere dall'agente, considerato che la stessa scaturisce dall'omesso pagamento di contributi previdenziali per un importo complessivo pari ad €. 320,00.”
Dall'esame della cartella opposta e della nota di contestazione notificate alla ricorrente e depositate nel fascicolo telematico della causa, risulta provato che, contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, con la cartella opposta è stato richiesto il pagamento di euro 238 per conguaglio contributo integrativo non pagato relativamente all'anno 2016 e euro 82 per conguaglio contributo integrativo non pagato relativamente all'anno 2018 mentre la sanzione per il mancato pagamento della contribuzione integrativa dovuta in autoliquidazione per l'anno 2016 ammonta ad €. 57,12, e quella per il mancato pagamento della contribuzione integrativa in autoliquidazione anno 2018 ad €. 30,00.
Pertanto, non risulta veritiero che la sanzioni irrogata è di euro 124,20 né risulta fondata l'eccezione di sproporzione della sanzione. Inoltre, assolutamente inconferenti sono i richiami ai principi europei in materia di proporzione delle pene inflitte rispetto al reato.
8 Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato per infondatezza di tutti i motivi di opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e devono essere poste a carico del ricorrente e liquidate come in dispositivo in base ai sensi del D.M. 55/2014 compensi secondo i valori medi per la fase di studio (€ 131) la fase introduttiva (€ 121) e decisionale (€247) e secondo i valori minimi per la fase istruttoria (€ 90) tenuto conto dell'istruttoria documentale
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- Rigetta il ricorso.
- Condanna , alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t. che liquida in complessivi euro Controparte_3
589,00 (cinquecentoeottantanove/00) per compensi professionali, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA.
-Condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute da Parte_1 [...]
, in persona del legale rappresentante p.t. che Parte_2 liquida in complessivi euro 589,00 (cinquecentoeottantanove/00) per compensi professionali, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge.
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 09/12/2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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