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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 19/11/2025, n. 8490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8490 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 19 novembre
2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4777/2025 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Meridionale n. 47 presso lo studio dell'avv.
[...]
dalla quale è rappresentato e difeso come in atti Pt_2
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz n. 11 domicilia;
-RESISTENTE-
NONCHE'
SA”), C.F. e P. IVA con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma, via di Cervara n. 143/B-C, in persona della Procuratrice Speciale Dott.ssa rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Compagnone e Nicola Controparte_3 Galluzzi, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso il loro Studio sito in Udine, via Vittorio Veneto n. 31
-RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo determinato CP_4 full time a far data 09.06.2021 e fino al 30.11.2021 con inquadramento nel I livello del CCNL Co Imprese Pulizia – Multiservizi e qualifica di addetto alla portineria secondo l'orario di lavoro contrattualmente previsto pari a quaranta ore settimanali articolate secondo una turnazione mensile, per l'espletamento del servizio di guardiania non armata affidata con contratto di appalto dall' Controparte_1 che il contratto di lavoro a tempo determinato, alla scadenza, è stato prorogato – senza soluzione di continuità ed alle medesime condizioni, fino al 31 maggio 2022, venendo poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data 1 giugno;
che al ricorrente, a partire dal mese di aprile 2022 è stato riconosciuto l'inquadramento nel II livello del CCNL di settore;
che alla scadenza del contratto di appalto del 31 gennaio 2024, i lavoratori, impiegati nel servizio di guardiania non armata presso l' in considerazione della cessazione del CP_1 rapporto lavorativo con la , procedevano ad una verifica contabile dei prospetti paga CP_4 in riferimento ai turni di lavoro loro assegnati, riscontrando l'esistenza di differenze retributive riconducibili prevalentemente al mancato pagamento di tutte le ore effettivamente lavorate in esecuzione della turnazione assegnata;
di aver vanamente richiesto reiteratamente alla il pagamento delle differenze CP_4 retributive per complessivi euro 2.109,91; di aver notificato data 23.02.2024 all' , in qualità di committente, atto di Controparte_1 diffida ex art. 1676 c.c. costituendo formalmente in mora la società datrice di lavoro;
di volersi avvalersi dell'azione diretta contro il committente per conseguire quanto dovuto per l'attività lavorativa svolta nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto.
Adiva quindi codesto Tribunale per sentire emettere i seguenti provvedimenti: “1) Accertare e dichiarare per le ragioni esposte ai capi A) e B) delle deduzioni in punto di diritto, in applicazione di quanto previsto dal CCNL per le Imprese di Pulizia – Multiservizi condannare l'Autorità CP_1
del , in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con la
[...] Controparte_1
GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 2.109,91 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive come calcolate nei conteggi allegati quali parte integrante del presente atto. 2) Con vittoria di spese di lite come calcolate con parcella che sarà redatta ai sensi D.M. 55/2014
e versata agli atti all'udienza di discussione”.
La GSA, regolarmente costituita, rilevava in via preliminare l'inammissibilità della domanda nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese.
In particolare deduceva che il ricorrente aveva svolto la prestazione in qualità di turnista in turni avvicendati H24 e di avergli corrisposto tutto quanto dovuto (compresi straordinari, festivi e notturno) in virtù del rapporto di lavoro intercorso.
Si costituiva, altresì, l' la quale rilevava Controparte_1 che, rivestendo la mera qualità di committente nell'ambito del contratto d'appalto con la resistente, è sostanzialmente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra la GSA e l'odierno ricorrente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria ed, all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla GSA.
L'omessa allegazione delle ragioni in fatto poste a fondamento della domanda è destinata a riflettersi sulla validità del ricorso, ex art. 156 comma 2 c.p.c, solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo richiamata ( cfr. Cass.n.18930/2004), sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (ex multis Cass.
5879/05).
Relativamente alla fattispecie che ci occupa è ben possibile individuare il titolo posto a fondamento della pretesa che consiste nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura Co subordinata con la convenuta in giudizio e nell'asserita inadeguatezza della retribuzione che sarebbe stata corrisposta. Pertanto l'atto appare idoneo al raggiungimento dello scopo nei termini indicati.
Va verificato, però, in concreto se vi siano sufficienti elementi per ritenere fondata la domanda e nel caso di specie le omissioni assertive ed i difetti di allegazione, effettivamente riscontrabili nell'atto introduttivo del giudizio, pur non essendo tali da rendere nullo il ricorso determinano, tuttavia, l'infondatezza della domanda avente ad oggetto l'accertamento del parziale inadempimento dell'obbligazione retributiva.
Ed infatti nel ricorso non sono state allegate specifiche circostanze di fatto a sostegno della pretesa economica, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio si limita ad un generico richiamo alla documentazione depositata, con un altrettanto generico rinvio agli istituti contrattuali del CCNL di categoria, che non vengono menzionati, nonché al conteggio allegato alla produzione, dove sono state inserite una molteplicità di voci economiche, tra cui la 'carenza per malattia', il 'lavoro festivo', il 'lavoro straordinario' , gli 'arretrati,' sebbene nell'esposizione in fatto non sia stato dedotto alcunché con specifico riguardo a ciascuna delle voci economiche pretese.
Per comprendere le carenze riscontrate si consideri che le buste paga versate in atti dal ricorrente per gli anni 2023 e 2024 (non anche quelle relative al 2021 e 2022 annualità per le quali, seppur oggetto delle richieste del ricorrente non sono state allegate), si evince il pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, mentre nel conteggio di parte il percepito indicato sotto tale voce è sempre pari a '0'. Il suddetto prospetto contabile è quindi non idoneo a supportare la domanda in quanto è carente dei necessari e dovuti passaggi fattuali e logico-giuridici per la verifica giudiziale richiesta, dei quali risulta carente in primo luogo ricorso.
Né possono essere considerati probanti gli “screenshot” prodotti dal ricorrente e relativi alle conversazioni a tale riguardo intercorse con il responsabile aziendale. Gli stessi, come specificato dalla resistente committente, si riferiscono ai turni di lavoro assegnati, ma nulla provano rispetto alle ore effettivamente lavorate, poiché le turnazioni in concreto potevano subire delle modifiche nel caso di ferie, permessi o malattia dei singoli lavoratori. Quindi non
è dai prospetti dei turni di lavoro, che rappresentano una mera programmazione delle turnazioni, che il ricorrente può dedurre il diritto ad eventuali differenze retributive, bensì dalle ore effettivamente lavorate. Sul punto tra i fogli presenze e le buste paga si riscontra una perfetta corrispondenza.
Il ricorso va quindi rigettato.
Circa la posizione dell' va rilevato che Controparte_1 essa è estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore e il dipendente. L'unico vincolo è quello previsto dall'art. 1676 c.c. che così recita: "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". La norma “attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lav. 27 settembre 2000 n. 12784; conf Cass.12048/2003). Pertanto, per integrare la fattispecie disciplinata dalla norma codicistica, occorre che un soggetto possa qualificarsi committente di un servizio o di un'opera cui sia addetto un lavoratore e che il committente sia a sua volta debitore dell'appaltatore: infatti la responsabilità del primo può estendersi entro i limiti del debito residuo nei confronti del secondo.
La norma codicistica va rapportata al caso di specie. L' nel costituirsi ha dichiarato di CP_1 aver ricevuto dal ricorrente la diffida al legale del ricorrente e di aver proceduto all'accantonamento delle somme. Deduceva, allegando documentazione a supporto, che nonostante le richieste reiterate di chiarimenti al legale del ricorrente, quest'ultimo non vi provvedeva.
Ha evidenziato, altresì, che l'atteggiamento prudenziale tenuto anche a fronte dei mancati riscontri di parte ricorrente nella fase stragiudiziale, la ha esposta alle azioni giudiziali degli appaltatori ai quali dovevano essere corrisposti gli importi accantonati.
In particolare l' ha prodotto il provvedimento emesso dalla sezione imprese del Tribunale CP_1 di Napoli in persona del giudice dott. Di Lonardo il quale, nel concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 5390/2014 del 17.10.2024 emesso in favore della GSA relativamente alle somme ancora dovute dalla ha così motivato: “Ebbene, la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di appalto il committente non può paralizzare l'esigibilità dei crediti dell'appaltatore (o subappaltatore) eccependo che questi non ha provato l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti (cfr.,
Cass. 1281/2024 n. 1281, richiamata dalla stessa parte opposta). In particolare, la responsabilità ex art. 1676 del Codice civile è subordinata all'esistenza di un debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento Tale norma non opera in assenza di "pretese effettive" da parte dei dipendenti del subappaltatore. La "sola comunicazione" di crediti dei lavoratori o la mera assenza di prova di adempimento da parte dell'appaltatore non è sufficiente a configurare il "rischio concreto e attuale" richiesto per giustificare la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1460 del
Codice civile. Nel caso in esame, le richieste stragiudiziali avanzate dai lavoratori sono rimaste assolutamente generiche e non supportate da idonea documentazione che ne attestasse la certezza, liquidità ed esigibilità, come peraltro riconosciuto dalla stessa (cfr., Nota CP_1 prot. n. 9240 del 27.03.2024). Di conseguenza, non sussiste un "rischio concreto e CP_1 attuale" sufficiente a paralizzare il credito della e l'eccezione di inesigibilità CP_4 sollevata dall'opponente non è fondata su presupposti idonei a superare la prova della sussistenza del credito vantato in via monitoria”. In ogni caso ultronea si pone ogni ulteriore valutazione nei confronti degli obblighi peraltro adempiuti da parte dell' atteso che il ricorso per le motivazioni sopra specificate, va CP_1 rigettato.
La valutazione complessiva della vicenda giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Napoli, lì
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli nella persona del dott. Paolo Scognamiglio, all'udienza del 19 novembre
2025, ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4777/2025 R.G. vertente
TRA
nato a [...] il [...] C.F. ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Napoli al C.so Meridionale n. 47 presso lo studio dell'avv.
[...]
dalla quale è rappresentato e difeso come in atti Pt_2
-RICORRENTE-
E
Controparte_1
(C.F. , in persona del Presidente p.t., rappresentata e difesa ex lege
[...] P.IVA_1 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, nei cui uffici, siti in Napoli, Via Diaz n. 11 domicilia;
-RESISTENTE-
NONCHE'
SA”), C.F. e P. IVA con sede Controparte_2 P.IVA_2 legale in Roma, via di Cervara n. 143/B-C, in persona della Procuratrice Speciale Dott.ssa rappresentata e difesa dagli avvocati Daniele Compagnone e Nicola Controparte_3 Galluzzi, ed elettivamente domiciliata, ai fini del presente procedimento, presso il loro Studio sito in Udine, via Vittorio Veneto n. 31
-RESISTENTE-
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26 febbraio 2025 parte ricorrente esponeva: di aver lavorato alle dipendenze della con contratto di lavoro a tempo determinato CP_4 full time a far data 09.06.2021 e fino al 30.11.2021 con inquadramento nel I livello del CCNL Co Imprese Pulizia – Multiservizi e qualifica di addetto alla portineria secondo l'orario di lavoro contrattualmente previsto pari a quaranta ore settimanali articolate secondo una turnazione mensile, per l'espletamento del servizio di guardiania non armata affidata con contratto di appalto dall' Controparte_1 che il contratto di lavoro a tempo determinato, alla scadenza, è stato prorogato – senza soluzione di continuità ed alle medesime condizioni, fino al 31 maggio 2022, venendo poi convertito in rapporto di lavoro a tempo indeterminato a far data 1 giugno;
che al ricorrente, a partire dal mese di aprile 2022 è stato riconosciuto l'inquadramento nel II livello del CCNL di settore;
che alla scadenza del contratto di appalto del 31 gennaio 2024, i lavoratori, impiegati nel servizio di guardiania non armata presso l' in considerazione della cessazione del CP_1 rapporto lavorativo con la , procedevano ad una verifica contabile dei prospetti paga CP_4 in riferimento ai turni di lavoro loro assegnati, riscontrando l'esistenza di differenze retributive riconducibili prevalentemente al mancato pagamento di tutte le ore effettivamente lavorate in esecuzione della turnazione assegnata;
di aver vanamente richiesto reiteratamente alla il pagamento delle differenze CP_4 retributive per complessivi euro 2.109,91; di aver notificato data 23.02.2024 all' , in qualità di committente, atto di Controparte_1 diffida ex art. 1676 c.c. costituendo formalmente in mora la società datrice di lavoro;
di volersi avvalersi dell'azione diretta contro il committente per conseguire quanto dovuto per l'attività lavorativa svolta nella prestazione dei servizi oggetto dell'appalto.
Adiva quindi codesto Tribunale per sentire emettere i seguenti provvedimenti: “1) Accertare e dichiarare per le ragioni esposte ai capi A) e B) delle deduzioni in punto di diritto, in applicazione di quanto previsto dal CCNL per le Imprese di Pulizia – Multiservizi condannare l'Autorità CP_1
del , in persona del legale rappresentante pro tempore in solido con la
[...] Controparte_1
GSA - GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 2.109,91 oltre accessori di legge a titolo di differenze retributive come calcolate nei conteggi allegati quali parte integrante del presente atto. 2) Con vittoria di spese di lite come calcolate con parcella che sarà redatta ai sensi D.M. 55/2014
e versata agli atti all'udienza di discussione”.
La GSA, regolarmente costituita, rilevava in via preliminare l'inammissibilità della domanda nonché l'infondatezza in fatto ed in diritto, chiedendone l'integrale rigetto con vittoria di spese.
In particolare deduceva che il ricorrente aveva svolto la prestazione in qualità di turnista in turni avvicendati H24 e di avergli corrisposto tutto quanto dovuto (compresi straordinari, festivi e notturno) in virtù del rapporto di lavoro intercorso.
Si costituiva, altresì, l' la quale rilevava Controparte_1 che, rivestendo la mera qualità di committente nell'ambito del contratto d'appalto con la resistente, è sostanzialmente estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra la GSA e l'odierno ricorrente. Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.
Non veniva svolta istruttoria ed, all'odierna udienza le parti discutevano la causa innanzi allo scrivente che, all'esito della camera di consiglio, decideva mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Preliminarmente va disattesa l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla GSA.
L'omessa allegazione delle ragioni in fatto poste a fondamento della domanda è destinata a riflettersi sulla validità del ricorso, ex art. 156 comma 2 c.p.c, solo quando attraverso l'esame complessivo dell'atto, eventualmente anche alla luce della documentazione allegata al ricorso e in questo richiamata ( cfr. Cass.n.18930/2004), sia impossibile l'individuazione esatta della pretesa dell'attore ed il convenuto non possa apprestare una compiuta difesa (ex multis Cass.
5879/05).
Relativamente alla fattispecie che ci occupa è ben possibile individuare il titolo posto a fondamento della pretesa che consiste nella sussistenza di un rapporto di lavoro di natura Co subordinata con la convenuta in giudizio e nell'asserita inadeguatezza della retribuzione che sarebbe stata corrisposta. Pertanto l'atto appare idoneo al raggiungimento dello scopo nei termini indicati.
Va verificato, però, in concreto se vi siano sufficienti elementi per ritenere fondata la domanda e nel caso di specie le omissioni assertive ed i difetti di allegazione, effettivamente riscontrabili nell'atto introduttivo del giudizio, pur non essendo tali da rendere nullo il ricorso determinano, tuttavia, l'infondatezza della domanda avente ad oggetto l'accertamento del parziale inadempimento dell'obbligazione retributiva.
Ed infatti nel ricorso non sono state allegate specifiche circostanze di fatto a sostegno della pretesa economica, dal momento che l'atto introduttivo del giudizio si limita ad un generico richiamo alla documentazione depositata, con un altrettanto generico rinvio agli istituti contrattuali del CCNL di categoria, che non vengono menzionati, nonché al conteggio allegato alla produzione, dove sono state inserite una molteplicità di voci economiche, tra cui la 'carenza per malattia', il 'lavoro festivo', il 'lavoro straordinario' , gli 'arretrati,' sebbene nell'esposizione in fatto non sia stato dedotto alcunché con specifico riguardo a ciascuna delle voci economiche pretese.
Per comprendere le carenze riscontrate si consideri che le buste paga versate in atti dal ricorrente per gli anni 2023 e 2024 (non anche quelle relative al 2021 e 2022 annualità per le quali, seppur oggetto delle richieste del ricorrente non sono state allegate), si evince il pagamento delle maggiorazioni per lavoro straordinario e festivo, mentre nel conteggio di parte il percepito indicato sotto tale voce è sempre pari a '0'. Il suddetto prospetto contabile è quindi non idoneo a supportare la domanda in quanto è carente dei necessari e dovuti passaggi fattuali e logico-giuridici per la verifica giudiziale richiesta, dei quali risulta carente in primo luogo ricorso.
Né possono essere considerati probanti gli “screenshot” prodotti dal ricorrente e relativi alle conversazioni a tale riguardo intercorse con il responsabile aziendale. Gli stessi, come specificato dalla resistente committente, si riferiscono ai turni di lavoro assegnati, ma nulla provano rispetto alle ore effettivamente lavorate, poiché le turnazioni in concreto potevano subire delle modifiche nel caso di ferie, permessi o malattia dei singoli lavoratori. Quindi non
è dai prospetti dei turni di lavoro, che rappresentano una mera programmazione delle turnazioni, che il ricorrente può dedurre il diritto ad eventuali differenze retributive, bensì dalle ore effettivamente lavorate. Sul punto tra i fogli presenze e le buste paga si riscontra una perfetta corrispondenza.
Il ricorso va quindi rigettato.
Circa la posizione dell' va rilevato che Controparte_1 essa è estranea al rapporto di lavoro intercorrente tra l'appaltatore e il dipendente. L'unico vincolo è quello previsto dall'art. 1676 c.c. che così recita: "Coloro che, alle dipendenze dell'appaltatore, hanno dato la loro attività per eseguire l'opera o per prestare il servizio possono proporre azione diretta contro il committente per conseguire quanto è loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda". La norma “attribuisce ai dipendenti dell'appaltatore un'azione diretta contro il committente per conseguire quanto è dovuto in conseguenza della prestazione dell'attività svolta per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltato. Da ciò deriva una solidarietà passiva tra appaltatore e committente, che non diviene comunque parte del rapporto di lavoro (Cass. civ. Sez. Lav. 27 settembre 2000 n. 12784; conf Cass.12048/2003). Pertanto, per integrare la fattispecie disciplinata dalla norma codicistica, occorre che un soggetto possa qualificarsi committente di un servizio o di un'opera cui sia addetto un lavoratore e che il committente sia a sua volta debitore dell'appaltatore: infatti la responsabilità del primo può estendersi entro i limiti del debito residuo nei confronti del secondo.
La norma codicistica va rapportata al caso di specie. L' nel costituirsi ha dichiarato di CP_1 aver ricevuto dal ricorrente la diffida al legale del ricorrente e di aver proceduto all'accantonamento delle somme. Deduceva, allegando documentazione a supporto, che nonostante le richieste reiterate di chiarimenti al legale del ricorrente, quest'ultimo non vi provvedeva.
Ha evidenziato, altresì, che l'atteggiamento prudenziale tenuto anche a fronte dei mancati riscontri di parte ricorrente nella fase stragiudiziale, la ha esposta alle azioni giudiziali degli appaltatori ai quali dovevano essere corrisposti gli importi accantonati.
In particolare l' ha prodotto il provvedimento emesso dalla sezione imprese del Tribunale CP_1 di Napoli in persona del giudice dott. Di Lonardo il quale, nel concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n. 5390/2014 del 17.10.2024 emesso in favore della GSA relativamente alle somme ancora dovute dalla ha così motivato: “Ebbene, la CP_1 giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in tema di appalto il committente non può paralizzare l'esigibilità dei crediti dell'appaltatore (o subappaltatore) eccependo che questi non ha provato l'adempimento delle sue obbligazioni nei confronti dei propri dipendenti (cfr.,
Cass. 1281/2024 n. 1281, richiamata dalla stessa parte opposta). In particolare, la responsabilità ex art. 1676 del Codice civile è subordinata all'esistenza di un debito nei confronti dell'appaltatore con onere della prova a carico del lavoratore che chiede il pagamento Tale norma non opera in assenza di "pretese effettive" da parte dei dipendenti del subappaltatore. La "sola comunicazione" di crediti dei lavoratori o la mera assenza di prova di adempimento da parte dell'appaltatore non è sufficiente a configurare il "rischio concreto e attuale" richiesto per giustificare la sospensione dei pagamenti ai sensi dell'art. 1460 del
Codice civile. Nel caso in esame, le richieste stragiudiziali avanzate dai lavoratori sono rimaste assolutamente generiche e non supportate da idonea documentazione che ne attestasse la certezza, liquidità ed esigibilità, come peraltro riconosciuto dalla stessa (cfr., Nota CP_1 prot. n. 9240 del 27.03.2024). Di conseguenza, non sussiste un "rischio concreto e CP_1 attuale" sufficiente a paralizzare il credito della e l'eccezione di inesigibilità CP_4 sollevata dall'opponente non è fondata su presupposti idonei a superare la prova della sussistenza del credito vantato in via monitoria”. In ogni caso ultronea si pone ogni ulteriore valutazione nei confronti degli obblighi peraltro adempiuti da parte dell' atteso che il ricorso per le motivazioni sopra specificate, va CP_1 rigettato.
La valutazione complessiva della vicenda giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, dott. Paolo Scognamiglio, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-spese compensate.
Napoli, lì
Il G.L.
Dott. Paolo Scognamiglio