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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 28/01/2025, n. 101 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 101 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE D'APPELLO DI BARI
Prima Sezione Civile - Famiglia
Composta da
Dr. Maria Mitola -Presidente rel.
Dr. Michele Prencipe - Consigliere
Dr. Oronzo Putignano - Consigliere
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 1066/2024 promossa da:
(c.f.: ) rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. VIGIANO ANTONIO (c.f.: presso il quale elettivamente C.F._2 domicilia in FOGGIA alla PIAZZA GIORDANO n. 37
- appellante -
CONTRO
Controparte_1
- Appellati contumaci -
Avverso la sentenza n. 1997/2024 pubbl. il 23/07/2024
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
All'esito dell'udienza collegiale svolta mediante trattazione scritta del 23.01.2025, la causa è stata riservata per la decisione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, Controparte_1 evocava in giudizio, dinanzi al Tribunale di Foggia, , al fine di ottenere Controparte_2 la dichiarazione di scioglimento del vincolo coniugale premettendo a tal fine di aver contratto matrimonio in data 28/09/1993 in FOGGIA e che dall'unione è nato un solo figlio, maggiorenne ed economicamente indipendente.
, costituendosi in giudizio, non si opponeva alla domanda relativa allo Controparte_2 status dei coniugi – pur a malincuore non escludendo la possibilità di una riconciliazione -, e stante la sua condizione di non indipendenza e/o autosufficienza economica, chiedeva le fosse confermata
1 l'assegnazione di un assegno divorzile nella stessa misura disposta in sede di separazione.
Con decreto in data 26.01.2024 il giudice delegato confermava le statuizioni economiche regolanti la separazione dei coniugi rinviando il prosieguo ad altra udienza, con assegnazione dei termini di legge.
Con la sentenza qui impugnata, n. 1997/2024 pubbl. il 23/07/2024 il Tribunale così provvedeva:
“1. Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e da nel comune di Foggia il Controparte_1 Parte_1
28/09/1993 (atto n. 725, parte II, Serie A, anno 1993);
2. Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di Foggia per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g e 69 lett. d)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
3. Dispone l'allegazione al fascicolo d'ufficio di copia della presente sentenza;
4. Spese al definitivo.”.
In data 29.07.2024 il è deceduto. CP_1
Con atto di appello ritualmente depositato e notificato agli eredi di , Controparte_1 [...]
ha proposto gravame avverso la predetta sentenza al fine di ottenere una Parte_1 declaratoria di estinzione del giudizio stante la sopravvenuta morte del coniuge prima del passaggio in giudicato della detta sentenza.
Gli eredi di ritualmente citati non si sono costituiti e ne va dichiarata la Controparte_1 contumacia.
Rileva la Corte che va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
La Suprema Corte – cfr. Cass. Sez. 1 -, Ordinanza n. 37896 del 28/12/2022, Rv. 666471 - 01) – ha stabilito che “Il decesso di uno dei coniugi in pendenza del giudizio di divorzio in grado di appello, senza che sia passata in giudicato la sentenza che ha dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, determina la cessazione della materia del contendere non solo con riferimento alla domanda di divorzio, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, del rapporto di coniugio, ma anche in relazione alle domande volte ad ottenere l'assegno di mantenimento per i figli e quello divorzile, non potendo più essere vantato alcuno dei corrispondenti diritti”.
In motivazione la Cassazione ha spiegato che “in assenza del passaggio in giudicato della sentenza non definitiva che ha pronunciato lo scioglimento del rapporto coniugale, la questione generale è stata risolta da questa Corte a S.U., con la sentenza nr 20494/2022. In proposito, è stato affermato il principio di diritto secondo cui “Nell'evenienza che il giudice statuisca solo sullo status e, con separata ordinanza, dia disposizioni per la prosecuzione del giudizio relativamente agli effetti patrimoniali, se la sentenza sullo status è impugnata in via immediata (l'unica impugnazione ammessa ex art. 4, comma 12, secondo periodo), mentre, nelle more, prosegua in primo grado il giudizio sull'assegno, il decesso sopravvenuto impedisce qualsiasi giudicato al riguardo: il processo si concluderà con la declaratoria, da parte del giudice dell'impugnazione, della cessazione della materia del contendere, in conseguenza del venir meno, per ragioni naturali, dello status, ai sensi dell'art. 149 cod. civ.; ed il giudizio relativo all'assegno, ancora in istruttoria, subisce la stessa sorte,
2 non essendovi più la parte contro cui pretendere alcunché “.L'impugnazione da parte del coniuge soccombente dell'intera decisione, sia della parte relativa allo status che della parte riguardante gli aspetti patrimoniali, sulla base del richiamato principio a cui viene data continuità in questa sede, pertanto impedendo il formarsi di ogni giudicato, fa rimanere vivo l'oggetto del processo, interamente controverso. Ove sopravvenga il decesso di una delle parti nel corso di giudizio di impugnazione, nessuno status si è consolidato e nessun diritto all'assegno può più essere vantato, mancando l'unico legittimato attivo al riguardo, né una situazione si è consolidata in capo al de cuius prima dell'evento. Il processo si estingue, per cessazione della materia del contendere, difettando il titolo presupposto dal quale far derivare l'eventuale accertamento di obbligazioni conseguenti”.
Seguendo tale orientamento ritiene la Corte che, avendo la impugnato la sentenza n. Pt_1
1997/2024 non definitiva (ovvero definitiva parziale) del Tribunale che aveva pronunciato unicamente sullo status, su questo punto non si è formato alcun giudicato.
Va pertanto dichiarata cessata la materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte dichiara la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
Nulla per le spese.
Così deciso nella Camera di Consiglio del 23.01.2025
Il Presidente est.
Maria Mitola
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