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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 06/05/2025, n. 1834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1834 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bari
Sezione Lavoro
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.ssa Agnese Angiuli
Alla udienza del 06/05/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie di I grado iscritta al N. 8459/2021 R.G. promossa da:
Parte_1
, rapp. e dif. dagli avv.ti CATALDO BALDUCCI e MICHELE
[...]
BALDUCCI;
OPPONENTE
Contro
, rapp. e dif. dall'avv. BARBARA DAPRILE;
CP_1
OPPOSTO
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28/7/2021, il ricorrente in epigrafe indicato, premesso: di essere un Ente Morale senza scopo di lucro ai sensi del Regio Decreto n. 1461 del 29.07.1925, avente personalità giuridica di diritto privato ed iscritto nel registro delle personalità giuridiche presso la Prefettura di Bari al n. 23, quale Ente gestore di attività formative;
che organizza e gestisce corsi di formazione rientranti nell'obbligo formativo, post-diploma, di perfezionamento e di specializzazione, nonché corsi speciali in favore dei minori a rischio, degli immigrati, delle categorie svantaggiate e dei portatori di handicap, attività per le quali è iscritto all con la matricola aziendale n. CP_1
0900135466; che, oltre alle anzidette attività, si occupa della gestione di
Scuole Materne, attività per la quale è iscritto all con la matricola CP_1 aziendale n. 0900135365; che con la legge 28 luglio 1939 n. 1436, è stata istituita l'Assicurazione Sociale Vita, la quale garantisce un'indennità economica in caso di decesso dei dipendenti pubblici iscritti e dei propri familiari a carico;
che tale assicurazione era gestita dall'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei dipendenti degli enti di diritto pubblico
), soppresso nel 1993 e confluito nell a sua volta soppresso CP_2 CP_3
e confluito nell' per effetto dell'art. 21 del decreto legge 6 dicembre CP_1
2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 14 dicembre 2011, n.
216; che per effetto dell'art. 7 del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1304 del 31 ottobre 1947, gli enti di diritto pubblico sono obbligatoriamente iscritti all'Assicurazione Sociale Vita e, pertanto, tutti i dipendenti degli enti dotati di personalità giuridica di diritto pubblico, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato, delle
Province, dei Comuni e degli enti pubblici di assistenza e beneficenza hanno l'obbligo di iscrizione alla predetta assicurazione;
che, pertanto, non era tenuto all'iscrizione obbligatoria dei propri dipendenti all'Assicurazione Sociale Vita;
che nel periodo dal 2001 al 2019, sia per la matricola aziendale n. 0900135466 che per la matricola aziendale n.
0900135365, l'Ente ricorrente ha erroneamente provveduto al pagamento in favore dell' , di tributi con codice P810, per l'importo complessivo di CP_1
€ 85.514,34; che a fronte di una richiesta di verifica formulata dal ricorrente in data 10.02.2020, l'Ufficio Anagrafica aziendali comunicava, per le ragioni ivi indicate, che lo stesso non era tenuto all'iscrizione nella Gestione Pubblica;
di aver diffidato, con le note del 18.03.2020 e dell'08.07.2020, nonché con nota Pec del 14.10.2020 a mezzo procuratore,
l alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte con il CP_1 codice tributo P810; di aver trasmesso, successivamente, come da richieste formulate dall , la documentazione relativa ai suddetti tributi ai fini CP_1 dell'istruttoria, rappresentando, altresì, all la propria CP_4 disponibilità ad ottenere la restituzione delle somme versate, anche mediante compensazione dei contributi maturati e maturandi sulla matricola aziendale 0900135466; che l'Ufficio Gestione Credito Aziende CP_5 riconoscendo espressamente il debito nei confronti dell'Ente ricorrente, comunicava a mezzo Pec del 12.02.2021, l'accoglimento della richiesta di compensazione dell'importo di € 85.514,34, vantato dall per i Pt_1 versamenti indebiti attribuiti al cod. trib. 810 Controparte_6
con il maggior debito a carico dell'Ente, derivante dal
[...] mancato versamento dei contributi obbligatori per i lavoratori dipendenti iscritti nella Gestione Privata, relativi ai mesi di gennaio e febbraio 2018 ed al mese di febbraio 2019, di cui al predetto Avviso di Addebito n.
31420190004680274 trasmesso all'agente della riscossione;
che, tuttavia, con successive comunicazioni del 22.02.2021 e del 16.03.2021, l'Istituto previdenziale eccepiva l'impossibilità di procedere alla concordata compensazione dei crediti, in ragione di una Convenzione sottoscritta tra l e l'Ente ricorrente;
alla luce di quanto suddetto, ha agito in CP_2 giudizio per sentir: “accertare e dichiarare che l Ente Morale Pt_1 senza scopo di lucro avente personalità giuridica di diritto privato, non è tenuto all'iscrizione alla Cassa previdenziale per la Gestione Pubblica, ex art. 21 del R.D.L. 3 marzo 1938, n. 680 ed art. 4 della legge n. 274/1991;
2. accertare e dichiarare che l non ha mai sottoscritto con Pt_1
l , l o l alcuna Convenzione per l'adesione facoltativa CP_2 CP_3 CP_1 dei propri dipendenti all'Assicurazione Sociale Vita istituita con la legge
28 luglio 1939 n. 1436; 3. conseguentemente, accertare e dichiarare che l non era tenuto all'iscrizione obbligatoria e/o facoltativa e/o Pt_1 convenzionale dei propri dipendenti all'Assicurazione Sociale Vita istituita con la legge 28 luglio 1939 n. 1436; 4. per l'effetto, accertare e dichiarare che nel periodo dal 2001 al 2019, l ha provveduto al Pt_1 pagamento in favore dell sulla matricola aziendale n. 0900135466 e CP_1 sulla matricola aziendale n. 0900135365, di tributi non dovuti con codice
P810, per l'importo complessivo di € 85.514,34; 5. conseguentemente, condannare l in persona del legale rappresentante pro tempore, alla CP_1 restituzione in favore dell ai sensi dell'art. 2033 c. c., Pt_1 dell'importo di € 85.514,34, o di quell'altra somma maggiore o minore che risulterà accertata in corso di causa, maggiorata di interessi di mora e rivalutazione monetaria, dalla data di costituzione in mora dell'Istituto previdenziale del 18.03.2020; 6. con vittoria di spese ed onorari di lite”, con distrazione.
Si costituiva l domandando il rigetto delle avverse pretese. CP_1
All'esito dell'odierna udienza, acquisita la documentazione in atti, il giudicante decideva la causa dando pubblica lettura del dispositivo e delle motivazioni della presente sentenza.
La domanda è parzialmente fondata per le ragioni di seguito esposte. Giova premettere che il presente giudizio ha ad oggetto la restituzione delle somme incamerate dall a titolo di contribuzione prevista CP_1 dall'Assicurazione Sociale Vita ex L. n. 1436/1939.
Come è noto, ai sensi dell'art. 2033 c.c., chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda. Al riguardo, secondo consolidata giurisprudenza, “grava sul solvens, il quale agisca per la ripetizione dell'indebito, l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa, ovvero sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza, originaria o sopravvenuta, di una causa che lo giustifichi
(cfr. e plurimis Cass. 17146/2003; Cass. 11073/2003; Cass. 11029/2000;
Cass. 1557/1998): l'affermazione è del tutto coerente con principio di diritto consolidato, secondo cui "Nella domanda di ripetizione di indebito oggettivo l'onere della prova grava sul creditore istante, il quale è tenuto a provare i fatti costitutivi della sua pretesa, perciò, sia l'avvenuto pagamento, sia la mancanza di una causa che lo giustifichi
(ovvero il venir meno di questa), prova che può essere fornita dimostrando l'esistenza di un fatto negativo contrario, o anche mediante presunzioni".
(Cass. 13 novembre 2003, n. 1146; Cass. 10 novembre 2010, n. 22872); anche mediante testimoni (Cass. 9 agosto 2010, n. 18483), (in tal senso, si v.
Trib. Napoli n. 6266/2018).
Sicché, il criterio di risoluzione della presente controversia va ricercato nel canone fondamentale dell'onere della prova, di cui all'art. 2697 c.c., per il quale chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento.
Ciò posto, la Legge istitutiva dell'Assicurazione Sociale Vita (ASV), recava norme per il “Riordinamento dell di Controparte_7
e di assistenza per i dipendenti da enti parastatali ed CP_8 assimilati”, prevedendo all'art. 1 che “L Controparte_9 per i dipendenti dagli Enti parastatali ed
[...] assimilati, eretto in ente morale con R. decreto 8 novembre 1928-VII, n.
2645, assume la denominazione di nazionale di previdenza per Pt_1 CP_7 i dipendenti da enti di diritto pubblico» ed è regolato dalla presente legge.
L'Ente personalità giuridica e gestione autonoma, ha la sede e il domicilio legale in Roma, svolge la sua attività nel Regno e può esercitarla anche nelle Colonie e nei Possedimenti italiani, previa autorizzazione dei
Ministri competenti”.
Secondo il successivo art. 2, “è obbligatoriamente iscritto all'Ente tutto il personale, comunque denominato, dipendente dagli Enti di diritto pubblico che saranno elencati nel regolamento di cui all'art. 27. L'obbligo della iscrizione non si applica al personale dipendente dalle organizzazioni sindacali e dai loro enti collaterali, nonché a quello dipendente da enti o da aziende di diritto pubblico sottoposti all'inquadramento sindacale.
L'elenco degli enti di cui al comma precedente potrà essere modificato con
Regio decreto, su proposta del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze e con quello per l'interno.
Possono essere iscritti all'Ente gli impiegati e i salariati dipendenti da altri enti o istituti pubblici e da enti morali, non soggetti alla legge sui rapporti collettivi di lavoro, non compresi nell'elenco di cui al precedente comma, sempreché l'iscrizione sia deliberata dalla rispettiva
Amministrazione, previo accordo con l'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego e dal Consiglio di amministrazione, dell'Ente e riguardi tutto il personale di ciascun ente o determinate categorie di esso”.
Dunque, l'iscrizione all'assicurazione de qua - gestita, inizialmente, dal summenzionato poi confluito nell'ex e poi a sua volta CP_2 CP_3 assorbito dall - è obbligatoria nelle ipotesi tipizzate dall'art. 2 co CP_1
1; mentre, ai sensi del comma terzo, l'iscrizione è facoltativa per i dipendenti di altri enti o istituti pubblici e di enti morali (non iscritti obbligatoriamente).
Ciò posto, nel caso in esame è pacifico, in quanto non specificamente contestato tra le parti, che l è un Ente Morale senza scopo di lucro Pt_1 avente personalità giuridica di diritto privato. Parte ricorrente sostiene, dunque, di aver erroneamente versato la contribuzione a titolo di ASV
(codice tributo 810) nel periodo dal 2001 al 2019 per entrambe le matricole aziendali n. 0900135466 e 0900135365. Al riguardo, l' Ente morale sostiene di non aver mai concordato con l , l o l l'adesione facoltativa alla forma assicurativa CP_2 CP_3 CP_1 previdenziale in argomento.
Circostanza peraltro confermata dall con nota email del 10.02.2020 CP_1 dell'Ufficio Anagrafica Aziendale, in atti (doc. 9), secondo cui l'odierno ricorrente non era tenuto all'iscrizione nella gestione pubblica stante l'assenza dell'adesione mediante delibera, con riconoscimento delle somme
(a credito) erroneamente versate dall'Ente ricorrente mediante compensazione con le poste a debito come indicato nella nota del 15.02.2021
(doc. 15).
Salvo poi, l rivendicare l'esistenza nei propri Controparte_10 archivi di una convenzione stipulata tra l' ente ricorrente con l CP_2 suddetto (cfr. nota del 22.02.2021, doc. 16). Sul punto, parte ricorrente ha contestato l'esistenza di tale convenzione.
Ebbene, con provvedimento del 16.01.2024 l'odierno Giudicante ordinava all l'esibizione della Convenzione asseritamente sottoscritta tra CP_1
l'ente ricorrente e l Tuttavia, successivamente, l non Pt_1 CP_2 CP_1 depositava in atti l'invocata convenzione.
Rilevato che parte resistente non ha adempiuto all'ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. summenzionato – circostanza dalla quale, ai sensi dell'art
116 c.p.c., co. 2, il giudice può desumere argomenti di prova - deve conseguentemente ritenersi che non v'è prova dell'intervenuta convezione tra l'ente morale e l invocata dall' . Quindi, allo stato degli CP_2 CP_1 atti, non ricorrono i presupposti previsti ex lege per l'iscrizione dell' - quale persona giuridica di diritto privato - all' Pt_1
Assicurazione Sociale Vita da parte dell , con ogni conseguenza in CP_1 ordine al diritto della parte ricorrente alla ripetizione dall delle CP_1 somme indebitamente versate a titolo di contribuzione ASV (codice tributo
810).
Peraltro, come chiarito dalla Suprema Corte, “l'obbligazione contributiva nelle assicurazioni obbligatorie ha per soggetto attivo l'istituto assicuratore e per soggetto passivo il datore di lavoro, debitore di tali contributi nella loro interezza, mentre il lavoratore è unicamente il beneficiario della prestazione previdenziale e resta estraneo a tale rapporto obbligatorio" (Sez. 1, Sentenza n. 4083 del 08/11/1976).
7. La legittimazione ad agire secondo la previsione dell'art. 81 c.p.c. è una condizione dell'azione che presuppone di norma l'astratta riferibilità del diritto sul piano normativo a colui che agisce, secondo lo schema regolatore del diritto oggetto del giudizio.
Dall' assenza di titolarità di diritti ed obblighi per coloro che restano al di fuori dei diversi rapporti sopra delineati (contributivo, previdenziale, di provvista) discende che la legittimazione ad agire in giudizio sussiste solo in relazione ai rapporti in cui ciascuno è parte;
sulle questioni che attengono agli altri rapporti si determina invece il difetto di legittimazione processuale (e salva la possibilità di intervenire ad adiuvandum), sia pure per ottenere pronunce di mero accertamento.
E' proprio in ragione del fatto che il rapporto contributivo si instaura solo tra il datore di lavoro e l'ente di previdenza o assistenza, anche per la parte di contributi che sono dovuti dal lavoratore, che questa Corte ha chiarito che il datore di lavoro è l'unico legittimato a chiedere all'ente previdenziale la restituzione dei contributi indebitamente versati e che in tale caso il lavoratore potrà agire nei confronti del datore di lavoro per la restituzione della sua quota (Cass. Sez. L, n. 8888 del 14/04/2010, n.
13936 del 25/9/2002, n. 12842 del 27/12/1993)”.
Pertanto, risulta infondata l'eccezione relativa all'illegittimità della richiesta dell'ente de quo (datore di lavoro) di ripetizione anche delle quote a carico dei lavoratori.
Ad ogni buon conto, trattandosi di indebito oggettivo ex art. 2033 c.c., risulta fondata l'eccezione di prescrizione decennale invocata dall CP_1
Conseguentemente, il diritto del ricorrente alla ripetizione delle somme deve essere limitato al decennio antecedente la nota pec del 08.07.2020, trasmessa all quale atto interruttivo della prescrizione, risultando CP_1 prescritte le somme anteriori al 08.07.2010. Il tutto oltre gli accessori dalla data della relativa domanda (doc. 11).
In definitiva, la domanda deve essere parzialmente accolta.
Le considerazioni sinora svolte sono dirimenti e assorbono ulteriori questioni in fatto o in diritto eventualmente contestate tra le parti. L'accoglimento parziale del ricorso giustifica la compensazione di una metà delle spese di lite, ponendo la restante metà a carico della parte resistente soccombente.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto dell Parte_1 alla ripetizione, nei limiti della
[...] prescrizione decennale, delle somme incamerate dall a titolo di CP_1 contribuzione ASV (cod. tributo 810); e, per l'effetto, condanna l CP_1 alla ripetizione in favore dell' delle relative somme Parte_1 incamerate dal 08.07.2010 (decennio antecedente la diffida pec del
08.07.2020), oltre accessori di legge con decorrenza dal 08.07.2020;
-condanna l al pagamento in favore del ricorrente di una metà delle CP_1 spese di lite, metà che si liquida in € 2.200,00 oltre oneri di legge, con distrazione.
Bari, 06.05.2025
Il Giudice del Lavoro (dott.ssa
Agnese Angiuli)