Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 19/05/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2364/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, seconda sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Ludovico Delle Vergini Presidente dott. Luigi Nannipieri Consigliere dott. Giuseppina Mastrodomenico Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2364/2022 promossa da:
con il patrocinio dell'Avv. CECCHI ALESSANDRA;
Parte_1
APPELLANTE nei confronti di con il patrocinio degli Avv. SICURANZA ELEONORA e MARCELLO CP_1
PERUGINI
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE avverso l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. ss, Rg. n. n. 922/2022 emessa dal Tribunale di
Siena il 2.12.2022 e pubblicata il 3.12.2022;
CONCLUSIONI
pagina 1 di 25
Per la parte appellante:
“Voglia la Corte d'appello di Firenze, in accoglimento dell'appello proposto da
[...] avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Siena nel procedimento Parte_1 rx art. 702 bis r.g. n. 922/2022, riformare integralmente l'impugnata ordinanza e conseguentemente accertare che nulla è dovuto alla sig.ra da CP_1 [...]
per i titoli per cui è causa, per tutti i motivi esposti in narrativa. Pt_1
Con vittoria di spese e competenze legali nei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata:
“Gli avv.ti Marcello Perugini e Eleonora Sicuranza,…si riportano integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito, prodotto e concluso nella propria comparsa di costituzione e risposta con appello incidentale ex art. 343 c.p.c. insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate (intese qui per intero ritrascritte e riproposte) come di seguito riportate: 1) In via preliminare dichiarare inammissibile ai sensi dell'art. 342, comma 1, c.p.c. l'appello proposto da
[...] per tutte le ragioni esposte in narrativa;
2) Rigettare nel merito il Parte_1 gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto;
3) Riformare l'Ordinanza decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale Ordinario di Siena in data 02.12.2022 nel giudizio RG n. 922/2022 (Repert. n. 1824/2022 del 03.12.2022) nella parte in cui statuisce la compensazione delle spese di lite e, per l'effetto, condannare l'appellante al pagamento delle spese del primo grado di giudizio”;
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Con ordinanza ex art. 702 bis e ss c.p.c., Rg. n. 922/2022 (Rep. n. 1824/2022), pubblicata il 3/12/2022, il Tribunale di Siena ha così deciso:
“ Accoglie il ricorso di e riconosciuto il di lei diritto alla riscossione CP_1
pagina 2 di 25 degli interessi maturati sui BPF dal 21° al 30° anno dalla loro emissione nella misura prevista sul retro dei titoli oggetto di ricorso Condanna al Parte_1 pagamento della somma di € 13.872,98 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti e per l'annotazione “trattazione scritta nello storico del fascicolo”.
Tale pronuncia è stata emessa sul ricorso ex art. 702-bis e ss c.p.c. con cui ha domandato innanzi al Tribunale di Siena il riconoscimento del suo CP_1 diritto alla riscossione degli interessi dal 21° al 30° anno dalla loro emissione nella misura prevista sul retro dei titoli (descritti analiticamente nel ricorso) e per l'effetto la condanna di al pagamento di € 13.872,98 (o della maggior Parte_1
o minor somma di giustizia), quale differenza tra quanto liquidato a seguito del rimborso dei predetti 13 buoni postali, giunti a scadenza, e quanto spettante in base ai tassi d'interesse riportati su ciascun titolo, tutti serie Q/P, - tipologia di buoni fruttiferi triennali, sottoscritti negli anni 1988/1989 sulla base delle condizioni indicate sul titolo per la terza ed ultima decade, dalla loro emissione - lasciando quindi presumere che per gli ultimi 10 anni venisse applicato il rendimento fisso originariamente indicato sui titoli, e non come indicato da sulla base Parte_1 dei rendimenti previsti dal D.M. 13/06/1986 per la Serie Q, con tassi di rendimento diversi e inferiori rispetto a quelli indicati sin dall'inizio sul retro degli stessi titoli.
Si costituiva sostenendo che nel caso di specie non sussisteva alcun Parte_1 affidamento tutelabile e chiedeva il rigetto del ricorso.
La causa istruita solo con documenti, veniva decisa come innanzi.
Il Tribunale ha sostenuto la decisione come da motivazione che, per comodità di esposizione, si riporta testualmente, per quanto ancora interessa ai fini del giudizio:
“Il caso che qui ci occupa nasce dal fatto che, anche dopo l'emissione del Decreto Ministeriale 13 giugno1986 istitutivo della nuova BPF serie “Q” con rendimenti pagina 3 di 25 inferiori rispetto a quelli previsti per la precedente serie “P”, Parte_1 collocatrice del titolo, per emettere i titoli sul mercato ha contin vecchi moduli, aggiornandoli con l'indicazione “Q/P” timbrata sul fronte e con l'indicazione dei nuovi tassi timbrata sul retro, limitata però al periodo temporale dei primi vent'anni il tasso di rendimento da ascrivere ai BPF emessi successivamente al 1986. Si tratta, allora di stabilire, quale sia il tasso applicabile al periodo successivo al 20° anno e fino al 30° per il quale c'è un'annotazione sul titolo, sulla circostanza incontestata che il timbro nulla dice;
per il periodo successivo al compimento del già cennato 20° anno, permanendo la precedente dicitura: “lire 129.075 per ogni successivo bimestre maturato dal 21° anno al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” per i Buoni nn. 000.114, 000.121, 000.126, 000.135 e 000.145, e così una maggiorazione di “lire 88.870 per il Buono n. 000.085 ed ancora una maggiorazione di “lire 25.815 per ogni successivo bimestre per i Buoni nn. 000.141, 000.165, 000.163, 000.164, 000.191, 000.190 e 000.200”. Consapevole il Tribunale del perdurante contrasto giurisprudenziale, sia di merito sia di legittimità, nel dar soluzione alla questione, non si può fare a meno di rilevare come il caso che qui ci occupa sia similare a quello scrutinato dalle SS.UU della Corte di Cassazione nella sentenza 13979/2007 Ebbene in quella pronunzia si è chiaramente affermato che vale il principio della prevalenza delle indicazioni annotate sul titolo. La presenza di indicazioni del tasso sul timbro per il primo ventennio e l'assenza di indicazione nel periodo successivo porta a ritenere che non vi sia stato alcun mutamento per il periodo seguente. Nonostante la diversa impostazione assunta dalla difesa del resistente, a diversa conclusione non potrebbe portare il testo dell'art. 173 comma 3 DPR 156/1973, il quale stabilisce che gli interessi debbano venire corrisposti sulla base della tabella posta a tergo dei buoni, dando dunque rilievo alle annotazioni presenti sul titolo, tranne nell'ipotesi che le tabelle riportate a tergo vengano modificate con decreto successivo. Ma nel caso di specie nessuna modifica è intervenuta con decreto successivo, con conseguente prevalenza della originaria dicitura indicata sul buono, proprio come statuito da Cass., SSUU 13797/2007: “[…]” In sostanza il ragionamento della Suprema Corte muove dalla semplice, ed assolutamente condivisibile, osservazione che, seppur connotata da specificità, la fattispecie è e resta quella di un rapporto contrattuale di stampo privatistico, in cui le parti hanno costruito un legame negoziale, ove accanto alla volontà dei soggetti coinvolti debbono essere adeguatamente valutate le condotte tenute. A giudizio non diverso, non si potrebbe pervenire, a giudizio della scrivente, neppure alla luce della pronunzia della Corte Costituzionale (sentenza n. 26/20) richiamato dalla difesa del resistente. Ebbene da una lettura completa della pronunzia che è giunta a negare l'illegittimità dell'art. 173 Cod. Post. Non si può fare a meno di sottolineare come essa si sia mossa proprio contemperando gli interessi dei diversi soggetti pagina 4 di 25 coinvolti valorizzando la prospettiva di prevalenza degli uni sugli altri. Si afferma che “per tal profilo, la questione muove da un erroneo presupposto interpretativo, poiché la norma in esame è, in realtà, priva dell'asserito suo carattere retroattivo…la variazione sfavorevole del tasso di interesse dei buoni postali di che trattasi – consentita dal censurato art. 173 – non risale al momento della sottoscrizione del titolo, ma opera solo 'per il futuro', a decorrere dall'entrata in vigore del decreto che la disponga”. Ma in quel caso, l'investitore, informato della successiva entrata in vigore del decreto avente effetti peggiorativi sui tassi di rendimento, avrebbe potuto utilizzare il meccanismo dello stesso art. 173 secondo cui i titoli della precedente serie "«si considerano come rimborsati e convertiti in titoli della nuova serie e il relativo computo degli interessi è effettuato sul montante maturato». L'arresto costituzionale del 2020, lungi da negarlo, riconosce certamente il principio dell'affidamento e la sua tutela in favore del risparmiatore che si vede riconosciuti i rendimenti originariamente pattuiti finché non diviene operativo il meccanismo di modifica;
e lo fa comparando proprio l'interesse statuale con quello privatistico, affermando la prevalenza del primo soltanto qualora, al risparmiatore sia riconosciuta la clausola della non retroattività dei minori rendimenti e la possibilità di recesso dall'investimento. Nel caso odierno era certamente ignara che al momento della CP_1 liquidazione del buono gli sarebbero state opposte le deteriori conseguenze derivanti da una condotta omissiva dell'emittente che, alla sottoscrizione, pur potendo fornire un'informazione esauriente sulla disciplina da applicare, ne ha offerta una incompleta. Che non operi uno ius variandi in peius, inteso come mutamento sopravvenuto di una prospettiva di diritto successiva a quella originariamente pattuita, appare quanto meno evidente, laddove il presente giudizio si riferisce a titoli le cui condizioni cartolari sono difformi rispetto al contenuto di un decreto ministeriale già in vigore alla data della loro sottoscrizione. La valutazione circa la fondatezza delle pretese avverse del resistente correlato al disposto di cui all'art.5 del D.M. 13 giugno1986, deve essere effettuata muovendo dalla premessa della configurazione in termini strettamente civilistici del rapporto tra risparmiatore (sottoscrittore) ed emittente il titolo (buono fruttifero postale): Identica impostazione la si rinviene in Cass. civ., sez.I,28.2.2018, n. 4761, la quale, dopo aver precisato che "i buoni postali fruttiferi non hanno natura di titoli di credito, ma vanno considerati titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c.", definisce il rapporto tra emittente e sottoscrittore dei titoli quale "vincolo contrattuale", chiarendo come il rapporto che si crea tra il risparmiatore e la società
, con la sottoscrizione del buono sia soggetto all'applicazione della Parte_1 cistica in tema di obbligazioni. Ad abundantiam si rileva, anche, come il principio del legittimo affidamento sia radicato nella sensibilità giuridica che permea gli ordinamenti così come affermato dalla storica pronunzia della Corte di Giustizia Europea (sentenza 5 maggio1981, C-112/80) che lo ha definito “principio pagina 5 di 25 fondamentale della comunità”. Proprio perchè la giurisprudenza europea ha più volte confermato che l'inosservanza di tale principio implica una violazione del Trattato (ex art. 173) o di qualsiasi regola di diritto relativa alla sua applicazione, il Giudice italiano deve sempre farne adeguata applicazione così come abbondantemente chiarito e motivato nel pronunziamento delle stesse Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile. Da tali premesse, appare quanto mai pacifico che la valutazione del caso oggi sub iudice debba essere effettuata, dunque, secondo le categorie del diritto privato. Con la conseguenza che, seppur vera la circostanza che, secondo la disciplina speciale invocata dal resistente, l'apposizione dei due timbri, a fronte e nel retro del titolo, avrebbe reso possibile l'integrale applicazione del regime dei tassi di interesse di cui al DM 1986 più volte citato, ancorché apposti su modulistica previgente che recava tabelle di determinazione del rimborso riferibili alla precedente serie P, e quindi tendenzialmente superata, cionondimeno tale effetto può dirsi integralmente verificato solo a condizione che venga offerta la prova della completezza e dell'univocità delle indicazioni in tal modo introdotte, ma non certo se parziali come quelle del caso odierno. Ciò per la semplice emergenza, anche documentale e derivante dalla lettura dei titoli di legittimazione che, in presenza di queste ultime, il sottoscrittore è naturalmente indotto a ritenere che, per le parti non incise dalla stampigliatura del timbro, si mantenga intatta la disciplina espressa nel testo del BFP. Il che si è espressamente verificato nel caso odierno. Infatti, col secondo timbro, si è dettata una disciplina precisa, in conformità alle indicazioni espresse nel DM 1986, circa la determinazione dell'interesse, composto, spettante al sottoscrittore per il primo periodo ventennale (8% fino al 5 anno, 9% dal 6 al 10, 10,50% dall'11 al 15 anno, 12% dal 16 al 20anno), e viceversa si è totalmente omesso ogni riferimento al periodo successivo, dal 20 al 30 anno;
si è peraltro lasciata intatta la dicitura già indicato nell'epigrafe della presente motivazione, senza introdurre alcuna clausola limitativa con chiaro ed espresso riferimento (anche per relationem) al D.M.13 giugno1986. In tale situazione è più che logico supporre il formarsi di un ragionevole affidamento in ordine alla spettanza di interessi sul capitale in misura pari a quelli indicati nel timbro per il primo ventennio e dell'ulteriore spettanza della somma in essi ancora indicate a bimestre per la decade successiva. Nel caso in esame è evidente che l'annotazione con un apposito timbro degli interessi relativi al primo ventennio accompagnata dalla previsione per la terza decade di un trattamento conforme a quello stabilito dalla disciplina previgente possa aver indotto a supporne il mantenimento, ed appare indubbio che tale affidamento sia interamente ascrivibile ad una condotta omissiva di Parte_1
stessa, la quale, pur potendo fornire un'informazione es
[...] disciplina da applicare, ha preferito offrirne una incompleta. A ciò si aggiunga anche la circostanza che per altri BPF appartenenti alla sig.ra , l'ente CP_1 emittente ha adempiuto alla decisione arbitrale del collegio ABF di Bologna, il quale,
pagina 6 di 25 riportandosi a precedenti conformi, ha accertato, pur nei limiti dei poteri ad esso attribuiti, la spettanza del rendimento come prospettata dalla ricorrente. Pur vero che le decisioni dell'ABF non hanno natura vincolante, come osservato anche dalla stessa Corte Costituzionale, ma nulla vieta di poterne apprezzare anche ai fini dell'art. 118 disp. Att. Al c.p.c., la natura di precedente conforme che va ad arricchire il quadro giurisprudenziale sopra cennato non foss'altro per l'elevato grado di specificità della materia che sono chiamati a comporre. In conclusione, la tesi di sull'inapplicabilità dei tassi di interesse previsti sul Pt_1 buono per il periodo da 21° al 30° anno e del rinvio alla lettura del D.M. 13.6.1986 con riferimento agli specifici importi previsti a titolo di rendimento maturato dopo i primi 20 anni va respinta per tutte le ragioni sopra esposte, assorbenti ogni altra tematica sollevata dalle parti. Va pertanto disposta la condanna dell'ente resistente al pagamento della complessiva somma di € 13.872,98 relativa al tasso di rendimento dal 21° al 30° anno dalla loro emissione nella misura prevista sul retro degli stessi. Il conteggio di tali rendimenti, cosi come riportati dalla difesa della ricorrente, non hanno formato oggetto di specifica contestazione da parte della resistente, pertanto, possono essere fatti propri dal giudice. Detti importi vanno maggiorati di interessi secondo il lasso legale dalla prima richiesta in atti di liquidazione dei buoni ovvero dal 19.12.19. Quanto al governo delle spese pur avendo affermato l'esito vittorioso delle ragioni poste a sostegno delle deduzioni della ricorrente, non può il Tribunale rinnegare come alla attualità, così come all'atto della proposizione del ricorso, sia sempre stato acceso dibattito sulla risoluzione della questione;
e ciò nonostante l'intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione. Da qui la ricorrenza di quelle eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c che consentono di disporre la compensazione delle spese”.
II. Con atto di citazione, regolarmente notificato, (di Parte_1 seguito anche APPELLANTE) ha convenuto in giudizio, innanzi questa Corte di
Appello (di seguito anche APPELLATA) proponendo gravame avverso CP_1 la suddetta ordinanza con un unico motivo di appello:
1. Contraddittorietà fra le norme applicate e contenute nel D.M. 13.06.1986, che regolano l'emissione della serie Q e le conclusioni a cui lo stesso giudice arriva in ordine ai rendimenti dal 21° al 30° anno;
insanabile contrasto con Cont la natura di titoli di legittimazione riconosciuta ai pagina 7 di 25 Per tali ragioni è stata pertanto formulata dall'APPELLANTE richiesta di riforma dell'ordinanza gravata in accoglimento delle conclusioni come in epigrafe trascritte, di rigetto, cioè, della domanda della CP_1
Radicatosi il contraddittorio, , nel costituirsi in giudizio, ha CP_1 contestato, perché infondate, le censure mosse dall' APPELLANTE all'ordinanza impugnata sostenendo che, per converso, questa sarebbe congruamente motivata e conforme alle norme di diritto e alla giurisprudenza applicabile al caso in esame e ne ha chiesto la conferma ad esclusione del capo dell'ordinanza che disposto la compensazione delle spese del giudizio di primo grado;
ragion per cui ha proposto appello incidentale sostenendo l'ingiusta compensazione delle spese del grado disposta dal Tribunale.
Senza svolgimento di alcuna attività istruttoria, in data 30.01.2025 la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, ex art. 127 ter c.p.c., concessi i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica è stata discussa all'odierna camera di consiglio dopo la decorrenza dei termini di rito.
***
III L'appello è fondato e va accolto, con integrale riforma dell'ordinanza impugnata.
Preliminarmente va disattesa l'eccepita inammissibilità dell'appello sollevata dalla (da pag.2 a pag.6 della cost. in app.) secondo cui il gravame non CP_1 risulterebbe conforme ai requisiti di contenuto di cui all'art. 342, co. 1, c.p.c., per mancanza di motivi specifici:- l'APPELLANTE si sarebbe limitato “semplicemente a riproporre tutti gli elementi spuri e distrattivi utilizzati nella precedente fase di giudizio riportando in maniera, peraltro, pedissequa il contenuto di alcune pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità in materia di buoni postali fruttiferi
(BPF)” e - quanto alla parte “argomentativa” - mancherebbe di una critica pagina 8 di 25 puntuale, mirata e volta a dimostrare l'infondatezza delle ragioni addotte dal
Giudice di prime cure a supporto della decisione emessa.
Il Collegio ritiene che l'atto di appello sia connotato da sufficiente chiarezza espositiva e specificità per cui la portata delle censure e le ragioni delle doglianze mosse all'ordinanza de qua si possono cogliere con estrema facilità.
Passando alla disamina dell'avanzato gravame, si osserva quanto segue.
La critica contenuta nel primo motivo sotto tutti i profili di censura è fondata.
L'APPELLANTE sostanzialmente con l'unico motivo di appello censura la decisione invocando la “Contraddittorietà fra le norme applicate e contenute nel D.M.
13.06.1986, che regolano l'emissione della serie Q e le conclusioni a cui lo stesso giudice arriva in ordine ai rendimenti dal 21° al 30° anno;
insanabile contrasto con Cont la natura di titoli di legittimazione riconosciuta ai .
sostiene preliminarmente che: “I BPF oggetto di causa CP_3 appartengono alla serie Q/P, fatto questo non contestato da controparte ed implicitamente acquisito nell'ordinanza impugnata.- La serie Q/P è regolata dal
D.M. 13.06.1986 che ha introdotto i rendimenti riportati a tergo dei titoli;
- l'art. 5 del D.M. 13.06.1986, autorizzava l'utilizzo dei moduli cartacei relativi alla precedente serie P per l'emissione dei nuovi BPF delle serie Q, purchè sugli stessi venissero apposti due timbri: uno sulla parte frontale recante la dicitura “serie Q/P” ed uno sul retro recante i nuovi rendimenti. L'art. 5 non specifica le modalità con cui devono essere riportati i nuovi rendimenti, non richiedendo altro al riguardo;
-
Tutti i BPF oggetto di causa recano i timbri prescritti, che effettivamente riportano i rendimenti in percentuale sino al 20° anno”. Tale premessa, a suo dire, deriverebbe direttamente dalla regolamentazione normativa dei BPF, che sono documenti di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c., come confermato dalla giurisprudenza di legittimità, e non titoli di credito;
ragion per cui non avrebbero i requisiti di letteralità, autonomia ed astrattezza, proprio dei titoli di credito;
che ai pagina 9 di 25 sensi del DPR 156/73 le variazioni del saggio d'interesse disposte con decreto il
D.M. 13.6.1986 e pubblicato sulla G.U. avevano effetto per i buoni di nuova serie emessi dalla data di entrata in vigore del decreto e potevano essere estese ad una o più delle precedenti serie. Da ciò conseguiva che il vizio della decisione deriverebbe dall'avere applicato i principi elaborati dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 13979/2007, per una fattispecie del tutto diversa: le SS.UU. avevano affermato che l'integrazione della nuova disciplina era possibile solo qualora sul titolo fossero state riportate tutte le variazioni introdotte, dovendosi al contrario ritenere che la mancata specificazione dei singoli rendimenti facesse sorgere un affidamento tutelabile. Tale interpretazione sarebbe del tutto destituita di fondamento ove si consideri che “l'interesse fisso applicabile dal 21° al 30° anno deriva direttamente dall'applicazione dei rendimenti in percentuale stabiliti sino al
20° anno, con la conseguenza che l'affermazione del giudice riguardo all'affidamento creatosi in capo all'acquirente, non solo si pone in contrasto insanabile con la natura di titoli di legittimazione pacificamente riconosciuta ai BPF, ma si pone in contrasto con i principi generali in materia di interpretazione dei contratti”.
La dal canto suo sostiene la correttezza della decisione, congruamente CP_1 motivata e che la produzione documentale, depositata in primo grado, avrebbe consentito l'emissione di una pronuncia ineccepibile, a riprova dell'infondatezza dell'appello; precisa di avere adito in giudizio dinanzi al Parte_1
Tribunale di Siena al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a vedersi rimborsati dall'Intermediario i n. 13 buoni postali fruttiferi trentennali dalla stessa sottoscritti nel corso degli anni 1988/1989 assieme a suo fratello cointestatario
(e perciò contenenti la clausola PFR) sulla base delle condizioni Parte_2 indicate nei titoli per la terza e ultima decade;
- i predetti buoni, appartenevano tutti alla serie P (per quanto successivamente timbrati sulla parte anteriore con pagina 10 di 25 l'ulteriore dicitura serie Q/P); - solo sulla parte posteriore dei cennati titoli era invece apposto altro timbro riportante differenti tassi di interesse rispetto a quelli stampigliati originariamente sui singoli moduli;
quest'ultimo timbro modificava i Cont rendimenti dei oggetto del contendere solo per i primi venti anni, mentre nulla disponeva per la terza e ultima decade dalla loro emissione, con ciò lasciando intendere che per gli ultimi 10 anni avrebbe dovuto applicarsi il rendimento fisso originariamente indicato nei titoli. Tuttavia solo al momento della richiesta di liquidazione dei BPF di cui è causa le avrebbe comunicato che Parte_1 il valore di rimborso con riguardo al periodo dal 21° al 30° anno, sarebbe stato calcolato sulla base dei rendimenti previsti dal D.M. 13/06/1986 per la serie Q, con tassi diversi e inferiori rispetto a quelli indicati sin dall'inizio sul retro degli stessi titoli (e non ricorretti/modificati, dall'apposta stampigliatura); né dopo l'emissione del BFP, oggetto di causa, sarebbero stati emessi D.M. per modificare di tassi d'interesse; ragion per cui come disponeva lo stesso D.M. del 1986 all'art. 5 sarebbe stato necessario effettuare la modifica degli stessi tramite timbro fronte retro completo e gli interessi da riconoscerle dovevano essere pari a quanto risultava a tergo dei BFP de quibus.
Contrariamente a quanto sostenuto da a pagg. 3 e 7 del Parte_1 proprio atto di citazione in appello, il Giudice di Prime Cure nell'Ordinanza appellata avrebbe statuito correttamente che: “… nel dar soluzione alla questione, non si può fare a meno di rilevare come il caso che ci occupa sia similare a quello scrutinato dalle SS.UU. della Corte di Cassazione nella sentenza 13979/2007” e detta pronunzia (riguardante BFP emessi nel periodo immediatamente successivo all'entrata in vigore del D.M. 13.06.1986) aveva chiaramente affermato per ciò che attiene gli interessi dal 20° al 30° anno che varrebbe il principio della prevalenza delle indicazioni annotate sul titolo. Né i principi espressi nella suddetta pronuncia delle S.U. sarebbero stati sconfessati dalla successiva sentenza n. 3963/2019, resa pagina 11 di 25 sempre dalle S.U., e invocata impropriamente da (cfr. pagg. 10 atto Parte_1 di citazione in appello) a sostegno della tesi secondo cui dovrebbe sempre prevalere il dato di integrazione eteronoma ex lege rispetto a quello cartolare. Nella detta sentenza (n. 3963/2019) le S.U. avrebbero ribadito il principio, già enunciato incidentalmente nella pronuncia n. 13979/2007, secondo cui ai sensi dell'art. 173
D.P.R. n. 156/1973 i tassi di interesse originariamente indicati nei BFP potevano essere successivamente modificati in pejus, mediante D.M. da pubblicarsi sulla
Gazzetta Ufficiale, ma in alcun modo, diversamente da quanto sostiene
[...]
, avrebbero affermato che il dato normativo doveva sempre prevalere su Pt_1 quello testuale contenuto nel buono ed in particolare anche laddove quest'ultimo fosse stato emesso successivamente all'aggiornamento dei tassi. L'ulteriore doglianza di con cui a pag. 9 dell' atto di appello aveva sostenuto Parte_1 che: “Le questioni oggetto del presente giudizio, d'altra parte, sono state affrontate recentemente dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza del 10.02.2022, la quale, pur essendo l'unico provvedimento della Cassazione, fra quelli richiamati dal giudice di I grado, a riguardare specificamente la questione oggetto del presente giudizio, non è stata in alcun modo valutata…”, era infondata ove si consideri che le sentenze delle Sezioni Semplici della Suprema Corte (come per l'appunto era l'Ordinanza n. 4384/2022 emessa dalla Cassazione in data 10.02.2022) non sono assolutamente vincolanti per i giudici di merito non essendo il nostro Ordinamento improntato al principio dello stare decisis di derivazione anglosassone. Tra l'altro, anche questa Corte di Appello, proprio con riferimento alla nota vicenda dei Buoni
Fruttiferi Postali serie Q/P, con sentenza n. 1308/2022, con un primo argomento, avrebbe richiamato la decisione delle S.U. n. 13979/2007 in tema di ius variandi per riscontrare l'affinità della problematica con quella oggetto della serie Q/P e quindi affermare che una modifica in peius del tasso di interesse rispetto a quanto indicato sul buono è possibile solo con riferimento ad ipotesi di “sopravvenienze ministeriali” successive al momento di emissione del buono stesso e non già anche pagina 12 di 25 nell'ipotesi (come nella vicenda oggetto del presente giudizio) in cui il decreto ministeriale indicante un tasso d'interesse divergente rispetto a quello scritto sui buoni è precedente rispetto alla loro emissione. Con un secondo argomento la Corte
d'Appello di Firenze passa poi a smentire quanto statuito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 4384/2022[…] in aperto dissenso con la citata ordinanza n.
4384/2022, come la presenza di due diversi tassi d'interesse (quello della serie Q per i primi 20 anni, quello della serie P per gli ultimi 10 anni) che regolano il rendimento del buono non si pone in contrasto con l'art. 1342 c.c. (secondo cui le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle originarie qualora siano incompatibili), atteso che la coesistenza di due diversi tassi ben può regolare il rendimento, senza che un tasso debba prevalere sull'altro. Tutto quanto innanzi smentirebbe, secondo la l'apodittica pretesa dell'APPELLANTE (cfr. pagg. CP_1
12 e 13 atto di appello) di voler negare l'esistenza di un affidamento tutelabile in capo come invece correttamente ritenuto dal Tribunale. CP_1
Da quanto esposto si può affermare che i termini della questione possono così sintetizzarsi: 1) se la carenza di disciplina documentale in punto di interessi dal ventunesimo al trentesimo anno implichi l'applicazione della disciplina contenuta nella parte prestampata del documento;
2) se detta carenza implichi al contrario l'integrazione mediante applicazione del dato normativo di cui al DM 13 giugno
1986 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1986, n. 148), che costituisce il testo normativo di riferimento, e segnatamente della tabella della prima serie allegata al decreto (nello specifico a pag. 15 della G.U.).
Cont
Risulta pacifico che i 13 cointestati a e al fratello recano un CP_1 doppio timbro e che sul retro di ciascun buono recano un timbro che si sovrappone alla originaria stampa, con l'indicazione della nuova serie “Q/P” e dei nuovi tassi d'interesse stabiliti con D.M. 16 giugno 1986 nei seguenti termini: serie Q/P CP_2 ai seguenti tassi: 8% fino al 5° anno;
9% dal 6° al 10° anno;
10,5% dall'11° al pagina 13 di 25 15° anno;
12% dal 16° al 20° anno. Del pari non è contestato che la stampigliatura apposta su retro dei titoli si 'ferma' al ventesimo anno: si tratta quindi di stabilire se vi sia un saggio di interesse applicabile e in caso positivo per quale importo fisso - applicabile ai titoli dell'APPELLATA per i bimestri compresi tra il 21° ed il 30° anno poiché: - sul retro del titolo è prevista la corresponsione della somma di £ 129.075 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” per i Buoni nn. 000.114,
000.121, 000.126, 000.135 e 000.145; una maggiorazione di “lire 88.870 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” per il Buono n. 000.085 e una maggiorazione di “lire 25.815 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione” per i Buoni nn. 000.141, 000.165, 000.163,
000.164, 000.191, 000.190 e 000.200.; - mentre il citato DM, il cui contenuto non
è riportato sul tergo dei titoli, stabilirebbe un importo fisso a bimestre per lo stesso periodo (21°-30° anno) di gran lunga inferiore, che a detta dell'APPELLATA, ammonterebbe nella maggiore somma € 13.872,98= (somma già al netto della ritenuta fiscale.
Appare utile un esame ricognitivo delle norme di rilievo riguardanti il caso specifico, che tra l'altro, come si dirà in seguito, ha trovato soluzione nelle più recenti pronunce della Suprema Corte (da ultimo Cass., Sez. I, ord., 16 settembre
2024, n. 24715), laddove ha richiamato tutti gli univoci concordi precedenti, ben
14, formatisi in termini a partire da Cass., Sez. I, ord., 10 febbraio 2022, n. 4384.
Andando per ordine: il DM 13 Giugno 1986, in tema di modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui BFP, ha introdotto una nuova serie di Buoni Fruttiferi caratterizzati da uno specifico regime di rendimento, cioè la serie distinta con la lettera Q, i cui saggi d'interesse sono stabiliti dalla misura indicata nelle tabelle allegate al detto decreto pagina 14 di 25 e testualmente: «Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera "Q", i cui saggi di interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni;
le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi».
L'art. 5 di tale D.M. ha previsto, che “sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera "Q", i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie "P" emessi dal 1° luglio 1986. Tuttavia, per tali ultimi buoni la disposizione ha stabilito che gli uffici postali appongono due timbri: «uno sulla parte anteriore, con la dicitura Serie Q/P, l'altro sulla parte posteriore recante la misura dei nuovi tassi”
L'art. 6 del D.M. ha poi previsto che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera "Q",…], maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie "Q". Per i buoni della serie "P" emessi dal 1° gennaio 1986 al 30 giugno 1986, i nuovi saggi decorreranno dal 1° luglio 1987 e si applicheranno sul montante maturato a questa ultima data.
I buoni di cui al primo comma del presente articolo beneficeranno dell'attribuzione degli interessi bimestrali a decorrere dal 1° marzo 1987 e quelli di cui al secondo comma, a decorrere dal 1° settembre 1987; da calcolarsi secondo gli indici di cui alla tabella allegata al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all'atto del rimborso dei buoni”.
L'antecedente normativo delle disposizioni contenute nel decreto si rinviene nell'art. 173 DPR 29 Marzo 1973 n.156, come modificato dall'art. 1 del D.L. 30 settembre
1974, n. 460 convertito, con modificazioni, in legge 25 novembre 1974, n.588, il quale consentiva al Ministro del Tesoro, in occasione dell'emissione di una nuova pagina 15 di 25 serie di BP, di estendere il tasso di interesse applicato alla nuova serie anche di
Buoni già emessi.
In base a tale quadro normativo, utilizzando i moduli di cui alla serie P - come nel caso di specie - e quindi senza procedere alla ristampa di nuovi buoni, è stata creata la serie Q/P con equiparazione, per quanto attiene al trattamento economico, alla serie di nuova emissione Q (si veda il citato art. 5 del DM 13 Giugno 1986).
Al riguardo, deve osservarsi che l'elemento giustificativo del modus procedendi dell'Amministrazione Postale, l'apposizione cioè di timbratura sul documento, è dato dalla necessità di evitare la stampa integrale dei documenti, optando per la, evidentemente meno dispendiosa, timbratura di precedenti documenti della Serie
P non sottoscritti ovvero che la suddetta Amministrazione ha ritenuto di non offrire al pubblico per la sottoscrizione. Ragion per cui , autorizzata ad Parte_1 utilizzare vecchi stampati, ha correttamente apposto i timbri richiesti dall'art. 5 del
D.M. citato, per tali ragioni tali buoni vanno considerati “a tutti gli effetti” titoli della nuova serie ordinaria, con la conseguenza che gli interessi sono quelli stabiliti nella misura indicata dalle tabelle allegate al D.M. 13/06/1986.
Si riportano per immagini e per comodità espositiva solo i primi Buoni postali fruttiferi depositati dalla nel ricorso ex 702 c.p.c. precisando che gli CP_1 ulteriori 11 Buoni sono similari differenziandosi nell'importo sottoscritto e data di emissione.
pagina 16 di 25 pagina 17 di 25 Ebbene le copie dei buoni prodotti dalla comprovano che su tutti i 13 CP_1 titoli vi è l'indicazione della serie Q/P sulla parte anteriore e che, a tergo, vi è un timbro apposto sopra la tabella originaria che reca invece i tassi della serie Q/P dal primo al ventesimo anno;
sicché è confermato che i Buoni posseduti dall'APPELLATA sono a tutti gli effetti titoli della nuova serie (art. 4 citato DM): il che impedisce pagina 18 di 25 di applicare i tassi di interesse stampati originariamente per i buoni della serie “P”, non più esistenti.
Deve poi aggiungersi, come questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi (cfr. sentenza n. 117 del 21.1.2025), che ad escludere la tesi della ia sufficiente CP_1 esaminare la quantificazione dell'ammontare bimestrale assoluto degli interessi, dal ventunesimo al trentesimo anno, in £. 129.075 a bimestre, da cui deriverebbe la determinazione del tasso di interesse annuale del 23,60%, non assolutamente in linea né con il tasso aggiunto mediante timbratura per il periodo dal 15° al 20° anno del 12% né con il criterio, risultante dal medesimo prestampato, per cui il tasso di interesse dal 21° al 30° anno è di fatto equivalente, e senza alcun fenomeno anatocistico come per i venti anni precedenti, a quello previsto dal 15° al 20° anno. In effetti la quantificazione secondo importi cardinali assoluti prevista nella sopra citata tabella allegata al DM 13 giugno 1986 per il periodo dal 21° al
30° anno trova analoga piena corrispondenza nel tasso di interesse del 12% previsto nel periodo dal 15° al intercorrente dal 15° al 20° anno.
pagina 19 di 25 Infine vi è poi un'ultima, risolutiva, considerazione secondo cui le percentuali dei tassi di interesse apposte mediante timbratura per i primi vent'anni corrispondono esattamente a quelle del testo normativo di riferimento, cioè la sopra citata tabella allegata al DM 13 giugno 1986, e quindi non vi è motivo per ritenere che vi sia stata esclusione per la parte temporalmente residua non espressamente richiamata.
Si può quindi affermare che non sussistono elementi tali che inducano a ritenere che vi sia stato un esercizio convenzionale della facoltà di deroga, ove pure ritenuta ammissibile, rispetto al dato normativo di riferimento: ragion per cui non può addivenirsi alla conclusione sostenuta dalla e nella pronuncia appellata CP_1 che, in assenza di integrale espressa deroga mediante timbratura, valgano le originarie condizioni prestampate, neppure invocando un inesistente tutela di affidamento invocata dalla CP_1
pagina 20 di 25 A conferma la S.C. con la recente ordinanza n. 24715 del 16 settembre 2024 che acquista estrema rilevanza nella risoluzione della problematica insorta sui BPF serie Q/P in quanto la decisione tiene conto delle precedenti pronunce per cui non sussistono motivi per discostarsene, laddove in motivazione ha affermato: “Il
Collegio ritiene che sia esatto il punto di approdo cui sono pervenute, in tempi recenti, Cass. 10 febbraio 2022, n. 4384, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4748, Cass.
14 febbraio 2022, n. 4751, Cass. 14 febbraio 2022, n. 4763, Cass. 3 gennaio 2023,
n. 87, Cass. 4 gennaio 2023, n. 122 e Cass. 11 febbraio 2023, n. 567. La prima di tali pronunce è massimata come segue: l'emissione di una nuova serie di buoni, utilizzando i supporti cartacei della serie precedente («P»), mediante l'apposizione, sulla parte anteriore, del timbro che indica la nuova serie («Q/P») e, sulla parte posteriore, del timbro recante la misura dei nuovi tassi, che però non copre integralmente la stampa dei tassi d'interesse della precedente serie, lasciando scoperta la parte relativa all'ultimo decennio, non consente al possessore del titolo di pretendere, per tale decennio, gli interessi (più favorevoli) previsti per la vecchia serie, poiché l'imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro non ha valore di manifestazione di volontà negoziale rilevante e non determina un errore sulla dichiarazione, essendo, anzi, chiaro che l'accordo ha avuto ad oggetto i buoni di nuova serie e dovendosi, comunque, tenere conto dell'art. 1342, comma
1, c.c., in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte prevalgono su quelle precedentemente scritte, qualora siano con esse incompatibili. Alla seconda delle decisioni sopra richiamate è associato questo ulteriore principio di diritto: la disciplina contenuta nell'abrogato art. 173 del d.P.R. n. 156 del 1973, come novellato dall'art. 1 del d.l. n. 460 del 1974, convertito in l. n. 588 del 1974, che consentiva variazioni, anche in peius, del tasso di interesse sulla base di decreti ministeriali, in quanto dettata da una fonte di rango legislativo, ha natura cogente
(assicurando il contemperamento tra l'interesse generale di programmazione pagina 21 di 25 economica e tutela del risparmio del sottoscrittore) e come tale idonea a sostituire ex art. 1339 c.c. la statuizioni negoziali della parti: ne deriva che il contrasto tra le condizioni, in riferimento al saggio degli interessi, apposte sul titolo e quelle stabilite dal decreto ministeriale che ne disponeva l'emissione deve essere risolto dando la prevalenza alle seconde, anche relativamente alla serie, istituita con effetto dal 1 luglio 1986 con d.m. 13 giugno 1986, di buoni postali fruttiferi distinta con la lettera «Q», fissando per tutte le serie precedenti, e con decorrenza 1 gennaio 1987, un regime di calcolo degli interessi meno favorevole di quello risultante dalla tabella posta a tergo dei buon…”
Senza sottacere che la inoltre, avrebbe potuto rendersi conto che, CP_1 attraverso l'apposizione della nuova serie Q/P al posto della precedente serie P sopra la tabella originariamente stampata, si voleva indicare la diversa percentuale di interesse;
quindi, sulla base di una normale avvedutezza non si poteva confidare nella permanente valenza della ulteriore previsione apposta dopo la tabella stessa, atteso che tutto il contenuto prestampato di ciascun buono era sconfessato da indicazioni diverse, volte a far riferimento alla serie Q/P. Né sussiste un obbligo legislativo e/o ministeriale di riprodurre integralmente la tabella - il che sarebbe stato sostanzialmente equivalente a stampare nuovi buoni - bastando in effetti il timbro che segnasse i rendimenti, fino a quello massimo saturabile e non potendosi pensare che, sconfessata in toto la tabella, rimanesse valida la pregressa clausola formulata per il periodo successivo dal 21° al 30° anno, in quanto chiaramente determinata per relationem rispetto al vecchio regime.
Tali circostanze sono sufficienti ad escludere che possa invocarsi un legittimo affidamento da parte della poiché attraverso la immediata riconoscibilità CP_1 della circostanza relativa alla indicazione nel titolo nella nuova serie Q/P, indicata espressamente su di esso, l'intestatario avrebbe potuto controllare usando pagina 22 di 25 l'ordinaria diligenza le relative condizioni di liquidazione applicabili anche successivamente al ventennio in quanto pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale.
Per le ragioni appena esposte, il rendimento riportato a tergo sui buoni fruttiferi postali deve ritenersi integrato con la tabella allegata al DM del 1986, posto che i
Buoni dei ricorrenti non sono quelli della serie P, sono a tutti gli effetti buoni della serie Q;
sicchè per determinare il contenuto del contratto va necessariamente fatto riferimento alle norme di eterointegrazione previste dalla legge (art. 1374 e 1339 cc).
Ad abundantiam non è pensabile invocare la tutela dell'affidamento nei casi in cui la legge prescrive speciali mezzi di pubblicità medianti i quali sia possibile controllare con l'ordinaria diligenza la consistenza effettiva dell'altrui potere e nel caso il saggio d'interesse pubblicato sulla G.U.. Tra l'altro la tabella allegata al DM dell'86 con i nuovi tassi d'interessi era stata messa a disposizione degli investitori negli Uffici Postali e tale circostanza era certamente sufficiente a garantire la conoscenza e comunque la conoscibilità delle nuove condizioni da parte del risparmiatore diligente.
Per tutte le già indicate ragioni l'appello deve essere accolto e l'ordinanza appellata riformata. L'esito del giudizio fa ritenere assorbito, con conseguente rigetto, l'appello incidentale proposto da sulle spese di lite. CP_1
VI. Quanto alle spese di lite: la Suprema Corte ha ribadito che “Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale”
(vedi tra le altre Cassazione civile sez. II - 23/02/2022, n. 5890 ; Cassazione civile sez. II - 03/09/2021, n. 23877). Tuttavia appare equo, come già statuito dal pagina 23 di 25 Tribunale, e conforme a giustizia la compensazione integrale per entrambi i gradi di giudizio considerato che l'azione era stata in origine legittimamente instaurata a tutela di un credito controverso, riconosciuto dall'Arbitro Bancario Finanziario-
Collegio di Bologna, e solo in corso di causa, la Suprema Corte ha risolto l'acceso dibattito sulla risoluzione della vertenza. Da qui la ricorrenza di quelle eccezionali ragioni di cui all'art. 92 c.p.c. che consentono di disporre la compensazione delle spese.
Sussistono a carico di i presupposti per il raddoppio del contributo CP_1 unificato ex art. 13 co. 1 quater D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da nei confronti di avverso l'Ordinanza Parte_1 CP_1 decisoria ex art. 702 ter c.p.c. emessa dal Tribunale Ordinario di Siena in data
02.12.2022 nel giudizio RG n. 922/2022 (Repert. n. 1824/2022 del 03.12.2022) disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, così provvede: accoglie il proposto appello e per l'effetto, in riforma dell'appallata ordinanza, rigetta le domande avanzate da;
CP_1
rigetta l'appello incidentale proposto da;
CP_1
compensa tra le parti le spese di lite;
dichiara che sussistono a carico di parte appellante incidentale i CP_1 presupposti per n il pagamento del contributo sanzionatorio dell'impugnazione di cui all'art. 13, comma 1 quater DPR 115/02.
pagina 24 di 25 Firenze, camera di consiglio del 16.5.2025
Il C.A. relatore ed estensore dott. Giuseppina Mastrodomenico
Il Presidente
dott. Ludovico Delle Vergini
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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