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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 16/09/2025, n. 880 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 880 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 509/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 21
maggio 2025
d a già , in persona del Parte_1 Parte_2
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa Parte_3
dall'Avv.to Flavio Garrone del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del procuratore speciale dott.
[...] CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giampaolo Miotto del Foro
[...]
di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrica
Senini del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite allegata alla - 2 -
comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1606/2020 del 5 novembre 2020 pubblicata il 13 novembre 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, come di seguito giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale di Controparte_4
e ora dell'incorporante di questa :p.A.
[...] Controparte_5
ex art. 43 D.lgs 180/15, rispetto alle domande proposte nel presente giudizio da relative agli assegni Controparte_1
incassati presso ( n.405687826-11, Controparte_6 CP_2
n. 405282927-10) e BA Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c.
( n.403291303-12) per quanto in atti. CP_2
In via principale: In riforma della sentenza n. 1606/2020
emessa in data 5.11.2020 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Laura
Irene Giraldi) pubblicata il 13.11.2020 all'esito del giudizio RG
858/2019, rigettare tutte le domanda risarcitorie e restitutorie formulate dalla dichiarando che nulla è dovuto Controparte_1
alla stessa da quale successore di Controparte_7 [...]
per le ragioni di cui in narrativa degli atti di Controparte_4
causa; condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante, a restituire a le somme Parte_1 - 3 -
corrisposte (€ 12.651,97, comprese le spese legali) in esecuzione della sentenza di primo grado dall'incorporata Controparte_4
[...]
In via subordinata in parziale riforma della gravata decisione,
accertare l'assoluta assenza di responsabilità in capo a parte appellante per il pagamento degli assegni n. 403.291.311-07 e n. 403291303-12 e conseguentemente, e per l'effetto ridurre proporzionalmente il risarcimento liquidato in prime cure a favore dell'odierna appellata;
condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire all'appellante la differenza tra quanto corrisposto dalla propria dante causa in esecuzione della sentenza di prime cure a titolo di capitale e interessi (€ 5.597,12) e la somma che verrà riconosciuta dovuta all'appellata all'esito del giudizio di seconde cure, oltre alla refusione di quanto pagato da
[...]
a titolo di spese legali liquidate dalla gravata decisione Controparte_4
(complessivi € 7.054,58).
In via ulteriormente subordinata: in parziale riforma della gravata decisione, dichiarare Controparte_1
responsabile in concorso paritario con l'odierna appellante, nella misura del 50% ciascuno, o la diversa misura che risulterà di causa, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 cod. civ., degli asseriti e contestati danni e conseguentemente, e per l'effetto ridurre proporzionalmente il risarcimento liquidato in prime cure a favore dell'odierna appellata;
condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire all'appellante la differenza tra - 4 -
quanto corrisposto dalla propria dante causa in esecuzione della sentenza di prime cure a titolo di capitale e interessi (€ 5.597,12) e la somma che verrà riconosciuta dovuta all'appellata all'esito del giudizio di seconde cure, oltre alla refusione di quanto pagato da
[...]
a titolo di spese legali liquidate dalla gravata decisione Controparte_4
(complessivi € 7.054,58).
In ogni caso: con vittoria delle competenze legali di entrambi i gradi di giudizio oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14,
c.n.p.a. ed iva ex lege.
In via istruttoria: autorizzare il deposito in Cancelleria,
disponendo le opportune cautele ex art. 217 c.c., degli originali degli assegni n. 403.291.311-07 di €.2.000,00 e n. 405.282.927-10 di €
1.200,00.
Dell'appellata
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da Controparte_7
in quanto incorporante di contro la sentenza
[...] Parte_2
n. 1606/2020 del Tribunale di Bergamo, in quanto inammissibile ed infondato.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (già Controparte_1 Controparte_2
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo la
[...] [...]
lamentando che aveva emesso n. 4 assegni bancari non Parte_2
trasferibili a favore di soggetti beneficiari di indennizzi dovuti dalla compagnia, e che detti titoli erano stati negoziati presso filiali della - 5 -
Parte a favore di soggetti diversi dai prenditori, con conseguente responsabilità della banca.
La contestava in toto gli assunti avversari, Parte_2
rilevando che aveva correttamente identificato i soggetti portatori dei titoli, e che, pertanto, non era affatto incorsa in responsabilità.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1606/2020 del 5
novembre 2020 pubblicata il 13 novembre 2020, così decideva:
- 1) accertata la responsabilità della convenuta per il pagamento degli assegni di cui è causa, condanna la stessa a risarcire all'attrice il danno subito e liquidato ad oggi in euro 5.597 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- 2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in euro 4.835 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Riteneva il primo giudice:
- che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva,
sollevata dalla convenuta, era infondata, avendo l agito in CP_1
qualità di asserita danneggiata dalla condotta dei dipendenti della banca;
- che l'emissione degli assegni a favore di determinati soggetti e l'incasso da parte di altri costituiva una circostanza del tutto pacifica,
in quanto non contestata;
- che la prova del danno, nel caso dell'assegno di traenza emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postulava la dimostrazione dell'avvenuta - 6 -
effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato a causa dell'indebito pagamento del titolo;
- che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva
Parte della sollevata dalla convenuta, era altrettanto infondata, non essendo stato prodotto il provvedimento della BA d'LI del 22
novembre 2015, indicante le modalità di cessione delle aziende delle
Parte banche, e non potendo comunque escludersi che la incorporante le banche cedute che avevano provveduto al pagamento degli assegni,
non fosse succeduta anche nel debito risarcitorio derivante dal rapporto contrattuale legato all'operazione di negoziazione degli assegni in questione;
- che l'azione introdotta da non aveva natura CP_1
cambiaria, ma risarcitoria, trovando fondamento non già
nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo;
- che si trattava, quindi, di verificare se la banca aveva assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta ex art. 1176. 2° c.
c.c., e se tale inadempimento, pertanto, non era imputabile alla condotta dei dipendenti della stessa;
- che l'esame dei due titoli prodotti (quelli incassati da CP_8 - 7 -
e da evidenziava una leggera CP_9 Controparte_10
differenza del carattere utilizzato per l'indicazione del beneficiario rispetto al carattere utilizzato per l'indicazione delle somme portate dal titolo, integrante una contraffazione non evidente ictu oculi;
- che l'omessa produzione degli altri due titoli comportava,
invece, l'impossibilità di verifica, e si ripercuoteva a sfavore della banca, soggetto cui incombeva l'onere della prova;
- che, in ogni caso, per tutti e quattro gli assegni, non risultava essere stata effettuata alcuna specifica identificazione del soggetto richiedente l'incasso;
- che, in particolare, quanto al primo assegno (quello incassato da ), erano stati unicamente prodotti lo specimen Controparte_10
di firma, la fotocopia della patente di guida acquisita all'atto dell'apertura del conto e la verifica del codice fiscale riportato sul titolo;
quanto al secondo assegno (quello incassato da Persona_1
), non era stato prodotto alcun documento;
quanto al terzo
[...]
assegno (quello incassato da ), era stata unicamente Controparte_11
prodotta la verifica del codice fiscale riportato sul titolo;
infine, quanto al quarto assegno (quello incassato da , era stata Persona_2
unicamente prodotta la contabile bancaria relativa all'incasso del titolo e al versamento sul conto;
- che, pertanto, i bancari addetti alla negoziazione degli assegni in questione non avevano tenuto un comportamento consono alla specifica professionalità loro richiesta;
- che costituiva onere di parte convenuta provare che i soggetti - 8 -
che avevano richiesto l'incasso (peraltro, al di fuori del luogo di emissione, ed anzi anche molto distanti da tale luogo) erano clienti della filiale, cui si erano rivolti, da apprezzabile tempo ovvero erano stati adeguatamente riconosciuti tramite esibizione di carta d'identità,
acquisizione di informazioni, ed eventualmente anche di secondo documento idoneo;
- che non sussisteva un concorso di colpa dell'attrice per aver scelto di corrispondere gli indennizzi ai vari beneficiari avvalendosi del servizio postale, avendo essa impiegato la posta raccomandata e non quella ordinaria;
- che, anche a voler diversamente opinare (e, cioè, a voler astrattamente ipotizzare un concorso di colpa per via dell'utilizzo della posta raccomandata), nel caso concreto la condotta colposa dei dipendenti della banca, in quanto di peculiare gravità, (trattandosi di omissione, e non di semplice errore, di identificazione) si poneva come unico elemento causativo del danno, tale da azzerare la rilevanza dei fattori preesistenti.
Parte La (già interponeva Parte_1 Parte_2
appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) la carenza di legittimazione passiva di e ora di Parte_2
; Pt_1
- 2) la carenza di responsabilità della banca;
- 3) la corresponsabilità di CP_1
Resisteva la Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza - 9 -
del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l' eccepisce la carenza di Pt_1
legittimazione passiva di e ora di . Osserva che gli Parte_2 Pt_1
assegni II, III e IV sono stati negoziati tra il 2013 e il 2014 presso l'allora BA dell'Etruria e l'allora Controparte_6
antecedentemente alle vicende societarie che hanno comportato la messa in liquidazione coatta amministrative di detti istituti di credito e la creazione dei c.d. enti - ponte o good banks;
che, pertanto, i pretesi oneri risarcitori fatti valere dall' non si sono trasferiti alla CP_1
Parte la quale ha incorporato le predette good banks;
che la produzione del provvedimento della BA d'LI del 22 novembre 2015 non era affatto necessaria allo scopo di supportare l'eccezione; che, invero, in base all'art. 43 D.Lgs. n. 180/2015, la cessione agli enti - ponte può
aver ad oggetto unicamente passività, se non specificamente individuate, per lo meno individuabili per categorie;
che il preteso credito risarcitorio vantato dall' non era annoverato nelle CP_1
scritture contabili della vecchia BA dell'Etruria, né poteva esserlo,
in quanto non azionato prima del 23 novembre 2015; che rientrano nei rapporti ceduti unicamente le pretese risarcitorie in essere al momento della cessione (23 novembre 2015); che, d'altro canto, il citato provvedimento della BA d'LI, siccome attuativo di una norma di legge, è coperto dalla regola dello iura novit curia ovvero rappresenta un fatto notorio;
che, pertanto, in relazione ai n. 3 summenzionati assegni, è fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione - 10 -
passiva.
Il motivo è fondato.
La Corte si è già pronunciata sulla questione della legittimazione passiva dell'ente – ponte, sposando la tesi secondo cui il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile, di talchè l'ente - ponte non può rispondere per eventuali pretese risarcitorie e di regresso non ancora azionate al momento dell'emanazione del provvedimento di cessione, da ultimo con le sentenze n. 635/2025 e n. 636/2025 del 18.6.2025, di cui si riporta la motivazione:
“1.2 La questione è quella della legittimazione passiva dell'ente-ponte
( poi fusa per incorporazione nella Controparte_12 [...]
nel 2018) per passività di natura risarcitoria aventi titolo in atti o in fatti Pt_2
(nel caso in esame viene prospettata la mancata corretta negoziazione di assegni emessi a vario titolo da nei confronti degli asseriti legittimi beneficiari, CP_13
avendo la banca versato le somme portate dai titoli in favore di soggetti non legittimati) posti in essere da Controparte_14
sottoposta a risoluzione secondo la normativa, più volte citata negli atti difensivi delle parti ed in sentenza, del d.lgs. n. 180/2015.
1.3. Va premesso che con il d.lgs. 180/2015 il legislatore ha dato attuazione ai principi espressi nella Direttiva 2014/59/ UE c.d. BRRD, Bank Recovery and
Resolution Directive, e in particolar modo agli obiettivi della risoluzione in essa indicati: a) garante la continuità delle funzioni essenziali;
b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della - 11 -
disciplina di mercato;
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
d) tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 24/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva
97/9/CE; e) tutelare i fondi e le attività dei clienti.
1.4. Nel caso della e di altri Controparte_14
tre istituti bancari, BA d'LI, riscontrato un interesse pubblico a preservare la continuità aziendale, ha adottato tali misure con il provvedimento che in data 21
novembre 2015 ha avviato la procedura di risoluzione;
è stato costituito l'ente-
ponte con la denominazione di a cui la Controparte_12
BA d'LI ha trasferito l'azienda della banca destinataria del provvedimento di risoluzione con la cessione al medesimo di <<tutti i diritti, le attività e passività
costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione>>, mentre <escluse dalla cessione dell'azienda soltanto le passività diverse dagli strumenti di capitale, come definiti dall'art. 1, lett. ppp), del D.Lgs. 180/2015 in essere alla data di efficacia della cessione, non computabili nei fondi propri, il cui diritto al rimborso del capitale è contrattualmente subordinato al soddisfacimento dei diritti di tutti i creditori non subordinati dell'ente in risoluzione>>.
1.5. Il quadro di riferimento in questione (ancorché con riferimento ad un'altra delle quattro banche coinvolte nel provvedimento della BA d'LI) è
stato sottoposto ad indagine sistematica ed esegetica nel contesto di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 22115/2024) che, in sintesi, ha svolto le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'insieme delle disposizioni riveli <<una precisa scelta di campo operata dal legislatore unionale, prima, e, più
marcatamente, da quello nazionale, poi, in direzione della creazione di un ente- - 12 -
ponte che appaia agli occhi del mercato per quanto più possibile sostanzialmente sano. Nella delicata ricerca di un punto di equilibrio tra preservazione delle funzioni essenziali dell'ente risolto e tutela delle aspettative degli investitori rimasti lesi nel loro affidamento la linea operativa che emerge dalla legislazione in commento punta a dar vita ad un modello procedurale che, sullo sfondo dell'opzione più generale secondo cui i costi della crisi debbano gravare sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati e non debbano tendenzialmente far carico all'erario,
persegue consapevolmente l'idea che solo un'azienda bancaria risanata e non gravata da un carico debitorio eccedente le proprie attività possa rendersi appetibile sul mercato e possa perciò più facilmente prestarsi ad essere oggetto dell'interesse di potenziali investitori>>.
Ha poi richiamato la Corte di Giustizia (Corte Giust. UE, 5/05/20220, in causa C-410/20) che ha rinvenuto tale ratio e <<dopo aver ricordato che "la procedura di risoluzione, come enunciato al considerando 45 della direttiva suddetta, mira a ridurre l'azzardo morale nel settore finanziario facendo sopportare le perdite subite a causa della liquidazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento in via prioritaria agli azionisti, in modo da evitare che tale liquidazione pregiudichi le risorse dello Stato e nuoccia alla tutela dei depositanti",
in relazione ad una vicenda in cui, come qui, si dibatteva della responsabilità da prospetto di un emittente caduto in dissesto, si spinge ad affermare che le norme scrutinate "ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un'impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni,
nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente o da tale impresa, prima dell'avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei - 13 -
confronti dell'ente creditizio o dell'impresa in parola, ovvero contro l'entità
succeduta a tali soggetti, un'azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto">>.
E' in tale prospettiva che, secondo la Corte, trova giustificazione il meccanismo prefigurato dal legislatore unionale ed attuato dal legislatore nazionale <<della separazione delle "attività buone", da concentrarsi nell'ente-
ponte di nuova costituzione, a cui vengono trasferiti con il provvedimento di risoluzione, nei limiti fissati da questo, e "con l'obiettivo di mantenere la continuità
delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti le attività o le passività acquistate" (art. 42), le attività e le passività dell'ente risolto, dalle "attività cattive", di cui è, invece, destinataria la società veicolo, alla quale vengono trasferiti i beni ed i rapporti giuridici non trasferiti all'ente-ponte, "con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella società
stessa ovvero la sua liquidazione" (art. 45)>>.
La configurazione dell'ente-ponte quale successore di tutte le passività
della banca oggetto del provvedimento di risoluzione è stata esclusa sulla base del disposto dell'art. 43, comma 4 che dispone che <sottoposto a risoluzione nei diritti, nelle attività o nelle passività ceduti salvo che la
BA d'LI disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione>>, disposizione che, letta nella sua interezza, secondo la Corte
smentisce <<ogni illazione che la citazione in parola possa legittimare sul piano della perimetrazione delle attività e delle passività trasferite all'ente-ponte>>
individuando, piuttosto <<il baricentro della questione proprio nel provvedimento - 14 -
con cui BA d'LI ha avviato nel nostro caso la risoluzione>>.
<> e <> ha, secondo la Corte,
anche il disposto dell'art. 47, comma 7 per cui <<salvo quanto è disposto dal titolo
VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività
oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario>>, richiamando testualmente e facendo proprio quanto ritenuto dal Pubblico Ministero e cioè che << “appare evidente la volontà del legislatore di creare uno iato tra il soggetto creditizio liquidato ed i cessionari alla luce dei principi espressi dalla direttiva 59/2014/UE, di cui il testo costituisce recepimento, la quale, fatte dovute premesse relativamente alla necessità di garantire liquidità agli enti esposti al sovraindebitamento e per evitare che eventuali insolvenze creditizie sul territorio dell'UE possono determinare un effetto-
domino sui soggetti finanziari e quindi lo squilibrio del mercato interno tutelato dalle norme del Trattato, indica il rimedio della "risoluzione dell'ente" (vedi considerando nn. 8, 9) quale strumento interruttivo del potenziale effetto a catena,
proponendo, anzi, un regime di risoluzione efficace in tutti i paesi UE, con criteri minimi di armonizzazione"; per quindi concludere che "appare principio funzionale a rispondere a tale finalità quanto rappresentato nel considerando n. 40 della
Direttiva (richiamato dal 43 della norma di riferimento) che recita che "l'ente ponte
è costituito con l'obiettivo di gestire rapporti giuridici al fine di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione", sicché non appaiono esservi dubbi sul fatto che non possano in tale - 15 -
prospettiva essere attribuite all'ente ponte delle passività superiori ai diritti e alle attività originariamente facenti capo a soggetto in via di risoluzione, giacché solo in tal guisa si può dar luogo a quell'effetto interruttivo previsto dalla normativa superiore;
si deve quindi concludere che la banca ponte non possa essere chiamata a dover sopportare le azioni risarcitorie derivanti da quei comportamenti illegittimi del soggetto risolto che hanno inevitabilmente contribuito alla sua crisi">>.
La Suprema Corte ha, poi, ritenuto che la <>
trovi conforto nella <>: sottolineata la <> del provvedimento in data 22.11.2015 con cui la BA d'LI ha disposto la risoluzione, ha ritenuto pregnante il <<punto 1.1. di esso, ove è dato leggere che
"fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 23 e 47 del D.Lgs.
180/2015, all'ente ponte">>; <<e perciò considerando il dettato di questa norma,
che va chiesto se nel perimetro delle attività e passività costituenti l'azienda bancaria in risoluzione oggetto di trasferimento all'ente ponte ricadano anche le pretese risarcitorie di cui si discute nell'odierno giudizio ovvero, se trattandosi di pretese aventi una genesi contenziosa, esse debbano ritenersi escluse dal passaggio all'ente-ponte, tanto più tenendo conto in questa valutazione della già ricordata previsione presente nell'art. 47, comma 7, riprodotta anche al punto 3 del provvedimento, che esclude espressamente che gli azionisti, i titolari di altre partecipazione, i creditori e gli altri terzi i cui diritti non sono oggetto di cessione
"non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto - 16 -
della cessione">>; << … la riportata disposizione dell'art. 47, comma 7 e la riproduzione di essa a cui ha proceduto il punto 3 del provvedimento costituiscono più di un serio indizio del fatto che l'intenzione perseguita del legislatore con il procedimento di risoluzione, spogliando l'ente-ponte di ogni responsabilità non riconducibile ad attività o passività oggetto di cessione, fosse volta a promuovere la realizzazione di quelli che più sopra si sono indicati come gli obiettivi del progetto di risoluzione, rendere l'ente-ponte destinatario di attività e passività in misura tale da poter consentire di restituire al mercato, a chiusura del procedimento, un'azienda bancaria sostanzialmente sana>>.
Riguardo alle “passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione” la Suprema Corte ha ritenuto che la pretesa risarcitoria fatta valere dall'azionista evochi <<più che … una passività quale debito certo, liquido ed esigibile … più esattamente di una "passività potenziale": le passività in questione corrispondono, infatti, … a richieste risarcitorie sub iudice, sicché si è ben lungi dal mettere esse capo ad una conclamata declaratoria di debito. È vero che,
secondo quanto sostengono i ricorrenti, è opinione di questa Corte che il credito che nasce da un fatto illecito sia un credito attuale e non una mera aspettativa di credito, ma qui va considerato… che la passività per poter essere trasferita all'ente ponte occorre, provvedimento alla mano, che sia pure "in essere" alla data di efficacia della cessione, il che, se si guarda alla filosofia complessiva dell'intervento di risoluzione, autorizza a credere che, in quell'ottica, la locuzione voglia prefigurare un'attualizzazione della posta più marcata di quanto non avvenga ordinariamente>>; inoltre se <<il baricentro della questione proprio nel provvedimento alla data di efficacia della cessione, è di tutta evidenza - lo si nota solo per completezza di ragionamento - che questa evenienza, come già affermato in - 17 -
sentenza, non ricorre nel nostro caso, avendo i ricorrenti convenuto in giudizio l'ente-ponte ben dopo l'avvio del procedimento di risoluzione>>.
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto che <domanda risarcitoria dispiegata dai ricorrenti, a fronte della pretesa violazione da parte della banca risolta delle norme in materia di servizi di investimento finanziari,
non sussista la legittimazione passiva dell'ente-ponte da essi citato in giudizio>>.
1.6. Infine, la citata pronuncia ha anche preso specifica posizione sull'unico precedente di legittimità da cui si è discostata <perpensa…>> (Cass. 33416/23): <<a seguito di risoluzione bancaria disposta dalla BA d'LI, deve ritenersi che tra le passività cedute dalla
[...]
ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in favore dell'ente CP_6
"ponte" - e da questo trasferite ulteriormente alla banca incorporante -, rientrino anche quelle derivanti da condotte poste in essere prima della data di efficacia della cessione, anche se non accertate giudizialmente, poiché, essendo il debito già sorto per effetto dell'illecito compiuto, rimane irrilevante il momento della proposizione della relativa domanda giudiziaria>>). In particolare, la Corte ha preso posizione sui tre argomenti posti a fondamento del precedente difforme:
- riguardo al primo argomento, e cioè alla valutazione preventiva che prima di promuovere il procedimento di risoluzione l'Autorità preposta è tenuta ad effettuare riguardo alle attività e passività dell'ente in dissesto o che minaccia di esserlo, e al fatto che sarebbe riduttivo, rispetto all'obbligo in questione, stabilire se le pretese risarcitorie di che trattasi ricadono o meno nel perimetro della cessione a seconda o meno che siano state azionate in giudizio, ha ritenuto che si tratta di previsione eccessivamente generica e che, comunque, la valutazione a cui procede l'Autorità <<al solo fine di lumeggiare in via massima le dimensioni e - 18 -
la gravità dello stato di dissesto, sicché essa opera su un terreno di grandezze esclusivamente contabili e non sembra perciò in grado di produrre alcun effetto,
meno che mai vincolante, sul futuro assetto del progetto di risoluzione che prende forma nel relativo provvedimento, tanto più considerando che questo non esclude che tra le attività e passività trasferite all'ente-ponte transitino anche le liti attive e passive in essere alla data di avvio della procedura>>;
- riguardo al secondo argomento relativo all'attualità dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che sin dal momento della consumazione e a prescindere dal suo accertamento è imputabile al cessionario, ha ritenuto l'argomento non persuasivo in quanto <<si è dubitato della neutralità,
nell'economia complessiva del procedimento, della locuzione "in essere" figurante nel provvedimento di risoluzione>>;
- riguardo al terzo argomento che richiama l'art. 58 TUB per sostenere che,
esso derogando all'art. 2560, comma 2, cod. civ. e prevedendo il trasferimento delle passività per effetto della sola cessione, determina per ciò stesso la legittimazione passiva del cessionario, la Corte ha ritenuto, in adesione ad un orientamento dottrinario, che <<"la cessione dell'ente ponte è diversa sia da quella di azienda ex art. 2556 ss. sia dalla cessione di rapporti giuridici prevista dall'art. 58… perché il trasferimento patrimoniale dovrà avere un contenuto minimo tale da garantire il mantenimento delle "funzioni essenziali precedentemente svolte dall'istituto sottoposto a risoluzione" (art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 180/2015)", il che si risolve nel dare risposta al problema che ne occupa coerentemente con le finalità e gli obiettivi a cui la cessione delle attività e delle passività dell'azienda risolta obbligatoriamente tende nell'ambito del procedimento di risoluzione>>.
Nella sentenza del 22115/2024 si è evidenziata < - 19 -
dell'impianto di fondo>> del precedente difforme costituita da <ricognizione in ordine agli obiettivi e alle finalità cui tende il procedimento di risoluzione degli enti e delle istituzioni creditizie in dissesto o a rischio di dissesto.
Già, come si è visto, la costituzione dell'ente-ponte, cui non possono essere trasferite passività superiori alle attività già detenute dall'ente risolto, e l'indirizzamento della gestione dell'ente-ponte in direzione della conservazione delle funzioni essenziali dell'azienda bancaria ceduta danno la misura del fatto che si intende restituire la banca al mercato in condizioni tali da stimolare l'interesse degli investitori. E questo vale, già in principio, ad iscrivere sul tema che ne occupa una chiara opzione di massima, perché, come è facile intuire, meno sono le passività
o i rischi di passività che transitano nel nuovo ente, maggiori saranno ovviamente le chanche di questo di affermarsi convenientemente sul mercato>>.
1.7. Le considerazioni su cui si fonda la riportata pronuncia della Suprema
Corte, cui il Collegio ritiene di prestare integrale adesione per l'articolata motivazione e la precisa presa di posizione (pur in seno alla medesima sezione)
rispetto al precedente difforme, portano alla conferma della decisione di primo grado che ha correttamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva in capo all'ente ponte e dunque anche ad (già Parte_1 Parte_2
incorporante dell'ente ponte).
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto in primo grado solo nell'anno
2018, con la conseguenza che, alla data dell'istituzione dell'ente ponte Nuova
Cassa di Risparmio di Chieti (23 novembre 2015), non risultava essere sub iudice alcuna pretesa risarcitoria dell'odierna società appellante in relazione alla vicenda in questione. La pretesa è stata azionata, quindi, successivamente alla risoluzione della e alla creazione del nuovo Controparte_14 - 20 -
ente ponte e, pertanto, in quel momento era solamente <>, alla stregua dei principi sopra riportati.
1.8. Va, peraltro, precisato che i principi affermati nella sentenza della
Suprema Corte si attagliano al caso di specie, nonostante ad agire non sia stato un soggetto già azionista dell'istituto di credito risolto e la pretesa risarcitoria si riferisca allo svolgimento dell'attività ordinaria svolta dalla banca risolta. Tali
circostanze non spostano i termini della questione, non essendovi dubbio che si tratti, anche in tal caso, non già di <<passività quale debito certo, liquido ed esigibile>>, ma, appunto, di una <> che, per essere trasferita all'ente ponte, avrebbe dovuto già essere esistente.
Non potendo configurarsi alcuna legittimazione passiva dell'ente
[...]
neppure può configurarsi alcuna Controparte_15
legittimazione passiva dell'odierna appellata in ragione della natura derivativa della sua posizione giuridica.
1.9. Infine, il Collegio, in merito alle doglianze sollevate dall'appellante circa la mancata produzione in atti del provvedimento di BA d'LI, osserva che dal momento che il relativo contenuto, nei passi salienti, è stato ed è riportato da entrambe le parti, nei rispettivi scritti difensivi anche in primo grado, oltre che nei precedenti giurisprudenziali da esse richiamati, non può ritenersi che il
Giudicante ne abbia acquisito la conoscenza “aliunde”; le parti, avendone piena contezza, tanto da dedurre in merito, hanno così consentito la disamina della vicenda alla luce di tale incontestato provvedimento”.
L' assume l'inammissibilità, prima che CP_1
l'infondatezza, dell'eccezione preliminare sollevata dall Pt_1 - 21 -
. Pt_1
Sull'inammissibilità rileva che l' nel primo grado Parte_2
di giudizio, non ha affatto contestato la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ma, al contrario, si è difesa in termini del tutto incompatibili con un eventuale disconoscimento di detta titolarità,
e soltanto in sede di precisazione delle conclusioni ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
che controparte non ha tempestivamente contestato la propria carenza di titolarità passiva, e oggi non può più farlo, giacchè, anche a voler ritenere che si tratti di una mera difesa, la stessa rimane comunque soggetta al regime delle preclusioni;
che, tra l'altro, laddove le difese del convenuto implichino un espresso riconoscimento della titolarità del rapporto controverso ovvero siano incompatibili con il suo disconoscimento, l'attore è
esonerato dall'onere della prova della titolarità di detto rapporto;
che,
ad abundantiam, la questione della titolarità del rapporto controverso integra una mera difesa soltanto laddove non si fonda su un fatto nuovo perché non dedotto dall'attore; che, in subordine, si tratta di un'eccezione non rilevabile d'ufficio tardivamente proposta in primo grado, e quindi non di una mera difesa, bensì di un'eccezione in senso proprio, che soggiace alla disciplina di cui all'art. 345 c.p.c..
La Corte osserva, innanzitutto, che l'appellante ha sollevato una questione di pura legittimazione (passiva), non già di titolarità del rapporto sostanziale (dal lato passivo); ha, cioè, assunto l'erroneità
della stessa prospettazione della domanda avversaria, a prescindere - 22 -
dalla sua infondatezza nel merito. E aggiunge che, in questi medesimi termini (di legittimazione, anziché di titolarità), il tema è stato affrontato nei ricordati precedenti di legittimità riguardanti l'ente -
ponte.
In secondo luogo, rammenta che il distinguo tra legittimazione ad agire o a contraddire e titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo o passivo, enfatizzato dall'appellata, non ha pregio, giacchè,
secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, anche il difetto di titolarità del rapporto sostanziale configura una mera difesa,
proponibile in ogni fase del giudizio, ferma la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, se risultante dagli atti di causa
(Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016: “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”; Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021: “Le
contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato.
(Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso)”; Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018: “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal - 23 -
giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d'ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo)”).
Nella fattispecie concreta il difetto, sia di legittimazione che di titolarità, risulta dagli atti di causa (in riferimento alla vicenda della risoluzione delle banche che hanno negoziato gli assegni per cui è
causa e alla creazione degli enti - ponte), sicchè non sussiste alcun ostacolo alla proposizione della corrispondente difesa, come pure al rilievo d'ufficio da parte del giudice.
Sull'infondatezza la Corte intende dare continuità al proprio orientamento, richiamandosi al contenuto della precedente decisione,
che contiene già una risposta esauriente a tutti i rilievi difensivi formulati dall'appellata (in ordine all'interpretazione del disposto normativo, con particolare riguardo all'individuazione delle passività
cedute; alla mancata produzione del provvedimento della BA
d'LI, ben noto all'Assicurazione che in primo grado ha essa stessa prodotto i relativi comunicati;
e all'estensione ai crediti risarcitori dei principi enucleati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in - 24 -
occasione di giudizi promossi dagli azionisti).
Resta così assorbito l'esame degli altri motivi.
Di qui l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte dall' (già Controparte_1 Controparte_2
nei confronti dell' (già . Di Parte_1 Parte_2
conseguenza l' deve essere condannata a Controparte_1
restituire all' quanto ricevuto (€ 12.651,97=, comprese Parte_1
le spese legali) in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite per il doppio grado di giudizio, tenuto conto del mutamento di giurisprudenza in seno alla stessa Suprema Corte,
possono essere interamente compensate.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dall' Controparte_1
(già nei confronti dell'
[...] Controparte_2 [...]
(già ; Parte_1 Parte_2
- condanna l' a restituire all' Controparte_1 [...]
quanto ricevuto (€ 12.651,97=, comprese le spese legali) in Pt_1
forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
- 25 -
- spese di lite per il doppio grado di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11
settembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
La Corte d'Appello di Brescia, Sezione Prima Civile, riunita in
Camera di Consiglio, nelle persone dei Sigg.:
MAGNOLI Dott. Giuseppe Presidente
MASSETTI Dott. Cesare Consigliere est.
MANCINI Dott.ssa Maura Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 509/2021 del Ruolo Generale promossa con atto di citazione ritualmente notificato e posta in decisione all'udienza del 21
maggio 2025
d a già , in persona del Parte_1 Parte_2
procuratore speciale dott. rappresentata e difesa Parte_3
dall'Avv.to Flavio Garrone del Foro di Bergamo, procuratore anche domiciliatario, giusta procura speciale alla lite allegata all'atto introduttivo del giudizio
APPELLANTE
c o n t r o già Controparte_1 Controparte_2
, in persona del procuratore speciale dott.
[...] CP_3
rappresentata e difesa dall'Avv.to Giampaolo Miotto del Foro
[...]
di Treviso, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Enrica
Senini del Foro di Brescia, giusta procura speciale alla lite allegata alla - 2 -
comparsa di costituzione e di risposta
APPELLATA
In punto: appello avverso sentenza del Tribunale di Bergamo n.
1606/2020 del 5 novembre 2020 pubblicata il 13 novembre 2020.
CONCLUSIONI
Dell'appellante
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis rejectis, come di seguito giudicare:
In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva sostanziale e processuale di Controparte_4
e ora dell'incorporante di questa :p.A.
[...] Controparte_5
ex art. 43 D.lgs 180/15, rispetto alle domande proposte nel presente giudizio da relative agli assegni Controparte_1
incassati presso ( n.405687826-11, Controparte_6 CP_2
n. 405282927-10) e BA Popolare dell'Etruria e del Lazio s.c.
( n.403291303-12) per quanto in atti. CP_2
In via principale: In riforma della sentenza n. 1606/2020
emessa in data 5.11.2020 dal Tribunale di Bergamo (dott.ssa Laura
Irene Giraldi) pubblicata il 13.11.2020 all'esito del giudizio RG
858/2019, rigettare tutte le domanda risarcitorie e restitutorie formulate dalla dichiarando che nulla è dovuto Controparte_1
alla stessa da quale successore di Controparte_7 [...]
per le ragioni di cui in narrativa degli atti di Controparte_4
causa; condannare in persona del Controparte_1
legale rappresentante, a restituire a le somme Parte_1 - 3 -
corrisposte (€ 12.651,97, comprese le spese legali) in esecuzione della sentenza di primo grado dall'incorporata Controparte_4
[...]
In via subordinata in parziale riforma della gravata decisione,
accertare l'assoluta assenza di responsabilità in capo a parte appellante per il pagamento degli assegni n. 403.291.311-07 e n. 403291303-12 e conseguentemente, e per l'effetto ridurre proporzionalmente il risarcimento liquidato in prime cure a favore dell'odierna appellata;
condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire all'appellante la differenza tra quanto corrisposto dalla propria dante causa in esecuzione della sentenza di prime cure a titolo di capitale e interessi (€ 5.597,12) e la somma che verrà riconosciuta dovuta all'appellata all'esito del giudizio di seconde cure, oltre alla refusione di quanto pagato da
[...]
a titolo di spese legali liquidate dalla gravata decisione Controparte_4
(complessivi € 7.054,58).
In via ulteriormente subordinata: in parziale riforma della gravata decisione, dichiarare Controparte_1
responsabile in concorso paritario con l'odierna appellante, nella misura del 50% ciascuno, o la diversa misura che risulterà di causa, ai sensi degli artt. 1227 e 2056 cod. civ., degli asseriti e contestati danni e conseguentemente, e per l'effetto ridurre proporzionalmente il risarcimento liquidato in prime cure a favore dell'odierna appellata;
condannare in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, a restituire all'appellante la differenza tra - 4 -
quanto corrisposto dalla propria dante causa in esecuzione della sentenza di prime cure a titolo di capitale e interessi (€ 5.597,12) e la somma che verrà riconosciuta dovuta all'appellata all'esito del giudizio di seconde cure, oltre alla refusione di quanto pagato da
[...]
a titolo di spese legali liquidate dalla gravata decisione Controparte_4
(complessivi € 7.054,58).
In ogni caso: con vittoria delle competenze legali di entrambi i gradi di giudizio oltre 15% spese generali ex art. 2 D.M. 55/14,
c.n.p.a. ed iva ex lege.
In via istruttoria: autorizzare il deposito in Cancelleria,
disponendo le opportune cautele ex art. 217 c.c., degli originali degli assegni n. 403.291.311-07 di €.2.000,00 e n. 405.282.927-10 di €
1.200,00.
Dell'appellata
Nel merito: rigettarsi l'appello proposto da Controparte_7
in quanto incorporante di contro la sentenza
[...] Parte_2
n. 1606/2020 del Tribunale di Bergamo, in quanto inammissibile ed infondato.
Con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La (già Controparte_1 Controparte_2
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Bergamo la
[...] [...]
lamentando che aveva emesso n. 4 assegni bancari non Parte_2
trasferibili a favore di soggetti beneficiari di indennizzi dovuti dalla compagnia, e che detti titoli erano stati negoziati presso filiali della - 5 -
Parte a favore di soggetti diversi dai prenditori, con conseguente responsabilità della banca.
La contestava in toto gli assunti avversari, Parte_2
rilevando che aveva correttamente identificato i soggetti portatori dei titoli, e che, pertanto, non era affatto incorsa in responsabilità.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1606/2020 del 5
novembre 2020 pubblicata il 13 novembre 2020, così decideva:
- 1) accertata la responsabilità della convenuta per il pagamento degli assegni di cui è causa, condanna la stessa a risarcire all'attrice il danno subito e liquidato ad oggi in euro 5.597 oltre interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo;
- 2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese processuali liquidate in euro 4.835 oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
Riteneva il primo giudice:
- che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione attiva,
sollevata dalla convenuta, era infondata, avendo l agito in CP_1
qualità di asserita danneggiata dalla condotta dei dipendenti della banca;
- che l'emissione degli assegni a favore di determinati soggetti e l'incasso da parte di altri costituiva una circostanza del tutto pacifica,
in quanto non contestata;
- che la prova del danno, nel caso dell'assegno di traenza emesso dalla banca trattaria a fronte della costituzione della relativa provvista da parte del richiedente, non postulava la dimostrazione dell'avvenuta - 6 -
effettuazione di un nuovo pagamento in favore del prenditore, potendo essere ravvisato nella mera perdita dell'importo versato o addebitato a causa dell'indebito pagamento del titolo;
- che l'eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva
Parte della sollevata dalla convenuta, era altrettanto infondata, non essendo stato prodotto il provvedimento della BA d'LI del 22
novembre 2015, indicante le modalità di cessione delle aziende delle
Parte banche, e non potendo comunque escludersi che la incorporante le banche cedute che avevano provveduto al pagamento degli assegni,
non fosse succeduta anche nel debito risarcitorio derivante dal rapporto contrattuale legato all'operazione di negoziazione degli assegni in questione;
- che l'azione introdotta da non aveva natura CP_1
cambiaria, ma risarcitoria, trovando fondamento non già
nell'inadempimento del debito incorporato nel titolo, al cui pagamento la banca è tenuta esclusivamente nei confronti del prenditore, ma nella violazione dell'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso, previsto dal R.D. n. 1736 del 1933, art. 43, a tutela di tutti i soggetti interessati alla regolare circolazione del titolo;
- che si trattava, quindi, di verificare se la banca aveva assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta ex art. 1176. 2° c.
c.c., e se tale inadempimento, pertanto, non era imputabile alla condotta dei dipendenti della stessa;
- che l'esame dei due titoli prodotti (quelli incassati da CP_8 - 7 -
e da evidenziava una leggera CP_9 Controparte_10
differenza del carattere utilizzato per l'indicazione del beneficiario rispetto al carattere utilizzato per l'indicazione delle somme portate dal titolo, integrante una contraffazione non evidente ictu oculi;
- che l'omessa produzione degli altri due titoli comportava,
invece, l'impossibilità di verifica, e si ripercuoteva a sfavore della banca, soggetto cui incombeva l'onere della prova;
- che, in ogni caso, per tutti e quattro gli assegni, non risultava essere stata effettuata alcuna specifica identificazione del soggetto richiedente l'incasso;
- che, in particolare, quanto al primo assegno (quello incassato da ), erano stati unicamente prodotti lo specimen Controparte_10
di firma, la fotocopia della patente di guida acquisita all'atto dell'apertura del conto e la verifica del codice fiscale riportato sul titolo;
quanto al secondo assegno (quello incassato da Persona_1
), non era stato prodotto alcun documento;
quanto al terzo
[...]
assegno (quello incassato da ), era stata unicamente Controparte_11
prodotta la verifica del codice fiscale riportato sul titolo;
infine, quanto al quarto assegno (quello incassato da , era stata Persona_2
unicamente prodotta la contabile bancaria relativa all'incasso del titolo e al versamento sul conto;
- che, pertanto, i bancari addetti alla negoziazione degli assegni in questione non avevano tenuto un comportamento consono alla specifica professionalità loro richiesta;
- che costituiva onere di parte convenuta provare che i soggetti - 8 -
che avevano richiesto l'incasso (peraltro, al di fuori del luogo di emissione, ed anzi anche molto distanti da tale luogo) erano clienti della filiale, cui si erano rivolti, da apprezzabile tempo ovvero erano stati adeguatamente riconosciuti tramite esibizione di carta d'identità,
acquisizione di informazioni, ed eventualmente anche di secondo documento idoneo;
- che non sussisteva un concorso di colpa dell'attrice per aver scelto di corrispondere gli indennizzi ai vari beneficiari avvalendosi del servizio postale, avendo essa impiegato la posta raccomandata e non quella ordinaria;
- che, anche a voler diversamente opinare (e, cioè, a voler astrattamente ipotizzare un concorso di colpa per via dell'utilizzo della posta raccomandata), nel caso concreto la condotta colposa dei dipendenti della banca, in quanto di peculiare gravità, (trattandosi di omissione, e non di semplice errore, di identificazione) si poneva come unico elemento causativo del danno, tale da azzerare la rilevanza dei fattori preesistenti.
Parte La (già interponeva Parte_1 Parte_2
appello avverso la suddetta decisione per i seguenti motivi:
- 1) la carenza di legittimazione passiva di e ora di Parte_2
; Pt_1
- 2) la carenza di responsabilità della banca;
- 3) la corresponsabilità di CP_1
Resisteva la Controparte_1
Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, all'udienza - 9 -
del 21 maggio 2025 la causa passava in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di appello l' eccepisce la carenza di Pt_1
legittimazione passiva di e ora di . Osserva che gli Parte_2 Pt_1
assegni II, III e IV sono stati negoziati tra il 2013 e il 2014 presso l'allora BA dell'Etruria e l'allora Controparte_6
antecedentemente alle vicende societarie che hanno comportato la messa in liquidazione coatta amministrative di detti istituti di credito e la creazione dei c.d. enti - ponte o good banks;
che, pertanto, i pretesi oneri risarcitori fatti valere dall' non si sono trasferiti alla CP_1
Parte la quale ha incorporato le predette good banks;
che la produzione del provvedimento della BA d'LI del 22 novembre 2015 non era affatto necessaria allo scopo di supportare l'eccezione; che, invero, in base all'art. 43 D.Lgs. n. 180/2015, la cessione agli enti - ponte può
aver ad oggetto unicamente passività, se non specificamente individuate, per lo meno individuabili per categorie;
che il preteso credito risarcitorio vantato dall' non era annoverato nelle CP_1
scritture contabili della vecchia BA dell'Etruria, né poteva esserlo,
in quanto non azionato prima del 23 novembre 2015; che rientrano nei rapporti ceduti unicamente le pretese risarcitorie in essere al momento della cessione (23 novembre 2015); che, d'altro canto, il citato provvedimento della BA d'LI, siccome attuativo di una norma di legge, è coperto dalla regola dello iura novit curia ovvero rappresenta un fatto notorio;
che, pertanto, in relazione ai n. 3 summenzionati assegni, è fondata l'eccezione relativa al difetto di legittimazione - 10 -
passiva.
Il motivo è fondato.
La Corte si è già pronunciata sulla questione della legittimazione passiva dell'ente – ponte, sposando la tesi secondo cui il concetto contabile di "passività" richiede che il debito sia certo, liquido ed esigibile, di talchè l'ente - ponte non può rispondere per eventuali pretese risarcitorie e di regresso non ancora azionate al momento dell'emanazione del provvedimento di cessione, da ultimo con le sentenze n. 635/2025 e n. 636/2025 del 18.6.2025, di cui si riporta la motivazione:
“1.2 La questione è quella della legittimazione passiva dell'ente-ponte
( poi fusa per incorporazione nella Controparte_12 [...]
nel 2018) per passività di natura risarcitoria aventi titolo in atti o in fatti Pt_2
(nel caso in esame viene prospettata la mancata corretta negoziazione di assegni emessi a vario titolo da nei confronti degli asseriti legittimi beneficiari, CP_13
avendo la banca versato le somme portate dai titoli in favore di soggetti non legittimati) posti in essere da Controparte_14
sottoposta a risoluzione secondo la normativa, più volte citata negli atti difensivi delle parti ed in sentenza, del d.lgs. n. 180/2015.
1.3. Va premesso che con il d.lgs. 180/2015 il legislatore ha dato attuazione ai principi espressi nella Direttiva 2014/59/ UE c.d. BRRD, Bank Recovery and
Resolution Directive, e in particolar modo agli obiettivi della risoluzione in essa indicati: a) garante la continuità delle funzioni essenziali;
b) evitare effetti negativi significativi sulla stabilità finanziaria, in particolare attraverso la prevenzione del contagio, anche delle infrastrutture di mercato, e con il mantenimento della - 11 -
disciplina di mercato;
c) salvaguardare i fondi pubblici riducendo al minimo il ricorso al sostegno finanziario pubblico straordinario;
d) tutelare i depositanti contemplati dalla direttiva 24/49/UE e gli investitori contemplati dalla direttiva
97/9/CE; e) tutelare i fondi e le attività dei clienti.
1.4. Nel caso della e di altri Controparte_14
tre istituti bancari, BA d'LI, riscontrato un interesse pubblico a preservare la continuità aziendale, ha adottato tali misure con il provvedimento che in data 21
novembre 2015 ha avviato la procedura di risoluzione;
è stato costituito l'ente-
ponte con la denominazione di a cui la Controparte_12
BA d'LI ha trasferito l'azienda della banca destinataria del provvedimento di risoluzione con la cessione al medesimo di <<tutti i diritti, le attività e passività
costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione>>, mentre <
1.5. Il quadro di riferimento in questione (ancorché con riferimento ad un'altra delle quattro banche coinvolte nel provvedimento della BA d'LI) è
stato sottoposto ad indagine sistematica ed esegetica nel contesto di una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. 22115/2024) che, in sintesi, ha svolto le seguenti considerazioni.
Innanzitutto, la Suprema Corte ha ritenuto che l'insieme delle disposizioni riveli <<una precisa scelta di campo operata dal legislatore unionale, prima, e, più
marcatamente, da quello nazionale, poi, in direzione della creazione di un ente- - 12 -
ponte che appaia agli occhi del mercato per quanto più possibile sostanzialmente sano. Nella delicata ricerca di un punto di equilibrio tra preservazione delle funzioni essenziali dell'ente risolto e tutela delle aspettative degli investitori rimasti lesi nel loro affidamento la linea operativa che emerge dalla legislazione in commento punta a dar vita ad un modello procedurale che, sullo sfondo dell'opzione più generale secondo cui i costi della crisi debbano gravare sugli azionisti e sugli obbligazionisti subordinati e non debbano tendenzialmente far carico all'erario,
persegue consapevolmente l'idea che solo un'azienda bancaria risanata e non gravata da un carico debitorio eccedente le proprie attività possa rendersi appetibile sul mercato e possa perciò più facilmente prestarsi ad essere oggetto dell'interesse di potenziali investitori>>.
Ha poi richiamato la Corte di Giustizia (Corte Giust. UE, 5/05/20220, in causa C-410/20) che ha rinvenuto tale ratio e <<dopo aver ricordato che "la procedura di risoluzione, come enunciato al considerando 45 della direttiva suddetta, mira a ridurre l'azzardo morale nel settore finanziario facendo sopportare le perdite subite a causa della liquidazione di un ente creditizio o di un'impresa di investimento in via prioritaria agli azionisti, in modo da evitare che tale liquidazione pregiudichi le risorse dello Stato e nuoccia alla tutela dei depositanti",
in relazione ad una vicenda in cui, come qui, si dibatteva della responsabilità da prospetto di un emittente caduto in dissesto, si spinge ad affermare che le norme scrutinate "ostano a che, successivamente alla svalutazione totale delle azioni del capitale sociale di un ente creditizio o di un'impresa di investimento sottoposti a una procedura di risoluzione, le persone che hanno acquistato delle azioni,
nell'ambito di un'offerta pubblica di sottoscrizione emessa da tale ente o da tale impresa, prima dell'avvio di detta procedura di risoluzione, propongano, nei - 13 -
confronti dell'ente creditizio o dell'impresa in parola, ovvero contro l'entità
succeduta a tali soggetti, un'azione di responsabilità a causa delle informazioni fornite nel prospetto">>.
E' in tale prospettiva che, secondo la Corte, trova giustificazione il meccanismo prefigurato dal legislatore unionale ed attuato dal legislatore nazionale <<della separazione delle "attività buone", da concentrarsi nell'ente-
ponte di nuova costituzione, a cui vengono trasferiti con il provvedimento di risoluzione, nei limiti fissati da questo, e "con l'obiettivo di mantenere la continuità
delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione e, quando le condizioni di mercato sono adeguate, cedere a terzi le partecipazioni al capitale o i diritti le attività o le passività acquistate" (art. 42), le attività e le passività dell'ente risolto, dalle "attività cattive", di cui è, invece, destinataria la società veicolo, alla quale vengono trasferiti i beni ed i rapporti giuridici non trasferiti all'ente-ponte, "con l'obiettivo di massimizzarne il valore, anche attraverso una successiva cessione degli stessi o delle partecipazioni nella società
stessa ovvero la sua liquidazione" (art. 45)>>.
La configurazione dell'ente-ponte quale successore di tutte le passività
della banca oggetto del provvedimento di risoluzione è stata esclusa sulla base del disposto dell'art. 43, comma 4 che dispone che <
BA d'LI disponga diversamente ove necessario per conseguire gli obiettivi della risoluzione>>, disposizione che, letta nella sua interezza, secondo la Corte
smentisce <<ogni illazione che la citazione in parola possa legittimare sul piano della perimetrazione delle attività e delle passività trasferite all'ente-ponte>>
individuando, piuttosto <<il baricentro della questione proprio nel provvedimento - 14 -
con cui BA d'LI ha avviato nel nostro caso la risoluzione>>.
<
anche il disposto dell'art. 47, comma 7 per cui <<salvo quanto è disposto dal titolo
VI, gli azionisti, i titolari di altre partecipazioni o i creditori dell'ente sottoposto a risoluzione e gli altri terzi i cui diritti, attività, o passività non sono oggetto di cessione non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività o sulle passività
oggetto della cessione e, nelle cessioni disciplinate dalle sottosezioni II e III, nei confronti dei membri degli organi di amministrazione e controllo o dell'alta dirigenza del cessionario>>, richiamando testualmente e facendo proprio quanto ritenuto dal Pubblico Ministero e cioè che << “appare evidente la volontà del legislatore di creare uno iato tra il soggetto creditizio liquidato ed i cessionari alla luce dei principi espressi dalla direttiva 59/2014/UE, di cui il testo costituisce recepimento, la quale, fatte dovute premesse relativamente alla necessità di garantire liquidità agli enti esposti al sovraindebitamento e per evitare che eventuali insolvenze creditizie sul territorio dell'UE possono determinare un effetto-
domino sui soggetti finanziari e quindi lo squilibrio del mercato interno tutelato dalle norme del Trattato, indica il rimedio della "risoluzione dell'ente" (vedi considerando nn. 8, 9) quale strumento interruttivo del potenziale effetto a catena,
proponendo, anzi, un regime di risoluzione efficace in tutti i paesi UE, con criteri minimi di armonizzazione"; per quindi concludere che "appare principio funzionale a rispondere a tale finalità quanto rappresentato nel considerando n. 40 della
Direttiva (richiamato dal 43 della norma di riferimento) che recita che "l'ente ponte
è costituito con l'obiettivo di gestire rapporti giuridici al fine di mantenere la continuità delle funzioni essenziali precedentemente svolte dall'ente sottoposto a risoluzione", sicché non appaiono esservi dubbi sul fatto che non possano in tale - 15 -
prospettiva essere attribuite all'ente ponte delle passività superiori ai diritti e alle attività originariamente facenti capo a soggetto in via di risoluzione, giacché solo in tal guisa si può dar luogo a quell'effetto interruttivo previsto dalla normativa superiore;
si deve quindi concludere che la banca ponte non possa essere chiamata a dover sopportare le azioni risarcitorie derivanti da quei comportamenti illegittimi del soggetto risolto che hanno inevitabilmente contribuito alla sua crisi">>.
La Suprema Corte ha, poi, ritenuto che la <
trovi conforto nella <
"fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, tutti i diritti, le attività e le passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione, ivi compresi i diritti reali su beni mobili ed immobili, i rapporti contrattuali e i giudizi attivi e passivi, incluse le azioni di responsabilità, risarcitorie e di regresso, in essere alla data di efficacia della cessione, sono ceduti, ai sensi degli artt. 23 e 47 del D.Lgs.
180/2015, all'ente ponte">>; <<e perciò considerando il dettato di questa norma,
che va chiesto se nel perimetro delle attività e passività costituenti l'azienda bancaria in risoluzione oggetto di trasferimento all'ente ponte ricadano anche le pretese risarcitorie di cui si discute nell'odierno giudizio ovvero, se trattandosi di pretese aventi una genesi contenziosa, esse debbano ritenersi escluse dal passaggio all'ente-ponte, tanto più tenendo conto in questa valutazione della già ricordata previsione presente nell'art. 47, comma 7, riprodotta anche al punto 3 del provvedimento, che esclude espressamente che gli azionisti, i titolari di altre partecipazione, i creditori e gli altri terzi i cui diritti non sono oggetto di cessione
"non possono esercitare pretese sui diritti, sulle attività e sulle passività oggetto - 16 -
della cessione">>; << … la riportata disposizione dell'art. 47, comma 7 e la riproduzione di essa a cui ha proceduto il punto 3 del provvedimento costituiscono più di un serio indizio del fatto che l'intenzione perseguita del legislatore con il procedimento di risoluzione, spogliando l'ente-ponte di ogni responsabilità non riconducibile ad attività o passività oggetto di cessione, fosse volta a promuovere la realizzazione di quelli che più sopra si sono indicati come gli obiettivi del progetto di risoluzione, rendere l'ente-ponte destinatario di attività e passività in misura tale da poter consentire di restituire al mercato, a chiusura del procedimento, un'azienda bancaria sostanzialmente sana>>.
Riguardo alle “passività costituenti l'azienda bancaria della banca in risoluzione” la Suprema Corte ha ritenuto che la pretesa risarcitoria fatta valere dall'azionista evochi <<più che … una passività quale debito certo, liquido ed esigibile … più esattamente di una "passività potenziale": le passività in questione corrispondono, infatti, … a richieste risarcitorie sub iudice, sicché si è ben lungi dal mettere esse capo ad una conclamata declaratoria di debito. È vero che,
secondo quanto sostengono i ricorrenti, è opinione di questa Corte che il credito che nasce da un fatto illecito sia un credito attuale e non una mera aspettativa di credito, ma qui va considerato… che la passività per poter essere trasferita all'ente ponte occorre, provvedimento alla mano, che sia pure "in essere" alla data di efficacia della cessione, il che, se si guarda alla filosofia complessiva dell'intervento di risoluzione, autorizza a credere che, in quell'ottica, la locuzione voglia prefigurare un'attualizzazione della posta più marcata di quanto non avvenga ordinariamente>>; inoltre se <<il baricentro della questione proprio nel provvedimento alla data di efficacia della cessione, è di tutta evidenza - lo si nota solo per completezza di ragionamento - che questa evenienza, come già affermato in - 17 -
sentenza, non ricorre nel nostro caso, avendo i ricorrenti convenuto in giudizio l'ente-ponte ben dopo l'avvio del procedimento di risoluzione>>.
In conclusione, la Suprema Corte ha ritenuto che <
non sussista la legittimazione passiva dell'ente-ponte da essi citato in giudizio>>.
1.6. Infine, la citata pronuncia ha anche preso specifica posizione sull'unico precedente di legittimità da cui si è discostata <
[...]
ai sensi dell'art. 43 del d.lgs. n. 180 del 2015, in favore dell'ente CP_6
"ponte" - e da questo trasferite ulteriormente alla banca incorporante -, rientrino anche quelle derivanti da condotte poste in essere prima della data di efficacia della cessione, anche se non accertate giudizialmente, poiché, essendo il debito già sorto per effetto dell'illecito compiuto, rimane irrilevante il momento della proposizione della relativa domanda giudiziaria>>). In particolare, la Corte ha preso posizione sui tre argomenti posti a fondamento del precedente difforme:
- riguardo al primo argomento, e cioè alla valutazione preventiva che prima di promuovere il procedimento di risoluzione l'Autorità preposta è tenuta ad effettuare riguardo alle attività e passività dell'ente in dissesto o che minaccia di esserlo, e al fatto che sarebbe riduttivo, rispetto all'obbligo in questione, stabilire se le pretese risarcitorie di che trattasi ricadono o meno nel perimetro della cessione a seconda o meno che siano state azionate in giudizio, ha ritenuto che si tratta di previsione eccessivamente generica e che, comunque, la valutazione a cui procede l'Autorità <<al solo fine di lumeggiare in via massima le dimensioni e - 18 -
la gravità dello stato di dissesto, sicché essa opera su un terreno di grandezze esclusivamente contabili e non sembra perciò in grado di produrre alcun effetto,
meno che mai vincolante, sul futuro assetto del progetto di risoluzione che prende forma nel relativo provvedimento, tanto più considerando che questo non esclude che tra le attività e passività trasferite all'ente-ponte transitino anche le liti attive e passive in essere alla data di avvio della procedura>>;
- riguardo al secondo argomento relativo all'attualità dell'obbligazione risarcitoria da fatto illecito, che sin dal momento della consumazione e a prescindere dal suo accertamento è imputabile al cessionario, ha ritenuto l'argomento non persuasivo in quanto <<si è dubitato della neutralità,
nell'economia complessiva del procedimento, della locuzione "in essere" figurante nel provvedimento di risoluzione>>;
- riguardo al terzo argomento che richiama l'art. 58 TUB per sostenere che,
esso derogando all'art. 2560, comma 2, cod. civ. e prevedendo il trasferimento delle passività per effetto della sola cessione, determina per ciò stesso la legittimazione passiva del cessionario, la Corte ha ritenuto, in adesione ad un orientamento dottrinario, che <<"la cessione dell'ente ponte è diversa sia da quella di azienda ex art. 2556 ss. sia dalla cessione di rapporti giuridici prevista dall'art. 58… perché il trasferimento patrimoniale dovrà avere un contenuto minimo tale da garantire il mantenimento delle "funzioni essenziali precedentemente svolte dall'istituto sottoposto a risoluzione" (art. 42, comma 1, D.Lgs. n. 180/2015)", il che si risolve nel dare risposta al problema che ne occupa coerentemente con le finalità e gli obiettivi a cui la cessione delle attività e delle passività dell'azienda risolta obbligatoriamente tende nell'ambito del procedimento di risoluzione>>.
Nella sentenza del 22115/2024 si è evidenziata <
dell'impianto di fondo>> del precedente difforme costituita da <
Già, come si è visto, la costituzione dell'ente-ponte, cui non possono essere trasferite passività superiori alle attività già detenute dall'ente risolto, e l'indirizzamento della gestione dell'ente-ponte in direzione della conservazione delle funzioni essenziali dell'azienda bancaria ceduta danno la misura del fatto che si intende restituire la banca al mercato in condizioni tali da stimolare l'interesse degli investitori. E questo vale, già in principio, ad iscrivere sul tema che ne occupa una chiara opzione di massima, perché, come è facile intuire, meno sono le passività
o i rischi di passività che transitano nel nuovo ente, maggiori saranno ovviamente le chanche di questo di affermarsi convenientemente sul mercato>>.
1.7. Le considerazioni su cui si fonda la riportata pronuncia della Suprema
Corte, cui il Collegio ritiene di prestare integrale adesione per l'articolata motivazione e la precisa presa di posizione (pur in seno alla medesima sezione)
rispetto al precedente difforme, portano alla conferma della decisione di primo grado che ha correttamente ritenuto il difetto di legittimazione passiva in capo all'ente ponte e dunque anche ad (già Parte_1 Parte_2
incorporante dell'ente ponte).
Il presente giudizio, infatti, è stato introdotto in primo grado solo nell'anno
2018, con la conseguenza che, alla data dell'istituzione dell'ente ponte Nuova
Cassa di Risparmio di Chieti (23 novembre 2015), non risultava essere sub iudice alcuna pretesa risarcitoria dell'odierna società appellante in relazione alla vicenda in questione. La pretesa è stata azionata, quindi, successivamente alla risoluzione della e alla creazione del nuovo Controparte_14 - 20 -
ente ponte e, pertanto, in quel momento era solamente <
1.8. Va, peraltro, precisato che i principi affermati nella sentenza della
Suprema Corte si attagliano al caso di specie, nonostante ad agire non sia stato un soggetto già azionista dell'istituto di credito risolto e la pretesa risarcitoria si riferisca allo svolgimento dell'attività ordinaria svolta dalla banca risolta. Tali
circostanze non spostano i termini della questione, non essendovi dubbio che si tratti, anche in tal caso, non già di <<passività quale debito certo, liquido ed esigibile>>, ma, appunto, di una <
Non potendo configurarsi alcuna legittimazione passiva dell'ente
[...]
neppure può configurarsi alcuna Controparte_15
legittimazione passiva dell'odierna appellata in ragione della natura derivativa della sua posizione giuridica.
1.9. Infine, il Collegio, in merito alle doglianze sollevate dall'appellante circa la mancata produzione in atti del provvedimento di BA d'LI, osserva che dal momento che il relativo contenuto, nei passi salienti, è stato ed è riportato da entrambe le parti, nei rispettivi scritti difensivi anche in primo grado, oltre che nei precedenti giurisprudenziali da esse richiamati, non può ritenersi che il
Giudicante ne abbia acquisito la conoscenza “aliunde”; le parti, avendone piena contezza, tanto da dedurre in merito, hanno così consentito la disamina della vicenda alla luce di tale incontestato provvedimento”.
L' assume l'inammissibilità, prima che CP_1
l'infondatezza, dell'eccezione preliminare sollevata dall Pt_1 - 21 -
. Pt_1
Sull'inammissibilità rileva che l' nel primo grado Parte_2
di giudizio, non ha affatto contestato la titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio ma, al contrario, si è difesa in termini del tutto incompatibili con un eventuale disconoscimento di detta titolarità,
e soltanto in sede di precisazione delle conclusioni ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva;
che controparte non ha tempestivamente contestato la propria carenza di titolarità passiva, e oggi non può più farlo, giacchè, anche a voler ritenere che si tratti di una mera difesa, la stessa rimane comunque soggetta al regime delle preclusioni;
che, tra l'altro, laddove le difese del convenuto implichino un espresso riconoscimento della titolarità del rapporto controverso ovvero siano incompatibili con il suo disconoscimento, l'attore è
esonerato dall'onere della prova della titolarità di detto rapporto;
che,
ad abundantiam, la questione della titolarità del rapporto controverso integra una mera difesa soltanto laddove non si fonda su un fatto nuovo perché non dedotto dall'attore; che, in subordine, si tratta di un'eccezione non rilevabile d'ufficio tardivamente proposta in primo grado, e quindi non di una mera difesa, bensì di un'eccezione in senso proprio, che soggiace alla disciplina di cui all'art. 345 c.p.c..
La Corte osserva, innanzitutto, che l'appellante ha sollevato una questione di pura legittimazione (passiva), non già di titolarità del rapporto sostanziale (dal lato passivo); ha, cioè, assunto l'erroneità
della stessa prospettazione della domanda avversaria, a prescindere - 22 -
dalla sua infondatezza nel merito. E aggiunge che, in questi medesimi termini (di legittimazione, anziché di titolarità), il tema è stato affrontato nei ricordati precedenti di legittimità riguardanti l'ente -
ponte.
In secondo luogo, rammenta che il distinguo tra legittimazione ad agire o a contraddire e titolarità del rapporto sostanziale dal lato attivo o passivo, enfatizzato dall'appellata, non ha pregio, giacchè,
secondo i più recenti approdi giurisprudenziali, anche il difetto di titolarità del rapporto sostanziale configura una mera difesa,
proponibile in ogni fase del giudizio, ferma la rilevabilità d'ufficio da parte del giudice, se risultante dagli atti di causa
(Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016: “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa”; Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021: “Le
contestazioni sulla legittimazione ad agire, attiva o passiva, così come sulla titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio, e, di conseguenza, il difetto di legittimazione così come la carenza di titolarità del rapporto, ancorché non oggetto di contestazione dall'altra parte, sono rilevabili di ufficio se risultanti dagli atti di causa, in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e del giudicato.
(Nella specie, è stata cassata la decisione della corte distrettuale che aveva reputato tardiva, in quanto avanzata solo in appello, la contestazione sulla legittimazione passiva della società convenuta, quale titolare del rapporto di lavoro controverso)”; Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018: “La carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal - 23 -
giudice se risultante dagli atti di causa. (Nella specie, relativa ad un contratto di trasporto di cose, la S.C. ha ritenuto che l'eccezione ex art. 1692 c.c., sollevata per la prima volta in sede di gravame dal mittente per contestare la titolarità passiva dell'obbligazione relativa al costo del servizio svolto dal vettore, costituisse una mera difesa, in quanto tale non preclusa neppure in appello e rilevabile anche d'ufficio, non implicando un ulteriore accertamento di fatto - ossia quello della differenza tra la persona del mittente e quella del destinatario del trasporto presupposta dalla norma - atteso che nella specie quest'ultimo profilo risultava inequivocabilmente ammesso dalla controparte, laddove aveva qualificato il rapporto come contratto a favore di terzo)”).
Nella fattispecie concreta il difetto, sia di legittimazione che di titolarità, risulta dagli atti di causa (in riferimento alla vicenda della risoluzione delle banche che hanno negoziato gli assegni per cui è
causa e alla creazione degli enti - ponte), sicchè non sussiste alcun ostacolo alla proposizione della corrispondente difesa, come pure al rilievo d'ufficio da parte del giudice.
Sull'infondatezza la Corte intende dare continuità al proprio orientamento, richiamandosi al contenuto della precedente decisione,
che contiene già una risposta esauriente a tutti i rilievi difensivi formulati dall'appellata (in ordine all'interpretazione del disposto normativo, con particolare riguardo all'individuazione delle passività
cedute; alla mancata produzione del provvedimento della BA
d'LI, ben noto all'Assicurazione che in primo grado ha essa stessa prodotto i relativi comunicati;
e all'estensione ai crediti risarcitori dei principi enucleati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in - 24 -
occasione di giudizi promossi dagli azionisti).
Resta così assorbito l'esame degli altri motivi.
Di qui l'accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, il rigetto delle domande proposte dall' (già Controparte_1 Controparte_2
nei confronti dell' (già . Di Parte_1 Parte_2
conseguenza l' deve essere condannata a Controparte_1
restituire all' quanto ricevuto (€ 12.651,97=, comprese Parte_1
le spese legali) in forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado.
Le spese di lite per il doppio grado di giudizio, tenuto conto del mutamento di giurisprudenza in seno alla stessa Suprema Corte,
possono essere interamente compensate.
P . Q . M .
La Corte, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa,
definitivamente pronunciando:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte dall' Controparte_1
(già nei confronti dell'
[...] Controparte_2 [...]
(già ; Parte_1 Parte_2
- condanna l' a restituire all' Controparte_1 [...]
quanto ricevuto (€ 12.651,97=, comprese le spese legali) in Pt_1
forza della provvisoria esecuzione della sentenza di primo grado;
- 25 -
- spese di lite per il doppio grado di giudizio interamente compensate.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del 11
settembre 2025.
IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE Est.
Dott. Giuseppe Magnoli Dott. Cesare Massetti