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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 12/11/2025, n. 4134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4134 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 11760/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio
Di OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(data di nascita: 03/06/1995, Stato di nascita: Parte_1
BRASILE), parte rappresentata e difesa dall'avv. stabilito adv.
[...]
e dall'avv. MONICA CALLEGARI Parte_2
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 18/04/2002, Controparte_1
Stato di nascita: BRASILE), parte rappresentata e difesa dall'avv. stabilito adv. Pt_2
e dall'avv. MONICA Parte_2
CALLEGARI
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 19/07/1951, Stato di nascita: BRASILE), parte CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. stabilito adv. Parte_2
e dall'avv. MONICA CALLEGARI
[...]
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 13/10/1980, Stato di nascita: BRASILE), Controparte_3 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni: (data di nascita: 20/04/2011, Stato di Persona_1 nascita: BRASILE) e (data di nascita: 12/06/2015, Parte_3
Stato di nascita: BRASILE), parti rappresentate e difese dall'avv. stabilito adv.
[...]
e dall'avv. MONICA Parte_2
CALLEGARI;
Pag. 1 di 5 PARTI RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, parte Controparte_4 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BARI;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, Persona_2 nato a Polignano a [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 10/11/2024, i ricorrenti, con il ministero dell'Avv.
LU VO LI OS NT Reis, hanno allegato che fosse loro Persona_2 avo. Le parti ricorrenti hanno quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con in Controparte_5
data 2/12/1948; dalla loro unione sono nati il ricorrente il 19/07/1951 e CP_2
il 21/07/1957. Persona_3
- si è unito in matrimonio con il 14/12/1979 e dalla CP_2 Persona_4
loro unione sono nati il ricorrente il 13/10/1980 e e Controparte_3 Parte_4
il 27/02/1982.
[...]
- si è unito in matrimonio con il Persona_3 Persona_5
09/03/1991 e dalla loro unione è nato il ricorrente il Parte_1
03/06/1995.
- si è unito in matrimonio con il Controparte_3 Persona_6
18/08/2008 e dalla loro unione sono nati i ricorrenti il Persona_7
20/04/2011 e il 12/06/2015. Parte_3
- ha avuto una relazione con Parte_4 Persona_8 nel corso della quale è nato il ricorrente il Persona_9
18/04/2002.
Pag. 2 di 5 In definitiva, le parti ricorrenti hanno dedotto che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Si sono successivamente costituiti gli attuali difensori, integrando la produzione documentale originaria depositata dai ricorrenti.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 14/8/2025; ha chiesto preliminarmente la sospensione del processo, essendo pendente il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE); quanto al merito del giudizio, non ha rilevato motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data 17/9/2025 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Polignano a Mare ed allegato al ricorso, avere origini di quel Comune ricadente nel distretto della Corte d'appello di Bari, ove ha sede l'adita sezione specializzata.
L'inquadramento della domanda. Tutti i ricorrenti discendono per linea paterna dall'avo pertanto, in forza delle leggi che vigevano al tempo della nascita di Persona_2 ciascuno di essi o dei loro padri (l'art. 1 l. 555/1912, a mente del quale “È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 l. 91/1992, che prevede: “É cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), e per effetto della comune discendenza, hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana sin dal momento della rispettiva nascita.
Pag. 3 di 5 L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alle parti ricorrenti, circostanza storica confermata dalla certificazione originale che esclude la naturalizzazione brasiliana dell'avo . Persona_2
Non ha ragion d'essere la richiesta del ministero convenuto di sospensione del processo, essendo in ogni caso intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale (n. 142 del
31.7.2025) sulla questione dedotta, con sentenza che l'ha dichiarata infondata.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta, dichiarando le parti ricorrenti cittadini italiani dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione la quale, se non ha dato corso alle richieste delle parti ricorrenti, tuttavia non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno i ricorrenti allegato e provato di aver interpellato prima della proposizione del giudizio l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, attraverso ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), unica ipotesi in cui può ritenersi effettivamente sussistente il silenzio- inadempimento e, dunque, può essere giustificata la condanna dell'amministrazione a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_4
Pag. 4 di 5 1. DICHIARA le parti ricorrenti ordinando al Parte_5
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 11/11/2025.
Il Giudice
Sergio Di OL
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'U.E., nella persona del Giudice Sergio
Di OL ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della cittadinanza italiana proposto da:
(data di nascita: 03/06/1995, Stato di nascita: Parte_1
BRASILE), parte rappresentata e difesa dall'avv. stabilito adv.
[...]
e dall'avv. MONICA CALLEGARI Parte_2
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 18/04/2002, Controparte_1
Stato di nascita: BRASILE), parte rappresentata e difesa dall'avv. stabilito adv. Pt_2
e dall'avv. MONICA Parte_2
CALLEGARI
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 19/07/1951, Stato di nascita: BRASILE), parte CP_2 rappresentata e difesa dall'avv. stabilito adv. Parte_2
e dall'avv. MONICA CALLEGARI
[...]
PARTE RICORRENTE
(data di nascita: 13/10/1980, Stato di nascita: BRASILE), Controparte_3 in proprio e nella qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sui figli minorenni: (data di nascita: 20/04/2011, Stato di Persona_1 nascita: BRASILE) e (data di nascita: 12/06/2015, Parte_3
Stato di nascita: BRASILE), parti rappresentate e difese dall'avv. stabilito adv.
[...]
e dall'avv. MONICA Parte_2
CALLEGARI;
Pag. 1 di 5 PARTI RICORRENTI contro
, in persona del Ministro pro tempore, parte Controparte_4 rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA DELLO STATO DI BARI;
PARTE RESISTENTE
CONCLUSIONI
I ricorrenti hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, esponendo di essere discendenti in linea diretta di , cittadino italiano, Persona_2 nato a Polignano a [...] il [...].
FATTO
Il ricorso. Con atto depositato in data 10/11/2024, i ricorrenti, con il ministero dell'Avv.
LU VO LI OS NT Reis, hanno allegato che fosse loro Persona_2 avo. Le parti ricorrenti hanno quindi allegato e rappresentato il seguente albero genealogico a dimostrazione del proprio diritto di cittadinanza:
- La persona italiana indicata come avo ha contratto matrimonio con in Controparte_5
data 2/12/1948; dalla loro unione sono nati il ricorrente il 19/07/1951 e CP_2
il 21/07/1957. Persona_3
- si è unito in matrimonio con il 14/12/1979 e dalla CP_2 Persona_4
loro unione sono nati il ricorrente il 13/10/1980 e e Controparte_3 Parte_4
il 27/02/1982.
[...]
- si è unito in matrimonio con il Persona_3 Persona_5
09/03/1991 e dalla loro unione è nato il ricorrente il Parte_1
03/06/1995.
- si è unito in matrimonio con il Controparte_3 Persona_6
18/08/2008 e dalla loro unione sono nati i ricorrenti il Persona_7
20/04/2011 e il 12/06/2015. Parte_3
- ha avuto una relazione con Parte_4 Persona_8 nel corso della quale è nato il ricorrente il Persona_9
18/04/2002.
Pag. 2 di 5 In definitiva, le parti ricorrenti hanno dedotto che, avendo l'avo sempre mantenuto la cittadinanza italiana, questi l'ha trasmessa iure sanguinis ai suoi successori e, dunque, ne hanno chiesto l'accertamento in via giudiziaria a seguito del silenzio serbato dalla P.A.
Si sono successivamente costituiti gli attuali difensori, integrando la produzione documentale originaria depositata dai ricorrenti.
Il processo. Ritualmente evocata in giudizio, l'Amministrazione si è costituita con memoria depositata in data 14/8/2025; ha chiesto preliminarmente la sospensione del processo, essendo pendente il giudizio sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (in riferimento agli artt. 1 e 117 Cost., anche in relazione all'art. 9 TUE e all'art. 20 TFUE); quanto al merito del giudizio, non ha rilevato motivi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.
Fissata l'udienza di comparizione, in data 17/9/2025 il Giudice si è riservato per la decisione.
DIRITTO
La domanda è fondata.
La competenza territoriale. In primo luogo, il Tribunale adito è territorialmente competente, poiché, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del D. L. n. 13/2017, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo cittadino italiano risulta, dall'estratto dell'atto di nascita rilasciato dal Comune di Polignano a Mare ed allegato al ricorso, avere origini di quel Comune ricadente nel distretto della Corte d'appello di Bari, ove ha sede l'adita sezione specializzata.
L'inquadramento della domanda. Tutti i ricorrenti discendono per linea paterna dall'avo pertanto, in forza delle leggi che vigevano al tempo della nascita di Persona_2 ciascuno di essi o dei loro padri (l'art. 1 l. 555/1912, a mente del quale “È cittadino per nascita: il figlio di padre cittadino”; l'art. 1 l. 91/1992, che prevede: “É cittadino per nascita: a) il figlio di padre o di madre cittadini”), e per effetto della comune discendenza, hanno acquistato iure sanguinis la cittadinanza italiana sin dal momento della rispettiva nascita.
Pag. 3 di 5 L'accertamento della cittadinanza italiana. La linea di discendenza riportata in ricorso trova esatto riscontro nella documentazione versata in atti, debitamente tradotta ed apostillata.
Risulta infatti che l'avo non ha mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola alle parti ricorrenti, circostanza storica confermata dalla certificazione originale che esclude la naturalizzazione brasiliana dell'avo . Persona_2
Non ha ragion d'essere la richiesta del ministero convenuto di sospensione del processo, essendo in ogni caso intervenuta la pronuncia della Corte costituzionale (n. 142 del
31.7.2025) sulla questione dedotta, con sentenza che l'ha dichiarata infondata.
Pertanto, la domanda proposta deve essere accolta, dichiarando le parti ricorrenti cittadini italiani dalla nascita, ordinando l'adozione da parte del dei Controparte_4 provvedimenti conseguenti.
Le spese di lite. Le spese possono essere compensate alla luce del fatto che non v'è stato alcun reale contenzioso con l'Amministrazione la quale, se non ha dato corso alle richieste delle parti ricorrenti, tuttavia non ha mai negato la sussistenza del relativo diritto. La scelta legittima di agire davanti al Giudice Ordinario per l'accertamento del diritto alla cittadinanza, anche di fronte al ritardo conclamato della P.A., non giustifica però la sua condanna alle spese, non avendo nemmeno i ricorrenti allegato e provato di aver interpellato prima della proposizione del giudizio l'amministrazione con gli strumenti previsti dalla legge (in particolare, attraverso ricorsi cautelari ex art. 700 c.p.c. e ricorsi avverso il silenzio), unica ipotesi in cui può ritenersi effettivamente sussistente il silenzio- inadempimento e, dunque, può essere giustificata la condanna dell'amministrazione a pagare le spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da parte ricorrente, come in epigrafe identificata, nei confronti del , così provvede: Controparte_4
Pag. 4 di 5 1. DICHIARA le parti ricorrenti ordinando al Parte_5
e, per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, Controparte_4 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
2. COMPENSA le spese di lite.
Così deciso in Bari, il giorno 11/11/2025.
Il Giudice
Sergio Di OL
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