Ordinanza presidenziale 11 agosto 2021
Ordinanza presidenziale 14 ottobre 2022
Sentenza 12 aprile 2023
Rigetto
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 1224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1224 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01224/2026REG.PROV.COLL.
N. 05273/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5273 del 2023, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Donatello Genovese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Lavello, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzo Eustachio Americo Colucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Basilicata (sezione prima) n. 238/2023, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Lavello;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 14 gennaio 2026 il consigliere IN SO;
Vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dalle parti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’oggetto del giudizio è l’ordinanza demolizione n. 36 del 5 febbraio 2020, relativa alle seguenti opere abusive realizzate in assenza di titolo edilizio sul terreno di proprietà del signor -OMISSIS-, sito in Lavello: a) un manufatto in muratura delle dimensioni di 11,60 mt. per 7,00 mt. circa, adibito ad attività artigianale di elettrauto; b) un manufatto in muratura delle dimensioni di 4,40 mt. per 2,00 mt. circa, adibito a bagno; c) una tettoia delle dimensioni di circa 2,50 mt. per 10,80 mt.
2. Con ricorso di primo grado il signor -OMISSIS- chiedeva l’annullamento del provvedimento, deducendo che i manufatti in questione sarebbero stati costruiti prima dell’entrata in vigore della legge n. 761/1967 (c.d. legge ponte) che ha introdotto l’obbligo della licenza edilizia anche per le costruzioni realizzate fuori dal centro abitato.
3. Il T.a.r. per la Basilicata, con sentenza n. 238 del 12 aprile 2023, respingeva il ricorso per difetto di prova della realizzazione delle opere in epoca antecedente al 1967, respingendo, altresì, anche la richiesta di ammissione della prova testimoniale, formulata per la prima volta dal ricorrente nella memoria conclusionale del 4 febbraio 2023.
4. L’interessato ha interposto appello con cui - premesso che, nelle more del giudizio di primo grado, ha provveduto alla demolizione dei manufatti indicati ai n.ri 3 e 4 dell’ordinanza di demolizione e che, allo stato, la controversia riguarda esclusivamente il manufatto indicato sub n. 2 adibito ad attività artigianale di elettrauto - chiede la riforma della sentenza di primo grado per i seguenti motivi:
I. Errores in iudicando: Violazione e falsa applicazione degli artt. 63, 1° comma, 64, 1° comma, e 40, 1° comma, lett. e), cod. proc. amm. (D.lgs. 104/2010). Violazione e falsa applicazione degli artt. 10, 31 e 36 del DPR 380/2001, degli artt. 31, 32 e 41 della L. 17.8.1942 n. 1150, nel loro testo originario, della L. 28.1.1997 n. 10, dell'art. 11 disp. prel. c.c., degli artt. 3 e 6 della l. 241/1990. Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, erroneità dei presupposti di fatto, sviamento.
II. Errores in iudicando: Violazione ed omessa applicazione degli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della l. 7.8.1990 n. 241. Eccesso di potere per violazione del giusto procedimento di legge.
5. Si è costituito in resistenza il Comune di Lavello che ha depositato memoria, insistendo per il rigetto del gravame.
6. All’udienza di smaltimento del 14 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, il Collegio rileva che non è stato impugnato il capo 4.2 della sentenza con cui è stato respinto il secondo motivo di ricorso relativo all’asserita estinzione del potere repressivo dell’abuso derivante dal lungo periodo di tempo decorso dalla sua realizzazione.
8. Su tale capo si è, quindi, formato il giudicato.
9. Premesso quanto sopra, l’appello è infondato e deve essere respinto.
10. Con il primo motivo di appello l’appellante censura la sentenza in quanto avrebbe erroneamente dichiarato la tardività dell’istanza di acquisizione della prova testimoniale che, invece, era stata tempestivamente formulata, entro i termini di cui all’art. 73 c.p.a., con le memorie del 4 febbraio 2023 e del 28 febbraio 2023, antecedenti all’udienza pubblica del 22 marzo 2023. Per tali ragioni, insiste sulla richiesta di acquisizione istruttoria disattesa dal T.a.r.
Altrettanto erroneamente, inoltre, la sentenza avrebbe ritenuto necessario un principio di prova documentale, quali fatture, ricevute relative all’esecuzione dei lavori ed all’acquisto dei materiali, bolle di consegna, atteso che i menzionati documenti sono impossibili da detenere con riguardo ad un manufatto antecedente al 1967 ed acquistato dal ricorrente solo venti anni dopo la sua costruzione. Peraltro, un principio di prova sarebbe stato fornito in giudizio con il deposito delle tre dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese dai signori -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-.
11. Il motivo è infondato.
12. Secondo l’univoco orientamento giurisprudenziale, l’onere di provare la data di realizzazione dell’immobile abusivo grava sul privato e solo la deduzione, da parte di quest’ultimo, di concreti elementi, di natura documentale o comunque oggettiva, fa sorgere in capo all’amministrazione l’onere della prova contraria. Solo l’interessato infatti può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione di un manufatto e, in difetto di tali prove, resta integro potere-dovere dell’amministrazione di irrogare la sanzione demolitoria (cfr. Cons. Stato, sez. V, 4 novembre 2025, n. 8543; sez. VI, 4 dicembre 2023, n. 10489; sez. VI, 23 novembre 2017, n. 5472).
13. Solo la deduzione da parte del privato di concreti elementi di fatto relativi all’epoca dell’abuso trasferisce l’onere della prova contraria in capo all’Amministrazione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 19 ottobre 2018 n. 5984; sez. VI, 11 giugno 2018, n. 3527; sez. VI, 14 maggio 2019, n. 3133).
14. È stato, altresì, osservato che, in assenza di consistenti elementi indiziari, la prova testimoniale, alla luce dei suoi margini e delle cautele che la circondano, non può trovare ingresso nelle controversie in materia edilizia (cfr, ex multis , Cons. Stato, sez. VI, 18 luglio 2023, n. 7026; id. 25 settembre 2024 n. 7770 e 5 marzo 2018, n. 1391).
15. Nel caso di specie nessuno degli elementi indicati dal ricorrente è dotato di valenza quanto meno indiziaria in ordine alla collocazione dell’abuso ante 1967, atteso che:
a) il sistema RSDI - Geoportale della Basilicata attesta la realizzazione del manufatto precedentemente all’anno 1994 e non al 1967, come evidenziato nella relazione della polizia municipale del 17 aprile 2019;
b) le orto-foto estratte dal suddetto Geoportale (https://rsdi.regione.basili-cata.it) rilevano, in particolare, la presenza del manufatto ma solo a partire dal 1988;
c) le dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà, in quanto fondate sul mero ricordo del dichiarante, non assurgono, di per sé sole, a prova della datazione, necessitando di riscontri esterni di natura documentale o comunque oggettiva (che il T.a.r. ha indicato, in via esemplificativa, e non certo esaustiva in fatture e bolle di consegna relative ai lavori realizzati, ma che possono essere costituiti anche da ruderi, fondamenta, aerofotogrammetrie, mappe catastali: cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. VI Sez. VI, 21 agosto 2023, n. 7849; id. 25 luglio 2023, n. 7255; id. 21 ottobre 2022, n. 9010).
16. Come correttamente osservato dal T.a.r., le generiche asserzioni del ricorrente non sono idonee a smentire gli accertamenti fidefacenti (né specificamente contestati) su cui si è formata la volontà provvedimentale (secondo cui detti manufatti sono stati realizzati, invece, tra gli anni 1994 ed il 2000, come risulta dal sistema RSDI - Geoportale della Basilicata).
17. Il primo motivo di appello deve, quindi, essere respinto, con conseguente reiezione anche dell’istanza istruttoria con esso formulata.
18. Con il secondo motivo di appello l’appellante censura il capo della sentenza con cui è stato respinto il terzo motivo di ricorso relativo alla violazione dell’art. 7 l. 241/1990.
19. L’infondatezza del motivo discende da quanto più sopra osservato in ordine all’inidoneità della prova testimoniale ad attestare la realizzazione del manufatto prima del 1967, da cui deriva la radicale abusività del medesimo e la conseguente legittimità dell’ordinanza di demolizione.
20. Per costante giurisprudenza, condivisa dal Collegio, l’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, in quanto atto dovuto, non deve essere preceduto dall’avviso ex art. 7 l. 241/1990 (Cons. di Stato, sez. VII, 14 novembre 2025, n. 8939; sez. VI, 10 gennaio 2020, n. 254; sez. II, 23 gennaio 2020, n. 561; id. 8 agosto 2024, n. 7049), non potendo l’apporto partecipativo del privato influire sul suo contenuto dispositivo.
21. Alla luce delle sopra esposte considerazioni l’appello deve essere respinto.
22. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor -OMISSIS- alla rifusione, a favore del Comune di Lavello, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre a spese generali e accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026, tenuta da remoto, ai sensi dell’art.87, comma 4 bis, c.p.a, con l'intervento dei magistrati:
DI ON, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
IN SO, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN SO | DI ON |
IL SEGRETARIO