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Sentenza 14 dicembre 2025
Sentenza 14 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/12/2025, n. 450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 450 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI AVELLINO
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
CE EN Presidente
FF AN Giudice relatore ed estensore
Michela Palladino Giudice riuniti in camera di consiglio in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile 1764/2025 R.V.G. avente ad oggetto: separazione personale consensuale dei coniugi su domanda congiunta di
, nato ad [...] il [...] Parte_1
- - C.F._1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
- -, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana De Risi - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta quanto segue.
I coniugi innanzi indicati sono sposati.
Il matrimonio è stato celebrato con rito civile in Avellino il 14 9 2011 ed è trascritto presso gli uffici dello stato civile di detto comune a tale anno del Registro degli atti di matrimonio al n. 37, Parte I, Ufficio I.
Hanno i figli nata il [...], nata il [...], e Per_1 Per_2 Per_3
, nato il [...].
[...]
Con ricorso depositato il 08/09/2025, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di omologazione della loro separazione consensuale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, i coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione può essere omologata.
Le condizioni di separazione concordate dai coniugi sono conformi alla legge e non presentano profili di invalidità.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
Letti gli artt. 158 c.c. e 473 bis. 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni di cui al ricorso, qui da intendersi integralmente Parte_2 riportate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione di copia autentica della sentenza passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.p.r. 3 novembre 2000.
Così deciso, in Avellino il 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
FF AN CE EN
- PRIMA SEZIONE CIVILE - nelle persone dei magistrati
CE EN Presidente
FF AN Giudice relatore ed estensore
Michela Palladino Giudice riuniti in camera di consiglio in nome del Popolo italiano ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile 1764/2025 R.V.G. avente ad oggetto: separazione personale consensuale dei coniugi su domanda congiunta di
, nato ad [...] il [...] Parte_1
- - C.F._1
E
, nata a [...] il [...] Parte_2
- -, C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Loredana De Risi - -, C.F._3
CONIUGI RICORRENTI
E
PUBBLICO MINISTERO interventore ex lege
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Dagli atti risulta quanto segue.
I coniugi innanzi indicati sono sposati.
Il matrimonio è stato celebrato con rito civile in Avellino il 14 9 2011 ed è trascritto presso gli uffici dello stato civile di detto comune a tale anno del Registro degli atti di matrimonio al n. 37, Parte I, Ufficio I.
Hanno i figli nata il [...], nata il [...], e Per_1 Per_2 Per_3
, nato il [...].
[...]
Con ricorso depositato il 08/09/2025, i coniugi hanno proposto domanda congiunta di omologazione della loro separazione consensuale.
Ribadita la volontà di non volersi riconciliare, i coniugi hanno chiesto che l'udienza di comparizione fosse sostituita dalla trattazione scritta di cui all'art. 473 bis. 51, comma 2°,
c.p.c.
Con le note di udienza hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione può essere omologata.
Le condizioni di separazione concordate dai coniugi sono conformi alla legge e non presentano profili di invalidità.
Il Pubblico ministero nulla ha opposto.
Trattandosi di domanda congiunta e di condizioni concordate, la soccombenza non viene in rilievo, per cui le spese di lite restano a carico delle parti e non sono in questa sede da regolamentare.
Letti gli artt. 158 c.c. e 473 bis. 51 c.p.c.
OMOLOGA la separazione personale consensuale dei coniugi e Parte_1
alle condizioni di cui al ricorso, qui da intendersi integralmente Parte_2 riportate.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge e per la trasmissione di copia autentica della sentenza passata in giudicato all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio è trascritto per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.p.r. 3 novembre 2000.
Così deciso, in Avellino il 4 dicembre 2025.
Il Giudice estensore La Presidente
FF AN CE EN