TRIB
Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 24/06/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 163/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 163/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SICARI ALESSIA ROSALBA
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CESARIO GAETANO e P.IVA_1 dall'avv. ZIONI CARLO
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Lesione personale.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, Controparte_3
quantificati complessivamente in euro 50.599,67, da essa attrice patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 23.12.2019.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che il 23.12.2019, alle ore 10:30 circa, mentre si trovava a piedi sulla via Corso Salto la Vecchia in Marina di San Lorenzo (RC), all'altezza del civico n. 154, era stata investita dall'autovettura Lancia Y tg. DM236VA, assicurata con
[...]
di proprietà di e condotta Controparte_1 Controparte_3 nell'occasione da che stava uscendo da un parcheggio in Controparte_2
manovra di retromarcia,
− che, a causa all'impatto, era caduta rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni,
− che era stata soccorsa e accompagnata presso l' Controparte_4
Pronto Soccorso di Melito di Porto Salvo, ove le era stata
[...] diagnosticata una «frattura chiusa dell'estremità prossimale di radio ed ulna, non specificata, diagnosi frattura pluriframmentaria radio dx con piccolo distacco ulna dx»,
− che, in data 05.05.2020, dopo un periodo di inabilità temporanea di 132 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico di «riduzione e osteosintesi con placca volare e viti per frattura scomposta pluriframmentaria epifisi distale dx», controlli ambulatoriali e riabilitazione, era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
pagina 2 di 14 − che l'invalidità permanente, consistente in «esiti di frattura scomposta pluriframmentaria dell'epifisi distale polso dx, trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi placca e viti», era stata quantificata nella misura del 12%.
Parte attrice ha dedotto che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente della Lancia Y tg. DM236VA e ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di «
1. ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per colpa esclusiva del Sig.
[...]
, conducente dell'autovettura modello Lancia Y, targata DM236VA, di Controparte_2
proprietà del sig. mezzo assicurato con la compagnia Controparte_3
“ ” con polizza n. 385090900866 e per l'effetto;
2. condannare i Controparte_1 CP_1 convenuti nelle rispettive qualità ed in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di risarcimento danni per le lesioni fisiche dalla stessa riportate in conseguenza del sinistro, per come in premessa specificate, della somma complessiva di euro 50.599,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi a far data dal sinistro e fino al totale soddisfo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa ed opportuna dal giudicante;
3.con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non aver visto corrisposte le seconde».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.04.2021, si è costituita in giudizio contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1
pretesa risarcitoria di controparte e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 22.05.2021, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
e i quali, sebbene ritualmente citati, non si Controparte_2 Controparte_3
sono costituiti in giudizio.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di Parte_1
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito delle pagina 3 di 14 comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da è fondata nei termini di seguito indicati. Parte_1
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro oggetto di causa, l'attrice ha allegato che il
23.12.2019, alle ore 10:30 circa, mentre si trovava a piedi sulla via Corso Salto la Vecchia in
Marina di San Lorenzo (RC), all'altezza del civico n. 154, era stata investita dall'autovettura
Lancia Y tg. DM236VA di proprietà di e condotta nell'occasione Controparte_3
da il quale, mentre stava effettuando una manovra in retromarcia Controparte_2
per uscire da un parcheggio, l'aveva urtata, facendola cadere rovinosamente a terra.
Tale ricostruzione dei fatti trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, il quale ha riferito: «confermo la circostanza n.
1 della memoria istruttoria di parte attrice1; io ho personalmente assistito all'incidente in quanto mi trovavo fermo sul marciapiede antistante la tabaccheria sita nella Via Marina di san
Lorenzo; io ho visto che una vettura, facendo manovra di retromarcia, urtava una signora che proveniva a piedi dal supermercato. Confermo la circostanza 2)2; preciso che la via dell'incidente è a doppio senso di marcia;
la vettura era in sosta nella corsia lato mare;
io ho visto che mentre usciva dal parcheggio in retromarcia, urtava una signora che proveniva dalla via laterale alla via San Lorenzo e che proveniva dal vicino supermercato perché aveva in mano borse di spesa;
l'incidente è avvenuto all'incrocio delle due vie. Io mi trovavo fermo nella corsia di fronte a quella delle vetture, a circa quattro metri di distanza;
il tabacchino, insomma, era di fronte alla vettura. Subito mi sono avvicinato per soccorrere la signora che dopo l'urto con la vettura era caduta sull'asfalto con il lato destro del corpo;
subito è sceso dalla vettura il conducente ed insieme l'abbiamo sollevata dall'asfalto e adagiata in macchina perché necessitava di cure, lamentava dolori su tutto il lato destro del corpo e si teneva fermo e stretto
pagina 4 di 14 il braccio poiché le faceva male. Sul luogo dell'incidente c'erano anche altre persone e ricordo che una di queste ha aiutato me ed il conducente la vettura Lancia a posizionare in auto la signora […]» (cfr. verbale d'udienza del 27.04.2022).
Il testimone della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha invece Testimone_2
dichiarato: «sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto io mi trovavo nel giorno e nell'ora in questione nella via Corso Salto la Vecchia, Marina di San Lorenzo;
io mi trovavo sul posto perché avevo comprato le sigarette nella vicina tabaccheria insistente sulla detta via;
uscendo dalla tabaccheria ho visto che una vettura, parcheggiata nello stesso lato dove è ubicata la tabaccheria eseguire retromarcia per uscire dal parcheggio e nell'effettuare tale manovra ho visto che urtava una signora che si trovava dietro la vettura che camminava con due borse in mano intenta ad attraversare la corsia di marcia delle vetture. Io ho visto che la vettura scura, uscendo lentamente dal parcheggio, urtava la signora all'altezza del gluteo sinistro. Io mi trovavo a circa 20 metri dal punto di impatto in quanto la tabaccheria dista circa 20 metri dal posto dove era parcheggiata la vettura scura. Io ho visto che la signora cadeva per terra dopo
l'impatto con la vettura;
non mi sono avvicinato subito alla signora ma solo dopo che ho visto scendere dalla vettura scura l'autista, un uomo di circa 40 o 50 anni per aiutare la signora;
io insieme a questo uomo e ad un altro che non conoscevo abbiamo aiutato la signora ad alzarsi da terra e l'abbiamo caricata sulla macchina che l'aveva investita per trasportarla in ospedale in quanto lamentava dolori al braccio destro e al corpo in generale […]» (cfr. verbale d'udienza del 21.09.2022).
Le dichiarazioni rese dai testimoni, essendo disinteressate, dotate di coerenza intrinseca e non contraddette da altri elementi di prova, risultano idonee a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro con le modalità indicate dall'attrice nell'atto di citazione.
Si deve inoltre evidenziare che analoga versione dei fatti è stata riportata anche dal conducente dell'autovettura Lancia Y tg. DM236VA nel modulo di constatazione amichevole di incidente («mentre uscivo da un parcheggio in retromarcia non mi accorgevo della presenza della signora e la urtavo facendola cadere a terra. Immediatamente mi fermavo a darle soccorso», cfr. all. 1 di parte attrice).
pagina 5 di 14 Sul punto, giova rammentare che le dichiarazioni del conducente non proprietario del veicolo contenute nel modulo C.A.I. sono liberamente apprezzabili dal Giudice e possono dunque essere utilizzate per corroborare le ulteriori risultanze istruttorie (si veda in proposito Cass. Civ.
4010/2018, secondo cui «l'articolo 143 del Codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore, ma va liberamente apprezzata dal giudice»).
Ebbene, va rilevato che, nel caso in esame, quanto dichiarato dal conducente dell'autovettura
Lancia Y tg. DM236VA, coincide con la ricostruzione dei fatti Controparte_2
fornita dai testimoni e i quali, a loro volta, hanno pienamente Testimone_1 Testimone_2 confermato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice nell'atto di citazione.
Va poi rilevato che, in sede stragiudiziale, l'accertatore incaricato da Controparte_1
dott. , ha affermato che «da quanto è emerso dalla conformazione dello
[...] Persona_1 stato dei luoghi, è plausibile che l'evento si sia verificato con le modalità esposte nella denuncia di sinistro» (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice).
Di contro, parte convenuta non ha fornito alcun concreto elemento probatorio a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
Si ritiene pertanto che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, considerate unitamente ai riscontri di cui si è dato conto, risultino idonee a provare l'effettiva verificazione dell'incidente per cui è causa con le modalità indicate da parte attrice.
Tale conclusione, del resto, non risulta smentita dal mancato intervento, a seguito del sinistro per cui è causa, di pubbliche autorità, non sussistendo in capo alla danneggiata alcun obbligo in tal senso.
pagina 6 di 14 Così ricostruita la dinamica del sinistro e venendo ora all'accertamento della responsabilità per l'evento lesivo occorso, giova innanzitutto rammentare, in linea di diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Trova pertanto applicazione la regola di giudizio di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è dunque particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità dello stesso non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. Civ. 524/2011).
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, per il conducente, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia per l'appunto tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. Civ. 4551/2017, Cass. Civ.
5819/2019).
Ad ogni modo, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, comma l, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cass. Civ. 17985/2020), nel senso che, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del Giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito, sicché, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227, comma l, c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Cass. Civ. 10608/2010
e Cass. Civ. 1135/2015).
pagina 7 di 14 In altri termini, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente una presunzione iuris tantum di colpa;
ne discende che il Giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento e deve, poi, accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. Civ. 24472/2014).
È quindi compito del Giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. Civ. 399/2013).
Ciò premesso in termini generali, ritiene questo Giudice che la causazione del sinistro sia ascrivibile unicamente alla condotta di , certamente imprudente ed Controparte_2
inosservante sia delle regole generali di condotta che delle prescrizioni di cui al Codice della
Strada, avuto specifico riguardo al disposto di cui all'art. 154, comma 1, C.d.S., che impone ai conducenti che intendono fare retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e di segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che «la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone» (Cass.
Civ. 3367/2015).
Nel caso in esame, se il conducente dell'autovettura Lancia Y tg. DM236VA avesse tenuto la condotta imposta dall'art. 154 C.d.S. e dalle più comuni regole di prudenza, avrebbe certamente potuto avvedersi della presenza del pedone e, conseguentemente, evitare l'evento lesivo occorso.
pagina 8 di 14 Non è infatti emerso che abbia fatto tutto il possibile per evitare Controparte_2
il danno, né che si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistare l'odierna attrice a causa dell'imprevedibilità della condotta di quest'ultima.
Infine, non è emersa la violazione di specifiche regole di comportamento da parte di Pt_1
[...]
La responsabilità per l'evento lesivo occorso in data 23.12.2019 è dunque ascrivibile, in via esclusiva, alla condotta di Controparte_2
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente oggetto di causa.
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti da in conseguenza del sinistro Parte_1 del 23.12.2019, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che parte attrice in seguito all'incidente de quo ha riportato «ESITI DOLOROSI E FUNZIONALI DI FRATTURA
SCOMPOSTA PLURIFRAMMENTARIA DELLA DIAFISI DISTALE DEL RADIO TRATTATA
CON PLACCA E VITI, DISTACCO DELLA STILOIDE ULNARE. PERSISTENZA DEI MEZZI
DI SINTESI» (cfr. pag. 6 c.t.u. in atti).
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre accertato che «tali lesioni, considerate le caratteristiche cliniche residuate in seguito al riferito impatto, sono, a parere dello scrivente, in rapporto di causalità possibile (caduta sul palmo della mano in atteggiamento di protezione) con il sinistro del 23.12.2019 verificatosi secondo le modalità indicate dalla perizianda» (cfr. pag. 6 della c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza del sinistro oggetto di causa ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. Persona_2
− un periodo di inabilità temporanea assoluta di trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di quaranta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori quaranta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori ventidue giorni,
− postumi di natura permanente nella misura dell'8% (cfr. pag. 6 della c.t.u.).
pagina 9 di 14 Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Il consulente tecnico d'ufficio, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto adeguatamente alle osservazioni critiche avanzate dal perito di parte convenuta, confermando la propria valutazione iniziale (cfr. pagg. 11
e 12 della c.t.u.)
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal dott.
[...]
debbano essere poste a fondamento della decisione. Persona_2
Trattandosi di lesioni con postumi di carattere permanente inferiori al 9% della complessiva integrità fisica del soggetto, ai fini di liquidazione del danno in esame trova applicazione l'art. 139 del d.lgs. 209/2005, i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 16 luglio
2024, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 173 del 25 luglio 2024 (si veda Cass. Civ.
19229/2022).
Ebbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (anni 39), della durata dell'invalidità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti, il danno biologico patito da deve essere liquidato: Parte_1
− in euro 13.607,02 in moneta attuale per l'invalidità permanente,
− in euro 4.723,02 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (somma calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 55,24 per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), totale euro 18.330,04 in moneta attuale.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno morale.
In proposito, la Suprema Corte ha stabilito che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento (Cass. Civ. 17209/2015).
pagina 10 di 14 Diversamente opinando, sostiene la Corte di Cassazione, si arriverebbe non solo «ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato», ma anche a duplicazioni risarcitorie, laddove operasse un automatismo parametrato al biologico, che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte «le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento
e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni» (Cass. Civ. 5820/2019; si veda, altresì, Cass. Civ. 5547/2024 e Cass. Civ. 6443/2023, secondo cui «al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale»).
Ebbene, nel caso di specie, non ha allegato in modo specifico la sussistenza di Parte_1
un danno morale (che si aggiunge a quello biologico), né ha dedotto alcunché di specifico in termini di patimento interiore causalmente riconducibile sinistro oggetto di causa.
L'attrice si è infatti limitata a dedurre, in termini assolutamente generici, che le lesioni patite in conseguenza dell'incidente de quo si sono risolte in un «handicap alla vita di relazione quotidiana» e che «il danno biologico permanente alla salute si risolve in un effettivo ed apprezzabile pregiudizio del godimento della vita, in menomazione delle attività in cui si realizza la persona umana e si manifesta l'efficienza psicofisica», senza indicare le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento interiore.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa ammonta pertanto ad euro 18.330,04 in moneta attuale.
pagina 11 di 14 Per quanto riguarda il danno patrimoniale, l'attrice ha certamente diritto al rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa, reputate congrue dal
Giudicante, che ammontano ad euro 660,82 pari ad euro 743,32 in moneta attuale (cfr. all. 14 di parte attrice).
Non può invece essere riconosciuto il diritto dell'attrice al rimborso della somma di euro
300,00 quale corrispettivo per la visita e la perizia medico-legale di parte (cfr. all. 14 di parte attrice); parte attrice non ha infatti prodotto in giudizio la fattura emessa dalla dott.ssa Per_3
né ha fornito prova dell'esborso sostenuto.
[...]
Infine, del tutto generica e sprovvista di prova è la domanda di parte attrice di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa nella misura del 5%.
Tale domanda, pertanto, non potrà che essere rigettata.
Tutto ciò considerato, (conducente del veicolo), Controparte_2 [...]
(proprietario del veicolo) e (società con cui è Controparte_3 Parte_2
stato concluso il contratto di assicurazione del veicolo) devono essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere a la somma complessiva di euro 19.073,36 (euro 18.330,04 Parte_1
+ euro 743,32) espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro del 23.12.2019.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (23.12.2019) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
pagina 12 di 14 2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
[...]
e devono essere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite di parte attrice, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attrice, avv. Alessia Rosalba Sicari, ex art. 93 c.p.c.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 27.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico di e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di Controparte_2
conducente del veicolo Lancia Y tg. DM236VA di proprietà di Controparte_3
per la causazione del sinistro del 23.12.2019 e, per l'effetto, condanna
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
in solido tra loro, a corrispondere a la somma complessiva
[...] Parte_1
di euro 19.073,36 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. condanna e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite di parte attrice, Controparte_3
che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 545,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se pagina 13 di 14 dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attrice, avv. Sicari Alessia Rosalba, ex art. 93 c.p.c.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1 Controparte_2
e in solido.
[...] Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria, in data 24/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che in data 23.12.2019 intorno alle ore 10:30 circa, in Marina di San Lorenzo (RC) lungo la Via Corso Salto la Vecchia n° 154, ha assistito ad un incidente provocato dal Sig. , conducente Controparte_2 dell'autovettura modello Lancia Y, targata DM236VA? 2 Vero che il Sig. alla guida dell'autovettura modello Lancia Y, targata DM236VA Controparte_2 uscendo dal parcheggio in retromarcia ha investito l'attrice che si trovava a piedi sulla predetta strada, facendola cadere sull'asfalto e procurandole delle lesioni?
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina
Piasentin, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 163/2021 promossa da:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
SICARI ALESSIA ROSALBA
ATTRICE
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, (C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. CESARIO GAETANO e P.IVA_1 dall'avv. ZIONI CARLO
CONVENUTA
e
(C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
OGGETTO
Lesione personale.
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni come da apposito verbale di causa.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, e Controparte_1 Controparte_2 [...]
al fine di sentirli condannare, in solido tra loro, al risarcimento dei danni, Controparte_3
quantificati complessivamente in euro 50.599,67, da essa attrice patiti in conseguenza del sinistro occorso in data 23.12.2019.
A sostegno della domanda, parte attrice ha allegato:
− che il 23.12.2019, alle ore 10:30 circa, mentre si trovava a piedi sulla via Corso Salto la Vecchia in Marina di San Lorenzo (RC), all'altezza del civico n. 154, era stata investita dall'autovettura Lancia Y tg. DM236VA, assicurata con
[...]
di proprietà di e condotta Controparte_1 Controparte_3 nell'occasione da che stava uscendo da un parcheggio in Controparte_2
manovra di retromarcia,
− che, a causa all'impatto, era caduta rovinosamente a terra, riportando gravi lesioni,
− che era stata soccorsa e accompagnata presso l' Controparte_4
Pronto Soccorso di Melito di Porto Salvo, ove le era stata
[...] diagnosticata una «frattura chiusa dell'estremità prossimale di radio ed ulna, non specificata, diagnosi frattura pluriframmentaria radio dx con piccolo distacco ulna dx»,
− che, in data 05.05.2020, dopo un periodo di inabilità temporanea di 132 giorni, nel corso del quale era stata sottoposta ad intervento chirurgico di «riduzione e osteosintesi con placca volare e viti per frattura scomposta pluriframmentaria epifisi distale dx», controlli ambulatoriali e riabilitazione, era stata giudicata guarita con postumi permanenti da valutare in sede medico-legale,
pagina 2 di 14 − che l'invalidità permanente, consistente in «esiti di frattura scomposta pluriframmentaria dell'epifisi distale polso dx, trattata chirurgicamente con mezzi di osteosintesi placca e viti», era stata quantificata nella misura del 12%.
Parte attrice ha dedotto che l'incidente si era verificato per colpa esclusiva del conducente della Lancia Y tg. DM236VA e ha quindi concluso chiedendo al Tribunale di «
1. ritenere e dichiarare che l'incidente per cui è causa è avvenuto per colpa esclusiva del Sig.
[...]
, conducente dell'autovettura modello Lancia Y, targata DM236VA, di Controparte_2
proprietà del sig. mezzo assicurato con la compagnia Controparte_3
“ ” con polizza n. 385090900866 e per l'effetto;
2. condannare i Controparte_1 CP_1 convenuti nelle rispettive qualità ed in solido tra loro al pagamento, in favore dell'attrice ed a titolo di risarcimento danni per le lesioni fisiche dalla stessa riportate in conseguenza del sinistro, per come in premessa specificate, della somma complessiva di euro 50.599,67, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da calcolarsi a far data dal sinistro e fino al totale soddisfo, ovvero della diversa somma, maggiore o minore, che sarà determinata in corso di causa e/o che sarà ritenuta equa ed opportuna dal giudicante;
3.con vittoria di spese e competenze di giudizio da distrarsi, ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non aver visto corrisposte le seconde».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 06.04.2021, si è costituita in giudizio contestando sotto vari profili l'an e il quantum della Controparte_1
pretesa risarcitoria di controparte e chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 22.05.2021, è stata dichiarata la contumacia dei convenuti
[...]
e i quali, sebbene ritualmente citati, non si Controparte_2 Controparte_3
sono costituiti in giudizio.
Depositate le memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la controversia è stata poi istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dall'attrice e l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio medico-legale sulla persona di Parte_1
All'udienza del 09.04.2025, le parti hanno precisato le conclusioni e la causa è stata trattenuta in decisione, previa assegnazione del termine di trenta giorni per il deposito delle pagina 3 di 14 comparse conclusionali e dell'ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
1. La domanda avanzata da è fondata nei termini di seguito indicati. Parte_1
Per quanto riguarda la dinamica del sinistro oggetto di causa, l'attrice ha allegato che il
23.12.2019, alle ore 10:30 circa, mentre si trovava a piedi sulla via Corso Salto la Vecchia in
Marina di San Lorenzo (RC), all'altezza del civico n. 154, era stata investita dall'autovettura
Lancia Y tg. DM236VA di proprietà di e condotta nell'occasione Controparte_3
da il quale, mentre stava effettuando una manovra in retromarcia Controparte_2
per uscire da un parcheggio, l'aveva urtata, facendola cadere rovinosamente a terra.
Tale ricostruzione dei fatti trova conferma nelle dichiarazioni rese dal teste , Testimone_1
della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, il quale ha riferito: «confermo la circostanza n.
1 della memoria istruttoria di parte attrice1; io ho personalmente assistito all'incidente in quanto mi trovavo fermo sul marciapiede antistante la tabaccheria sita nella Via Marina di san
Lorenzo; io ho visto che una vettura, facendo manovra di retromarcia, urtava una signora che proveniva a piedi dal supermercato. Confermo la circostanza 2)2; preciso che la via dell'incidente è a doppio senso di marcia;
la vettura era in sosta nella corsia lato mare;
io ho visto che mentre usciva dal parcheggio in retromarcia, urtava una signora che proveniva dalla via laterale alla via San Lorenzo e che proveniva dal vicino supermercato perché aveva in mano borse di spesa;
l'incidente è avvenuto all'incrocio delle due vie. Io mi trovavo fermo nella corsia di fronte a quella delle vetture, a circa quattro metri di distanza;
il tabacchino, insomma, era di fronte alla vettura. Subito mi sono avvicinato per soccorrere la signora che dopo l'urto con la vettura era caduta sull'asfalto con il lato destro del corpo;
subito è sceso dalla vettura il conducente ed insieme l'abbiamo sollevata dall'asfalto e adagiata in macchina perché necessitava di cure, lamentava dolori su tutto il lato destro del corpo e si teneva fermo e stretto
pagina 4 di 14 il braccio poiché le faceva male. Sul luogo dell'incidente c'erano anche altre persone e ricordo che una di queste ha aiutato me ed il conducente la vettura Lancia a posizionare in auto la signora […]» (cfr. verbale d'udienza del 27.04.2022).
Il testimone della cui credibilità non vi è motivo di dubitare, ha invece Testimone_2
dichiarato: «sono a conoscenza dei fatti di causa in quanto io mi trovavo nel giorno e nell'ora in questione nella via Corso Salto la Vecchia, Marina di San Lorenzo;
io mi trovavo sul posto perché avevo comprato le sigarette nella vicina tabaccheria insistente sulla detta via;
uscendo dalla tabaccheria ho visto che una vettura, parcheggiata nello stesso lato dove è ubicata la tabaccheria eseguire retromarcia per uscire dal parcheggio e nell'effettuare tale manovra ho visto che urtava una signora che si trovava dietro la vettura che camminava con due borse in mano intenta ad attraversare la corsia di marcia delle vetture. Io ho visto che la vettura scura, uscendo lentamente dal parcheggio, urtava la signora all'altezza del gluteo sinistro. Io mi trovavo a circa 20 metri dal punto di impatto in quanto la tabaccheria dista circa 20 metri dal posto dove era parcheggiata la vettura scura. Io ho visto che la signora cadeva per terra dopo
l'impatto con la vettura;
non mi sono avvicinato subito alla signora ma solo dopo che ho visto scendere dalla vettura scura l'autista, un uomo di circa 40 o 50 anni per aiutare la signora;
io insieme a questo uomo e ad un altro che non conoscevo abbiamo aiutato la signora ad alzarsi da terra e l'abbiamo caricata sulla macchina che l'aveva investita per trasportarla in ospedale in quanto lamentava dolori al braccio destro e al corpo in generale […]» (cfr. verbale d'udienza del 21.09.2022).
Le dichiarazioni rese dai testimoni, essendo disinteressate, dotate di coerenza intrinseca e non contraddette da altri elementi di prova, risultano idonee a dimostrare l'effettiva verificazione del sinistro con le modalità indicate dall'attrice nell'atto di citazione.
Si deve inoltre evidenziare che analoga versione dei fatti è stata riportata anche dal conducente dell'autovettura Lancia Y tg. DM236VA nel modulo di constatazione amichevole di incidente («mentre uscivo da un parcheggio in retromarcia non mi accorgevo della presenza della signora e la urtavo facendola cadere a terra. Immediatamente mi fermavo a darle soccorso», cfr. all. 1 di parte attrice).
pagina 5 di 14 Sul punto, giova rammentare che le dichiarazioni del conducente non proprietario del veicolo contenute nel modulo C.A.I. sono liberamente apprezzabili dal Giudice e possono dunque essere utilizzate per corroborare le ulteriori risultanze istruttorie (si veda in proposito Cass. Civ.
4010/2018, secondo cui «l'articolo 143 del Codice delle assicurazioni prevede che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore della responsabilità civile da circolazione stradale, la dichiarazione, avente valore confessorio, contenuta nel modulo di constatazione amichevole del sinistro, per essere opponibile all'assicuratore deve essere resa dal responsabile del danno che sia anche proprietario del veicolo assicurato, caso questo di litisconsorzio necessario. Diversamente accade quando il conducente del veicolo non sia anche proprietario del mezzo in quanto quest'ultimo è solo litisconsorte facoltativo e la sua dichiarazione non fa stato nei confronti dell'assicuratore, ma va liberamente apprezzata dal giudice»).
Ebbene, va rilevato che, nel caso in esame, quanto dichiarato dal conducente dell'autovettura
Lancia Y tg. DM236VA, coincide con la ricostruzione dei fatti Controparte_2
fornita dai testimoni e i quali, a loro volta, hanno pienamente Testimone_1 Testimone_2 confermato la dinamica del sinistro descritta da parte attrice nell'atto di citazione.
Va poi rilevato che, in sede stragiudiziale, l'accertatore incaricato da Controparte_1
dott. , ha affermato che «da quanto è emerso dalla conformazione dello
[...] Persona_1 stato dei luoghi, è plausibile che l'evento si sia verificato con le modalità esposte nella denuncia di sinistro» (cfr. all. 1 alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, c.p.c. di parte attrice).
Di contro, parte convenuta non ha fornito alcun concreto elemento probatorio a sostegno di una diversa ricostruzione dei fatti oggetto di causa.
Si ritiene pertanto che le dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso del giudizio, considerate unitamente ai riscontri di cui si è dato conto, risultino idonee a provare l'effettiva verificazione dell'incidente per cui è causa con le modalità indicate da parte attrice.
Tale conclusione, del resto, non risulta smentita dal mancato intervento, a seguito del sinistro per cui è causa, di pubbliche autorità, non sussistendo in capo alla danneggiata alcun obbligo in tal senso.
pagina 6 di 14 Così ricostruita la dinamica del sinistro e venendo ora all'accertamento della responsabilità per l'evento lesivo occorso, giova innanzitutto rammentare, in linea di diritto, che l'investimento di un pedone da parte di un automobilista costituisce una tipica ipotesi di evento dannoso derivante dalla circolazione stradale in assenza di scontro tra veicoli.
Trova pertanto applicazione la regola di giudizio di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., in virtù della quale il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.
In caso di investimento del pedone, la prova liberatoria, che al conducente spetta fornire, è dunque particolarmente rigorosa, tanto che la responsabilità dello stesso non viene meno neppure nel caso in cui il pedone abbia repentinamente attraversato la strada, sempre che tale condotta anomala del pedone fosse, per le circostanze di tempo e di luogo, ragionevolmente prevedibile (Cass. Civ. 524/2011).
Infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in caso di investimento di pedone, la responsabilità del conducente è esclusa soltanto nel caso in cui risulti provato che non vi era, per il conducente, alcuna possibilità di prevenire l'evento, situazione questa ricorrente allorché il pedone abbia per l'appunto tenuto una condotta imprevedibile ed anormale, sicché l'automobilista si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti (Cass. Civ. 4551/2017, Cass. Civ.
5819/2019).
Ad ogni modo, la presunzione di colpa del conducente investitore prevista dall'art. 2054, comma l, c.c. non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana (Cass. Civ. 17985/2020), nel senso che, se il conducente del veicolo investitore non ha fornito la prova idonea a vincere la suddetta presunzione, non è preclusa l'indagine da parte del Giudice di merito in ordine al concorso di colpa del pedone investito, sicché, allorquando siano accertate la pericolosità e l'imprudenza della condotta del pedone, la colpa di questo concorre a norma dell'art. 1227, comma l, c.c. con quella presunta del conducente del veicolo investitore (Cass. Civ. 10608/2010
e Cass. Civ. 1135/2015).
pagina 7 di 14 In altri termini, nel caso di investimento di un pedone da parte di un veicolo senza guida di rotaie, l'art. 2054, comma 1, c.c. pone a carico del conducente una presunzione iuris tantum di colpa;
ne discende che il Giudice chiamato a valutare e quantificare l'esistenza di un concorso di colpa tra la colpa del conducente e quella di un pedone investito deve muovere dall'assunto che la colpa del conducente sia presunta e pari al 100 per cento e deve, poi, accertare in concreto l'eventuale condotta del pedone e ridurre progressivamente la percentuale di colpa presunta a carico del conducente via via che emergano circostanze idonee a dimostrare una colpa in concreto del pedone (Cass. Civ. 24472/2014).
È quindi compito del Giudice di merito valutare la sussistenza delle eventuali rispettive responsabilità, tenendo presente che l'accertamento della colpa del conducente investitore non esclude, di per sé, quella del pedone, così come la dimostrazione della colpa di quest'ultimo non consente di ritenere pacifica l'assenza di colpa del conducente (Cass. Civ. 399/2013).
Ciò premesso in termini generali, ritiene questo Giudice che la causazione del sinistro sia ascrivibile unicamente alla condotta di , certamente imprudente ed Controparte_2
inosservante sia delle regole generali di condotta che delle prescrizioni di cui al Codice della
Strada, avuto specifico riguardo al disposto di cui all'art. 154, comma 1, C.d.S., che impone ai conducenti che intendono fare retromarcia di assicurarsi di poter effettuare la manovra senza creare pericolo o intralcio agli altri utenti della strada e di segnalare con sufficiente anticipo la loro intenzione.
La Suprema Corte ha infatti affermato che «la manovra di un veicolo in retromarcia, per la difficoltà di percepire gli ostacoli e le insidie sulla strada, costituisce operazione anomala, per la quale il conducente è tenuto ad adottare una condotta particolarmente diligente e ad assicurare ogni cautela, anche avvalendosi della collaborazione di terzi che, da terra, possano fornire indicazioni, segnalazioni ed istruzioni, sì da evitare danni a cose o a persone» (Cass.
Civ. 3367/2015).
Nel caso in esame, se il conducente dell'autovettura Lancia Y tg. DM236VA avesse tenuto la condotta imposta dall'art. 154 C.d.S. e dalle più comuni regole di prudenza, avrebbe certamente potuto avvedersi della presenza del pedone e, conseguentemente, evitare l'evento lesivo occorso.
pagina 8 di 14 Non è infatti emerso che abbia fatto tutto il possibile per evitare Controparte_2
il danno, né che si sia trovato nell'oggettiva impossibilità di avvistare l'odierna attrice a causa dell'imprevedibilità della condotta di quest'ultima.
Infine, non è emersa la violazione di specifiche regole di comportamento da parte di Pt_1
[...]
La responsabilità per l'evento lesivo occorso in data 23.12.2019 è dunque ascrivibile, in via esclusiva, alla condotta di Controparte_2
Sussiste pertanto il diritto dell'attrice al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente oggetto di causa.
Venendo ora all'accertamento dei danni patiti da in conseguenza del sinistro Parte_1 del 23.12.2019, dall'espletata consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, in seguito ad indagini accurate e tecnicamente corrette, alle quali integralmente si rimanda, è emerso che parte attrice in seguito all'incidente de quo ha riportato «ESITI DOLOROSI E FUNZIONALI DI FRATTURA
SCOMPOSTA PLURIFRAMMENTARIA DELLA DIAFISI DISTALE DEL RADIO TRATTATA
CON PLACCA E VITI, DISTACCO DELLA STILOIDE ULNARE. PERSISTENZA DEI MEZZI
DI SINTESI» (cfr. pag. 6 c.t.u. in atti).
Il perito nominato dal Tribunale ha inoltre accertato che «tali lesioni, considerate le caratteristiche cliniche residuate in seguito al riferito impatto, sono, a parere dello scrivente, in rapporto di causalità possibile (caduta sul palmo della mano in atteggiamento di protezione) con il sinistro del 23.12.2019 verificatosi secondo le modalità indicate dalla perizianda» (cfr. pag. 6 della c.t.u.).
La lesione subita in conseguenza del sinistro oggetto di causa ha comportato per parte attrice, secondo la valutazione espressa dal dott. Persona_2
− un periodo di inabilità temporanea assoluta di trenta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 75% di quaranta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 50% di ulteriori quaranta giorni,
− un periodo di inabilità temporanea parziale al 25% di ulteriori ventidue giorni,
− postumi di natura permanente nella misura dell'8% (cfr. pag. 6 della c.t.u.).
pagina 9 di 14 Le conclusioni a cui è giunto il perito nominato dal Tribunale sono sorrette da un valido metodo di indagine e non risultano inficiate da alcuna inattendibilità sul piano tecnico o logico.
Il consulente tecnico d'ufficio, con motivazione esaustiva ed esente da errori e vizi logici, alla quale integralmente si rimanda, ha inoltre risposto adeguatamente alle osservazioni critiche avanzate dal perito di parte convenuta, confermando la propria valutazione iniziale (cfr. pagg. 11
e 12 della c.t.u.)
Ritiene pertanto questo Giudice che le risultanze della perizia redatta dal dott.
[...]
debbano essere poste a fondamento della decisione. Persona_2
Trattandosi di lesioni con postumi di carattere permanente inferiori al 9% della complessiva integrità fisica del soggetto, ai fini di liquidazione del danno in esame trova applicazione l'art. 139 del d.lgs. 209/2005, i cui importi per la liquidazione sono stati aggiornati dal D.M. 16 luglio
2024, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 173 del 25 luglio 2024 (si veda Cass. Civ.
19229/2022).
Ebbene, tenuto conto della gravità delle lesioni, dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (anni 39), della durata dell'invalidità temporanea e dell'entità dei postumi permanenti, il danno biologico patito da deve essere liquidato: Parte_1
− in euro 13.607,02 in moneta attuale per l'invalidità permanente,
− in euro 4.723,02 in moneta attuale per l'invalidità temporanea (somma calcolata utilizzando come base di calcolo l'importo di euro 55,24 per ciascun giorno di inabilità temporanea totale), totale euro 18.330,04 in moneta attuale.
Non può essere riconosciuto, invece, il danno morale.
In proposito, la Suprema Corte ha stabilito che il danno morale per le micropermanenti non può escludersi dal novero delle lesioni meritevoli di tutela risarcitoria e per poterlo valutare e personalizzare si deve tener conto delle lesioni subite in concreto, in conformità all'orientamento che afferma l'autonomia ontologica del danno morale e la necessità di un suo separato e ulteriore accertamento (Cass. Civ. 17209/2015).
pagina 10 di 14 Diversamente opinando, sostiene la Corte di Cassazione, si arriverebbe non solo «ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato», ma anche a duplicazioni risarcitorie, laddove operasse un automatismo parametrato al biologico, che si tradurrebbero in una ingiusta locupletatio del danneggiato.
Ne consegue che in caso di micropermanenti deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale quale voce del danno non patrimoniale, in aggiunta al biologico previsto dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni, soltanto laddove il danneggiato alleghi tutte «le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento
e la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni» (Cass. Civ. 5820/2019; si veda, altresì, Cass. Civ. 5547/2024 e Cass. Civ. 6443/2023, secondo cui «al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normalmente assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale»).
Ebbene, nel caso di specie, non ha allegato in modo specifico la sussistenza di Parte_1
un danno morale (che si aggiunge a quello biologico), né ha dedotto alcunché di specifico in termini di patimento interiore causalmente riconducibile sinistro oggetto di causa.
L'attrice si è infatti limitata a dedurre, in termini assolutamente generici, che le lesioni patite in conseguenza dell'incidente de quo si sono risolte in un «handicap alla vita di relazione quotidiana» e che «il danno biologico permanente alla salute si risolve in un effettivo ed apprezzabile pregiudizio del godimento della vita, in menomazione delle attività in cui si realizza la persona umana e si manifesta l'efficienza psicofisica», senza indicare le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento interiore.
Tutto ciò considerato, il danno non patrimoniale patito da in conseguenza del Parte_1
sinistro per cui è causa ammonta pertanto ad euro 18.330,04 in moneta attuale.
pagina 11 di 14 Per quanto riguarda il danno patrimoniale, l'attrice ha certamente diritto al rimborso delle spese mediche causalmente riconducibili al sinistro oggetto di causa, reputate congrue dal
Giudicante, che ammontano ad euro 660,82 pari ad euro 743,32 in moneta attuale (cfr. all. 14 di parte attrice).
Non può invece essere riconosciuto il diritto dell'attrice al rimborso della somma di euro
300,00 quale corrispettivo per la visita e la perizia medico-legale di parte (cfr. all. 14 di parte attrice); parte attrice non ha infatti prodotto in giudizio la fattura emessa dalla dott.ssa Per_3
né ha fornito prova dell'esborso sostenuto.
[...]
Infine, del tutto generica e sprovvista di prova è la domanda di parte attrice di risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa nella misura del 5%.
Tale domanda, pertanto, non potrà che essere rigettata.
Tutto ciò considerato, (conducente del veicolo), Controparte_2 [...]
(proprietario del veicolo) e (società con cui è Controparte_3 Parte_2
stato concluso il contratto di assicurazione del veicolo) devono essere condannati, in solido tra loro, a corrispondere a la somma complessiva di euro 19.073,36 (euro 18.330,04 Parte_1
+ euro 743,32) espressa in moneta attuale a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale patito in conseguenza del sinistro del 23.12.2019.
Poiché nelle obbligazioni di valore il debitore è in mora dal momento della produzione dell'evento di danno, sulle somme riconosciute in favore dell'attrice sono inoltre dovuti gli interessi compensativi al tasso legale dal momento del fatto per la ritardata corresponsione dell'equivalente pecuniario del danno.
Avuto riguardo ai principi enunciati dalla sentenza n. 1712/1995 delle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione, gli interessi compensativi devono essere calcolati al tasso legale sulla minor somma devalutata alla data dell'evento dannoso (23.12.2019) e rivalutata anno per anno fino alla data della decisione.
Dalla data della pronuncia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo sono invece dovuti gli interessi al tasso legale sul solo importo liquidato, corrispondente al capitale già rivalutato.
pagina 12 di 14 2. In applicazione del criterio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c.,
[...]
e devono essere Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
condannati, in solido tra loro, a rifondere le spese di lite di parte attrice, la cui liquidazione verrà effettuata direttamente nel dispositivo, sulla base dei parametri indicati dal d.m. 55/2014, così come modificato dal d.m. 147/2022, in vigore dal 23.10.2022, tenuto conto del valore della controversia (calcolato sull'importo riconosciuto all'esito del giudizio a titolo risarcitorio ex art. 5 d.m. 55/2014), con applicazione dei valori minimi di riferimento per la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale in considerazione della semplicità delle questioni trattate. Le spese di lite dovranno essere distratte in favore del difensore dell'attrice, avv. Alessia Rosalba Sicari, ex art. 93 c.p.c.
Sempre in ragione del criterio della soccombenza, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate al perito con decreto del 27.03.2025, devono essere poste definitivamente a carico di e in Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
solido.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Sezione Seconda Civile, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità di Controparte_2
conducente del veicolo Lancia Y tg. DM236VA di proprietà di Controparte_3
per la causazione del sinistro del 23.12.2019 e, per l'effetto, condanna
[...]
e Controparte_1 Controparte_2 CP_3 CP_3
in solido tra loro, a corrispondere a la somma complessiva
[...] Parte_1
di euro 19.073,36 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi e rivalutazione come indicati in motivazione,
2. condanna e Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, a rimborsare le spese di lite di parte attrice, Controparte_3
che si liquidano in euro 2.538,50 per compenso ed in euro 545,00 per esborsi, oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ex art. 2 D.M. 55/2014, IVA – se pagina 13 di 14 dovuta – e C.P.A., disponendone la distrazione in favore del difensore dell'attrice, avv. Sicari Alessia Rosalba, ex art. 93 c.p.c.,
3. pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate in corso di causa, definitivamente a carico di Controparte_1 Controparte_2
e in solido.
[...] Controparte_3
Così deciso in Reggio Calabria, in data 24/06/2025
Il Giudice dott.ssa Cristina Piasentin
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Vero che in data 23.12.2019 intorno alle ore 10:30 circa, in Marina di San Lorenzo (RC) lungo la Via Corso Salto la Vecchia n° 154, ha assistito ad un incidente provocato dal Sig. , conducente Controparte_2 dell'autovettura modello Lancia Y, targata DM236VA? 2 Vero che il Sig. alla guida dell'autovettura modello Lancia Y, targata DM236VA Controparte_2 uscendo dal parcheggio in retromarcia ha investito l'attrice che si trovava a piedi sulla predetta strada, facendola cadere sull'asfalto e procurandole delle lesioni?