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Sentenza 24 febbraio 2026
Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. II, sentenza 24/02/2026, n. 1271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 1271 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1271/2026
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6336/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007852634 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007852634 IVA-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato avverso l'intimazione n. 09420249007852634/000 (notificata 7.10.2025) relativa ai tributi di cui alla cartella di pagamento n. 09420160004753864, a sua volta avente ad oggetto, in particolare, Iva, Irap, Irpef per l'anno d'imposta 2009.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto quivi impugnato e della connessa pretesa fiscale perché sarebbe maturata la prescrizione estintiva dell'imposta nonché delle sanzioni e degli interessi applicati;
ha quindi chiesto accogliersi il sospinto ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (Ader) si è opposto controdeducendo la rituale notifica della previa cartella in data 20.4.2016
(a mani), nonché di successive intimazioni di pagamento, tra cui quella consegnata - sempre a mani del contribuente ed odierno ricorrente - il 2.11.2022 (l'altra è stata consegnata a familiare convivente il
16.11.2022).
Ha quindi chiesto respingersi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Con successiva memoria il ricorrente ha rappresentato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio
(avendo intenzione di aderire alla definizione agevolata di cui alla legge n. 199/2025); ha chiesto, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tenuto conto della manifestata carenza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, prende atto di ciò e dichiara l'estinzione del giudizio stesso con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per le causali di cui in motivazione e compensa le spese.
Depositata il 24/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 2, riunita in udienza il
23/02/2026 alle ore 16:00 con la seguente composizione collegiale:
MINNITI MASSIMO, Presidente e Relatore
BARBARO CARMELO, Giudice
CREAZZO GIUSEPPE, Giudice
in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 6336/2025 depositato il 20/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Reggio Di Calabria - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007852634 IRPEF-ALIQUOTE 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09420249007852634 IVA-ALIQUOTE 2009
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Parte ricorrente ha impugnato avverso l'intimazione n. 09420249007852634/000 (notificata 7.10.2025) relativa ai tributi di cui alla cartella di pagamento n. 09420160004753864, a sua volta avente ad oggetto, in particolare, Iva, Irap, Irpef per l'anno d'imposta 2009.
Ha dedotto l'illegittimità dell'atto quivi impugnato e della connessa pretesa fiscale perché sarebbe maturata la prescrizione estintiva dell'imposta nonché delle sanzioni e degli interessi applicati;
ha quindi chiesto accogliersi il sospinto ricorso con vittoria di spese e competenze del giudizio (da distrarsi).
Il concessionario (Ader) si è opposto controdeducendo la rituale notifica della previa cartella in data 20.4.2016
(a mani), nonché di successive intimazioni di pagamento, tra cui quella consegnata - sempre a mani del contribuente ed odierno ricorrente - il 2.11.2022 (l'altra è stata consegnata a familiare convivente il
16.11.2022).
Ha quindi chiesto respingersi il ricorso, con vittoria delle spese del giudizio (da distrarsi).
Con successiva memoria il ricorrente ha rappresentato di non avere interesse alla prosecuzione del giudizio
(avendo intenzione di aderire alla definizione agevolata di cui alla legge n. 199/2025); ha chiesto, quindi, dichiararsi l'estinzione del giudizio perché cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, tenuto conto della manifestata carenza di interesse del ricorrente a proseguire il giudizio, prende atto di ciò e dichiara l'estinzione del giudizio stesso con compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per le causali di cui in motivazione e compensa le spese.